Prosieguo amministrativo dei MSNA e sopravvenuta maggiore età: profili applicativi dell’art. 13 L. 47/2017

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, February 11, 2026

La Suprema Corte di Cassazione si esprime con una pronuncia dirimente in materia di prosieguo amministrativo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto la domanda proposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso.

La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell’interessato, disponendo l’archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità.

La Cassazione, dopo una articolata disamina, chiarisce il seguente principio di diritto: «Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto-ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente».

Corte di Cassazione, sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026

Si ringrazia l’Avv. Daniela Vigorito per la segnalazione.