Diffida con richiesta di rettifica di ENI e chiarimenti di ReCommon in merito al post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026In data 30 aprile 2026 presso la casella di posta certificata di ReCommon è
pervenuta una “diffida per responsabilità civile da diffamazione continuata e
incitamento all’odio” da parte dell’Avvocato Claudio Luca Migliorisi, in nome e
per conto di ENI S.P.A., relativamente alla pubblicazione, in data 28 aprile
2026, di un post in collaborazione con BDS Italia, Ultima Generazione,
Extinction Rebellion Italia, Un Ponte Per sull’account Instagram di ReCommon,
relativo alla sponsorizzazione di ENI (Plenitude) del concerto del Primo Maggio
di Roma. Secondo ENI “tali affermazioni hanno causato e continuano a causare
ingiusto danno alla reputazione della scrivente e, ancor più gravemente
alimentano un clima di odio e ostilità verso ENI, e i suoi dipendenti, mettendo
in serio pericolo l’incolumità dei lavoratori operanti in Italia e all’estero e
delle loro famiglie”.
Seguono i precisi contenuti della diffida di ENI e le risposte di ReCommon
(cliccare sul + per leggere il testo integrale):
Premesse
1. I PRECEDENTI: DIFFIDA DEL 13 GENNAIO 2026 E LA MEDIAZIONE FALLITA+
[ENI]
In data 13 gennaio 2026, ENI ha inviato a ReCommon ETS e alla Signora Eva
Pastorelli una prima diffida stragiudiziale per le dichiarazioni false e
diffamatorie rese da quest’ultima durante la trasmissione “Report” del 14
dicembre 2025 e negli articoli pubblicati sul sito di ReCommon in data 18
dicembre 2025 e 5 febbraio 2026. La mancata risposta a tale diffida ha
comportato l’avvio di un procedimento di mediazione che si è concluso con esito
negativo, non essendo stato possibile raggiungere alcun accordo di conciliazione
per il rifiuto di ReCommon di rettificare le sue dichiarazioni.
ReCommon ETS, durante e dopo la mediazione, ha continuato a diffondere le
medesime falsità attraverso i propri canali social, strumentalizzando il
procedimento stesso e accusando pubblicamente ENI di volerla mettere a tacere
con l’ennesima SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation),
alimentando ulteriormente il clima di ostilità verso l’azienda. ReCommon ha
sostenuto che ENI avrebbe chiesto un risarcimento di ottocentomila euro al fine
di indurre artatamente in errore i suoi sostenitori. In realtà ENI ha chiesto la
rimozione e/o la rettifica delle dichiarazioni non corrette, mentre
l’indicazione di ottocentomila euro, riportata nella comunicazione di ReCommon,
è relativa ad un valore che deve essere necessariamente indicato a fini
procedurali, in merito all’ammontare di un possibile danno causato dalla
comunicazione diffamatoria.
La domanda di ENI a ReCommon era invece quella di astenersi dalla diffusione di
ulteriori dichiarazioni diffamatorie e la rimozione dai suoi profili social di
tali contenuti in merito al tema delle licenze per l’esplorazione di gas al
largo delle coste israeliane.
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Risposta di ReCommon sulla diffida del 22 gennaio 2026 e la mediazione rifiutata
Innanzitutto si precisa che la data di ricezione della prima diffida è il 22
gennaio 2026, e non il 13 gennaio 2026, come erroneamente riportato da ENI.
Poi, non è corretto affermare che non ci sia stata una risposta alla diffida da
parte di ReCommon, quando il testo integrale di questa e le risposte
dell’Associazione sono state pubblicate nella sezione “Notizie” del sito di
ReCommon, a questo link, dopo aver notiziato la stessa ENI. Piuttosto sarebbe
più appropriato affermare che ENI, non soddisfatta della risposta, abbia
proceduto a citare Eva Pastorelli e ReCommon a un procedimento di mediazione che
si è concluso con esito negativo per il rifiuto di ReCommon di rettificare le
sue dichiarazioni, perché le contestazioni dell’azienda non hanno fondamento e
quella di ENI è l’ennesima azione legale strumentale nei confronti
dell’associazione.
