
Permesso di soggiorno per il fratello ex art. 31 T.U.: ampliata la nozione di famiglia nell’interesse del minore
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, February 24, 2026Il cittadino albanese si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Bari al fine di essere autorizzato a permanere con la sua famiglia nell’interesse del fratello minore.
L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.
In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, si chiedeva la Tribunale per i minorenni di Bari di interpretare il termine “familiare” contenuto nella norma in senso ampio e di non limitarlo al nucleo familiare composto da padre e madre ma di estenderlo anche ai fratelli in quanto il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre il legame dei genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 eCass. Civ. I sez. n. 2647/2011).
Il Tribunale per i minorenni all’esito di una adeguata istruttoria espletata con l’intervento anche dei servizi sociali e l’audizione personale del ricorrente accoglieva la domanda e concedeva l’autorizzazione per la durata di anni cinque con la seguente motivazione: “La locuzione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore. Detti principi sono affermati in plurime sentenze della Suprema Corte successive alla citata sentenza S.U. 21799/10 (Cass. Civ. 25508/14; 24476/15; 19433/17; 5084/18) e ribadite anche nella sentenza SU 15750/19. A tale orientamento del 2019 si sono, inoltre, uniformate anche due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 18609/2021; 10849/2021). Va osservato che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare”.
Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 gennaio 2026Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.