Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in
materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del
diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e
dall’art. 8 della CEDU.
Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i
giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e
lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della
permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge
l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della
persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione
significativa dei diritti fondamentali.
La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a
evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione).
--------------------------------------------------------------------------------
1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino
peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il
rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La
decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa
criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita.
Estratto
“Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto
il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo
dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio
nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone
della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande
criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle
informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema
dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un
aumento del 62% rispetto al 2021”.
1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025
2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino
nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di
vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine,
caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti
fondamentali.
Estratto
“La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che
hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una
generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della
personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona.
Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel
tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di
vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua
vita”.
2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026
3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina
georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in
Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione
evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato
dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.
Estratto
“La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e
determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e
lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire
dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le
si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi
già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di
integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella
lasciata nel Paese di origine.
Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del
permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026
4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino
gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e
lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato
comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una
violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e
dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre
l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della
protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni
oggettive del Paese di origine.
Estratto
“Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione
speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto
economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il
Collegio ritiene di poter valutare come effettivo.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese
d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una
condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma
1.1 d.lgs. 286/98.
L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione
lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni
sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che
contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata.
Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca
interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione
del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”.
4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026
5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino
ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione
linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il
rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito
dall’art. 8 CEDU.
Estratto
“Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio
percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e
conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre
svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro,
raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito
dell’accoglienza.
Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe
una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e
dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”.
5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026
6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino
nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo
radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni
precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la
necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in
linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Estratto
“Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale,
tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre
metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal
ricorrente.
Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai
risalenti nel tempo.
Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo
la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della
pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame
complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad
automatismi sulla base dei precedenti penali”.
6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025
* Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale