
La protezione speciale tra radicamento sociale e divieto di respingimento
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, June 9, 2026Due riconoscimenti che si inseriscono nel solco dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, e dei successivi interventi del D.L. n. 20/2023 (cd. “Decreto Cutro”).
In ordine di udienza, nel primo caso, il Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha deciso su un ricorso avverso il diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.
Il ricorrente aveva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, altre forme di tutela previste dall’ordinamento.
Il Tribunale ha rigettato le domande di protezione internazionale, ritenendo non credibile e comunque non rilevante ai fini giuridici la vicenda personale narrata e non sussistendo, sulla base delle fonti aggiornate, una situazione nel Paese di origine tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riferimento all’assenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa regolare, formazione e inserimento nel contesto socio-lavorativo.
In ragione di ciò, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio della protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, evidenziando che il rimpatrio determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata e un grave sradicamento dal percorso di integrazione raggiunto.
È stata quindi disposta la trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tribunale di Potenza, decreto del 22 aprile 2026La seconda decisione valorizza la portata innovativa del D.L. n. 130/2020, evidenziando come le modifiche apportate agli artt. 5, comma 6, e 19 del D.lgs. n. 286/1998 abbiano determinato una sostanziale “reviviscenza” della protezione umanitaria, attraverso il rafforzamento del principio di non refoulement e il richiamo espresso agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In tale prospettiva, viene ribadita la centralità della tutela dei diritti fondamentali della persona, inclusa la vita privata e familiare, quale parametro rilevante nella valutazione del rischio connesso al rimpatrio.
La decisione si confronta altresì con le modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, rilevando come, nonostante la soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., tale profilo continui a rilevare in via indiretta attraverso il rinvio agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare agli artt. 2 e 117 Cost. e all’art. 8 CEDU.
Nel caso concreto, il giudicante procede a una valutazione individuale e comparativa della situazione del richiedente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene dato rilievo alla giovane età al momento della partenza dal Paese di origine, al percorso migratorio e, soprattutto, al significativo livello di integrazione raggiunto in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare e dalla contribuzione previdenziale.
La decisione sottolinea come il richiedente abbia intrapreso un serio percorso di inserimento socio-lavorativo, idoneo a dimostrare un effettivo radicamento nel territorio nazionale, meritevole di tutela anche alla luce dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 35 Cost.
All’esito del giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, nonché in assenza di elementi ostativi legati alla sicurezza pubblica, il giudice ritiene sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio.
Viene pertanto riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.lgs. n. 286/1998.
Tribunale di Lecce, decreto del 23 aprile 2026Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento.