
Riconosciuta la protezione speciale con interpretazione art. 19 TUI post cd. DL Cutro
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, November 26, 2025Il Tribunale di Roma riconosce la protezione speciale ad un ricorrente originario del Bangladesh, la particolarità della decisione è relativa al fatto che l’istanza di protezione è stata avanzata dal richiedente nel 2024 e quindi post legge Cutro.
L’audizione escludeva potenziali rischi di persecuzioni ai danni del ricorrente (per sua stessa ammissione) sicché la richiesta di protezione speciale rimaneva l’unica opzione valida e percorribile, evidenziato l’elevato grado di integrazione del ricorrente e la “sopravvivenza” al DL Cutro del comma 1 art. 19 e soprattutto dell’interpretazione alla luce dell’art. 8 Cedu.
La decisone del Tribunale riconosce il permesso per protezione speciale, applicata alla fattispecie in esame, secondo il combinato disposto dell’art. 19, c. 1 e primo–secondo periodo del c.1.1 TUI (inespellibilità per violazione art. 5, c.6 TUI), art. 5, c.6 TUI (obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato) e della tutela diretta di cui all’art. 8 CEDU.
La sentenza inoltre richiama la giurisprudenza CEDU (Narjis c. Italia; Üner c. Paesi Bassi, GC; Maslov c. Austria, GC) e della Cassazione (Cass. 28162/2023; Cass. SS.UU. 24413/20219) a fronte della quale viene conferma la ratio della protezione speciale affermando che, di fatto, l’allontanamento del ricorrente costituirebbe:
- violazione del diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU;
- violazione degli obblighi costituzionali e internazionali ex art. 5, c.6 TUI;
- regressione materiale e sociale incompatibile con i parametri della Corte EDU.
Si ringrazia l’Avv. Denis Ferri per la segnalazione e il commento.