Protezione sussidiaria alla richiedente tunisina: lo Stato di origine non è in grado o non vuole garantire una protezione effettiva

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, November 11, 2025

Il Tribunale di Messina ha riconosciuto a una cittadina tunisina la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2007, ritenendo sussistente un “danno grave” derivante da trattamenti inumani o degradanti.

Il Tribunale ha precisato che tale forma di tutela si applica anche nei casi di violenza privata sistemica, quando lo Stato di origine non è in grado o non vuole garantire una protezione effettiva, determinando un rischio concreto di ulteriori abusi. Dopo la scomparsa del marito indebitato, la donna era stata aggredita e abusata dai cognati che volevano costringerla a un matrimonio riparatore. Rifiutandosi, aveva subito violenze sessuali, espulsione da casa e continue minacce nonostante i tentativi di fuggire.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto coerente e credibile, osservando che le lievi incongruenze del racconto innanzi la Commissione territoriale, derivavano dal trauma e non da inattendibilità, e ha riconosciuto la difficoltà di riferire le violenze sessuali per vergogna e rimozione.

Il giudice ha riconosciuto la fragilità psicologica e culturale della donna, vittima di un contesto patriarcale che stigmatizza la denuncia delle violenze. Tale vulnerabilità, unita all’isolamento e all’assenza di sostegni, è stata considerata indice di rischio personale di trattamento degradante, in linea con la giurisprudenza di Cass. n. 10986/2021 e n. 13449/2023 sulle vittime di violenza di genere come soggetti in “vulnerabilità strutturale”.

Tribunale di Messina, decreto del 28 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Giulia Vicari per la segnalazione e il commento.

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