In merito alla comunicazione durante e dopo il processo di mediazione, posto che
in Italia vi è ancora la libertà di espressione e informazione e che non può
essere certo ENI a definire quando ReCommon possa esercitare questo diritto
costituzionale – nonostante l’azienda abbia deciso , a cadenza ormai quasi
regolare, di diffidare l’Associazione ogniqualvolta la stessa esercita intenda
esercitare questa facoltà, si respinge al mittente qualsiasi accusa di condotta
lesiva o di strumentalizzazione del procedimento. In particolare, in merito alla
comunicazione sulla lite temeraria si fa notare che ReCommon ha correttamente
riportato che 800.000 euro era il “valore della controversia” stimato da ENI.
È inoltre paradossale affermare che sia l’azienda che avvia una strategia di
pressione legale nei nostri confronti a sentirsi attaccata e ad accusare un
clima ostile; tra l’altro senza addurre alcuna evidenza di tale affermazione,
questa sì con possibili margini diffamatori.
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2. LE NUOVE PUBBLICAZIONI DIFFAMATORIE DEL 28 APRILE 2026+
[ENI]
In data 28 Aprile 2026, in occasione delle manifestazioni del Concerto del Primo
Maggio, ReCommon ETS ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale un
post contenente nuove affermazioni false e gravemente diffamatorie nei confronti
di ENI, con l’intento dichiarato di opporsi alla sponsorizzazione da parte di
ENI Plenitude delle manifestazioni del Primo Maggio.
Il post, visibile nella documentazione allegata, contiene le seguenti
affermazioni:
“IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO SPONSORIZZATO DA PLENITUDE”
“NO, NON CI STIAMO”
“RITENIAMO INACCETTABILE ASSOCIARE QUESTO MOMENTO AD UN’AZIENDA COME ENI:”
* “COINVOLTA, SECONDO DIVERSE DENUNCE, IN ATTIVITÀ CHE POTREBBERO ESSERE
CONNESSE AL CONTESTO DI GUERRA E VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI”
* “LEGATA A SOCIETÀ INSERITE NELLA LISTA ONU DELLE IMPRESE COMPLICI DEL REGIME
ISRAELIANO DI OCCUPAZIONE, APARTHEID E GENOCIDIO”
* “ANCORA FORTEMENTE BASATA SU UN MODELLO FOSSILE, INCOMPATIBILE CON UNA GIUSTA
TRANSIZIONE CLIMATICA”
rilevato che
1. Falsità e manipolazione strumentale delle notizie
Le affermazioni contenute nel post pubblicato da ReCommon sul suo profilo
Instagram sono palesemente false e prive di fondamento fattuale e prendono
artatamente spunto dalla sponsorizzazione dell’evento del Concerto del primo
maggio da parte della Società ENI Plenitude per reiterare la diffusione di
notizie gravemente lesive della reputazione della Società ENI S.p.A.
In particolare:
a) presunto coinvolgimento in attività connesse al contesto di guerra e
violazioni dei diritti umani
L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “coinvolta, secondo diverse denunce, in
attività che potrebbero essere connesse al contesto di guerra e violazioni dei
diritti umani” è falsa e fuorviante.
L’utilizzo di formule dubitative (“secondo diverse denunce”, “potrebbero essere
connesse“) non esclude la natura diffamatoria delle affermazioni, quando esse
siano insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento
dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato.
Come ha chiarito la giurisprudenza, “le espressioni dubitative o interrogative
possono integrare il reato di diffamazione quando, pur formulate in termini
ipotetici, risultino insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il
convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato”
(Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 Luglio 2024).
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Risposta di ReCommon sulla presunta falsità e manipolazione strumentale delle
notizie
ENI risulta destinataria, sulla base di denunce formali presentate da organismi
internazionali, organizzazioni non governative accreditate e autorità
giudiziarie di diversi Stati, di contestazioni relative al proprio operato in
contesti caratterizzati da conflitti armati e da accertate violazioni dei
diritti umani fondamentali. Tali contestazioni — alcune delle quali hanno dato
origine a procedimenti giudiziari conclusisi con esiti diversi, altre oggetto di
rapporti ufficiali di organi delle Nazioni Unite, altre ancora in fase di
documentazione da parte di soggetti terzi qualificati — riguarderebbero, in
particolare, la conduzione di attività estrattive in zone di conflitto armato
attivo, l’intrattenimento di rapporti commerciali con soggetti successivamente
identificati come responsabili di gravi abusi, e la realizzazione di operazioni
in contesti in cui le autorità locali sono state ritenute, da organismi
internazionali competenti, responsabili di sistematiche violazioni dei diritti
umani. Si precisa che le suddette contestazioni non implicano, di per sé,
l’accertamento di responsabilità penali o civili in capo alla società, salvo
quanto già definitivamente statuito nelle sedi giudiziarie competenti.
