Il diritto al rispetto della vita privata e familiare come fondamento della protezione speciale, anche dopo il d.l. 20/2023

Progetto Melting Pot Europa - Monday, September 15, 2025

I decreti del Tribunale di Roma qui raccolti offrono un quadro significativo del ruolo che la protezione speciale (art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008) continua a rivestire nell’ordinamento italiano, nonostante gli interventi legislativi volti a ridurne la portata.

In tutti e tre i casi i giudici romani, pur escludendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, hanno valorizzato l’obbligo per l’Italia di rispettare i vincoli costituzionali e internazionali in materia di diritti umani, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 5, co. 6, T.U. immigrazione.

I giudici ricostruiscono le vicende personali dei richiedenti, ne riconoscono la credibilità e accertano l’esistenza di un percorso di inserimento sociale e lavorativo in Italia sufficiente a far scattare il divieto di espulsione e quindi il diritto alla protezione speciale.

Le decisioni si inseriscono in una giurisprudenza ormai consolidata che interpreta la protezione speciale come strumento di garanzia dei diritti fondamentali, capace quindi di sopravvivere alle restrizioni normative introdotte dal d.l. 20/2023, proprio in virtù del suo fondamento costituzionale e sovranazionale, riconoscendo la centralità del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU.

Nello specifico, per i due richiedenti asilo tunisini è riconosciuta in ragione del percorso di integrazione in Italia (studio della lingua, iscrizione a corsi di formazione, inserimento lavorativo), ritenuto sufficiente a fondare il diritto al rispetto della vita privata e sociale ai sensi dell’art. 8 CEDU, e come valorizzazione del radicamento in Italia.

Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2025Tribunale di Roma, decreto del 7 luglio 2025

Anche per il ricorrente del Senegal, viene riconosciuta grazie al concreto percorso di integrazione in Italia (contratti di lavoro regolari, autonomia abitativa, corso di lingua italiana), che renderebbe sproporzionata l’espulsione rispetto alla tutela della vita privata e familiare.

Tribunale di Roma, decreto del 16 luglio 2025

Si ringrazia l’Avv. Eugenio Francesco Caputo per la segnalazione.