
L’Europa demolisce il diritto di asilo
Comune-info - Wednesday, February 11, 2026
Una giornata all’aperto per la Scuola di italiano promossa da Ciac (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale) di Parma, punto di riferimento storico per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asiloIl Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti sulle procedure dell’Ue per consentire un esame accelerato delle domande di asilo, ma si tratta di domande che dovranno essere processate in territorio europeo. In base al Considerando 65 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale,“lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è fatta domanda d’asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate”. Con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento UE ha modificato il precedente Regolamento procedure (UE) 2024/1348 con l’istituzione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Saranno quindi imposte procedure accelerate, non solo in frontiera, per i richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia) sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%.
I paesi UE, come già ha fatto l’Italia, potranno designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE. E poco importa se questi paesi saranno caratterizzati da luoghi di totale violazione dei diritti umani, come l’inferno di Sfax o leprigioni egiziane nelle quali è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Per il governo italiano e per l’Ue, in nome del contrasto dell’immigrazione, anche paesi simili potranno essere definiti come “paesi di origine sicuri”.
Gli eurodeputati hanno inoltre approvato il Regolamento relativo all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, che modifica il Regolamento (UE) sulle procedure di asilo 2024/1348, con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astensioni.
I due Regolamenti costituiscono una modifica regressiva di Regolamenti sulle procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che venivano ritenuti troppo “garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel Parlamento europeo, con la saldatura tra i popolari e le destre populiste. Si svuota di fatto non solo la portata effettiva del diritto di asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali delle persone che in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa, perché i ricorsi contro i dinieghi non saranno sospensivi delle espulsioni verso paesi ritenuti sicuri, potranno subire la privazione di tutti i diritti di libertà e persino del diritto alla vita. Lontano dai confini UE, le operazioni di riconsegna operate dalle polizie europee lasceranno prive di qualsiasi tutela persone che, sottratte alla giurisdizione europea, scompariranno nel nulla, non solo in Egitto ed in Tunisia, ma anche negli altri paesi extra UE designati come “sicuri”.
Il vigente diritto dell’Ue, nella interpretazione della Corte di giustizia UE “osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì confermato la possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di Paesi di origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però che va garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione (…) sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo; nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”. Per questa ragione occorre garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa e fare emergere la condizione individuale non solo dei richiedenti asilo, ma di tutte le persone che, anche in base alla legislazione nazionale (in Italia ex art. 5.6 del T.U. immigrazione 286/98), dopo l’esecuzione dell’allontanamento forzato, saranno comunque vulnerabili a seguito del rimpatrio.
Paesi sicuri
Secondo l’art.61 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro “soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale regolamento”.
La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre quando questo paese garantisca una protezione effettiva e abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”.
In ogni casosi deve tenere conto della misura in cui, nel Paese designato come sicuro, è garantita protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti con disposizioni legislative e regolamentari, il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, il rispetto del principio di non-refoulement (art. 33 della Convenzione di Ginevra), e un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. Rimane comunque all’autorità giudiziaria nazionale il potere di controllo sul corretto inserimento di un Paese nella lista di Paesi sicuri, quando i criteri di tale valutazione non sono attendibili o esplicitati, o su base meramente personale, come è confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha infatti affermato che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Sarà quindi importante garantire sempre una effettiva difesa legale e monitorare con team legali qualificati, operatori umanitari, medici e gruppi di rappresentanti parlamentari tutti i luoghi di arrivo e trattenimento dei richiedenti asilo bloccati alle frontiere europee e/o deportati verso paesi terzi.
Centri rimpatrio in paesi terzi
In base al Regolamento UE 2024/1349 “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”, e gli Stati membri possono imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, “gli Stati
membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE”.