Ciononostante è assolutamente lecito che il pubblico possa dubitare dell’eticità
di tali comportamenti tenuti dall’azienda, seppure in rispetto della legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
– Mozambico: forti preoccupazioni espresse dagli esperti delle Nazioni Unite in
merito al finanziamento di 150 milioni di dollari della Banca africana di
sviluppo (AfDB) a sostegno del progetto di ENI Coral North Floating Liquefied
Natural Gas (FLNG), nel nord del Mozambico. «Il progetto Coral North rischia di
aggravare le violazioni dei diritti umani, di contribuire al cambiamento
climatico e di sottrarre i già scarsi fondi pubblici agli investimenti urgenti
nelle energie rinnovabili», hanno affermato gli esperti, che si sono detti anche
convinti che Coral North possa esacerbare le tensioni causate dal settore del
gas nella provincia di Cabo Delgado. E ancora, «Le istituzioni finanziarie e le
imprese hanno la responsabilità, ai sensi dei Principi guida delle Nazioni Unite
su imprese e diritti umani, di identificare, prevenire, mitigare e porre rimedio
agli impatti sui diritti umani legati alle loro attività e relazioni
commerciali» hanno dichiarato gli esperti.
– Egitto: ENI intrattiene rapporti commerciali strategici con il governo di
al-Sisi che, come documentato negli anni da Human Rights Watch, Amnesty
International, lo U.S Department of State, EuroMed Rights, pratica una
repressione sistematica e istituzionalizzata dei diritti fondamentali. Le
autorità ricorrono abitualmente a detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate,
tortura e isolamento dei prigionieri, con totale impunità per i responsabili. I
prigionieri politici sono i più numerosi dell’intera regione mediorientale:
giornalisti, avvocati, attivisti e oppositori vengono arrestati con accuse
generiche di terrorismo o “diffusione di notizie false”.
– Israele: comunicazione ufficiale ONU (rif. AL OTH 149/2025), firmata da
Francesca Albanese (Relatrice Speciale per i territori palestinesi occupati) e
da Pichamon Yeophantong (Presidente del Gruppo di Lavoro ONU su imprese e
diritti umani), e indirizzata personalmente all’amministratore delegato di ENI
Claudio Descalzi. Nella lettera sono esplicitati i rischi per ENI di violare il
diritto internazionale attraverso licenze esplorative in acque palestinesi
occupate, la fornitura di greggio all’esercito israeliano e i legami con il
gruppo Delek (presente nel database OHCHR per attività legate agli insediamenti
illegali nei territori occupati).
– Libia. ENI opera attraverso la joint venture Mellitah Oil & Gas (50% ENI, 50%
NOC), in un contesto dove le milizie controllano le infrastrutture energetiche e
il traffico di esseri umani. Nel 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha sanzionato sei presunti trafficanti di esseri umani e contrabbandieri
operanti in Libia: tra questi risulta Ahmad Oumar al-Dabbashi, detto “Al Ammu”,
comandante della brigata “Anas al-Dabbashi”. Lui e i suoi uomini si sarebbero
occupati della sicurezza del compound di Mellitah — la joint venture ENI-NOC —
traendo profitti consistenti da quell’attività.
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[ENI]
b) presunta “complicità” con il “regime israeliano di occupazione, apartheid e
genocidio”
L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “legata a società inserite nella lista
ONU delle imprese complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e
genocidio” costituisce un’incontrollata aggressione alla reputazione
dell’azienda.
Come già chiarito nella diffida del 13 gennaio 2026: non esiste alcun “legame”
tra ENI e il c.d. “regime israeliano“. Non sussiste alcun legame diretto tra le
attività, prodotti o servizi di Ithaca (società quotata, operante in UK nel Mare
del Nord, di cui ENI detiene una partecipazione azionaria) ed eventuali impatti
negativi sui diritti umani nei territori Palestinesi occupati. Si ribadisce che
il database Onu nel quale è iscritta la società Delek, socia di maggioranza di
Ithaca, non rileva illeciti a carico dei soggetti elencati, non è alla base di
un impianto sanzionatorio, né prova un’automatica violazione di diritti umani.
