L’Europa demolisce il diritto di asilo
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Una giornata all’aperto per la Scuola di italiano promossa da Ciac (Centro
Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale) di Parma, punto di riferimento
storico per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo
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Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti
sulle procedure dell’Ue per consentire un esame accelerato delle domande di
asilo, ma si tratta di domande che dovranno essere processate in territorio
europeo. In base al Considerando 65 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348
quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione
internazionale,“lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle
condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in
prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale,
conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro può esaminare la
domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è fatta
domanda d’asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla
frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro
interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi
sono strutture adeguate”. Con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni,
il Parlamento UE ha modificato il precedente Regolamento procedure (UE)
2024/1348 con l’istituzione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Saranno
quindi imposte procedure accelerate, non solo in frontiera, per i richiedenti
asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e
Tunisia. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia)
sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che
nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o
interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e
sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle
autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese
sia superiore al 20%.
I paesi UE, come già ha fatto l’Italia, potranno designare ulteriori paesi di
origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco
UE. E poco importa se questi paesi saranno caratterizzati da luoghi di totale
violazione dei diritti umani, come l’inferno di Sfax o leprigioni egiziane nelle
quali è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Per il governo italiano e per
l’Ue, in nome del contrasto dell’immigrazione, anche paesi simili potranno
essere definiti come “paesi di origine sicuri”.
Gli eurodeputati hanno inoltre approvato il Regolamento relativo
all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, che modifica il Regolamento
(UE) sulle procedure di asilo 2024/1348, con 396 voti a favore, 226 contrari e
30 astensioni.
I due Regolamenti costituiscono una modifica regressiva di Regolamenti sulle
procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione
del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che venivano ritenuti troppo
“garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel Parlamento europeo, con la
saldatura tra i popolari e le destre populiste. Si svuota di fatto non solo la
portata effettiva del diritto di asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali
delle persone che in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo
procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa, perché
i ricorsi contro i dinieghi non saranno sospensivi delle espulsioni verso paesi
ritenuti sicuri, potranno subire la privazione di tutti i diritti di libertà e
persino del diritto alla vita. Lontano dai confini UE, le operazioni di
riconsegna operate dalle polizie europee lasceranno prive di qualsiasi tutela
persone che, sottratte alla giurisdizione europea, scompariranno nel nulla, non
solo in Egitto ed in Tunisia, ma anche negli altri paesi extra UE designati come
“sicuri”.
Il vigente diritto dell’Ue, nella interpretazione della Corte di giustizia UE
“osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo
che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di
siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì confermato la
possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di Paesi di
origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però che va
garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione (…)
sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di
valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo;
nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da
quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi
dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in
causa il rispetto del principio del contraddittorio”. Per questa ragione occorre
garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa e fare emergere la
condizione individuale non solo dei richiedenti asilo, ma di tutte le persone
che, anche in base alla legislazione nazionale (in Italia ex art. 5.6 del T.U.
immigrazione 286/98), dopo l’esecuzione dell’allontanamento forzato, saranno
comunque vulnerabili a seguito del rimpatrio.
Paesi sicuri
Secondo l’art.61 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 un paese terzo può
essere designato paese di origine sicuro “soltanto se, sulla base della
situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema
democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci
sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347,
né alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale
regolamento”.
La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre
quando questo paese garantisca una protezione effettiva e abbia ratificato e
rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni
previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale
designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la
disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri
possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i
richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il
concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel
quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare
particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica
in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i
difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”.
In ogni casosi deve tenere conto della misura in cui, nel Paese designato come
sicuro, è garantita protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti con
disposizioni legislative e regolamentari, il rispetto dei diritti e delle
libertà stabiliti negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, il
rispetto del principio di non-refoulement (art. 33 della Convenzione di
Ginevra), e un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti
e libertà. Rimane comunque all’autorità giudiziaria nazionale il potere di
controllo sul corretto inserimento di un Paese nella lista di Paesi sicuri,
quando i criteri di tale valutazione non sono attendibili o esplicitati, o su
base meramente personale, come è confermato anche dalla più recente
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha infatti
affermato che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro proceda
alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un
atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un
controllo giurisdizionale effettivo. Sarà quindi importante garantire sempre una
effettiva difesa legale e monitorare con team legali qualificati, operatori
umanitari, medici e gruppi di rappresentanti parlamentari tutti i luoghi di
arrivo e trattenimento dei richiedenti asilo bloccati alle frontiere europee e/o
deportati verso paesi terzi.
Centri rimpatrio in paesi terzi
In base al Regolamento UE 2024/1349 “il cittadino di paese terzo o l’apolide la
cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera
non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”, e
gli Stati membri possono imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento
per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera
esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non
sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può
ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio
non può essere eseguita entro questo termine massimo, “gli Stati
membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva
2008/115/CE”.
In base a quanto previsto dal Consiglio Affari Interni dell’Unione Europea nel
dicembre scorso, gli Stati membri avrebbero approvato un accordo politico che
introduce la possibilità di creare “return hub” (o centri di rimpatrio) in Paesi
terzi ritenuti sicuri. La creazione di centri di rimpatrio (hub) al di fuori
dell’UE non è dunque ancora contenuta in un atto legislativo immediatamente
applicabile, ma dovrà essere oggetto di ulteriori decisioni che dovranno portare
all’adozione del nuovo Regolamento sui rimpatri, presumibilmente entro il 2027.
Solo allora l’Ue introdurrà un nuovo sistema comune per i rimpatri, abrogando la
vigente Direttiva Rimpatri (dir. 2008/115/CE), e sostituendola con il nuovo
Regolamento proposto dalla Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101
final). Dopo l’entrata in vigore di questo nuovo Regolamento sui rimpatri, con
l’abrogazione della precedente Direttiva 2008/115/CE, si potranno inviare i
richiedenti asilo denegati che hanno ricevuto una decisione definitiva di
espulsione, anche contestuale al diniego, in un Paese terzo, sulla base di un
accordo bilaterale o concluso a livello di Ue. Ma rimarranno ancora garanzie
giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la
stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel
tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi,
criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente
economiche. A breve termine non sembrano dunque previsti a livello europeo
centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unione per il trattenimento di
persone che hanno fatto richiesta di asilo ad uno Stato membro, alle frontiere
esterne o nei luoghi assimilati, ma pur sempre sul territorio di questo Stato,
dunque rientrante sotto la giurisdizione dell’Ue.
Il modello Albania, dunque, non ha ancora “vinto” e rimane privo di copertura
legale a livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul “blocco
navale” che il governo Meloni cerca di legittimare con il richiamo alle norme
europee. Non si deve confondere la categoria dei Paesi terzi sicuri con il
modello dei centri di rimpatrio (return hubs), che l’Italia ha cercato di
esternalizzare con il Protocollo Italia-Albania. Il “modello Albania”, oltre che
ai pochissimi naufraghi richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali da
navi militari italiane, che costituiva la previsione originaria, dopo il Decreto
Legge 37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, si dovrebbe applicare anche ai
migranti irregolari le cui domande sono già state respinte e ha come obiettivo
il loro rimpatrio, verso un Paese diverso da quello in cui si trova il centro,
che di fatto dovrebbe funzionare come una sorta di stazione di transito. Tanto
che i pochi rimpatri di persone detenute nel centro di Gjader, lo scorso anno,
si sono effettuati dall’Italia e non dall’Albania. La normativa europea sui
Paesi terzi sicuri, invece, si applica ai richiedenti asilo e punta alla loro
riammissione nel Paese terzo da cui sono transitati, o sulla base di specifici
accordi bilaterali o a livello dell’Ue.
