Procedura accelerata e mancato rispetto dei termini, anche quelli relativi alla formalizzazione: si torna con le garanzie della procedura ordinaria

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, August 12, 2025

La Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del reclamo ex art. 35bis comma 4bis d.lgs. 25 del 2008, ha affermato che, in tutti i casi di inammissibilità o manifesta infondatezza, la violazione dei termini prescritti dall’art. 28-bis del d.lgs. 25/2008 per la “procedura accelerata” determina la riespansione delle garanzie del richiedente asilo, compreso l’effetto automaticamente sospensivo del ricorso ex art. 35bis d.lgs. 25 del 2008.

Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288

Nel caso di specie, il richiedente asilo ha manifestato la volontà di presentare domanda d’asilo nell’autunno 2024, si è presentato per il primo appuntamento con ente del terzo settore – Croce Rossa – in data 24.11.2024 ed è poi stato fotosegnalato in data 26.02.2025. La domanda di riconoscimento della protezione internazionale del richiedente asilo è poi stata formalizzata, con la compilazione del modello C3 e la trasmissione degli atti alla C.T., solo in data 07.05.2025. In data 13.05.2025 si è tenuta l’audizione personale dinanzi alla competente Commissione territoriale di Milano e la decisione è stata adottata in data 14.05.2025.

Dunque, nel caso di specie, la Questura di Milano ha violato il termine di 3 giorni lavorativi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 25/2008 per la formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale, mentre la Commissione Territoriale ha svolto la procedura nei termini previsti.

La Corte, conformandosi all’ormai costante orientamento della Corte di Cassazione, ha rilevato che l’avvio della procedura di asilo coincide con la manifestazione di volontà del richiedente – da ritenersi espressa anche tramite fissazione appuntamento con ente terzo settore o in qualsiasi altra forma – e che il ritardo della Pubblica Amministrazione nel formalizzare la domanda di asilo configura un’evidente violazione dei termini della procedura accelerata.

Sul punto, nel provvedimento della Corte di Appello di Milano si legge: “l’evidente superamento dei termini della prima fase della procedura, sicché in forza dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati, consegue che il mancato rispetto di tutte le articolazioni (tempi e modi) della procedura seguita dalla pubblica amministrazione comporta la riespansione delle garanzie fortemente compresse della natura accelerata del procedimento, prima tra tutte la regola generale della sospensione automatica.”

Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 31 luglio 2025

Si ringrazia lo Studio legale per la segnalazione. Il commento è a cura dell’Avv. Serena Mezzanotti.