«Processo alla Resistenza Palestinese». Oggi la sentenza per Anan, Ali e Mansour. Intervista a Ludovica Formoso, parte del collegio difensivoLa vicenda processuale italiana di Annan Yaeesh inizia il 24 gennaio 2024 con la
richiesta estradizione trasmessa al Ministero della Giustizia dallo Stato
Israele. Come si sviluppano le fasi iniziali del procedimento?
La vicenda processuale inizia a gennaio 2024 quando le autorità israeliane
chiedono la consegna di Anan Yaesh alle autorità italiane. La richiesta di
estradizione viene accolta, tant’è che procedono all’arresto ai fini
estradizionali di Anan che viene sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
La decisione sull’estradizione viene tuttavia impugnata e la Corte di Appello
dell’Aquila decide di liberare Anan, in quanto secondo la Corte non vi sono i
presupposti per consegnarlo alle autorità israeliane, dato il rischio concreto
che venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sulla base di quanto
era stato prodotto dalla difesa citando rapporti delle principali organizzazioni
internazionali, quali ad esempio Amnesty International, e relazioni dell’ONU che
documentano come le autorità israeliane praticano in maniera sistematica la
tortura su i prigionieri palestinesi. Questa decisione della Corte di Appello è
molto importante poiché un organo istituzionale di questo paese afferma, nero su
bianco, che Israele pratica sistematicamente la tortura nei confronti dei
prigionieri palestinesi, al punto di negare l’estradizione.
Tuttavia, cosa succede due giorni prima di questa decisione? Che la procura
dell’Aquila decide di promuovere un procedimento “autonomo” (non quindi su
diretta iniziativa, se così possiamo dire, dello Stato di Israele) sempre nei
confronti di Anan con accuse praticamente sovrapponibili a quelle iniziali, in
base alle quali richiede di nuovo la custodia cautelare in carcere. Morale della
favola, Anan non viene mai liberato. Il capo di imputazione del nuovo
procedimento è quello previsto dall’articolo 270 bis, ovvero l’associazione con
finalità di terrorismo, e non riguarda solo Anan, ma anche altre due persone,
Ali Saji Rabhi Irar e Mansour Doghmosh, palestinesi anch’essi, che vivono a
L’Aquila e sono legati ad Anna da rapporti di amicizia. Tutti e tre vengono
arrestati e portati in carcere.
Per mettere in risalto tutti gli aspetti problematici, preoccupanti e
profondamente politici di questo procedimento, è necessario farne breve
riassunto. La vicenda processuale può essere sostanzialmente divisa in due
parti, la fase cautelare e il dibattimento. Nella fase cautelare, la Procura e
il Tribunale hanno affrontato questo procedimento senza minimamente considerare
il contesto nel quale si sarebbero svolti i fatti e il diritto che doveva essere
applicato, ovvero il diritto internazionale umanitario. I tre sono accusati di
aver fatto parte delle Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, in Cisgiordania,
che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero un’articolazione delle
Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, un’organizzazione della resistenza palestinese
che ha operato principalmente nel corso del 2023 nella città di Turkarem e che
ha come obiettivo principale quello di resistere alle incursioni dell’esercito
israeliano all’interno del della città di Tulkarem e in particolar modo nei due
campi profughi della città. I tre dall’Italia avrebbero fornito attività di
finanziamento, di propaganda, di supporto all’organizzazione di appartenenza.
La fase cautelare termina con la scarcerazione di due dei tre imputati, cioè di
Ali e Mansour, mentre Anan rimane in carcere. La Cassazione riscontra infatti
una totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due
e sulla base di questi principi il Tribunale della Libertà libera Ali e Mansour.
A processo, quindi, due dei tre imputati sono già liberi e la loro posizione dal
punto di vista accusatorio è già messa fortemente in discussione.
Essenzialmente, è l’intero teorema accusatorio a essere molto debole.
