Protezione speciale: una tutela che evita una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare
Sei decisioni del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione speciale a
richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Marocco e Pakistan, confermando un
orientamento giurisprudenziale ormai cristallino: la tutela va garantita quando
il rimpatrio comporterebbe una compressione grave e irreversibile della vita
privata e familiare, alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1 TUI.
Le decisioni sottolineano come, in tutti i casi, i ricorrenti abbiano costruito
in Italia percorsi di integrazione lavorativa, sociale e linguistica solidi,
spesso accompagnati da impegni formativi, contratti stabili e reti amicali o
familiari. Si tratta di un progetto di vita e radicamento territoriale dopo
esperienze di estrema vulnerabilità: anni di povertà e indebitamento nei Paesi
di origine, detenzione e torture in Libia, naufragi, problemi di salute e cura
affrontati in Italia. I giudici riconoscono che interrompere bruscamente questi
percorsi costituirebbe, di per sé, una condizione degradante.
Le sentenze richiamano anche le condizioni oggettive dei Paesi di provenienza:
l’instabilità politica e la violenta repressione delle proteste in Bangladesh,
l’invivibilità socio-economica e ambientale che caratterizza intere aree del
paese, aggravata da eventi climatici estremi, erosione, inondazioni e
insicurezza alimentare; le gravi violazioni dei diritti umani in Pakistan,
soprattutto a danno delle minoranze religiose. In altri casi incide la mancanza
di qualsiasi rete familiare nel Paese di origine dopo decenni trascorsi
all’estero.
La valutazione complessiva porta il Tribunale a ritenere che il rimpatrio
forzato vanificherebbe percorsi di integrazione ormai sostanziali, creando un
vulnus grave e attuale ai diritti fondamentali dei ricorrenti. Queste sei
pronunce rafforzano ulteriormente il ruolo della protezione speciale come
strumento imprescindibile per garantire continuità di vita, dignità e tutela
effettiva per chi, in Italia, ha già costruito una parte significativa della
propria esistenza.
1) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’1 agosto 2025
2) Ricorrente del Pakistan – Tribunale di Genova, decreto del 4 agosto 2025
3) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 10 ottobre 2025
4) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 14 ottobre 2025
5) Ricorrente del Marocco – Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025
6) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’11 novembre
2025
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per le segnalazioni.