ReCommon utilizza la grave situazione umanitaria in Palestina, ingannando anche
su questo punto i suoi sostenitori, per proseguire la sua azione diffamatoria
verso ENI.
Le affermazioni di ReCommon violano palesemente i principi consolidati dalla
giurisprudenza di legittimità in materia di diritto di cronaca e critica.
Come stabilito dalla Cassazione, “il requisito della verità della notizia,
necessario per l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica, non
si limita alla corrispondenza al vero dei singoli fatti narrati, ma si estende
al significato complessivo della notizia diffusa. Non sussiste tale requisito
quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o
colposamente taciuti altri fatti strettamente ricollegati ai primi e idonei a
mutarne completamente il significato” (Cassazione Civile Sez. I, ordinanza n.
21651 del 20 Luglio 2023).
Nel caso di ReCommon: (i) i fatti non sono veri, (ii) il significato complessivo
è dolosamente manipolato e (iii) vengono taciuti fatti idonei a mutarne
completamente il senso.
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Risposta di ReCommon sul legame con società inserite nella lista ONU delle
imprese complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio
In merito alla relazione di ENI con Delek Group, ReCommon ha già ribadito che la
lista stilata dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
comprende la stessa Delek Group ed evidenzia come le attività della società
israeliana abbiano “sollevato particolari preoccupazioni in materia di diritti
umani”. Ricordiamo che la società Delek Group, azionista di maggioranza di
Ithaca Energy, società di cui ENI UK detiene il 36,06% e di cui può nominare il
CEO, figura in questa lista perché coinvolta nelle seguenti attività:
* (e) La fornitura di beni e servizi che sostengono la manutenzione e
l’esistenza degli insediamenti, compresi i trasporti (The provision of
services and utilities supporting the maintenance and existence of
settlements, including transport);
* (g) L’uso delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e della terra,
per scopi commerciali (The use of natural resources, in particular water and
land, for business purposes).
Sulla presunta inesistenza di legame diretto tra le attività, prodotti o servizi
di Ithaca ed eventuali impatti negativi sui diritti umani nei territori
Palestinesi occupati: a Delek, in quanto azionista, spetta il diritto alla
partecipazione agli utili attraverso i dividendi, i quali costituiscono
“vantaggi economici”. Secondo il quotidiano finanziario israeliano Globes, il
gruppo Delek ha registrato un fatturato di 4,3 miliardi di NIS nel terzo
trimestre, il 64% in più rispetto ai 2,6 miliardi di NIS registrati nel
trimestre corrispondente, in parte grazie alla fusione tra Ithaca Energy ed ENI
UK, che ha incrementato il fatturato di Ithaca Energy. Nel 2025 Ithaca Energy ha
già versato centinaia di milioni di sterline sotto forma di dividendi al Gruppo
Delek grazie alle sue vaste attività nel Mare del Nord. Il Gruppo Delek fornisce
carburante, tramite una sua controllata, all’esercito israeliano. In proposito,
restano ancora prive di risposta le domande pubblicamente rivolte ad ENI
sull’avvenuto svolgimento o meno del processo di due diligence sui diritti umani
prima di concludere l’accordo di aggregazione con Ithaca Energy, e sulle
risultanze di questa valutazione.
Per quanto riguarda la presunta inesistenza di un legame tra ENI e il c.d.
“regime israeliano“, si ritiene che questo legame sia sostanziato dalla
presentazione da parte di ENI di un’offerta vincolante nell’ambito del 4°
Offshore Bid Round per l’assegnazione di blocchi esplorativi nell’offshore di
Israele, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENI il 22 giugno 2023. Le
regole di gara prevedevano un bonus di firma minimo pari a $400.000; secondo i
dati reperibili nella “Relazione sui pagamenti ai governi 2023”, l’azienda
avrebbe versato € 7.283.000 al Ministero dell’energia e delle infrastrutture di
Israele “a seguito dell’aggiudicazione avvenuta a ottobre 2023 nell’ambito del
4° offshore Bid Round internazionale”. ReCommon ritiene quindi eticamente molto
grave che la più influente multinazionale italiana, partecipata dallo Stato
italiano, neghi alle cittadine e ai cittadini italiani qualcosa di cui invece ha
informato i propri investitori. È lecito chiedersi, quindi, perché ENI teme di
informare il pubblico italiano di questo pagamento a favore del governo
israeliano.