In base a quanto previsto dal Consiglio Affari Interni dell’Unione Europea nel dicembre scorso, gli Stati membri avrebbero approvato un accordo politico che introduce la possibilità di creare “return hub” (o centri di rimpatrio) in Paesi terzi ritenuti sicuri. La creazione di centri di rimpatrio (hub) al di fuori dell’UE non è dunque ancora contenuta in un atto legislativo immediatamente applicabile, ma dovrà essere oggetto di ulteriori decisioni che dovranno portare all’adozione del nuovo Regolamento sui rimpatri, presumibilmente entro il 2027. Solo allora l’Ue introdurrà un nuovo sistema comune per i rimpatri, abrogando la vigente Direttiva Rimpatri (dir. 2008/115/CE), e sostituendola con il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101 final). Dopo l’entrata in vigore di questo nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della precedente Direttiva 2008/115/CE, si potranno inviare i richiedenti asilo denegati che hanno ricevuto una decisione definitiva di espulsione, anche contestuale al diniego, in un Paese terzo, sulla base di un accordo bilaterale o concluso a livello di Ue. Ma rimarranno ancora garanzie giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi, criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente economiche. A breve termine non sembrano dunque previsti a livello europeo centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unione per il trattenimento di persone che hanno fatto richiesta di asilo ad uno Stato membro, alle frontiere esterne o nei luoghi assimilati, ma pur sempre sul territorio di questo Stato, dunque rientrante sotto la giurisdizione dell’Ue.
Il modello Albania, dunque, non ha ancora “vinto” e rimane privo di copertura legale a livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul “blocco navale” che il governo Meloni cerca di legittimare con il richiamo alle norme europee. Non si deve confondere la categoria dei Paesi terzi sicuri con il modello dei centri di rimpatrio (return hubs), che l’Italia ha cercato di esternalizzare con il Protocollo Italia-Albania. Il “modello Albania”, oltre che ai pochissimi naufraghi richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, che costituiva la previsione originaria, dopo il Decreto Legge 37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, si dovrebbe applicare anche ai migranti irregolari le cui domande sono già state respinte e ha come obiettivo il loro rimpatrio, verso un Paese diverso da quello in cui si trova il centro, che di fatto dovrebbe funzionare come una sorta di stazione di transito. Tanto che i pochi rimpatri di persone detenute nel centro di Gjader, lo scorso anno, si sono effettuati dall’Italia e non dall’Albania. La normativa europea sui Paesi terzi sicuri, invece, si applica ai richiedenti asilo e punta alla loro riammissione nel Paese terzo da cui sono transitati, o sulla base di specifici accordi bilaterali o a livello dell’Ue.
Perché i centri in Albania restano al di fuori dello Stato di diritto
Gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro a un richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato paese, e quindi dichiarare la sua domanda di protezione inammissibile nel corso di una procedura in frontiera. Per poterlo fare, deve ricorrere una delle tre seguenti condizioni: l’esistenza di un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili; il fatto che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’UE dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva; l’esistenza di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’UE, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati. Gli accordi conclusi dall’UE o dai suoi Stati membri con un paese terzo per applicare il concetto di paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata dalle persone interessate. Questo non si verifica ancora nei rapporti tra Italia e Albania, che sotto questo profilo andrebbero rinegoziati. Fino ad allora i centri di detenzione in Albania resteranno al di fuori dello Stato di diritto, e la loro residua attività potrebbe anche essere fonte di ulteriore responsabilità contabile per tutte le autorità politiche e amministrative che ne imporranno il funzionamento.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità della domanda di protezione qualora esista la possibilità che il richiedente abbia accesso alla procedura di asilo e, se le condizioni sono soddisfatte, riceva una protezione effettiva in un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 a ed è protetto dal respingimento e dall’allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.
Eccezioni
La designazione di un paese terzo come sicuro, sia a livello Ue che nazionale, potrà avvenire anche con eccezioni per specifiche parti del territorio o per categorie chiaramente identificabili di persone. Questa disposizione, e quelle relative alle procedure accelerate di frontiera potranno applicarsi prima dell’entrata in applicazione della legislazione UE sull’asilo, prevista per giugno 2026. In questo modo si ritiene di superare la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo che nel 2024 aveva fornito una nozione di paese di origine sicuro senza la possibilità di eccezioni territoriali. Ma ancora oggi non si possono escludere le eccezioni personali, basate sulle condizioni dei singoli richiedenti asilo, come non si può escludere l’esercizio effettivo dei diritti di difesa, come stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 1 agosto 2025, che non si può certo ritenere superata dai nuovi Regolamenti approvati adesso dal Parlamento europeo. In questa sentenza è stabilito a chiare lettere che fino a quando non entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo sui rimpatri che disciplini gli “hub/return-hub”, non è legittimo considerare automaticamente “sicuro” un paese terzo.
Secondo il Considerando 5 del nuovo Regolamento sui paesi terzi sicuri, “Data la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta alla migrazione irregolare verso l’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter anche applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo o di un’intesa, indipendentemente dalla sua designazione formale, conclusi dall’Unione o dagli Stati membri con il paese terzo interessato in modo da favorire la certezza del diritto e la trasparenza, a condizione che l’accordo o l’intesa in questione contenga disposizioni che richiedano di esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate in tale paese terzo da richiedenti interessati dall’accordo o dall’intesa”.
Nei nuovi Regolamenti Ue si prevede formalmente il pieno rispetto dei parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue, anche se l’affermazione è ridimensionata dalla possibilità che “l’esame da parte delle autorità competenti del paese terzo con cui l’Unione o gli Stati membri hanno concluso un accordo o un’intesa potrebbe includere, esclusivamente al fine di concedere protezione effettiva, diversi tipi di procedure per il trattamento dei casi, quali procedure semplificate, di gruppo o prima facie”. Si tratta di procedure sommarie già ampiamente sperimentate, e negativamente, in territorio europeo, da Lesvos in Grecia, ai centri hotspot di detenzione in Sicilia, con una serie di sentenze di condanna da parte delle Corti internazionali, sentenze a seguito di ricorsi che non mancheranno certo dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, in tutti i casi di detenzione informale o contraria alle norme europee ed internazionali.
Secondo il nuovo Regolamento sui paesi terzi sicuri, “Al fine di garantire un più stretto coordinamento a livello dell’Unione e di accrescere le leve e la cooperazione nei dialoghi con i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti nell’ambito di accordi o intese in cui l’Unione, uno o più dei suoi Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e un paese terzo sicuro, dall’altro, costituiscono le parti. Per ragioni di efficacia e per evitare incompatibilità, dal momento che l’oggetto degli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento può rientrare nella competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente nel concludere simili accordi, allo scopo di garantire la rappresentanza internazionale unitaria dell’Unione e dei suoi Stati membri“. Se qualcuno ritiene che oggi il modello Albania esca rafforzato dai nuovi Regolamenti approvati dal Parlamento europeo, potrebbe scoprire presto una ulteriore difficoltà per il suo effettivo rilancio, a fronte dei poteri di controllo, e di iniziativa, che si riservano gli organi dell’Ue, in vista di un quadro omogeneo di accordi con i paesi terzi ritenuti “sicuri”.
Nessun modello Albania
I due nuovi Regolamenti dovranno essere adesso approvati dal Consiglio dell’Unione europea. Va chiarito subito che, a una considerazione dei loro testi integrali, non costituiscono una ratifica del cosiddetto modello Albania, non prevedono lo sbarco in paesi terzi sicuri di persone soccorse in acque internazionali dalle Ong e neppure il loro eventuale trasferimento da paesi membri verso paesi terzi. I due Regolamenti non abrogano ancora la Direttiva 2008/115/CE che vieta di eseguire espulsioni e respingimenti al di fuori del territorio dell’Ue, con accompagnamento forzato da paesi terzi verso i paesi di origine, e vieta anche di eseguire espulsioni o respingimenti di richiedenti asilo denegati dal territorio di un paese membro come l’Italia verso un paese terzo, come nel caso dell’Albania. Rimangono dunque inammissibili le prassi di deportazione di immigrati irregolari dall’Italia in Albania, vietate dalla Direttiva rimpatri 2008/115 che rimane in vigore fino a quando Parlamento Ue e Consiglio non troveranno un accordo per la sua abrogazione, con la introduzione di una nuova normativa sui return hubs. Ma anche dopo, non verranno meno le garanzie stabilite dalla Costituzione italiana che all’art.10 prevede il diritto di asilo con una portata più ampia di quanto non si verifichi nella normativa europea.
Qualunque trasferimento forzato, qualunque ipotesi di limitazione della libertà personale, in base all’art.13 della Costituzione, non potrà sottrarsi a un effettivo controllo degli organi giurisdizionali. Come afferma la Corte costituzionale, “Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani (Corte cost., sentenza n. 105 del 2001).
E i blocchi navali?
Si tratta di prospettive legislative ancora tutte da verificare a livello europeo, e di valutazioni politiche che non potranno sfuggire ai controlli giurisdizionali, al punto da svuotare del tutto i diritti di difesa riconosciuti dalla Carta Ue dei diritti fondamentali e dalle Costituzioni nazionali. In questa prospettiva non si può affermare, come sostiene il ministro dell’interno Piantedosi, che i centri di detenzione in Albania costituiscano “il primo esempio di quegli hub per il rimpatrio che sono citati da uno dei regolamenti”, almeno fino a quando, come previsto dal vigente Protocollo tra Italia e Albania, resteranno sotto la giurisdizione concorrente italiana e albanese. Un “modello” di esternalizzazione che non è sostenibile, non solo sotto il profilo amministrativo ed economico, ma anche dal punto di vista della compatibilità con il diritto eurounitario e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Che nei centri di detenzione albanesi non possono godere delle stesse tutele che spettano loro in territorio italiano, ed europeo, soprattutto nei casi in cui si richieda la protezione internazionale o sia necessario accertare l’effettiva età o le condizioni fisiche di chi si vorrebbe respingere, o espellere, da un paese all’altro.
In nessun caso le proposte del governo italiano per un blocco navale in acque internazionali trovano copertura nei Regolamenti approvati dal Parlamento europeo. Né appare possibile a livello europeo modificare regole che sono imposte dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare approvate a livello delle Nazioni Unite. Chi fa oggi propaganda in questa direzione, vantando la vittoria del “modello Albania” o la possibilità di un “blocco navale”, è smentito dalla lettura dei testi effettivamente votati e dal complessivo sistema normativo che darà attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo approvato nel 2024.
In base alla Direttiva rimpatri (2008/115/CE) ancora vigente, che resterà in vigore fino all’approvazione definitiva nel 2027 del nuovo Regolamento sui rimpatri, i rimpatri possono avvenire soltanto dal territorio degli Stati membri, si prevede infatti inequivocabilmente come “esecuzione dell’obbligo di rimpatrio”, ,,,, “il trasporto fisico fuori dallo Stato membro” (art 3 par. 5). Inoltre, “al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d’origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile”. I nuovi Regolamenti approvati dal Parlamento europeo non legittimano ancora nuove forme di detenzione amministrativa, né automatismi nei trasferimenti forzati dal territorio di un paese membro verso paesi terzi “sicuri”, o verso paesi di origine ritenuti tali. Il controllo giurisdizionale rimane un passaggio ineliminabile, come impongono l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e in Italia, gli articoli 3,13 e 24 della Costituzione italiana.
Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di origine, e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al di fuori dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in condizioni di irregolarità effettivamente allontanate dal territorio italiano, ed europeo, non sembra destinato ad aumentare.Magari il ministero dell’interno potrebbe anche smettere di diffondere dati non veritieri sui “successi” conseguiti nell’aumento del numero delle persone destinatarie di un provvedimento di respingimento o di espulsione ed effettivamente rimpatriate. Se si vorranno “anticipare” singoli aspetti normativi dei nuovi Regolamenti, prima che questi entrino in vigore, se si moltiplicheranno i casi di detenzione informale ed arbitraria in frontiera, e nei luoghi che, con una finzione giuridica, si assimilano alla frontiera (con la finzione di non ingresso nel nuovo Regolamento sullo screening), per i quali l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, saranno altri ricorsi e verranno altre condanne da parte dei Tribunali e delle Corti internazionali. Almeno fino a quando i governi non eserciteranno un totale controllo sulla magistratura, come alcuni oggi vorrebbero imporre in Italia, magari sul modello di quei paesi come la Tunisia o l’Egitto, con i quali si concludono tanto facilmente accordi di riammissione, ma potremmo anche richiamare l’Ungheria, in ambito europeo, in cui il “governo delle migrazioni” e la “difesa dei confini” hanno portato alla cancellazione del diritto di asilo ma anche all’abbattimento dei controlli giurisdizionali, con la negazione delle garanzie dello Stato democratico di diritto non solo per i migranti ma per tutti i cittadini.
Pubblicato anche su a-dif.org con il titolo L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del “modello Albania”
L'articolo L’Europa demolisce il diritto di asilo proviene da Comune-info.