Lucia Gennari (ASGI): «Il Patto europeo rafforza il paradigma securitario alle frontiere»
Il Patto europeo su migrazione e asilo è l’ampia riforma del diritto dell’Unione
europea applicabile alle persone in movimento. Approvato nell’aprile 2024,
diventerà pienamente operativo nei Paesi membri a partire da giugno 2026, al
termine di una fase di adeguamento istituzionale e amministrativo già in corso.
Il Patto interviene in modo organico sull’intera architettura normativa che
governa l’asilo, la gestione delle frontiere esterne, i rimpatri e i criteri di
competenza tra Stati membri, sostituendo e modificando in profondità gli
strumenti che hanno strutturato il sistema europeo negli ultimi due decenni.
Si tratta di una revisione complessiva del sistema europeo di protezione
internazionale, che consolida un orientamento politico e giuridico nella
gestione delle migrazioni radicalmente ostile nei confronti delle persone
migranti. In questa intervista con Lucia Gennari, avvocata e socia
dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), analizziamo la
portata politica e giuridica della riforma, con particolare attenzione alle
nuove procedure che saranno sviluppate alle frontiere. Non solo una revisione
delle politiche migratorie, dunque, ma un passaggio cruciale nella ridefinizione
dello spazio europeo dei diritti e del rapporto tra controllo dei confini e
garanzie fondamentali.
LA VIDEO-INTERVISTA A LUCIA GENNARI
Il Patto europeo su migrazione e asilo viene spesso descritto come un salto di
scala: per la prima volta l’Unione europea ridisegna in modo complessivo la
propria architettura normativa sulle politiche migratorie. Dal tuo punto di
vista, qual è la portata di questa trasformazione e in quale direzione si muove?
La portata della riforma è effettivamente enorme. Non riguarda un singolo
strumento, ma interviene su una pluralità di atti normativi europei,
trasformando molte direttive in regolamenti. Questo è già un cambiamento
decisivo: i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, senza
necessità di leggi di recepimento, e hanno quindi una forza e un’immediatezza
maggiori.
È però importante dire che il Patto non nasce nel 2024. Molte delle soluzioni
che oggi vengono formalizzate erano già state sperimentate negli anni
precedenti, soprattutto lungo la frontiera sud dell’Unione europea, in
particolare in Grecia e in Italia, a partire da quella che è stata definita la
“crisi delle migrazioni” – o, più correttamente, la crisi del regime europeo dei
confini.
In quei contesti si sono sviluppate prassi di polizia e posture politiche
fondate su una gestione emergenziale e securitaria delle migrazioni, che hanno
spesso comportato violazioni sistematiche dei diritti delle persone migranti.
Oggi quelle prassi vengono cristallizzate in strumenti normativi molto forti.
La direzione è chiara: una drastica riduzione delle possibilità di ottenere
protezione in Europa, una limitazione della permanenza sul territorio durante
l’esame della domanda di asilo e un forte indebolimento delle tutele legate alla
libertà personale.
Le frontiere sembrano essere uno dei principali luoghi di intervento del Patto.
Quali sono gli strumenti giuridici introdotti per ridefinire il funzionamento
delle frontiere esterne e il trattamento delle persone che vi arrivano?
La frontiera diventa il luogo centrale dell’intero impianto, ed è un concetto
che si espande, non solo geografico ma giuridico. L’idea di fondo è trattenere
le persone alla frontiera o in prossimità della frontiera per periodi molto
lunghi, fino a dodici settimane per la procedura di asilo, più altre dodici per
il rimpatrio, con ulteriori estensioni possibili. Si parla quindi di mesi.
Tutto ciò si fonda su una costruzione giuridica chiamata “finzione di non
ingresso”: le persone vengono considerate come se non fossero mai entrate nel
territorio dell’Unione, pur trovandosi materialmente al suo interno. Questa
finzione consente di applicare un regime di diritti fortemente compresso.
Durante questo periodo, le persone devono restare in luoghi designati dallo
Stato: strutture di frontiera, centri dedicati o altri spazi individuati dalle
autorità. L’obiettivo dichiarato è costruire una “procedura senza soluzione di
continuità”, che accompagni arrivo, esame della domanda ed eventuale rimpatrio
mantenendo la disponibilità fisica della persona.
Questa logica si estende anche ai trasferimenti verso Paesi terzi considerati
“sicuri” o verso hub di rimpatrio situati in Stati diversi da quello di origine.
La frontiera diventa così il perno di una vera e propria filiera del
trattenimento, oggi pienamente legalizzata.
Nel Patto la nozione di “zona di frontiera” appare ampliata e flessibile.
Dobbiamo abituarci a pensare la frontiera non solo come linea geografica, ma
come spazio giuridico mobile? Quali sono le implicazioni di questa estensione?
Sì, dobbiamo pensare la frontiera come uno spazio giuridico mobile. Già prima
del Patto esistevano diverse definizioni: frontiera esterna, frontiera interna e
zone di pre-frontiera funzionali alle politiche di esternalizzazione. In Italia,
ad esempio, un decreto ministeriale del 2019 ha definito come “zone di
frontiera” intere province, anche lontane dai confini geografici.
Il regolamento screening prevede procedure rapide di identificazione e
incanalamento nella procedura di asilo o di rimpatrio. Ma queste possono essere
applicate non solo a chi arriva alla frontiera, bensì anche a chi viene
rintracciato all’interno del territorio dopo un ingresso irregolare.
Si tratta di una procedura che può durare fino a tre giorni, oltre il limite
delle quarantotto ore previste dalla Costituzione italiana per la privazione
amministrativa della libertà personale. Non è chiaro se si tratti formalmente di
trattenimento, ma si tratta comunque di una forte soggezione all’autorità di
polizia.
