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Protezione speciale: una tutela che evita una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare
Sei decisioni del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione speciale a richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Marocco e Pakistan, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai cristallino: la tutela va garantita quando il rimpatrio comporterebbe una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1 TUI. Le decisioni sottolineano come, in tutti i casi, i ricorrenti abbiano costruito in Italia percorsi di integrazione lavorativa, sociale e linguistica solidi, spesso accompagnati da impegni formativi, contratti stabili e reti amicali o familiari. Si tratta di un progetto di vita e radicamento territoriale dopo esperienze di estrema vulnerabilità: anni di povertà e indebitamento nei Paesi di origine, detenzione e torture in Libia, naufragi, problemi di salute e cura affrontati in Italia. I giudici riconoscono che interrompere bruscamente questi percorsi costituirebbe, di per sé, una condizione degradante. Le sentenze richiamano anche le condizioni oggettive dei Paesi di provenienza: l’instabilità politica e la violenta repressione delle proteste in Bangladesh, l’invivibilità socio-economica e ambientale che caratterizza intere aree del paese, aggravata da eventi climatici estremi, erosione, inondazioni e insicurezza alimentare; le gravi violazioni dei diritti umani in Pakistan, soprattutto a danno delle minoranze religiose. In altri casi incide la mancanza di qualsiasi rete familiare nel Paese di origine dopo decenni trascorsi all’estero. La valutazione complessiva porta il Tribunale a ritenere che il rimpatrio forzato vanificherebbe percorsi di integrazione ormai sostanziali, creando un vulnus grave e attuale ai diritti fondamentali dei ricorrenti. Queste sei pronunce rafforzano ulteriormente il ruolo della protezione speciale come strumento imprescindibile per garantire continuità di vita, dignità e tutela effettiva per chi, in Italia, ha già costruito una parte significativa della propria esistenza. 1) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’1 agosto 2025 2) Ricorrente del Pakistan – Tribunale di Genova, decreto del 4 agosto 2025 3) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 10 ottobre 2025 4) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 14 ottobre 2025 5) Ricorrente del Marocco – Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025 6) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’11 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per le segnalazioni.
Annullato il provvedimento della Questura che ha rigettato l’istanza del cittadino marocchino di riconoscimento della protezione speciale
Il Tribunale di Genova ha annullato il provvedimento del Questore che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali a un cittadino marocchino residente in Italia da oltre quattordici anni, affetto da una grave patologia psichiatrica e ormai pienamente integrato nel tessuto sociale e familiare italiano. “L’inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova il suo culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque, inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità”, scrive il giudice, riconoscendo il valore umano e sociale del percorso del ricorrente. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha evidenziato come il richiedente, dopo un lungo periodo di fragilità psichiatrica, abbia saputo ricostruire la propria autonomia grazie al sostegno del Dipartimento di salute mentale e alla stabilità familiare, tutti regolarmente residenti in Italia. La documentazione sanitaria e lavorativa, valutata complessivamente, dimostra una condizione di vulnerabilità che rende sproporzionato e contrario ai principi costituzionali e convenzionali un suo rientro in Marocco, dove non dispone più di alcun sostegno familiare né di un sistema sanitario in grado di garantire la continuità delle cure. Ritenendo dunque sussistenti i requisiti di cui all’art. 19, comma 1.1, del D.lgs. 286/98, il giudice ha affermato che la vita privata e familiare del ricorrente, ormai pienamente radicata in Italia, merita protezione, anche in considerazione della lunga permanenza, del percorso riabilitativo e della stabile occupazione lavorativa. Il Tribunale, infine, “visto l’art. 32, terzo comma, del d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente”. Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Annullata l’espulsione del cittadino eritreo soccorso in mare: ha diritto a essere informato sulla possibilità di chiedere asilo
Il provvedimento del Giudice di Pace di Imperia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l’applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. a) del Testo Unico sull’Immigrazione, norma che consente l’espulsione quando lo straniero “è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera”. Nel caso esaminato, il ricorrente era stato soccorso in mare, sbarcato a Lampedusa e immediatamente identificato e fotosegnalato, circostanza che esclude l’irregolarità dell’ingresso e rende illegittimo il decreto prefettizio. Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione civile n. 5402/2022, secondo cui: > “Questo Collegio condivide la tesi giuridica del ricorrente, secondo cui, nel > caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie > dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo > sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze > dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto > di (OMISSIS) la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è > proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato > nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui > qui si discute. Nè rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato > all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si > sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la > disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo > stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato > all’operazione di soccorso marittimo. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 18/02/2022, n. > 5402)” L’identificazione all’arrivo costituisce un controllo di frontiera effettivo e l’operazione di soccorso non può essere assimilata a un ingresso clandestino. In assenza della “sottrazione ai controlli”, il provvedimento prefettizio è privo di fondamento giuridico e deve essere annullato. Il giudice inoltre ribadisce che non è possibile sostituire d’ufficio la motivazione del decreto con un’altra ipotesi espulsiva, poiché l’atto ha natura vincolata e le cause di espulsione sono tassative. La decisione riafferma così il principio di tutela del diritto dello straniero soccorso in mare a essere informato e a poter richiedere protezione internazionale. Giudice di Pace di Imperia, sentenza del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione