legge, psicologia e pedagogia

Comune-info - Thursday, December 4, 2025

Un’attenta lettura dell’ordinanza con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della cosiddetta famiglia del bosco, secondo Antonio Fiscarelli, ricercatore e docente di Filosofia, Storia e Scienze umane, fa emergere non un’approfondita valutazione delle scelte pedagogiche dei genitori ma una concezione anti-naturalistica dell’istruzione e della vita sociale. L’ordinanza è per altro costruita solo su tre relazioni (due degli assistenti sociali, una dei carabinieri), non sono stati raccolti pareri del Garante dei minori, né quello dell’istitutrice privata dei figli, né di amici, parenti, conoscenti, vicinato. La carica anti-naturalista della sentenza, dice Fiscarelli, si esprime anche nell’interpretazione offerta della situazione reale dell’abitazione, nell’insistenza sulla questione del bagno, delle utenze, dei riscaldamenti, tutti aspetti per i quali la famiglia usa tecniche usate da milioni di persone nel mondo, oggi con accorgimenti scientifici che favoriscono un abbattimento delle spese per l’approvvigionamento energetico. “Questa famiglia non vive affatto fuori dalla società: al contrario, ci sono molto dentro e ci sono dentro in un modo genuinamente costruttivo per loro, i loro figli e la comunità che li accoglie, non da oggi. Questa famiglia vive nella società ricostruendo e ristrutturando il rapporto che la società, questa società, ha bisogno di recuperare con la natura… In questa famiglia, l’educazione è tanto più sociale quanto più è naturale, o meglio, come avrebbe detto Lamberto Borghi, è l’educazione genuina senza ulteriori appellativi…”

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Premessa

L’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, il 13 novembre scorso, «sospende la responsabilità genitoriale dei coniugi Trevallion Nathan e Birminggam Catherine nei confronti dei figli» e «ordina l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare e il loro collocamento in casa-famiglia», è motivata da più ragioni, che sono illustrate succintamente in due specifici capoversi, nella penultima pagina delle sei di cui consta il documento:

In considerazione delle gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza, i genitori vanno sospesi dalla responsabilità genitoriale.

È inoltre necessario ordinare l’allontanamento dei minori dall’abitazione familiare, in considerazione del pericolo per l’integrità fisica derivante dalla condizione abitativa, nonché dal rifiuto da parte dei genitori di consentire le verifiche e i trattamenti sanitari obbligatori per legge.

È dunque una pluralità di «violazioni», a motivare la sentenza, violazioni «gravi e pregiudizievoli». Catherine e Nathan avrebbero trascurato di provvedere non solo alla «integrità fisica» delle loro bambine, ma anche a quella «psichica», alla loro «assistenza materiale e morale», alla loro «vita di relazione» e alla loro «riservatezza». Aspetti materiali e immateriali, psicologici, morali, sociali e personali, di cui essi devono rispondere, imputazioni così variegate che l’aver accettato, lo scorso 30 novembre, la casa offerta da persone generose di quelle zone, non basterà certo a scagionarli e a convincere i giudici a revocare il provvedimento di sospensione della loro «responsabilità genitoriale»: e forse non servirà neanche al ricongiungimento con le loro figlie (per via della questione sanitaria).

Per capirci, Catherine e Nathan erano già stati raggiunti, circa sei mesi fa, (22 maggio 2025), da una ordinanza cautelare che già imponeva loro la ««limitazione della responsabilità genitoriale» e conferiva ai servizi sociali il «potere esclusivo di decidere» sul «collocamento» delle loro bambine, «nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria» (p. 1). Questa decisione fu presa, come è orami risaputo, «a seguito dell’accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi», episodio che ha determinato la mobilitazione dei servizi sociali e l’accumulazione di altre riserve verso i genitori. Nell’ordinanza, si legge:

il Servizio Sociale aveva segnalato la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria; la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola».

Queste sono le originarie motivazioni che hanno spinto il tribunale a imporre cautelativamente «la limitazione della responsabilità genitoriale». Le motivazioni sono ribadite, sempre nella prima pagina, con riferimenti a due relazioni risalenti a un anno fa (dei servizi sociali, il 23/9/24, e dei carabinieri, il 4/10/24), in cui già si avvertivano «indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi», indizi «conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano».

Come si può notare, già in questo provvedimento sono contenute più o meno le motivazioni che hanno condotto, lo scorso 13 novembre, alla decisione di sospendere la responsabilità genitoriale e di rendere esecutivo il collocamento dei minori in una casa-famiglia. Semmai, nella nuova sentenza, si aggiungono i riferimenti ad alcuni nuovi compromettenti comportamenti per i genitori, come il fatto di aver concesso ai giornali di entrare a casa loro, ciò che per i giudici è risultato essere una violazione della privacy dei loro figli. Da quel che si evince dalle affermazioni contenute nella sentenza, essi avrebbero letteralmente ‘usato’ le loro bambine per influenzare il decorso processuale in cui sono implicati:

I genitori, con tale comportamento, hanno mostrato di fare uso dei propri figli allo scopo di conseguire un risultato processuale a essi favorevole in un procedimento de potestate, nel quale assumono una posizione processuale contrapposta a quella dei figli e in conflitto di interessi con gli stessi. E tale risultato processuale è da essi perseguito non all’interno del processo, avvalendosi dei diritti garantiti alle parti dalla legge processuale, ma invocando pressioni dell’opinione pubblica sull’esercizio della giurisdizione (p. 5)

I millepiani della legge

Certo, non è facile ricostruire la logica dell’operato di questo tribunale. Le ragioni sono elencate una per una nell’ordinanza, in una forma che non si presta facilmente alla comprensione per un pubblico non abituato ai linguaggi giuridici. Un evidente aspetto di questo documento è che non illustra la vicenda seguendo un ordine cronologico lineare. Essa si svolge attraverso una sovrapposizione di ordini del discorso e spostamenti del registro comunicativo, probabilmente dovuti alla varietà delle imputazioni presupposte, ma anche ai meccanismi del linguaggio burocratico e alle intrinseche capacità di interpretare i fatti al fine di costruirvi una logica unitaria. Tutto ciò è verosimilmente rivelativo di una difficoltà strutturale incontrata nell’illustrare l’insieme degli elementi che dovrebbero, a rigor di logica, oggettivamente legittimare la decisione finale, che giustifichino, insomma, il provvedimento, non tanto nella forma quanto nella sostanza.

Di fatto, la forma rende difficile la comprensione della sostanza. Alcune formule e alcuni termini tecnici si ripetono in modo più insistente. Queste ripetizioni forse ci aiutano a capire l’iter che ha condotto alla divisione di questa famiglia, nell’arco di un anno circa. Fra i termini che si ripetono con una certa cadenza, c’è quello di ‘collocamento’ (dei minori), usato ben tre volte nelle prime due pagine (prime 25 righe). ‘Isolamento’ invece, è usato una volta nella prima pagina e ben tre volte nella quarta. Anche il termine ‘pericolo’ è utilizzato quattro volte in totale. Altre espressioni sono utilizzate in differenti funzioni semantiche: in un caso, come termini distinti di un insieme, in un altro accorpati in una sola famiglia semantica, in un caso indicano un effetto, in un altro la causa. Ad esempio, si parla di violazione dell’integrità fisica e psichica, di assistenza materiale e morale, di abbandono e isolamento, ma non si capisce se i genitori hanno isolato, o abbandonato le loro figlie in qualche circostanza specifica, un giorno specifico, se hanno impedito fisicamente la loro vita sociale, o solo sul piano morale, o su quello psicologico, oppure contemporaneamente su tutti questi piani, e in che senso non si sarebbero presi cura moralmente e materialmente delle loro figlie.

Il testo, infatti, lo ricordiamo, parla esplicitamente di minori ritrovati in una «condizione di abbandono», di «isolamento», «privi di istruzione». Dire «abbandono» e «isolamento» equivale a costruire un’immagine dei genitori che hanno trascurato effettivamente di provvedere alla loro custodia. Diciamo che un bambino (ma lo diremmo anche di un animale) è stato abbandonato (ovvero isolato?) in un auto, in una stanza, su una strada, in una zona in cui, in effetti, si possa parlare di una condizione in cui non solo è privato di relazioni con il mondo oltre la soglia dell’ambiente in cui è recluso, ma non fruisce neanche di una adeguata cura sul piano dell’alimentazione e di altri bisogni naturali, fisiologici, oltre che psicologici. Si dà però il caso che queste bambine, prima di essere “collocate” in una struttura istituzionale, passassero, le loro giornate con i genitori, con degli animali, con le persone e le altre famiglie del circondario, abitanti del contesto rurale e abitanti del contesto urbano (Palmoli è un paesello), ma con queste persone ci hanno costruito dei rapporti di lunga durata, oltretutto, fondati su principi comuni, di rispetto, di aiuto e di stima reciproci. Se fossero stati abbandonati e isolati come si spiegano le testimonianze di persone comuni, fra cui addirittura un signore, certo Osvaldo, che sostiene di considerare quelle bambine come «nipoti» e parla di suo padre come di un lavoratore con cui ha sempre avuto uno scambio di aiuto reciproco?

Dire, inoltre, minori «privi di istruzione» equivale ad accusare i genitori di averli tenuti intenzionalmente in una condizione di ignoranza e analfabetismo. A prescindere, appunto, dalla vita sociale, essi non dovrebbero saper scrivere né usare oralmente parti del linguaggio, o meglio, per loro, delle diverse lingue usate in famiglia (è stato detto che solo la madre ne parla cinque), non saper comprendere né veicolare messaggi adeguati alla loro età, né saper interagire sul piano linguistico con le persone che incontravano regolarmente nei loro vissuti quotidiani. Quando diciamo che una persona è priva di istruzione, insomma, di fatto, ci riferiamo in primo luogo alla sua reale capacità cognitiva, ai contenuti pedagogici, didattici, educativi, concretamente tangibili, alla sua effettiva capacità di comprendere i contenuti di messaggi adeguati all’età, nella sua originaria e primaria formazione sociale, cioè nella familias, e nelle altre «formazioni sociali», cioè le restanti organizzazioni sociali formali, non formali e informali, con cui la famiglia di fatto interagisce attraverso diverse modalità di relazione.

Questa ordinanza, nel suo insieme, sembra attraversata da diverse sequenze logiche che non restituiscono in modo intuitivo il senso di una unità logica di base. A ogni rilettura, prevale l’impressione di una persistente inclinazione a differenziare nodi problematici sostenendosi con riferimenti legislativi: e quando questi non sembrano sufficienti (ad es. sulla questione della vita sociale dei minori) con elaborati intellettuali riferibili a classici della psicologia (di cui se ne menzionano ben cinque, come vedremo).

Tutto ciò è comprensibile, trattandosi di una vicenda che va avanti da oltre un anno, che chiama in causa diversi attori e – ex rerum natura – l’intera comunità che li ha adottati già da un po’ di anni, ma la cui ricostruzione passa essenzialmente, da quanto si legge nell’ordinanza, dalle relazioni dei servizi sociali e dei carabinieri e da qualche udienza cautelare.

Nell’ordinanza si menzionano essenzialmente tre relazioni, due udienze con i genitori e un incontro con i bambini in presenza dei genitori nell’arco di un anno: le prime due relazioni, una dei servizi sociali e una dei carabinieri, già menzionate, sono correlate all’episodio dell’ingestione di funghi; una ulteriore relazione dei servizi sociali, menzionata nella sentenza, risale al 14/10/2025, a cui segue l’incontro con i bambini il 28 dello stesso mese. Non si menzionano altre relazioni precedenti. Al riguardo delle due udienze, non si indicano le date. Non ci sono riferimenti ad altre relazioni concernenti la situazione di questa famiglia, il profilo socio-pedagogico dei suoi membri, la loro storia personale, le capacità e le competenze reali dei genitori, la loro formazione, il loro modo di concepire l’educazione dei propri figli. Oltre alle suddette relazioni e udienze, si menzionano solo atti burocratici riguardanti le perizie sull’immobile, sull’istruzione parentale e i riferimenti legislativi che ispirano le sanzioni e le imputazioni nei confronti dei coniugi. Non vi compaiono, ad esempio, né il parere del Garante dei minori, né quello dell’istitutrice privata dei figli, né parti testimoniali come amici, parenti, conoscenti, vicinato (si comprende dunque perché i genitori si siano affidati ai giornalisti). Tuttavia, sulla base dei rapporti dei servizi sociali e dei carabinieri, entrambi dell’anno scorso, si inizia a parlare di «negligenza genitoriale» e si specifica che questa negligenza riguarda soprattutto l’istruzione e la vita sociale delle figlie.

