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Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e dall’art. 8 della CEDU. Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione significativa dei diritti fondamentali. La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione). -------------------------------------------------------------------------------- 1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un aumento del 62% rispetto al 2021”. 1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025 2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine, caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti fondamentali. Estratto “La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona. Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua vita”. 2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026 3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Estratto “La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”. 3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni oggettive del Paese di origine. Estratto “Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata. Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”. 4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU. Estratto “Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro, raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito dell’accoglienza. Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”. 5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026 6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai risalenti nel tempo. Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali”. 6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025 * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Protezione speciale: una tutela che evita una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare
Sei decisioni del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione speciale a richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Marocco e Pakistan, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai cristallino: la tutela va garantita quando il rimpatrio comporterebbe una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1 TUI. Le decisioni sottolineano come, in tutti i casi, i ricorrenti abbiano costruito in Italia percorsi di integrazione lavorativa, sociale e linguistica solidi, spesso accompagnati da impegni formativi, contratti stabili e reti amicali o familiari. Si tratta di un progetto di vita e radicamento territoriale dopo esperienze di estrema vulnerabilità: anni di povertà e indebitamento nei Paesi di origine, detenzione e torture in Libia, naufragi, problemi di salute e cura affrontati in Italia. I giudici riconoscono che interrompere bruscamente questi percorsi costituirebbe, di per sé, una condizione degradante. Le sentenze richiamano anche le condizioni oggettive dei Paesi di provenienza: l’instabilità politica e la violenta repressione delle proteste in Bangladesh, l’invivibilità socio-economica e ambientale che caratterizza intere aree del paese, aggravata da eventi climatici estremi, erosione, inondazioni e insicurezza alimentare; le gravi violazioni dei diritti umani in Pakistan, soprattutto a danno delle minoranze religiose. In altri casi incide la mancanza di qualsiasi rete familiare nel Paese di origine dopo decenni trascorsi all’estero. La valutazione complessiva porta il Tribunale a ritenere che il rimpatrio forzato vanificherebbe percorsi di integrazione ormai sostanziali, creando un vulnus grave e attuale ai diritti fondamentali dei ricorrenti. Queste sei pronunce rafforzano ulteriormente il ruolo della protezione speciale come strumento imprescindibile per garantire continuità di vita, dignità e tutela effettiva per chi, in Italia, ha già costruito una parte significativa della propria esistenza. 1) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’1 agosto 2025 2) Ricorrente del Pakistan – Tribunale di Genova, decreto del 4 agosto 2025 3) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 10 ottobre 2025 4) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 14 ottobre 2025 5) Ricorrente del Marocco – Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025 6) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’11 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per le segnalazioni.
Annullato il provvedimento della Questura che ha rigettato l’istanza del cittadino marocchino di riconoscimento della protezione speciale
Il Tribunale di Genova ha annullato il provvedimento del Questore che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali a un cittadino marocchino residente in Italia da oltre quattordici anni, affetto da una grave patologia psichiatrica e ormai pienamente integrato nel tessuto sociale e familiare italiano. “L’inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova il suo culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque, inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità”, scrive il giudice, riconoscendo il valore umano e sociale del percorso del ricorrente. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha evidenziato come il richiedente, dopo un lungo periodo di fragilità psichiatrica, abbia saputo ricostruire la propria autonomia grazie al sostegno del Dipartimento di salute mentale e alla stabilità familiare, tutti regolarmente residenti in Italia. La documentazione sanitaria e lavorativa, valutata complessivamente, dimostra una condizione di vulnerabilità che rende sproporzionato e contrario ai principi costituzionali e convenzionali un suo rientro in Marocco, dove non dispone più di alcun sostegno familiare né di un sistema sanitario in grado di garantire la continuità delle cure. Ritenendo dunque sussistenti i requisiti di cui all’art. 19, comma 1.1, del D.lgs. 286/98, il giudice ha affermato che la vita privata e familiare del ricorrente, ormai pienamente radicata in Italia, merita protezione, anche in considerazione della lunga permanenza, del percorso riabilitativo e della stabile occupazione lavorativa. Il Tribunale, infine, “visto l’art. 32, terzo comma, del d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente”. Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Annullata l’espulsione del cittadino eritreo soccorso in mare: ha diritto a essere informato sulla possibilità di chiedere asilo
Il provvedimento del Giudice di Pace di Imperia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l’applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. a) del Testo Unico sull’Immigrazione, norma che consente l’espulsione quando lo straniero “è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera”. Nel caso esaminato, il ricorrente era stato soccorso in mare, sbarcato a Lampedusa e immediatamente identificato e fotosegnalato, circostanza che esclude l’irregolarità dell’ingresso e rende illegittimo il decreto prefettizio. Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione civile n. 5402/2022, secondo cui: > “Questo Collegio condivide la tesi giuridica del ricorrente, secondo cui, nel > caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie > dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo > sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze > dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto > di (OMISSIS) la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è > proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato > nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui > qui si discute. Nè rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato > all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si > sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la > disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo > stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato > all’operazione di soccorso marittimo. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 18/02/2022, n. > 5402)” L’identificazione all’arrivo costituisce un controllo di frontiera effettivo e l’operazione di soccorso non può essere assimilata a un ingresso clandestino. In assenza della “sottrazione ai controlli”, il provvedimento prefettizio è privo di fondamento giuridico e deve essere annullato. Il giudice inoltre ribadisce che non è possibile sostituire d’ufficio la motivazione del decreto con un’altra ipotesi espulsiva, poiché l’atto ha natura vincolata e le cause di espulsione sono tassative. La decisione riafferma così il principio di tutela del diritto dello straniero soccorso in mare a essere informato e a poter richiedere protezione internazionale. Giudice di Pace di Imperia, sentenza del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione