
Mancato rispetto dei tempi previsti dalla cd. procedura accelerata: la sospensione del rigetto per manifesta infondatezza è automatica
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, February 26, 2026La decisione del Tribunale di Catanzaro è resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha esplicitato ragioni non connesse agli istituti della protezione internazionale, quindi ai sensi dell’art.28ter, comma 1 lettera a) D.Lgs.25/2008.
Nel ricorso si chiede la declaratoria di automatica sospensione per superamento dei termini perentori previsti per le procedure accelerate, estendo quindi anche a questa tipologia di provvedimenti i principi di diritto enunciati per il caso di straniero proveniente da paese di origine sicuro e di inammissibilità della domanda reiterata.
Il giudice accoglie l’impostazione difensiva dopo aver osservato come “nel caso di specie, né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28-bis del D.lgs. n. 25/2008; non sono stati, in ogni caso, rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità)“.
Il Tribunale, infatti, ricorda che la Corte di legittimità nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a “tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”“.
Tribunale di Catanzaro, decreto del 22 dicembre 2025Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento.