Annullata l’espulsione del cittadino eritreo soccorso in mare: ha diritto a essere informato sulla possibilità di chiedere asilo

Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 17, 2025

Il provvedimento del Giudice di Pace di Imperia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l’applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. a) del Testo Unico sull’Immigrazione, norma che consente l’espulsione quando lo straniero “è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera”. Nel caso esaminato, il ricorrente era stato soccorso in mare, sbarcato a Lampedusa e immediatamente identificato e fotosegnalato, circostanza che esclude l’irregolarità dell’ingresso e rende illegittimo il decreto prefettizio.

Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione civile n. 5402/2022, secondo cui:

“Questo Collegio condivide la tesi giuridica del ricorrente, secondo cui, nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di (OMISSIS) la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Nè rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 18/02/2022, n. 5402)”

L’identificazione all’arrivo costituisce un controllo di frontiera effettivo e l’operazione di soccorso non può essere assimilata a un ingresso clandestino. In assenza della “sottrazione ai controlli”, il provvedimento prefettizio è privo di fondamento giuridico e deve essere annullato. Il giudice inoltre ribadisce che non è possibile sostituire d’ufficio la motivazione del decreto con un’altra ipotesi espulsiva, poiché l’atto ha natura vincolata e le cause di espulsione sono tassative.

La decisione riafferma così il principio di tutela del diritto dello straniero soccorso in mare a essere informato e a poter richiedere protezione internazionale.

Giudice di Pace di Imperia, sentenza del 9 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.