Questo significa che il controllo di frontiera può avvenire ovunque. È
un’espansione della frontiera verso l’interno. Parallelamente,
l’esternalizzazione attraverso accordi con Paesi terzi rappresenta l’espansione
verso l’esterno. La frontiera si dilata, si moltiplica, si diffonde.
Il Patto introduce o normalizza strumenti che incidono sulla libertà personale
anche al di fuori del trattenimento formale. Puoi farci una breve panoramica di
queste misure e del loro impatto sui diritti fondamentali?
Il tema della libertà personale è centrale. Nei regolamenti si evita spesso di
parlare esplicitamente di “detenzione”. Si usano formule come “limitazione della
libertà di movimento”, “prevenzione del rischio di fuga” o “necessità di avere
la persona a disposizione”. È un linguaggio ambiguo, che lascia ampio margine
agli Stati membri.
La sostanza è chiara: si costruisce un regime differenziato per le persone
straniere, che indebolisce una garanzia fondamentale riconosciuta a chiunque,
cittadini e non cittadini.
La Costituzione italiana prevede che ogni limitazione della libertà personale
sia disposta per legge, abbia durata limitata e sia sottoposta a controllo
giudiziario. Nel Patto non è chiaro come queste garanzie si combineranno con
periodi di confinamento che possono durare settimane o mesi.
Le persone potranno essere trattenute formalmente, ma anche obbligate a restare
in determinate strutture, come centri di accoglienza, alberghi o altri luoghi
designati dallo Stato. L’allontanamento ingiustificato può comportare il ritiro
implicito della domanda di asilo, con conseguenze gravi, perché una nuova
domanda verrebbe esaminata con meno garanzie. Si apre così una frattura molto
profonda nel principio di uguaglianza e nella tutela della libertà personale.
Ci puoi riassumere, in maniera schematica, a quale percorso sarà sottoposta una
persona che arriva, ad esempio in Italia via Mediterraneo, a partire dallo
sbarco? In quali fasi si concentrano le principali compressioni di diritti?
Una persona soccorsa in mare viene condotta in un porto italiano e
immediatamente trasferita in una struttura di frontiera per la procedura di
screening, che può durare fino a sette giorni. In questa fase si svolgono
controlli medici, identificazione e raccolta di dati biometrici, eventuale
accesso ai dispositivi elettronici, verifica della nazionalità e dell’età e
controlli di sicurezza.
I dati raccolti confluiscono in banche dati sempre più interconnesse. Si aprono
qui problemi rilevanti anche sul piano della privacy e del possibile scambio di
informazioni con i Paesi di origine.
La persona può manifestare la volontà di chiedere asilo. Se ricorrono
determinate condizioni, viene incanalata nella procedura di asilo alla
frontiera, che si svolge in tempi molto rapidi. Questo riduce drasticamente la
possibilità di preparare adeguatamente la domanda, raccogliere documenti e far
emergere elementi complessi, come nei casi di tratta o violenza di genere.
Esistono inoltre molte ipotesi di procedure accelerate, con compressione dei
diritti di difesa e limitazione della sospensione automatica degli effetti del
rigetto. Se la procedura si conclude negativamente, si avvia la procedura di
rimpatrio alla frontiera. Qui si innesta la novità dei trasferimenti verso Paesi
terzi, anche per richiedenti asilo, sulla base di accordi bilaterali. È una
dinamica che richiama il modello Regno Unito–Ruanda.
Le principali compressioni dei diritti si concentrano nella fase di screening,
nella rapidità della procedura di asilo, nella limitazione della libertà
personale e nei meccanismi di rimpatrio e trasferimento verso Paesi terzi.
È corretto leggere il Patto come un processo di frontierizzazione dell’intero
sistema di asilo?
Il tentativo è certamente quello di concentrare alla frontiera una parte
significativa delle procedure. Tuttavia, rimangono in piedi altri strumenti,
come il regolamento che sostituisce Dublino. Non tutto il sistema si svolgerà
fisicamente alla frontiera, anche perché non tutti gli Stati saranno in grado di
applicare integralmente queste norme.
Più che una frontierizzazione totale, parlerei di una neutralizzazione
progressiva delle possibilità di ottenere protezione, attraverso la
complessificazione delle procedure e la generalizzazione delle compressioni dei
diritti. La frontiera è la chiave di lettura principale, ma dentro un processo
più ampio di irrigidimento e punizione.
Di fronte alla pervasività del Patto, si ha spesso l’impressione che gli spazi
di manovra per una contestazione – anche radicale – siano molto ridotti. Dal
punto di vista giuridico e politico, quali margini di intervento vedi ancora
aperti?
È fondamentale leggere queste riforme dentro la fase storica che viviamo,
segnata da una torsione autoritaria più ampia che riguarda molte libertà
fondamentali, non solo quelle delle persone migranti.
Collegare la questione dell’asilo a quella più generale della libertà personale
è decisivo. La Convenzione di Ginevra nasce nel secondo dopoguerra ed è parte
della cultura giuridica europea. Metterne in discussione i presupposti ha
implicazioni molto più ampie.
Sul piano giuridico restano strumenti importanti, come i trattati europei, le
costituzioni nazionali, il contenzioso strategico e la difesa individuale dei
casi concreti. In passato direttive e regolamenti sono stati usati in senso
garantista; oggi quello spazio si restringe, ma non scompare del tutto. Occorre
combinare difesa individuale e azioni con impatto sistemico.
Infine è centrale il ruolo delle organizzazioni, nel tradurre all’esterno la
portata di queste riforme e nel costruire reti di supporto per le persone
coinvolte. La partita non è chiusa, ma richiede una lettura capace di tenere
insieme diritto, politica e mobilitazione.
La copertina è di Riccardo De Luca, wikicommon
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