Sei pagine che compromettono la reputazione dei loro genitori più di quanto tutelino i diritti dei loro figli. Alle accuse, che sembrano rasentare il pregiudizio, la discriminazione e la denigrazione, si aggiungono delle infrazioni logiche: perché in tutto il decreto, non si scorge niente che sembri maturato in un reale processo di ascolto partecipato, di osservazione e supporto adeguati alla situazione, che valorizzi lo sforzo educativo e pedagogico, i principi e le regole che guidano, nonché il sacrificio materiale e immateriale che fanno questi genitori, le cui scelte di vita, a rigor di logica, sono del tutto in linea con le necessità, i bisogni, i desideri e le aspettative che si possono avere in una società come la nostra.

Quando la legge non garantisce… la natura provvede

In queste sei pagine, si scorgono delle soggettività che pretendono giudicare l’oggettività – la vita di questa famiglia – servendosi di strumenti intellettuali, non solo giuridici, per intenderci. Qui si scambia la parte per il tutto, mentre si dovrebbero ascoltare altre voci per riempire dei vuoti evidenti nella rappresentazione delle cose. A leggere brani come questi:

La deprivazione del confronto tra pari in età da scuola elementare (circa 6-11 anni) può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico. Il gruppo dei pari è un contesto fondamentale di socializzazione e di sviluppo cognitivo/emotivo, che offre opportunità uniche rispetto all’interazione con gli adulti. In ambito scolastico il confronto e l’interazione con i compagni sono cruciali per l’apprendimento e il successo formativo. La letteratura scientifica (Teoria Socio-Culturale di Vygotskij, Teoria Cognitivo-Evolutiva di Piaget, Teoria del’Apprendimento Sociale di Bandura, Teoria Ecologica d i Bronfenbrenner, Teoria dello Sviluppo Psicosociale d i Erik Erikson) al riguardo ha compiutamente descritto i potenziali effetti della loro assenza […] Difficoltà di apprendimento cooperativo: il bambino può avere problemi a partecipare efficacemente a lavori di gruppo, alla peer education (educazione tra pari) o al cooperative learning, perdendo l’opportunità di rinforzare l e conoscenze spiegandole agli altri o di imparare da prospettive diverse. Mancanza di autostima e motivazione: la deprivazione può limitare la possibilità di ricevere conferme e valorizzazione dai coetanei, riducendo l’autostima e la motivazione all’impegno scolastico. Problemi di regolazione emotiva e comportamentale in classe: il bambino potrebbe faticare a gestire i conflitti (non avendo imparato a negoziare e a comprendere le diverse prospettive), manifestando comportamenti di isolamento o, al contrario, di aggressività (bullismo).

