
Procedura accelerata non rispettata: dopo oltre 2 anni disposto il ritorno all’ordinaria con sospensione automatica
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, August 21, 2025Il tribunale di Milano conferma l’orientamento giurisprudenziale nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di inammissibilità relativo a una domanda reiterata di protezione.
Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288Il ricorso era stato proposto oltre due anni fa, seguito da una prima istanza di sospensione respinta dal Tribunale. Successivamente, il richiedente – richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, qualora la procedura di cui all’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008, pur inizialmente applicata, non venga rispettata, deve intendersi ripristinata la procedura ordinaria con automatica sospensione degli effetti del provvedimento impugnato – ha depositato, a distanza di circa due anni e mezzo, un’istanza volta a ottenere la relativa declaratoria da parte del giudice.
Il Tribunale ha accolto l’istanza, ritenendo non applicabile al caso concreto la previsione dell’art. 28-bis, comma 5, che contempla alcune ipotesi di deroga ai termini perentori delle procedure accelerate
Tribunale di Milano, decreto n. 8405 del 17 luglio 2025Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni del Foro di Forlì-Cesena per la segnalazione.