Quello che succede ai tre imputati dopo la decisione del Tribunale della Libertà
è emblematico riguardo al trattamento che lo Stato italiano riserva ai/alle
cittadine/i palestinesi che lottano per la liberazione dall’occupazione
israeliana. Nonostante sia un richiedente asilo, Mansour viene infatti prelevato
direttamente dal carcere di Rossano e poi portato al CPR di Roma
nell’espletamento di una procedura di espulsione che viene interrotta dal
Tribunale Civile (di nuovo, un tribunale si pronuncia contro l’espulsione di
cittadini palestinesi in Israele dato il rischio di trattamenti disumani e
degradanti), ma successivamente la Commissione territoriale per il diritto
d’asilo ha comunque deciso di rigettare la sua richiesta. Ad Annan e Ali, il
permesso di soggiorno viene invece revocato (pende il ricorso contro questa
decisione). Di fronte quindi a palestinesi che si attivano per
l’autodeterminazione del proprio popolo, lo Stato utilizza tutto l’armamentario
repressivo, non solo penale, ma anche amministrativo utilizzando la loro
condizione di non cittadini di questo paese. Siamo quindi all’assurdo:
palestinesi titolari di permesso, o di protezione, prima del 7 ottobre 2023,
perdono il diritto di asilo nel mezzo di un genocidio …
Inizia così il processo vero e proprio, in cui è centrale la discussione
riguardo alla distinzione fra legittimità della lotta, anche armata, per
l’autodeterminazione e la liberazione dei popoli dalla dominazione coloniale e
terrorismo. Perché questa questione è il fulcro del processo?
Il processo ruota attorno alla distinzione tra legittima lotta di
autodeterminazione e terrorismo, perché la prima, anche armata, con alcune
limitazioni è assolutamente legittima in base al diritto all’autodeterminazione
dei popoli, sancito da diversi pronunciamenti di organismi internazionali. In
particolare, esistono delle convenzioni internazionali, come ad esempio la
Convenzione di New York, che stabiliscono come la definizione di terrorismo sia
diversa a seconda che si operi in contesti di pace o di guerra. In questo
secondo caso, l’attività di resistenza, in particolar modo nei confronti
dell’esercito di uno Stato occupante viene considerata assolutamente legittima.
L’unico limite è che le azioni di resistenza non debbano mai coinvolgere civili
che non partecipano alle ostilità. Solo ed esclusivamente nel caso in cui le
condotte contro lo Stato occupante mettano a rischio la vita dei civili non
coinvolti nelle ostilità, possono essere considerate terrorismo. Questo concetto
è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione in fase cautelare riaffermando
il diritto e la legittimità della cosiddetta ribellione armata, con i limiti
sopra citati. Il riconoscimento in un’aula di giustizia che si possa lottare,
anche in armi, per la propria liberazione e autodeterminazione è, di per sé, già
un risultato ottenuto dal procedimento. E’ un concetto che in un contesto di
pacificazione avevamo dimenticato.
Il punto centrale del procedimento sarebbe quindi dovuto essere stabilire se le
azioni imputate ad Annan, Ali e Mansour fossero legittime o invece riconducibili
alla categoria del terrorismo, tesi, quest’ultima, sostenuta dall’impianto
accusatorio della Procura, anche in virtù dell’allargamento odierno del concetto
di terrorismo. A tale scopo, sarebbe stato necessario sia ricostruire il
contesto che considerare il diritto applicabile quello scenario di occupazione
militare, ovvero il diritto internazionale umanitario. Ad esempio, descrivere la
quotidianità dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi, come questa
si esplica in tutte le forme, dalla demolizione delle case, alle punizioni
collettive, alla detenzione amministrativa, all’esistenza delle colonie.
Affrontare quindi questioni quali cosa sia il colonialismo di insediamento, come
gli insediamenti vengono considerati nell’ambito del diritto internazionale (ad
esempio il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del luglio
2024 che sancisce l’illegalità dell’occupazione della Cisogiordania, Gaza e
Gerusalemme Est impartendo il ritiro israeliano e lo smantellamento delle
colonie), qual è lo status dei coloni spesso in prima linea nelle aggressioni
quotidiane ai villaggi palestinesi, soggetti armati e allo stesso tempo
impuniti.
Queste tematiche sono centrali visto che ad Anan, Ali e Mansour è contestata
l’organizzazione di una non ben definita “azione” ad Avnei Hefetz, colonia in
Cisgiordania, quindi illegale secondo il diritto internazionale. Prima di tutto,
occorre sottolineare che la fantomatica azione non è mai stata circostanziata,
cioè la Procura non è mai riuscita a sostenere che effettivamente qualcosa sia
stato organizzato all’interno della colonia, al punto che il capo di imputazione
è solo ed esclusivamente uno, la partecipazione all’associazione, mentre non
viene contestato nessun reato-fine, cioè nessun attentato in cui viene indicato
il luogo, l’orario, la data, le modalità di realizzazione … Non viene contestato
proprio perché non è mai stata dimostrato che qualcosa sia realmente avvenuto,
ma nonostante questo si viene processati per terrorismo. In secondo luogo, cos’è
realmente Avnei Hefetz? E’ un obiettivo legittimo? Chi vi risiede? Civili?
E le Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, cui sono accusati di parte i tre
imputati, cosa sono?