non sembra più di essere di fronte al parere di un corpo di giudici, ma a una dispensa per studenti universitari di psicologia. Ma allora qui non si fa più tutela dei minori, ma della tutela dei minori una sorta di “psicologia giuridica”. Non sembra più il giudizio di un équipe di giudici tradizionali ma di una versione inedita di giudici: di psicologi in toga. Siamo di fronte a delle soggettività settoriali, pervase da specializzazioni in materie psico-giuridiche, le cui competenze settoriali condizionano la procedura giuridica, la quale dovrebbe prevedere una rappresentazione organica, interdisciplinare, in una materia così delicata come l’istruzione e l’educazione dei minori. Soggettività che si intravedono tanto nella forma quanto nella sostanza del testo. Se dovessi dire figurativamente in che cosa si rivela prevalentemente la soggettività complessiva del giudizio di questo tribunale, indicherei, come factum principale l’evidenza che questa ordinanza nasce in un clima culturale da tessuto urbano, uffici chiusi e angusti di città, pullulanti di scartoffie e arieggiati da condizionatori, che non favoriscono, pur volendo, una percezione adeguata della vita quotidiana dentro un bosco, dentro quel bosco. Anzi, l’ordinanza sembra restituire un immaginario oppositivo verso l’idea stessa di natura. Questo tribunale non sta giudicando i genitori sulla base di una valutazione approfondita delle loro reali scelte pedagogiche ed etiche, ma sulla base di una concezione anti-naturalistica dell’istruzione e della vita sociale.

Questa soggettività pregiudiziale verso l’idea della natura, può evidentemente cogliersi anche nel titolo di un “corso” tenuto dalla giudice Cecilia Angrisano, presidente di questo tribunale, sulla piattaforma “Psicologia.io”, nella cornice di un convegno sulla «genitorialità fuori dall’ordinario»: ‘‘Quando la natura non garantisce’’. Un titolo provvidenziale se si pensa che il corso si è tenuto qualche mese prima che la famiglia Birmingham-Trevaillon finisse in ospedale per ingestione di funghi e che questo tribunale iniziasse a interessarsi del caso.

Ma la carica anti-naturalista della sentenza si esprime anche nell’interpretazione offerta della situazione reale dell’abitazione, nell’insistenza sulla questione del bagno, delle utenze, dei riscaldamenti, tutti aspetti per i quali la famiglia usa tecniche oggi arcinote e usate da milioni di persone nel mondo, che sono le stesse che hanno caratterizzato la vita dei nostri nonni (come hanno detto in molti di quelli che seguono questa significativa vicenda). Ma, per essere più precisi, essi se ne servono con accorgimenti scientifici nuovi, meno dispendiosi, che favoriscono un abbattimento delle spese per l’approvvigionamento energetico. É dunque sul piano delle scelte per soddisfare i bisogni primari, cioè quelli più naturali, che si scontra questa sentenza. In realtà, esse documentano un’etica, una scienza e una pedagogia sociali e socializzate, perfettamente in sintonia con i bisogni avvertiti da tutti oggi, nella cornice di un habitat quasi incontaminato (due ettari di terra dentro un bosco, anch’esso a rischio di devastazione).

Queste persone, adulte, genitori, a rigor di logica, non proteggono solo i loro figli ma l’intera comunità che li circonda perché l’aver radicato in un bosco non può che essere il modo migliore di salvaguardare l’originaria vita di queste aree. Questa famiglia non vive affatto fuori dalla società: al contrario, ci sono molto dentro e ci sono dentro in un modo genuinamente costruttivo per loro, i loro figli e la comunità che li accoglie, non da oggi. Questa famiglia vive nella società ricostruendo e ristrutturando il rapporto che la società, questa società, ha bisogno di recuperare con la natura: si prende cura di un rapporto che, a determinate condizioni, diventa malato, se, in sostanza, la natura è solo vista nella cornice di un gita o di un weekend felici. Non a caso, di queste ultime ore è un comunicato di SOS Utenti APS, associazione abruzzese per la tutela dei diritti civili e sociali, (oltre 50mila associati), in cui si afferma che la storia di questa famiglia ha favorito una campagna promozionale utile al turismo abruzzese, «spontanea» che incide più di quelle che si realizzano con i fondi pubblici e si propone, all’assessorato al turismo e alla giunta regionali, di assegnare un premio a questa famiglia e l’apertura di un tavolo di consultazione sulle «comunità rurali e i modelli di vita alternativi».

