Diffida con richiesta di rettifica di ENI e chiarimenti di ReCommon in merito al post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026

ReCommon - Friday, May 8, 2026

In data 30 aprile 2026 presso la casella di posta certificata di ReCommon è pervenuta una “diffida per responsabilità civile da diffamazione continuata e incitamento all’odio” da parte dell’Avvocato Claudio Luca Migliorisi, in nome e per conto di ENI S.P.A., relativamente alla pubblicazione, in data 28 aprile 2026,  di un post in collaborazione con BDS Italia, Ultima Generazione, Extinction Rebellion Italia, Un Ponte Per sull’account Instagram di ReCommon, relativo alla sponsorizzazione di ENI (Plenitude) del concerto del Primo Maggio di Roma. Secondo ENI “tali affermazioni hanno causato e continuano a causare ingiusto danno alla reputazione della scrivente e, ancor più gravemente alimentano un clima di odio e ostilità verso ENI, e i suoi dipendenti, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei lavoratori operanti in Italia e all’estero e delle loro famiglie”.

Seguono i precisi contenuti della diffida di ENI e le risposte di ReCommon (cliccare sul + per leggere il testo integrale):

Premesse

1. I precedenti: diffida del 13 gennaio 2026 e la mediazione fallita

[ENI]
In data 13 gennaio 2026, ENI ha inviato a ReCommon ETS e alla Signora Eva Pastorelli una prima diffida stragiudiziale per le dichiarazioni false e diffamatorie rese da quest’ultima durante la trasmissione “Report” del 14 dicembre 2025 e negli articoli pubblicati sul sito di ReCommon in data 18 dicembre 2025 e 5 febbraio 2026. La mancata risposta a tale diffida ha comportato l’avvio di un procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo, non essendo stato possibile raggiungere alcun accordo di conciliazione per il rifiuto di ReCommon di rettificare le sue dichiarazioni.

ReCommon ETS, durante e dopo la mediazione, ha continuato a diffondere le medesime falsità attraverso i propri canali social, strumentalizzando il procedimento stesso e accusando pubblicamente ENI di volerla mettere a tacere con l’ennesima SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), alimentando ulteriormente il clima di ostilità verso l’azienda. ReCommon ha sostenuto che ENI avrebbe chiesto un risarcimento di ottocentomila euro al fine di indurre artatamente in errore i suoi sostenitori. In realtà ENI ha chiesto la rimozione e/o la rettifica delle dichiarazioni non corrette, mentre l’indicazione di ottocentomila euro, riportata nella comunicazione di ReCommon, è relativa ad un valore che deve essere necessariamente indicato a fini procedurali, in merito all’ammontare di un possibile danno causato dalla comunicazione diffamatoria.

La domanda di ENI a ReCommon era invece quella di astenersi dalla diffusione di ulteriori dichiarazioni diffamatorie e la rimozione dai suoi profili social di tali contenuti in merito al tema delle licenze per l’esplorazione di gas al largo delle coste israeliane.

Risposta di ReCommon sulla diffida del 22 gennaio 2026 e la mediazione rifiutata

Innanzitutto si precisa che la data di ricezione della prima diffida è il 22 gennaio 2026, e non il 13 gennaio 2026, come erroneamente riportato da ENI.

Poi, non è corretto affermare che non ci sia stata una risposta alla diffida da parte di ReCommon, quando il testo integrale di questa e le risposte dell’Associazione sono state pubblicate nella sezione “Notizie” del sito di ReCommon, a questo link, dopo aver notiziato la stessa ENI. Piuttosto sarebbe più appropriato affermare che ENI, non soddisfatta della risposta, abbia proceduto a citare Eva Pastorelli e ReCommon a un procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo per il rifiuto di ReCommon di rettificare le sue dichiarazioni, perché le contestazioni dell’azienda non hanno fondamento e quella di ENI è l’ennesima azione legale strumentale nei confronti dell’associazione.

In merito alla comunicazione durante e dopo il processo di mediazione, posto che in Italia vi è ancora la libertà di espressione e informazione e che non può essere certo ENI a definire quando ReCommon possa esercitare questo diritto costituzionale – nonostante l’azienda abbia deciso , a cadenza ormai quasi regolare, di diffidare l’Associazione ogniqualvolta la stessa esercita intenda esercitare questa facoltà, si respinge al mittente qualsiasi accusa di condotta lesiva o di strumentalizzazione del procedimento. In particolare, in merito alla comunicazione sulla lite temeraria si fa notare che ReCommon ha correttamente riportato che 800.000 euro era il “valore della controversia” stimato da ENI.