Grazie al materiale che è stato rinvenuto all’interno dei telefoni cellulari
abbiamo capito che lo scopo di queste brigate era resistere alle incursioni
dell’esercito israeliano in città, e che quindi le azioni compiute avevano
sempre come obiettivi l’esercito israeliano. Nel corso del processo, abbiamo
appreso come i membri noti delle Brigate siano stati tutti uccisi dall’IDF, e
stiamo parlando di fatti precedenti il 7 ottobre 2023. Sono stati tutti uccisi
con veri e propri attentati terroristici compiuti dall’esercito israeliano. Si
parla di bombardamenti con droni per uccidere un solo appartenente alle brigate,
oppure di vere e proprie esecuzioni eseguite nelle strade di Tulkarem. Il
processo si è aperto con le immagini dell’esecuzione di alcuni militanti delle
Brigate nella città di Tulkarem, uccisi dall’esercito israeliano in un agguato
in cui soldati nascosti dentro una macchina con targa palestinese, hanno
bloccato la macchina dei militanti e li hanno uccisi tutti a sangue freddo
coinvolgendo anche dei civili, in particolar modo addirittura dei bambini,
feriti.
Il Tribunale ha però osteggiato la ricostruzione del contesto che come collegio
avevate deciso di includere nella difesa degli imputati. Lo svolgimento del
processo presenta infatti alcuni tratti preoccupanti, a partire
dall’inammissibilità di 44 testimoni su 47 della difesa (fra cui Francesca
Albanese). Quali altre violazioni dei principi del giusto processo avete
riscontrato nel dibattimento?
La strategia difensiva prevedeva chiaramente di riportare il contesto in cui si
svolgono i fatti e avremmo voluto farlo attraverso la deposizione di testimoni
assolutamente qualificati: esperti di diritto internazionale, persone che
lavorano all’interno delle organizzazioni internazionali, persone che hanno
vissuto sulla propria pelle, quella che è l’occupazione israeliana, professori
universitari, eccetera.
La Corte d’assise, alla prima udienza, ha ritenuto non ammissibili tutti i testi
presentati dalla dalla difesa, privando il processo ma privandosi anche essa
stessa di comprendere appieno qual era l’oggetto del dibattimento. Gli unici
testi quindi ritenuti ammissibili sono quelli indicati dal pubblico ministero,
sostanzialmente ed esclusivamente soggetti appartenenti alla Digos dell’Aquila
che avevano svolto le indagini, che nel corso delle deposizioni hanno dimostrato
enormi lacune storiche, giuridiche e amministrative (ammettendo anche di aver
cercato di svolgere indagini utilizzando le cosiddette fonti aperte, ovvero non
meglio precisati siti web!). L’altra grande questione sorta nelle nelle battute
iniziali di questo processo riguardava la richiesta, da parte della procura
dell’Aquila, di voler acquisire a dibattimento dei verbali di interrogatori di
prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Questo è stato uno
dei momenti più gravi e problematici delle prime udienze, poiché appunto come
difesa ci siamo battuti, vincendo, per far sì che questi verbali di
interrogatorio non potessero essere acquisiti. Oltre al fatto che ci sono
ragioni procedurali per cui non è possibile considerare quei verbali dei
semplici documenti acquisibili al dibattimento, la prima questione è che sono
dei verbali di dichiarazioni rese da prigionieri palestinesi detenuti nelle
carceri israeliane, sentiti prima da dallo Shin Bet, poi dalla polizia
israeliana, senza un difensore. Ma soprattutto c’è il comprovato elemento che i
prigionieri palestinesi delle carceri israeliane vengono sistematicamente
torturati, per cui pensare di poter ritenere valide tali dichiarazioni è
assolutamente illegittimo.
Un’altra stortura del dibattimento ha riguardato la discussione riguardo la
natura, civile o militare, di Avni Hefez. La Corte ha infatti richiesto
l’audizione dell’ambasciatore israeliano a Roma. Questa idea di poter di pensare
di acquisire delle informazioni in questo processo attraverso l’audizione
dell’ambasciatore dello Stato occupante è un altro fatto molto grave su cui la
difesa si è opposta, poiché riteniamo che ovviamente non sia una parte oggettiva
in questo processo. Inoltre, l’audizione dell’ambasciatore riconosce di fatto
l’occupazione della Cisgiordania, violando quegli obblighi internazionali
sanciti nel parere della Corte Internazionale di Giustizia del luglio del 2024.
Tuttavia, questa eccezione veniva rigettata dalla Corte e quindi è stato sentito
una funzionaria di collegamento dell’ambasciata israeliana a Parigi, che
ovviamente si è limitata ad affermare che quello era un insediamento civile.