Di tutto ciò un tribunale per i minorenni dovrebbe tener conto, come prioritario rispetto alle accuse nei confronti dei genitori sull’isolamento e l’abbandono dei loro figli. Migliaia di persone hanno utilizzato finanziamenti pubblici per l’uso di tecnologie green nelle loro case in campagna e in città. Una legislazione che impone a tutti di convertire i sistemi energetici esiste in Italia da parecchi anni, per chi non lo sapesse. Questa famiglia si è accodata a un’idea di sussistenza che favorisce uno sviluppo quanto più possibile conforme alla natura, scientificamente e pedagogicamente valorizzata alla luce dei nostri tempi. Una cucina economica, un camino, un bagno a secco, una roulotte, all’occorrenza utile anche per gli ospiti, bagno caldo tutte le sere con il calore garantito dal fuoco e anche dai piccoli spazi, adeguatamente sistemati. Un vivere che, giustamente, bisognerebbe vivere per comprendere.

Post-scriptum

Nella pagine dell’ordinanza si susseguono una serie di affermazioni che descrivono i due coniugi come inadempienti verso una serie di obblighi e accordi presi in fase processuale, tentennamenti, ripensamenti, chiusure, provocazioni. Tutte queste descrizioni che forniscono un’immagine estremamente negativa, poco conciliante, da parte dei genitori, sono accompagnate da richiami all’articolo 2 della Costituzione italiana e da riferimenti legislativi riguardanti la tutela dei minori e, più in generale, dei diritti umani e la loro privacy, tali gli artt. 330-333 del Codice civile, l’art. 16 della Convenzione di New York 20 novembre 1989, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo(CEDU), l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonchél’art. 50 D. leg. 30 giugno 2003, n. 196.

Non entro nel merito di tutte le contestazioni contenute nell’ordinanza, ma soltanto di quelle dominanti e che nel testo sono maggiormente evidenziate come decisive per la decisione presa.

Per esempio, nel brano già citato: «Va peraltro evidenziato che l’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore», si avvertono i segni di un significato aleatorio dei termini utilizzati. Si badi bene, preliminarmente, che anche qui si utilizza una distinzione formale, forse di comodo, con cui si distingue una dimensione psichica da una educativa, come se la prima non fosse compresa nella seconda, che riguarda principalmente il ruolo dei genitori. Comunque sia, parlare di conseguenze educative e non solo psicologiche, a fortiori dovrebbe invitare a un autentico approfondimento dell’aspetto più genuinamente pedagogico della vita di queste bambine e di questa famiglia.

Ma, a prescindere, siamo partiti con la sentenza finale, che parlava di «violazioni» vere e proprie, «gravi e pregiudiziali», mentre qui si parla solo di pericolo di lesione; ed inoltre, di pericolo non conseguente alla mancata frequentazione della scuola, ma alla carenza (o sarebbe meglio parlare di assenza totale, visto che si parla di ‘isolamento’ e ‘abbandono’) di «vita di relazione». D’altro canto, quando si dice «produttiva» (al femminile) «di gravi conseguenze psichiche ed educative», ci si riferisce alla lesione non al pericolo (maschile) di lesione. In due parole, è del pericolo di lesione che in sostanza si parla ma è la lesione a essere considerata produttiva di... Quindi c’è pericolo di lesione, lesione che può comportare gravi conseguenze… Questo è dopotutto il senso di una ordinanza ‘cautelare’. Ma, dunque, come si spiega che da pericolo di lesione si è passati, nella sentenza finale, a «gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli», per le quali i genitori «vanno sospesi dalla responsabilità genitoriale»?

Non lasciamoci troppo distrarre, perché parliamo sempre di violazioni presumibilmente conseguenti a comportamenti che si presumono trascurare l’educazione, l’istruzione e l’inserimento dei loro figli nella società. Ciò malgrado, si badi bene, la maggior parte dei riferimenti giuridici riguardano perlopiù i diritti della privacy (e non solo dei minori). Ora, la questione del rapporto con i media nasce l’11 novembre scorso, quando evidentemente, la sentenza, datata il 13, doveva essere già pronta. Sui temi sopraddetti, sembra che i giudici si rifacciano, sul piano giuridico, esclusivamente all’art. 2 della costituzione. Laddove, invece, si tratta di giustificare (=legittimare) le accuse rivolte ai genitori su abbandono, isolamento, istruzione, vita sociale, essi si rivolgono, come si è detto, a teorie di psicologia. Ma ciascuna delle teorie menzionate, se approfondita a dovere, rivelerebbe che nessuno dei fattori indicati in esse (oltretutto, non in modo esaustivo) come problematici riguardano davvero i bambini in questione e che anzi proprio in questi bambini si intravedono parecchi dei fattori positivi impliciti in queste teorie, di cui possiamo facilmente elencare qualcuno: il rapporto armonico con la natura, l’apprendimento fondato sull’esperienza pratica a contatto con elementi e necessità fondamentali del vivere, la capacità di adattarsi ad habitat che evidentemente manca a un normale abitante della città, il rispetto di principio impliciti nella famiglia come la condivisione, l’aiuto reciproco, la gentilezza, il dire sempre la verità…

Inoltre, in riferimento alla questione della vita sociale, è totalmente trascurato il rapporto con gli animali. Ma basti qui ricordare che una letteratura altrettanto scientifica (sicuramente più consona al nostro caso e alla nostra attualità) annovera fra le pratiche più efficienti per la costruzione, nei bambini, della autostima, di un sé autentico, della fiducia in sé e negli altri, nella gestione di situazioni di rischio, ecc., un’educazione centrata (quindi non marginale) sul rapporto con gli animali. Ancora più nello specifico, la ippo-terapia, per chi non lo sapesse, serve da almeno quattro lustri, a milioni di bambini con problematiche di autismo. Saper cavalcare un cavallo (o addirittura condurre un adulto a cavallo all’età di sei anni, come si vede nel servizio delle Iene), rivela una pregevole qualità sociale, «di vita di relazione» qualitativamente oltre la media e che si coniuga armoniosamente con le altre abitudini di questi bambini, come ascoltare una storia prima di andare a letto, preparare la tavola. Bisognerebbe anche valorizzare la funzione potenziale che queste abitudini favorirebbero nell’interfaccia con i pari, laddove si presentassero davvero situazioni conflittuali. Diversi sono i comportamenti di questi bambini che rivelano un’etica educativa conciliabile con le più genuine teorie e pratiche pedagogiche del Novecento.

Si ricordi che lo spartiacque ideologico di questa vicenda che si rivela in modo prevalente nel dibattito pubblico, si gioca su una separazione indebita fra natura e società, o meglio, fra modi diversi di intendere il rapporto della persona con il mondo, fra concezioni, rappresentazioni e visioni differenti della società, della natura, dell’istruzione e dell’educazione. Un pluralismo intellettuale – sintomatico del pluralismo stesso della democrazia in cui di fatto immaginiamo ancora di vivere – che finisce per irrigidirsi in un paradigma divisorio. Di fatto, il mainstream mitizza la scelta dei genitori di vivere in un contesto rurale, come se essi vivessero fuori dalla società. Ma in ciò il dibattito pubblico non fa che riflettere una visione implicita nella posizione stessa dei giudici, come se in questo tribunale non si materializzasse una procedura giuridica scrupolosamente aderente al motivo della «violazione dei diritti dei minori» o al «pericolo» di un loro violazione, ma una dottrina in cui la società è divisa dalla natura e identificata con un sistema di istruzione e di accompagnamento socio-educativo che è presupposto garantire gli elementi essenziali della crescita dei minori. In questa sentenza, c’è netta separazione, non organica armonia, sinergico equilibrio, fra educazione naturale e educazione sociale. Invece, in questa famiglia, l’educazione è tanto più sociale quanto più è naturale, o meglio, come avrebbe detto Lamberto Borghi, è l’educazione genuina senza ulteriori appellativi.

Tra i libri di Antonio Fiscarelli Danilo Dolci Lo stato, il popolo e l’intellettuale (Castelvecchi), La roccia rotola ancora. Sulle tracce di Sisifo (Malanotte), L’ospite indiscreto. La sociozoomania dei pipistrelli all’epoca delle epidemie facili (Porto Seguro)

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