È inoltre paradossale affermare che sia l’azienda che avvia una strategia di pressione legale nei nostri confronti a sentirsi attaccata e ad accusare un clima ostile; tra l’altro senza addurre alcuna evidenza di tale affermazione, questa sì con possibili margini diffamatori.

2. Le nuove pubblicazioni diffamatorie del 28 Aprile 2026

[ENI]

In data 28 Aprile 2026, in occasione delle manifestazioni del Concerto del Primo Maggio, ReCommon ETS ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale un post contenente nuove affermazioni false e gravemente diffamatorie nei confronti di ENI, con l’intento dichiarato di opporsi alla sponsorizzazione da parte di ENI Plenitude delle manifestazioni del Primo Maggio.

Il post, visibile nella documentazione allegata, contiene le seguenti affermazioni:

“IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO SPONSORIZZATO DA PLENITUDE”

“NO, NON CI STIAMO”

“RITENIAMO INACCETTABILE ASSOCIARE QUESTO MOMENTO AD UN’AZIENDA COME ENI:”

  • “COINVOLTA, SECONDO DIVERSE DENUNCE, IN ATTIVITÀ CHE POTREBBERO ESSERE CONNESSE AL CONTESTO DI GUERRA E VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI”
  • “LEGATA A SOCIETÀ INSERITE NELLA LISTA ONU DELLE IMPRESE COMPLICI DEL REGIME ISRAELIANO DI OCCUPAZIONE, APARTHEID E GENOCIDIO”
  • “ANCORA FORTEMENTE BASATA SU UN MODELLO FOSSILE, INCOMPATIBILE CON UNA GIUSTA TRANSIZIONE CLIMATICA”

rilevato che

1. Falsità e manipolazione strumentale delle notizie

Le affermazioni contenute nel post pubblicato da ReCommon sul suo profilo Instagram sono palesemente false e prive di fondamento fattuale e prendono artatamente spunto dalla sponsorizzazione dell’evento del Concerto del primo maggio da parte della Società ENI Plenitude per reiterare la diffusione di notizie gravemente lesive della reputazione della Società ENI S.p.A.

In particolare:

a) presunto coinvolgimento in attività connesse al contesto di guerra e violazioni dei diritti umani

L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “coinvolta, secondo diverse denunce, in attività che potrebbero essere connesse al contesto di guerra e violazioni dei diritti umani” è falsa e fuorviante.

L’utilizzo di formule dubitative (“secondo diverse denunce”, “potrebbero essere connesse“) non esclude la natura diffamatoria delle affermazioni, quando esse siano insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato.

Come ha chiarito la giurisprudenza, “le espressioni dubitative o interrogative possono integrare il reato di diffamazione quando, pur formulate in termini ipotetici, risultino insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato” (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 Luglio 2024).

Risposta di ReCommon sulla presunta falsità e manipolazione strumentale delle notizie

ENI risulta destinataria, sulla base di denunce formali presentate da organismi internazionali, organizzazioni non governative accreditate e autorità giudiziarie di diversi Stati, di contestazioni relative al proprio operato in contesti caratterizzati da conflitti armati e da accertate violazioni dei diritti umani fondamentali. Tali contestazioni — alcune delle quali hanno dato origine a procedimenti giudiziari conclusisi con esiti diversi, altre oggetto di rapporti ufficiali di organi delle Nazioni Unite, altre ancora in fase di documentazione da parte di soggetti terzi qualificati — riguarderebbero, in particolare, la conduzione di attività estrattive in zone di conflitto armato attivo, l’intrattenimento di rapporti commerciali con soggetti successivamente identificati come responsabili di gravi abusi, e la realizzazione di operazioni in contesti in cui le autorità locali sono state ritenute, da organismi internazionali competenti, responsabili di sistematiche violazioni dei diritti umani. Si precisa che le suddette contestazioni non implicano, di per sé, l’accertamento di responsabilità penali o civili in capo alla società, salvo quanto già definitivamente statuito nelle sedi giudiziarie competenti. Ciononostante è assolutamente lecito che il pubblico possa dubitare dell’eticità di tali comportamenti tenuti dall’azienda, seppure in rispetto della legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Mozambico: forti preoccupazioni espresse dagli esperti delle Nazioni Unite in merito al finanziamento di 150 milioni di dollari della Banca africana di sviluppo (AfDB) a sostegno del progetto di ENI Coral North Floating Liquefied Natural Gas (FLNG), nel nord del Mozambico. «Il progetto Coral North rischia di aggravare le violazioni dei diritti umani, di contribuire al cambiamento climatico e di sottrarre i già scarsi fondi pubblici agli investimenti urgenti nelle energie rinnovabili», hanno affermato gli esperti, che si sono detti anche convinti che Coral North possa esacerbare le tensioni causate dal settore del gas nella provincia di Cabo Delgado. E ancora, «Le istituzioni finanziarie e le imprese hanno la responsabilità, ai sensi dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, di identificare, prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti sui diritti umani legati alle loro attività e relazioni commerciali» hanno dichiarato gli esperti.

Egitto: ENI intrattiene rapporti commerciali strategici con il governo di al-Sisi che, come documentato negli anni da Human Rights Watch, Amnesty International, lo U.S Department of State, EuroMed Rights, pratica una repressione sistematica e istituzionalizzata dei diritti fondamentali. Le autorità ricorrono abitualmente a detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, tortura e isolamento dei prigionieri, con totale impunità per i responsabili. I prigionieri politici sono i più numerosi dell’intera regione mediorientale: giornalisti, avvocati, attivisti e oppositori vengono arrestati con accuse generiche di terrorismo o “diffusione di notizie false”.

Israele: comunicazione ufficiale ONU (rif. AL OTH 149/2025), firmata da Francesca Albanese (Relatrice Speciale per i territori palestinesi occupati) e da Pichamon Yeophantong (Presidente del Gruppo di Lavoro ONU su imprese e diritti umani), e indirizzata personalmente all’amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi. Nella lettera sono esplicitati i rischi per ENI di violare il diritto internazionale attraverso licenze esplorative in acque palestinesi occupate, la fornitura di greggio all’esercito israeliano e i legami con il gruppo Delek (presente nel database OHCHR per attività legate agli insediamenti illegali nei territori occupati).

– Libia. ENI opera attraverso la joint venture Mellitah Oil & Gas (50% ENI, 50% NOC), in un contesto dove le milizie controllano le infrastrutture energetiche e il traffico di esseri umani. Nel 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sanzionato sei presunti trafficanti di esseri umani e contrabbandieri operanti in Libia: tra questi risulta Ahmad Oumar al-Dabbashi, detto “Al Ammu”, comandante della brigata “Anas al-Dabbashi”. Lui e i suoi uomini si sarebbero occupati della sicurezza del compound di Mellitah — la joint venture ENI-NOC — traendo profitti consistenti da quell’attività.

[ENI]
b) presunta “complicità” con il “regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio”

L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “legata a società inserite nella lista ONU delle imprese complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio” costituisce un’incontrollata aggressione alla reputazione dell’azienda.

Come già chiarito nella diffida del 13 gennaio 2026: non esiste alcun “legame” tra ENI e il c.d. “regime israeliano“. Non sussiste alcun legame diretto tra le attività, prodotti o servizi di Ithaca (società quotata, operante in UK nel Mare del Nord, di cui ENI detiene una partecipazione azionaria) ed eventuali impatti negativi sui diritti umani nei territori Palestinesi occupati. Si ribadisce che il database Onu nel quale è iscritta la società Delek, socia di maggioranza di Ithaca, non rileva illeciti a carico dei soggetti elencati, non è alla base di un impianto sanzionatorio, né prova un’automatica violazione di diritti umani. ReCommon utilizza la grave situazione umanitaria in Palestina, ingannando anche su questo punto i suoi sostenitori, per proseguire la sua azione diffamatoria verso ENI.

Le affermazioni di ReCommon violano palesemente i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diritto di cronaca e critica.

Come stabilito dalla Cassazione, il requisito della verità della notizia, necessario per l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica, non si limita alla corrispondenza al vero dei singoli fatti narrati, ma si estende al significato complessivo della notizia diffusa. Non sussiste tale requisito quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti strettamente ricollegati ai primi e idonei a mutarne completamente il significato” (Cassazione Civile Sez. I, ordinanza n. 21651 del 20 Luglio 2023).

Nel caso di ReCommon: (i) i fatti non sono veri, (ii) il significato complessivo è dolosamente manipolato e (iii) vengono taciuti fatti idonei a mutarne completamente il senso.

Risposta  di ReCommon sul legame con società inserite nella lista ONU delle imprese complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio

In merito alla relazione di ENI con Delek Group, ReCommon ha già ribadito che la lista stilata dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani comprende la stessa Delek Group ed evidenzia come le attività della società israeliana abbiano “sollevato particolari preoccupazioni in materia di diritti umani”. Ricordiamo che la società Delek Group, azionista di maggioranza di Ithaca Energy, società di cui ENI UK detiene il 36,06% e di cui può nominare il CEO, figura in questa lista perché coinvolta nelle seguenti attività:

  • (e) La fornitura di beni e servizi che sostengono la manutenzione e l’esistenza degli insediamenti, compresi i trasporti (The provision of services and utilities supporting the maintenance and existence of settlements, including transport);
  • (g) L’uso delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e della terra, per scopi commerciali (The use of natural resources, in particular water and land, for business purposes).

Sulla presunta inesistenza di legame diretto tra le attività, prodotti o servizi di Ithaca ed eventuali impatti negativi sui diritti umani nei territori Palestinesi occupati: a Delek, in quanto azionista, spetta il diritto alla partecipazione agli utili attraverso i dividendi, i quali costituiscono “vantaggi economici”. Secondo il quotidiano finanziario israeliano Globes, il gruppo Delek ha registrato un fatturato di 4,3 miliardi di NIS nel terzo trimestre, il 64% in più rispetto ai 2,6 miliardi di NIS registrati nel trimestre corrispondente, in parte grazie alla fusione tra Ithaca Energy ed ENI UK, che ha incrementato il fatturato di Ithaca Energy. Nel 2025 Ithaca Energy ha già versato centinaia di milioni di sterline sotto forma di dividendi al Gruppo Delek grazie alle sue vaste attività nel Mare del Nord. Il Gruppo Delek fornisce carburante, tramite una sua controllata, all’esercito israeliano. In proposito, restano ancora prive di risposta le domande pubblicamente rivolte ad ENI sull’avvenuto svolgimento o meno del processo di due diligence sui diritti umani prima di concludere l’accordo di aggregazione con Ithaca Energy, e sulle risultanze di questa valutazione.

Per quanto riguarda la presunta inesistenza di un legame tra ENI e il c.d. “regime israeliano“, si ritiene che questo legame sia sostanziato dalla presentazione da parte di ENI di un’offerta vincolante nell’ambito del 4° Offshore Bid Round per l’assegnazione di blocchi esplorativi nell’offshore di Israele, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENI il 22 giugno 2023. Le regole di gara prevedevano un bonus di firma minimo pari a $400.000; secondo i dati reperibili  nella “Relazione sui pagamenti ai governi 2023”, l’azienda avrebbe versato € 7.283.000 al Ministero dell’energia e delle infrastrutture di Israele “a seguito dell’aggiudicazione avvenuta a ottobre 2023 nell’ambito del 4° offshore Bid Round internazionale”. ReCommon ritiene quindi eticamente molto grave che la più influente multinazionale italiana, partecipata dallo Stato italiano, neghi alle cittadine e ai cittadini italiani qualcosa di cui invece ha informato i propri investitori. È lecito chiedersi, quindi, perché ENI teme di informare il pubblico italiano di questo pagamento a favore del governo israeliano.

[ENI]

c) presunta incompatibilità del modello di business di ENI con la “giusta transizione climatica”

L’affermazione per cui ENI sarebbe “ancora fortemente basata su un modello fossile, incompatibile con una giusta transizione climatica” è del tutto infondata.

Al riguardo, ENI ha definito un piano di decarbonizzazione finalizzato al raggiungimento della Neutralità Carbonica al 2050 che si articola in una serie di obiettivi, con tappe intermedie e leve, ampiamente descritto nel reporting di sostenibilità pubblicamente accessibile. Come detto in tale sede, pur nei limiti del confronto tra contesto aziendale e scenari globali, la strategia di decarbonizzazione di Eni, in termini di leve e obiettivi di riduzione delle emissioni, risulta sostanzialmente compatibile con gi scenari Net Zero presi a riferimento.

Risposta di ReCommon sulla incompatibilità del modello di business di ENI con la giusta transizione climatica

ReCommon respinge l’accusa di infondatezza dell’affermazione e rimanda, per un approfondimento, alle memorie presentate nell’ambito del procedimento civile in corso presso il Tribunale di Roma “La Giusta Causa”.