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[ENI]
c) presunta incompatibilità del modello di business di ENI con la “giusta
transizione climatica”
L’affermazione per cui ENI sarebbe “ancora fortemente basata su un modello
fossile, incompatibile con una giusta transizione climatica” è del tutto
infondata.
Al riguardo, ENI ha definito un piano di decarbonizzazione finalizzato al
raggiungimento della Neutralità Carbonica al 2050 che si articola in una serie
di obiettivi, con tappe intermedie e leve, ampiamente descritto nel reporting di
sostenibilità pubblicamente accessibile. Come detto in tale sede, pur nei limiti
del confronto tra contesto aziendale e scenari globali, la strategia di
decarbonizzazione di Eni, in termini di leve e obiettivi di riduzione delle
emissioni, risulta sostanzialmente compatibile con gi scenari Net Zero presi a
riferimento.
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Risposta di ReCommon sulla incompatibilità del modello di business di ENI con la
giusta transizione climatica
ReCommon respinge l’accusa di infondatezza dell’affermazione e rimanda, per un
approfondimento, alle memorie presentate nell’ambito del procedimento civile in
corso presso il Tribunale di Roma “La Giusta Causa”.
Come ricordato nell’atto di citazione, infatti, ENI si è dotata di un piano di
decarbonizzazione al 2050 che, però, non prevede che l’azienda abbandoni
completamente i combustibili fossili, e inoltre lascia la riduzione di circa il
65% delle emissioni della compagnia a dopo il 2030, in contrasto con le
indicazioni della comunità scientifica rispetto all’urgenza di ridurre gran
parte delle emissioni nel decennio in corso. Questo punto è fondamentale
rispetto alla ipotetica decarbonizzazione di ENI, che prevede di diminuire di
appena il 35% le proprie emissioni entro il 2030, e rimanda interventi più
importanti a partire dal prossimo decennio. La riduzione delle emissioni,
secondo il piano, sarà ottenuta combinando almeno 5 diverse strategie: 1)
aumento della quota di gas in una produzione di upstream in diminuzione (dopo il
2030) e diminuzione del gas flaring; 2) focalizzazione sul gas di propria
produzione, sul bio-metano e sulle rinnovabili (con una capacità installata di
rinnovabili di 60 GW al 2050); 3) conversione delle raffinerie europee in
bio-raffinerie; 4) conservazione delle foreste (progetti REDD+); 5) CCS
(Carbon Capture Storage – cattura e stoccaggio del carbonio). Il piano resta
abbastanza vago in diversi passaggi ed ENI fornisce come motivazione il fatto
che il piano di sviluppo strategico “ha una grande flessibilità per adattarsi ai
cambiamenti dei mercati” nei prossimi trent’anni. Se questo può avere senso in
una prospettiva di lungo periodo, sarebbe però opportuno che ENI fornisse agli
investitori e a tutti i cittadini interessati almeno 3-4 scenari di sviluppo
diversi, basati su un diverso andamento atteso dei mercati. ENI sottolinea
inoltre che, entro il 2030, arriverà ad azzerare le emissioni nette Scope 1 e 2
(upstream). Tale obiettivo, non particolarmente ambizioso considerando che, come
detto, più dell’80% delle emissioni dell’azienda è di tipo Scope 3, sarebbe
raggiunto attraverso una serie di strategie che includono anche progetti di
dubbia efficacia come la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (CCS) e i crediti di
emissioni derivanti da progetti di preservazione delle foreste (REDD+) che hanno
riscontrato in passato diversi problemi, sia in termini di conteggio dei crediti
di emissione che di impatto sulle comunità locali che abitano le diverse
foreste. Se il piano è vago nel medio e lungo periodo, è invece chiaro che nel
breve periodo ENI intende aumentare – anziché diminuire – la propria produzione
di idrocarburi (petrolio e gas). Nel periodo 2026-2030 se ne prevede infatti una
crescita media annua del 3-4% all’anno fino al picco di produzione del 2030 con
l’obiettivo di raggiungere la soglia di 2 milioni di barili di petrolio
equivalente estratti al giorno. Ciò significa di fatto rimandare il taglio delle
emissioni e non decarbonizzare il proprio mix energetico, puntando solamente su
strumenti di compensazione come quelli sopra citati. […]
In sostanza, a fronte di un’emergenza climatica già oggi gravissima, ENI decide
di rimandare l’adozione di incisive misure di riduzione delle emissioni di gas
serra a dopo il 2030 e di continuare ad aumentare la sua produzione di petrolio
e gas, mentre la comunità scientifica concorda nell’individuare nel decennio
2020-2030 la finestra di opportunità decisiva per l’azione climatica: se non
verranno messe in campo tutte le azioni possibili per abbattere le emissioni nel
decennio in corso, la situazione futura potrebbe non essere più recuperabile
(Grasso e Vergine, 2020).
Insomma, un’adeguata decarbonizzazione non può prevedere solamente lo
spostamento – peraltro lento – della produzione dal petrolio al gas, ma deve
invece programmare un abbandono, graduale ma costante, degli idrocarburi nel
loro complesso senza basarsi sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio o la
rimozione del carbonio dall’atmosfera. Questo elemento è del tutto assente nei
piani dell’azienda che, solo nel primo quadrimestre del 2026 ha annunciato
scoperte di idrocarburi per 1 miliardi di barili equivalenti di petrolio in
nuove riserve, un ammontare già superiore rispetto a quanto scoperto nel 2025.
Ogni barile di petrolio e gas estratto sarà inevitabilmente usato e bruciato.
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[ENI]
2. Incitamento all’odio e pericolo concreto per l’incolumità dei lavoratori
Le modalità con cui ReCommon ETS si è espressa nel citato post del 28 Aprile
2026 hanno alimentato un clima di odio e ostilità che ha già prodotto e continua
a produrre conseguenze concrete e pericolose:
a) manifestazioni di protesta presso le sedi aziendali
A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che in data 27 novembre
2025, presso la sede ENI di San Donato Milanese si sono già verificate
manifestazioni di movimenti Pro Palestina. La campagna diffamatoria e menzognera
di cui le dichiarazioni di ReCommon ETS sono parte peggiorerà il clima e
alimenterà nuove proteste.
b) pericolo concreto per l’incolumità dei dipendenti
Le false accuse diffuse da ReCommon, in particolare l’accostamento di ENI ai
termini “genocidio”, “apartheid”, “complicità”, alimentano sentimenti di odio
che mettono in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori ENI operanti sia in
Italia che all’estero, nonché delle loro famiglie.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la responsabilità per diffamazione si
aggrava quando le condotte poste in essere sono idonee a creare un clima di
ostilità e pericolo per le persone coinvolte.
3. Danno all’immagine e alla sicurezza
Le false affermazioni diffuse da ReCommon ETS hanno causato e continuano a
causare:
a) grave danno all’immagine e alla reputazione di ENI, società quotata sui
mercati nazionali ed internazionali la cui credibilità costituisce asset
fondamentale;
b) danno alla sicurezza dei lavoratori: le manifestazioni di protesta già
verificatesi dimostrano il concreto pericolo per l’incolumità del personale in
Italia come all’estero;
c) danno alle relazioni commerciali e istituzionali: il clima di ostilità
alimentato compromette i rapporti con partner e istituzioni;
d) danno alle famiglie dei dipendenti: l’odio generato, fomentato e alimentato
verso ENI attraverso l’accostamento ai termini “genocidio”, “apartheid”,
“complicità” si riflette inevitabilmente sui familiari dei lavoratori anche in
paesi dove la situazione di sicurezza è già compromessa.
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RISPOSTA DI RECOMMON SUL PRESUNTO INCITAMENTO ALL’ODIO E PERICOLO CONCRETO PER
L’INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI E SUGLI ULTERIORI PROFILI DI PRESUNTA RESPONSABILITÀ
Le affermazioni di ReCommon non sono in alcun momento scomposte ovvero incitanti
all’odio nei confronti dell’azienda e tantomeno dei suoi dipendenti.
In particolare, si respinge con fermezza l’accusa di contribuire ad alimentare
un clima di odio ed ostilità che avrebbe già prodotto una serie di “conseguenze
concrete e pericolose” per l’incolumità dei dipendenti e per la violazione degli
obblighi di sicurezza sul lavoro, la cui infondatezza risulta talmente evidente
da non richiedere ulteriori precisazioni, poiché ReCommon non ritiene di dover
commentare sulla campagna pubblica di odio e di discredito portata avanti dal
2021 dal senior management dell’azienda nei confronti dell’associazione e dei
suoi associati. Invitiamo fermamente ENI a moderare il suo linguaggio altamente
diffamatorio e calunniatorio e lesivo della reputazione di ReCommon e dei suoi
associati.
Quanto poi al preteso “supporto” ad una manifestazione di protesta di movimenti
Pro Palestina presso la sede aziendale di San Donato Milanese (punto a della
diffida), a cui ReCommon è totalmente estranea, si consideri se non altro
l’oggettivo dato cronologico: la segnalata manifestazione si è svolta il 27
novembre 2025 e, dunque, prima del post del 28 aprile, non può certo aver
“prodotto” questa “conseguenza pericolosa”, come si sostiene invece nella
diffida.
Nessun illecito civile, tantomeno da responsabilità aggravata può essere dunque
imputato all’associazione, né in termini di danno all’immagine, che alla
reputazione e alla sicurezza dei lavoratori (paragrafi 2 e 3 della diffida). Al
contrario riteniamo che le ripetute molestie legali mosse nei confronti di
ReCommon danneggino l’immagine e la credibilità della società ed in particolare
del suo senior management, a scapito proprio dei lavoratori dell’azienda.
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DIFFIDA+
l’Associazione ReCommon ETS a:
1. cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione delle affermazioni
diffamatorie contenute nel post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026 e
di qualsiasi altro contenuto basato sulle medesime falsità;
2. rimuovere immediatamente il post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile
2026 e ogni altro contenuto diffamatorio pubblicato sui canali social di
ReCommon (Facebook, Instagram, X/Twitter, sito web, newsletter) che contenga le
affermazioni sopra contestate;
3. pubblicare una rettifica integrale delle false affermazioni diffuse, su tutti
i canali social di ReCommon e sul sito web dell’Associazione, chiarendo
pubblicamente:
1. che ENI non è coinvolta in attività connesse al contesto di guerra o
violazioni dei diritti umani;
2. che ENI non è “(…) legata a società complici del regime israeliano di
occupazione, apartheid e genocidio“,;
3. che tutte le affermazioni contenute nel post del 28 Aprile 2026 sono false,
fuorvianti e lesive della reputazione di ENI;
4. Astenersi in futuro dal diffondere contenuti che possano alimentare odio,
ostilità o sentimenti di vendetta verso ENI, i suoi dipendenti e le loro
famiglie, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo e della
responsabilità civile.
avvertendo che
in caso di mancato riscontro alla presente diffida entro 10 giorni dal
ricevimento, ovvero di riscontro non satisfattivo, ENI si riserva ogni azione
per ottenere la cessazione delle descritte condotte lesive e le necessarie
rettifiche.
Milano – Roma, 30 Aprile 2026
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ReCommon esprime preoccupazione per il ricorso alla diffida come strumento volto
a scoraggiare la pubblicazione di informazioni di pubblico interesse. Tale
pratica, nota a livello internazionale come SLAPP (Strategic Lawsuit Against
Public Participation), è oggetto di specifica attenzione da parte delle
istituzioni europee, che con la Direttiva (UE) 2024/1069 hanno introdotto misure
di protezione per i soggetti — giornalisti, ricercatori, organizzazioni della
società civile — esposti ad azioni legali abusive finalizzate a silenziarne
l’attività.
ReCommon si riserva di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla
normativa vigente, inclusi quelli introdotti dalla suddetta Direttiva, qualora
la società dovesse proseguire con azioni giudiziarie prive di fondamento. In
ogni caso ReCommon considera l’atteggiamento tenuto dall’azienda negli ultimi
due anni come altamente diffamatorio e lesivo della reputazione di ReCommon e si
riserva il diritto di agire nelle sedi competenti per porre fine a questa
reiterata molestia legale.
Per tutti i motivi sopra esposti si respingono le accuse formulate e, nel
contempo, ci si rende disponibili a pubblicare l’eventuale documentazione che
ENI riterrà di trasmettere sul tema, allo scopo di fornire la più ampia
informazione ai propri lettori.