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Furundulla 340 – Sostenere l’insostenibile…
… dal nucleare all’Egitto ignaro delle sevizie a Regeni di Benigno Moi Assodato che le vignette non vanno spiegate… ma sono un sasso buttato come spunto di riflessione, per ogni vignetta almeno un link (forse)… sostenibiliamo il nucleare avvenire: nel ritorno dellitalia al nucleare ci sono poche certezze Campagne elettorali “Le cose da chiarire sul tentativo di attentato sul volo
Giulio Regeni: tre 007 egiziani condannati a dieci anni per il sequestro, ma non per l’omicidio
La Corte d’Assise di Roma ha condannato tre 007 egiziani per la morte di Giulio Regeni al Cairo nel 2016.Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Dieci anni è la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani: il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – per il quale la Procura aveva chiesto l’ergastolo – e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il, quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni. I giudici hanno infatti fatto cadere l’accusa di omicidio riconoscendo per i condannati l’accusa di sequestro di persona. La sentenza arriva a 3.890 giorni da quando Giulio Regeni venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima “verità” processuale con la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. “È evidente che bisognerà leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta” ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei familiari di Regeni. “Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, da stasera tutti i regimi del mondo e i loro apparati, le loro divise, saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile così come i loro corpi.” “Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva” ha affermato in aula il rappresentante dell’accusa. “Consegna una verità processuale costruita attraverso prove documentali; prove dichiarative; prove tecnico-scientifiche; riscontri esterni; convergenze indipendenti; verifiche dibattimentali.” “Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli, in salita. Grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a un processo e poi a una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo”, ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. “Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, però questa famiglia è resistente. I Regeni lo hanno fatto per noi e se oggi i nostri diritti valgono un po’ di più è merito loro”, ha aggiunto. “Non ci riguarda, perché la nostra è una democrazia: c’è la separazione dei poteri prevista dalla nostra Costituzione”, ha risposto Ballerini a chi le chiedeva un commento sulla recente visita del Ministro degli Esteri Antonio Tajani in Egitto e sull’incontro con il presidente Al Sisi.     Articolo 21
September 29, 2026
Pressenza
Una sentenza “diplomatica” sul caso di Giulio Regeni
La Corte d’assise di Roma ha condannato a dieci anni in primo grado – ma solo per sequestro di persona – tre funzionari degli apparati di sicurezza egiziani. Un quarto imputato è stato assolto. L’omicidio di Giulio Regeni rimane dunque senza condanne. Per un verso è un risultato importante, perché […] L'articolo Una sentenza “diplomatica” sul caso di Giulio Regeni su Contropiano.
September 29, 2026
Contropiano
Razan al-Najjar: quando il camice bianco diventa un bersaglio
di Bruno Lai 11 settembre 1996: nasce Razan al-Najjar. Razan al-Najjar nasce a Khuza’a, vicino a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Diventerà infermiera, ma il 1° giugno 2018 verrà assassinata da un soldato dell’esercito di occupazione israeliano in Palestina. Pare che, poco prima di essere uccisa, avesse le mani alzate, per dimostrare di non essere armata, e stesse prestando
September 10, 2026
La Bottega del Barbieri
Netanyahu sapeva del 7 ottobre (chi lo avrebbe mai detto?)
di Lavinia Marchetti. A seguire la traduzione dell’articolo di «Haaretz». Adesso serve un colpevole da sacrificare per poter continuare come prima? Nel numero del 9 settembre, Haaretz ha un approccio lapidario: «Netanyahu sapeva». L’inchiesta di Shlomi Eldar e Ruth Yuval (che ho tradotto ieri integralmente) ricostruisce una telefonata durata quarantacinque minuti. A circa una settimana e mezzo dal 7 ottobre
September 9, 2026
La Bottega del Barbieri
Jet cinesi in volo sul Medio Oriente
I caccia J-16 dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) hanno partecipato in Egitto a esercitazioni di combattimento con i Rafale dell’aviazione egiziana, nell’ambito della seconda edizione di “Eagles of Civilisation”. Pechino ha trasferito in Egitto J-16, aerocisterne YU-20, aerei radar KJ-500 ed elicotteri Z-20. Per la prima volta il J-16 è […] L'articolo Jet cinesi in volo sul Medio Oriente su Contropiano.
September 4, 2026
Contropiano
Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura accelerata di frontiera. Di seguito i commenti. Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008 avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024. Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”. Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione”. Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie processuali del richiedente, proprie di tale procedura. Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE 2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”. Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni stabilite dalla normativa. Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione con il Progetto In Limine di ASGI. -------------------------------------------------------------------------------- Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in applicazione della procedura accelerata di frontiera. La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e effetti conseguenti. Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal nuovo Patto Ue
La protezione speciale tra radicamento sociale e divieto di respingimento
Due riconoscimenti che si inseriscono nel solco dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, e dei successivi interventi del D.L. n. 20/2023 (cd. “Decreto Cutro”). In ordine di udienza, nel primo caso, il Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha deciso su un ricorso avverso il diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. Il ricorrente aveva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Il Tribunale ha rigettato le domande di protezione internazionale, ritenendo non credibile e comunque non rilevante ai fini giuridici la vicenda personale narrata e non sussistendo, sulla base delle fonti aggiornate, una situazione nel Paese di origine tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riferimento all’assenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata. Tuttavia, il Collegio ha rilevato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa regolare, formazione e inserimento nel contesto socio-lavorativo. In ragione di ciò, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio della protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, evidenziando che il rimpatrio determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata e un grave sradicamento dal percorso di integrazione raggiunto. È stata quindi disposta la trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tribunale di Potenza, decreto del 22 aprile 2026 La seconda decisione valorizza la portata innovativa del D.L. n. 130/2020, evidenziando come le modifiche apportate agli artt. 5, comma 6, e 19 del D.lgs. n. 286/1998 abbiano determinato una sostanziale “reviviscenza” della protezione umanitaria, attraverso il rafforzamento del principio di non refoulement e il richiamo espresso agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In tale prospettiva, viene ribadita la centralità della tutela dei diritti fondamentali della persona, inclusa la vita privata e familiare, quale parametro rilevante nella valutazione del rischio connesso al rimpatrio. La decisione si confronta altresì con le modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, rilevando come, nonostante la soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., tale profilo continui a rilevare in via indiretta attraverso il rinvio agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare agli artt. 2 e 117 Cost. e all’art. 8 CEDU. Nel caso concreto, il giudicante procede a una valutazione individuale e comparativa della situazione del richiedente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene dato rilievo alla giovane età al momento della partenza dal Paese di origine, al percorso migratorio e, soprattutto, al significativo livello di integrazione raggiunto in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare e dalla contribuzione previdenziale. La decisione sottolinea come il richiedente abbia intrapreso un serio percorso di inserimento socio-lavorativo, idoneo a dimostrare un effettivo radicamento nel territorio nazionale, meritevole di tutela anche alla luce dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 35 Cost. All’esito del giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, nonché in assenza di elementi ostativi legati alla sicurezza pubblica, il giudice ritiene sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio. Viene pertanto riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.lgs. n. 286/1998. Tribunale di Lecce, decreto del 23 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Il Global Sumud Land Convoy verso Rafah. Israele mente per giustificare l’uso della forza letale
Il Global Sumud Land Convoy, una missione umanitaria internazionale che trasporta aiuti salvavita a Gaza, è partito dalla Libia il 15 maggio,  giorno della Nakba, come azione deliberata di solidarietà e memoria e si sta dirigendo via terra verso Rafah. Il convoglio è composto da oltre 30 veicoli, tra cui ambulanze e camion con carichi di forniture mediche e trasporta oltre 200 partecipanti provenienti da più di 25 paesi distribuiti su sei continenti. Questo momento fa parte di un’assunzione di responsabilità globale più ampia. La società civile non può rimanere in silenzio mentre un popolo continua a sopportare l’assedio e lo sfollamento da parte del regime israeliano. La lotta per la Palestina è una lotta per la giustizia ovunque. Intanto il regime israeliano ha avviato il motore della propaganda mentre la Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza. La tempistica non è casuale; fa parte della loro strategia perversa per giustificare un altro crimine e l’uso di una potenziale forza letale— lo stesso copione che ha permesso di gestire il loro regime di apartheid per quasi 80 anni e di compiere il genocidio e la pulizia etnica contro il popolo palestinese. I media controllati dal regime israeliano, come N12, affermano falsamente che la nostra missione internazionale, indipendente e umanitaria per rompere l’assedio illegale di Gaza da parte di Israele sia violenta e affiliata a governi e partiti politici. Questa prevedibile strategia rispecchia il linguaggio utilizzato in passato per giustificare il massacro di 10 operatori umanitari da parte di Israele a bordo della Mavi Marmara. Lo stiamo denunciando prima che agiscano: nessun governo o leader potrà affermare che non lo sapeva. La sceneggiatura è ovvia. Ecco come lo stanno facendo: La bugia dei “violenti”:  stanno dicendo al mondo che siamo “più violenti di chi ci ha preceduto”. Si tratta di un’invenzione mirata a dare ai loro commando il “via libera” all’uso della forza letale contro civili disarmati. Vogliono rivendicare l’autodifesa dopo averci attaccato in acque internazionali. Il capro espiatorio del “terrorista”: ogni volta che il regime israeliano vuole commettere un crimine, grida “Hamas” per giustificare la violenza e i crimini di guerra. “Esaminando i collegamenti” con “i gruppi terroristici” nelle notizie, stanno cercando di privare i volontari pacifici e nonviolenti del loro status di medici, giornalisti, operatori umanitari e attivisti, tentando di trasformare una flottiglia guidata da civili in un obiettivo militare. La colpevolizzazione della vittima:  Israele sta manipolando il mondo presentando Shayetet 13, un letale commando d’élite responsabile del massacro dell’ospedale Al-Shifa, come la “vittima” di imbarcazioni lente piene di medici e difensori dei diritti umani. Si tratta di un montaggio calcolato dal regime israeliano, con l’assistenza dei Paesi complici e partecipi. È un’assurdità fisica e logica rivendicare l'”autodifesa” mentre si commettono atti di pirateria sostenuti da uno Stato e crimini contro l’umanità in acque internazionali. Non puoi “difenderti” compiendo con la violenza un rapimento contro una missione umanitaria che agisce ai sensi del diritto. L’unica “minaccia” qui è che potremmo effettivamente riuscire a rompere l’assedio e ad aprire un corridoio umanitario. Ecco il nostro avvertimento alle forze occupanti e agli Stati: Abbiamo già intimato formalmente alla comunità internazionale di intervenire. Se pensate di potervi nascondere dietro l'”esecuzione degli ordini” o le “stime di sicurezza”, vi sbagliate. Ai commando:  Stiamo documentando tutto in tempo reale. Se abbordate queste navi, rapite o fate del male in qualsiasi modo ai nostri partecipanti, i vostri volti e le vostre azioni saranno prove nei tribunali internazionali e verrete perseguiti penalmente. Ai politici:  mandati di arresto sono già stati emessi in Spagna, Italia e Turchia per 37 alti funzionari. Non navighiamo solo per consegnare aiuti; navighiamo per smascherare la complicità che rende la nostra navigazione necessaria. Al mondo:  il blocco non è una “misura di sicurezza”, è uno strumento di genocidio, occupazione e pulizia etnica. Qualsiasi Paese contribuisca a fermare questi aiuti è complice dei crimini di Israele. I partecipanti alla GSF sono operatori umanitari disarmati e nonviolenti, medici, giornalisti e volontari. Il nostro scopo è quello di aprire un corridoio umanitario, raggiungere le coste di Gaza con aiuti e lavorare a fianco del popolo palestinese nella ricerca della libertà e della liberazione collettiva. Rimaniamo determinati e continueremo a navigare in acque internazionali con gli aiuti e la legge dalla nostra parte. Il mondo sta guardando. La strategia è sotto gli occhi di tutti. Chiediamo al mondo di agire.   Global Sumud Flotilla
May 16, 2026
Pressenza