Perché i centri in Albania restano al di fuori dello Stato di diritto
Gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro a un
richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato paese, e quindi
dichiarare la sua domanda di protezione inammissibile nel corso di una procedura
in frontiera. Per poterlo fare, deve ricorrere una delle tre seguenti
condizioni: l’esistenza di un legame tra il richiedente e un paese terzo, come
la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami
linguistici, culturali o simili; il fatto che il richiedente sia transitato da
un paese terzo prima di arrivare nell’UE dove avrebbe potuto richiedere una
protezione effettiva; l’esistenza di un accordo o intesa con un paese terzo, a
livello bilaterale, multilaterale o dell’UE, per l’ammissione dei richiedenti
asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati. Gli accordi conclusi dall’UE o
dai suoi Stati membri con un paese terzo per applicare il concetto di paese
terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a
esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata
dalle persone interessate. Questo non si verifica ancora nei rapporti tra Italia
e Albania, che sotto questo profilo andrebbero rinegoziati. Fino ad allora i
centri di detenzione in Albania resteranno al di fuori dello Stato di diritto, e
la loro residua attività potrebbe anche essere fonte di ulteriore responsabilità
contabile per tutte le autorità politiche e amministrative che ne imporranno il
funzionamento.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di
paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità della domanda di protezione
qualora esista la possibilità che il richiedente abbia accesso alla procedura di
asilo e, se le condizioni sono soddisfatte, riceva una protezione effettiva in
un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà
per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza
a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto
a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 a
ed è protetto dal respingimento e dall’allontanamento in violazione del diritto
alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
sancito dal diritto internazionale.
Eccezioni
La designazione di un paese terzo come sicuro, sia a livello Ue che nazionale,
potrà avvenire anche con eccezioni per specifiche parti del territorio o per
categorie chiaramente identificabili di persone. Questa disposizione, e quelle
relative alle procedure accelerate di frontiera potranno applicarsi prima
dell’entrata in applicazione della legislazione UE sull’asilo, prevista per
giugno 2026. In questo modo si ritiene di superare la giurisprudenza della Corte
di Lussemburgo che nel 2024 aveva fornito una nozione di paese di origine sicuro
senza la possibilità di eccezioni territoriali. Ma ancora oggi non si possono
escludere le eccezioni personali, basate sulle condizioni dei singoli
richiedenti asilo, come non si può escludere l’esercizio effettivo dei diritti
di difesa, come stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 1 agosto
2025, che non si può certo ritenere superata dai nuovi Regolamenti approvati
adesso dal Parlamento europeo. In questa sentenza è stabilito a chiare lettere
che fino a quando non entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo sui
rimpatri che disciplini gli “hub/return-hub”, non è legittimo considerare
automaticamente “sicuro” un paese terzo.
Secondo il Considerando 5 del nuovo Regolamento sui paesi terzi sicuri, “Data la
necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta alla
migrazione irregolare verso l’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter anche
applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo o di
un’intesa, indipendentemente dalla sua designazione formale, conclusi
dall’Unione o dagli Stati membri con il paese terzo interessato in modo da
favorire la certezza del diritto e la trasparenza, a condizione che l’accordo o
l’intesa in questione contenga disposizioni che richiedano di esaminare nel
merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate in tale paese terzo
da richiedenti interessati dall’accordo o dall’intesa”.
Nei nuovi Regolamenti Ue si prevede formalmente il pieno rispetto dei parametri
fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue, anche se
l’affermazione è ridimensionata dalla possibilità che “l’esame da parte delle
autorità competenti del paese terzo con cui l’Unione o gli Stati membri hanno
concluso un accordo o un’intesa potrebbe includere, esclusivamente al fine di
concedere protezione effettiva, diversi tipi di procedure per il trattamento dei
casi, quali procedure semplificate, di gruppo o prima facie”. Si tratta di
procedure sommarie già ampiamente sperimentate, e negativamente, in territorio
europeo, da Lesvos in Grecia, ai centri hotspot di detenzione in Sicilia, con
una serie di sentenze di condanna da parte delle Corti internazionali, sentenze
a seguito di ricorsi che non mancheranno certo dopo l’entrata in vigore della
nuova normativa, in tutti i casi di detenzione informale o contraria alle norme
europee ed internazionali.
Secondo il nuovo Regolamento sui paesi terzi sicuri, “Al fine di garantire un
più stretto coordinamento a livello dell’Unione e di accrescere le leve e la
cooperazione nei dialoghi con i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter
applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti nell’ambito di
accordi o intese in cui l’Unione, uno o più dei suoi Stati membri o uno o più
Stati membri e paesi terzi, da un lato, e un paese terzo sicuro, dall’altro,
costituiscono le parti. Per ragioni di efficacia e per evitare incompatibilità,
dal momento che l’oggetto degli accordi che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento può rientrare nella competenza concorrente
dell’Unione e degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero
cooperare strettamente nel concludere simili accordi, allo scopo di garantire la
rappresentanza internazionale unitaria dell’Unione e dei suoi Stati membri“. Se
qualcuno ritiene che oggi il modello Albania esca rafforzato dai nuovi
Regolamenti approvati dal Parlamento europeo, potrebbe scoprire presto una
ulteriore difficoltà per il suo effettivo rilancio, a fronte dei poteri di
controllo, e di iniziativa, che si riservano gli organi dell’Ue, in vista di un
quadro omogeneo di accordi con i paesi terzi ritenuti “sicuri”.
Nessun modello Albania
I due nuovi Regolamenti dovranno essere adesso approvati dal Consiglio
dell’Unione europea. Va chiarito subito che, a una considerazione dei loro testi
integrali, non costituiscono una ratifica del cosiddetto modello Albania, non
prevedono lo sbarco in paesi terzi sicuri di persone soccorse in acque
internazionali dalle Ong e neppure il loro eventuale trasferimento da paesi
membri verso paesi terzi. I due Regolamenti non abrogano ancora la Direttiva
2008/115/CE che vieta di eseguire espulsioni e respingimenti al di fuori del
territorio dell’Ue, con accompagnamento forzato da paesi terzi verso i paesi di
origine, e vieta anche di eseguire espulsioni o respingimenti di richiedenti
asilo denegati dal territorio di un paese membro come l’Italia verso un paese
terzo, come nel caso dell’Albania. Rimangono dunque inammissibili le prassi di
deportazione di immigrati irregolari dall’Italia in Albania, vietate dalla
Direttiva rimpatri 2008/115 che rimane in vigore fino a quando Parlamento Ue e
Consiglio non troveranno un accordo per la sua abrogazione, con la introduzione
di una nuova normativa sui return hubs. Ma anche dopo, non verranno meno le
garanzie stabilite dalla Costituzione italiana che all’art.10 prevede il diritto
di asilo con una portata più ampia di quanto non si verifichi nella normativa
europea.
Qualunque trasferimento forzato, qualunque ipotesi di limitazione della libertà
personale, in base all’art.13 della Costituzione, non potrà sottrarsi a un
effettivo controllo degli organi giurisdizionali. Come afferma la Corte
costituzionale, “Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della
immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i
problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori
incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale
della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione
proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una
determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani (Corte cost., sentenza
n. 105 del 2001).
E i blocchi navali?
Si tratta di prospettive legislative ancora tutte da verificare a livello
europeo, e di valutazioni politiche che non potranno sfuggire ai controlli
giurisdizionali, al punto da svuotare del tutto i diritti di difesa riconosciuti
dalla Carta Ue dei diritti fondamentali e dalle Costituzioni nazionali. In
questa prospettiva non si può affermare, come sostiene il ministro dell’interno
Piantedosi, che i centri di detenzione in Albania costituiscano “il primo
esempio di quegli hub per il rimpatrio che sono citati da uno dei regolamenti”,
almeno fino a quando, come previsto dal vigente Protocollo tra Italia e Albania,
resteranno sotto la giurisdizione concorrente italiana e albanese. Un “modello”
di esternalizzazione che non è sostenibile, non solo sotto il profilo
amministrativo ed economico, ma anche dal punto di vista della compatibilità con
il diritto eurounitario e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone.
Che nei centri di detenzione albanesi non possono godere delle stesse tutele che
spettano loro in territorio italiano, ed europeo, soprattutto nei casi in cui si
richieda la protezione internazionale o sia necessario accertare l’effettiva età
o le condizioni fisiche di chi si vorrebbe respingere, o espellere, da un paese
all’altro.
In nessun caso le proposte del governo italiano per un blocco navale in acque
internazionali trovano copertura nei Regolamenti approvati dal Parlamento
europeo. Né appare possibile a livello europeo modificare regole che sono
imposte dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare approvate a livello
delle Nazioni Unite. Chi fa oggi propaganda in questa direzione, vantando la
vittoria del “modello Albania” o la possibilità di un “blocco navale”, è
smentito dalla lettura dei testi effettivamente votati e dal complessivo sistema
normativo che darà attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo approvato nel
2024.
In base alla Direttiva rimpatri (2008/115/CE) ancora vigente, che resterà in
vigore fino all’approvazione definitiva nel 2027 del nuovo Regolamento sui
rimpatri, i rimpatri possono avvenire soltanto dal territorio degli Stati
membri, si prevede infatti inequivocabilmente come “esecuzione dell’obbligo di
rimpatrio”, ,,,, “il trasporto fisico fuori dallo Stato membro” (art 3 par.
5). Inoltre, “al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la
necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi.
La cooperazione internazionale con i paesi d’origine in tutte le fasi della
procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio
sostenibile”. I nuovi Regolamenti approvati dal Parlamento europeo non
legittimano ancora nuove forme di detenzione amministrativa, né automatismi nei
trasferimenti forzati dal territorio di un paese membro verso paesi terzi
“sicuri”, o verso paesi di origine ritenuti tali. Il controllo giurisdizionale
rimane un passaggio ineliminabile, come impongono l’art. 5 della Convenzione
europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e in Italia, gli articoli 3,13 e
24 della Costituzione italiana.
Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di origine,
e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al di fuori
dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in condizioni di
irregolarità effettivamente allontanate dal territorio italiano, ed europeo, non
sembra destinato ad aumentare.Magari il ministero dell’interno potrebbe anche
smettere di diffondere dati non veritieri sui “successi” conseguiti nell’aumento
del numero delle persone destinatarie di un provvedimento di respingimento o di
espulsione ed effettivamente rimpatriate. Se si vorranno “anticipare” singoli
aspetti normativi dei nuovi Regolamenti, prima che questi entrino in vigore, se
si moltiplicheranno i casi di detenzione informale ed arbitraria in frontiera, e
nei luoghi che, con una finzione giuridica, si assimilano alla frontiera (con la
finzione di non ingresso nel nuovo Regolamento sullo screening), per i quali
l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo,
saranno altri ricorsi e verranno altre condanne da parte dei Tribunali e delle
Corti internazionali. Almeno fino a quando i governi non eserciteranno un totale
controllo sulla magistratura, come alcuni oggi vorrebbero imporre in Italia,
magari sul modello di quei paesi come la Tunisia o l’Egitto, con i quali si
concludono tanto facilmente accordi di riammissione, ma potremmo anche
richiamare l’Ungheria, in ambito europeo, in cui il “governo delle migrazioni” e
la “difesa dei confini” hanno portato alla cancellazione del diritto di asilo ma
anche all’abbattimento dei controlli giurisdizionali, con la negazione delle
garanzie dello Stato democratico di diritto non solo per i migranti ma per tutti
i cittadini.
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Pubblicato anche su a-dif.org con il titolo L’Unione europea cancella i diritti
umani, ma non è una vittoria del “modello Albania”
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L'articolo L’Europa demolisce il diritto di asilo proviene da Comune-info.