
La “protezione umanitaria” resiste al decreto Cutro
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, November 19, 2025La Corte Suprema di Cassazione, nel giudizio per rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., formulato dal Tribunale di Venezia, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«La rivisitazione … dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori.
La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.»
Pertanto, possiamo affermare che, nonostante l’abrogazione del riferimento normativo all’art. 8 CEDU ad opera del decreto Cutro, la protezione umanitaria ritorni in vita e quindi la tutela della vita privata e familiare sia garantita non solo dai vincoli costituzionali, ma anche da quelli internazionali che, in virtù dell’art. 117 Cost., non possono essere disattesi.
Condividiamo alcune riflessioni portate all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
Queste difese hanno fin da subito evidenziato come l’abrogazione delle parti dell’art. 19 TUI, in cui si faceva espresso riferimento all’art. 8 CEDU e quindi alla necessità di tutelare la vita privata e familiare, non abbia mai sortito effetto alcuno, in quanto la normativa italiana – come ricorda la Suprema Corte – va comunque interpretata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.).
A rafforzare questa tutela multilivello interviene lo stesso art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, che sottolinea come l’Unione abbia aderito alla CEDU. Sebbene tale adesione non implichi l’applicazione diretta dell’obbligo internazionale, non essendo ancora equiparato a quello comunitario, determina comunque un obbligo per l’Autorità giudiziaria di interpretare la normativa nazionale alla luce di quella sovranazionale, in particolare quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 52 della Carta di Nizza, gli articoli che tutelano la vita privata (art. 8 CEDU e art. 7 della Carta) possono essere invocati innanzi all’Autorità giudiziaria e, laddove la Carta dei diritti dell’Unione europea contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione», con la possibilità che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.
Pertanto, l’operatore del diritto ha più strumenti da utilizzare e può scegliere l’interpretazione che tuteli maggiormente il proprio assistito, forte dei riferimenti internazionali e costituzionali. Tra questi merita particolare attenzione l’art. 10 Cost., secondo cui «lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», indipendentemente dal riconoscimento di protezioni superiori, come ricordano gli artt. 19 e 5, comma 6, del TUI, che positivizzano un principio fondamentale presente nella nostra Carta.
Alla luce di queste considerazioni e del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, si fa sempre più strada, ad avviso delle scriventi, il principio secondo il quale, nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, va applicata l’interpretazione che maggiormente tuteli l’individuo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025Si ringraziano le Avv.te Caterina Barbiero e Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento.
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