Aver dato la possibilità a un rappresentante dello Stato israeliano di prendere
parola in questo momento storico, con le accuse che tendono nei confronti di
Israele, e poterlo ritenere un teste è un aspetto estremamente grave.
Come controprova, alle difese viene concesso di audire il Professor Chiodelli,
dell’Università di Torino, già inserito nella lista testi inizialmente rigettata
con lo scopo di riferire sulla natura di Avni Hefez. La testimonianza del testd
Chiodelli è stata dirompente all’interno del processo, sia per la
professionalità che per le competenze. Inoltre, il fatto che lo stesso si fosse
recato in Cisgiordania, lo rende il primo, e unico, testimone di questo processo
che si era effettivamente recato nei luoghi. Il professore ha riferito di come
all’entrata di questo insediamento vi sia
una grandissima base base militare, assolutamente visibile sia dalle mappe di
Google Maps che da altre fonti ONU e quindi obiettivo legittimo di eventuali
azioni di resistenza contro l’occupazione. Inoltre, Chiodelli descriveva con
precisione la vita dei palestinesi sotto occupazione, cosa fossero le colonie,
come erano inserite all’interno del progetto di colonialismo di insediamento
israeliano e chi fossero i coloni stessi. Ha reso una chiara relazione sui
sistemi di sicurezza delle colonie, sul fatto che le colonie ovviamente siano
posti iper sorvegliati dall’esercito israeliano con le armi.
Nonostante tutti questi elementi e la mancanza di prove circostanziali riguardo
la cosiddetta “azione” terroristica con obiettivo Avni Hefez, la richiesta di
condanna è stata elevatissima, 12 anni per Anan, 9 per Ali e 7 per Mansour.
Cosa ci dice l’andamento del processo riguardo alla complicità dell’Italia con
lo Stato di Israele nella repressione del popolo palestinese e nei confronti
delle garanzie processuali all’interno del nostro sistema giudiziario? Siamo di
fronte all’israelizzazione del nostro sistema penale, vedi anche la vicenda di
Hannoun?
Fin dal primo momento si è cercato di mantenere alta l’attenzione su questo
procedimento perché poteva rappresentare chiaramente un precedente molto grave,
sin dall’inizio, nella decisione di accogliere la richiesta di estradizione nei
confronti di Anan. Sappiamo infatti che le decisioni sull’estradizione sono
politiche e accogliere la richiesta dello Stato di Israele, sarebbe stato già
problematico in un altro momento storico, figuriamoci a gennaio del 2024 quando
la Corte Internazionale di Giustizia aveva accolto la causa per genocidio
intentata dal Sud Africa. Inoltre, l’altra grande problematica emersa era il
fatto vi fosse una repressione della resistenza palestinese non solo in
Palestina ma anche nei paesi europei dove risiede e vive la diaspora.
Sempre dal primo momento è emerso chiaramente come questo fosse anche un
procedimento utilizzato nel tentativo di reprimere qualsiasi tipo di solidarietà
nei confronti del popolo palestinese, movimento che poi abbiamo visto esplodere
a settembre del 2025 dopo anni di faticoso lavoro. Repressione che stiamo
vedendo soprattutto a seguito della fine della parte più partecipata della
mobilitazione. Sono infatti tantissimi i procedimenti che stanno iniziando
proprio adesso in quasi tutte le procure d’Italia.
Dal punto di vista poi strettamente processuale come detto ci sono stati una
serie di passaggi avvenuti all’interno del processo che appunto hanno segnato
l’idea che Israele, cioè uno Stato accusato di compiere ora in diretta un
genocidio, potesse essere ritenuta una fonte attendibile. Ma anche la stessa
idea, poi respinta, di utilizzare delle informative dei servizi segreti
israeliani, ovviamente in contatto con quelli italiani, in dibattimento. Infine
la decisione della Corte d’Assise di poter ritenere coome testimone valido
l’ambasciatore israeliano.
Quindi tutte valutazioni che ritengono che soggetti rappresentanti le varie
istituzioni israeliane, o informazioni che provengono dalle autorità israeliane,
possano essere considerate valide all’interno delle aule di tribunale. E questo
segna un tratto problematico e si lega alla vicenda di Hanoun, in cui
probabilmente è stato fatto un pericolosissimo salto in avanti perché, come
hanno denunciato gli avvocati difensori, quell’indagine si fonda sostanzialmente
e principalmente su vere e proprie informative dei servizi o su materiale di
intelligence proveniente da un contesto di conflitto armato in corso e quindi,
nemmeno dall’autorità giudiziaria israeliana. Questo è di una gravità
incredibile.
La copertina è di Marta D’Avanzo
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