
Sospeso il trattenimento in CPR del richiedente asilo gambiano con domanda reiterata di asilo in corso
Progetto Melting Pot Europa - Monday, December 1, 2025Il Tribunale di Potenza ha accolto l’istanza di sospensiva dell’ordine di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), emesso dal Questore della Provincia di Potenza nei confronti di un cittadino del Gambia che aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, già respinta e impugnata con il ricorso introduttivo del medesimo giudizio.
Dopo un colloquio difensivo svolto all’interno del CPR di Palazzo San Gervasio, sono subentrata nella difesa del cittadino gambiano trattenuto in esecuzione dell’ordine del Questore della Provincia di Potenza. Ho accettato la revoca del precedente difensore poiché, all’interno del CPR, è prassi che i trattenuti nominino come difensori di fiducia avvocati che non conoscono, ma che vengono loro “indicati o suggeriti” dalle forze dell’ordine o dai giudici di pace durante le udienze di convalida del trattenimento.
L’Ordine è stato emanato in quanto il cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e rintracciato sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno. In sede dei prescritti controlli del Questore, sono emersi, a suo carico, numerosi precedenti di polizia per spaccio e presenza illegale in Italia ed è stata contestata, anche, la reiterazione pretestuosa della domanda di protezione Internazionale.
A tutela del mio assistito che, in regime di trattenimento, ha ritenuto opportuno riproporre istanza di Protezione Internazionale, ho depositato ricorso ex art. 35bis D.L.vo 25/2008 con contestuale istanza di sospensiva dell’ordine di trattenimento del Questore.
I motivi del ricorso sono emersi in fase di colloquio difensivo: presenza in Italia dal 2013; istanze di protezione internazionale denegate ma mai notificate e, quindi, mai opposte in sede giurisdizionale; scarsa integrazione sociale e lavorativa sul Territorio Nazionale a causa della mancanza di permesso di soggiorno; precedenti di polizia legati esclusivamente alla commissione di due soli tipi di reato (spaccio per quantità minime che andavano considerate, al massimo, come detenzione per uso personale – e reati legati alla mancanza di un titolo di soggiorno); provenienza da un paese considerato “sicuro” e, quindi, forte rischio di rimpatrio prima dell’udienza in Tribunale per esperire il libero interrogatorio del richiedente protezione internazionale.
Fissata l’udienza per il libero interrogatorio del ricorrente, il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella persona del Giudice Relatore, Dott. Palumbo e, a seguito di due colloqui in cui ho insistito sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, ha notificato al Ministero dell’Interno il provvedimento con il quale si chiedeva di replicare alla mia istanza di sospensiva entro 3 giorni. Il Ministero non ha provveduto in tal senso. All’esito, il Giudice ha accolto la mia istanza di sospensiva e, per l’effetto, ha anche ordinato il rilascio di un permesso di un soggiorno per “attesa asilo”.
Il provvedimento è degno di nota e di menzione con riferimento ai seguenti aspetti:
- Puntuale ricostruzione della normativa da applicarsi alle istanze di sospensione dopo l’entrata in vigore dei nuovi commi 4 e 4bis dell’art.35 D.L.vo 25/2008: “il ricorso risulta iscritto in data successiva al 10.01.2025, dunque dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore (11.12.2024) della legge n. 187/2024, di conversione del d.l. 145/2024, sicché, in virtù dell’art. 19 di tale atto normativo, deve farsi applicazione del nuovo regime procedimentale relativo all’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, così come attualmente disciplinato dai nuovi commi 4 e 4-bis dell’art. 35-bis d.lgs. 25/2008, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16 del citato d.l. 145/2024, conv. nella legge n. 187/2024”;
- Comparazione delle esigenze cautelari avanzate dalla Difesa ritenute prevalenti rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale: “ritenuto che, allo stato degli atti, salvi gli esiti della cognizione della causa ed impregiudicata ogni valutazione e decisione definitiva nel merito – appaiono sussistere gravi e circostanziate ragioni per l’accoglimento della suindicata istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, valutate comparativamente con la decisione della Commissione Territoriale”;
- La reiterazione delle domande di protezione internazionale ed il lungo tempo trascorso in Italia senza permesso di soggiorno meritano un approfondimento nel corso del giudizio con necessario libero interrogatorio del richiedente: “osservato che, nel caso di specie, le gravi e circostanziate ragioni di cui sopra sono da individuarsi negli indici di sussistenza di profili di esigenze di tutela della vita privata e familiare, anche ai sensi dell’art. 8 CEDU, atteso che il cittadino straniero risulta presente sul T.N. dal 2013 e risulta aver nello stesso anno presentato istanza di protezione (cfr. quanto riportato nel decreto di trattenimento emesso dal Questore di Potenza il 08.10.2025, in atti), presentandone, dopo il primo rigetto, una successiva, anch’essa rigettata, sicché può ritenersi che la risalente manifestazione di volontà di richiedere protezione (fin dal 2013, anno dell’ingresso sul T.N.) e il lungo tempo trascorso sullo stesso T.N. costituiscano profili meritevoli di ulteriore approfondimento nel corso del giudizio”;
- Esatta ricognizione della mancanza di pericolosità sociale avuto riguardo a soli precedenti di polizia e alla presunta commissione di reati legati alla condizione di irregolarità amministrativa per la mancanza del permesso di soggiorno: “osservato inoltre che, allo stato degli atti, non appare evincibile una concreta ed effettiva pericolosità sociale, atteso che risultano indicati unicamente alcuni precedenti di polizia a carico del cittadino straniero (spaccio del 2022, ordine del Questore ai fini di espulsione del 2023-2024, soggiorno irregolare 2024 e immigrazione clandestina 2025), in ordine ai quali, tuttavia, deve rilevarsi, da un lato, che non risulta alcuna specificazione in ordine allo stato e all’esito di eventuali procedimenti penali e, dall’altro, che risultano sostanzialmente connessi allo stato di irregolarità sul territorio del cittadino straniero piuttosto che ad una precipua inclinazione a delinquere dello stesso”.
Si ringrazia l’Avv.ta Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.