Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura
accelerata di frontiera. Di seguito i commenti.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui
ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la
procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per
manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione
di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo
sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di
frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere
sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008
avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte
della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del
richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 11399/2024.
Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale
erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della
procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del
Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza
o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la
percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da
parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat
disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità
accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento
significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il
richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione
impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento
pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze
significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della
procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di
frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda
formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1,
lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con
la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel
provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al
dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni
negative previste dalla stessa disposizione”.
Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può
sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con
la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché
il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione
e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente
significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve
necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a
procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie
processuali del richiedente, proprie di tale procedura.
Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei
presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE
2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi
dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della
procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime
ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento
impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma
incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea
applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina
l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della
ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure
UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori
connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione
dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”.
Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono
l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del
richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli
compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta
di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate
tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera
stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni
stabilite dalla normativa.
Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026
Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I
casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione
con il Progetto In Limine di ASGI.
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Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del
Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di
sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2
D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione
Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in
applicazione della procedura accelerata di frontiera.
La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni
in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi
validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del
rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e
effetti conseguenti.
Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026
Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal
nuovo Patto Ue