Come ricordato nell’atto di citazione, infatti, ENI si è dotata di un piano di decarbonizzazione al 2050 che, però, non prevede che l’azienda abbandoni completamente i combustibili fossili, e inoltre lascia la riduzione di circa il 65% delle emissioni della compagnia a dopo il 2030, in contrasto con le indicazioni della comunità scientifica rispetto all’urgenza di ridurre gran parte delle emissioni nel decennio in corso. Questo punto è fondamentale rispetto alla ipotetica decarbonizzazione di ENI, che prevede di diminuire di appena il 35% le proprie emissioni entro il 2030, e rimanda interventi più importanti a partire dal prossimo decennio. La riduzione delle emissioni, secondo il piano, sarà ottenuta combinando almeno 5 diverse strategie:  1) aumento della quota di gas in una produzione di upstream in diminuzione (dopo il 2030) e diminuzione del gas flaring;  2) focalizzazione sul gas di propria produzione, sul bio-metano e sulle rinnovabili (con una capacità installata di rinnovabili di 60 GW al 2050);  3) conversione delle raffinerie europee in bio-raffinerie;  4) conservazione delle foreste (progetti REDD+);  5) CCS (Carbon Capture Storage – cattura e stoccaggio del carbonio). Il piano resta abbastanza vago in diversi passaggi ed ENI fornisce come motivazione il fatto che il piano di sviluppo strategico “ha una grande flessibilità per adattarsi ai cambiamenti dei mercati” nei prossimi trent’anni. Se questo può avere senso in una prospettiva di lungo periodo, sarebbe però opportuno che ENI fornisse agli investitori e a tutti i cittadini interessati almeno 3-4 scenari di sviluppo diversi, basati su un diverso andamento atteso dei mercati. ENI sottolinea inoltre che, entro il 2030, arriverà ad azzerare le emissioni nette Scope 1 e 2 (upstream). Tale obiettivo, non particolarmente ambizioso considerando che, come detto, più dell’80% delle emissioni dell’azienda è di tipo Scope 3, sarebbe raggiunto attraverso una serie di strategie che includono anche progetti di dubbia efficacia come la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (CCS) e i crediti di emissioni derivanti da progetti di preservazione delle foreste (REDD+) che hanno riscontrato in passato diversi problemi, sia in termini di conteggio dei crediti di emissione che di impatto sulle comunità locali che abitano le diverse foreste.  Se il piano è vago nel medio e lungo periodo, è invece chiaro che nel breve periodo ENI intende aumentare – anziché diminuire – la propria produzione di idrocarburi (petrolio e gas). Nel periodo 2026-2030 se ne prevede infatti una crescita media annua del 3-4% all’anno fino al picco di produzione del 2030 con l’obiettivo di raggiungere la soglia di 2 milioni di barili di petrolio equivalente estratti al giorno. Ciò significa di fatto rimandare il taglio delle emissioni e non decarbonizzare il proprio mix energetico, puntando solamente su strumenti di compensazione come quelli sopra citati. […]

In sostanza, a fronte di un’emergenza climatica già oggi gravissima, ENI decide di rimandare l’adozione di incisive misure di riduzione delle emissioni di gas serra a dopo il 2030 e di continuare ad aumentare la sua produzione di petrolio e gas, mentre la comunità scientifica concorda nell’individuare nel decennio 2020-2030 la finestra di opportunità decisiva per l’azione climatica: se non verranno messe in campo tutte le azioni possibili per abbattere le emissioni nel decennio in corso, la situazione futura potrebbe non essere più recuperabile (Grasso e Vergine, 2020).

Insomma, un’adeguata decarbonizzazione non può prevedere solamente lo spostamento – peraltro lento – della produzione dal petrolio al gas, ma deve invece programmare un abbandono, graduale ma costante, degli idrocarburi nel loro complesso senza basarsi sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio o la rimozione del carbonio dall’atmosfera. Questo elemento è del tutto assente nei piani dell’azienda che, solo nel primo quadrimestre del 2026 ha annunciato scoperte di idrocarburi per 1 miliardi di barili equivalenti di petrolio in nuove riserve, un ammontare già superiore rispetto a quanto scoperto nel 2025. Ogni barile di petrolio e gas estratto sarà inevitabilmente usato e bruciato.

[ENI]
2. Incitamento all’odio e pericolo concreto per l’incolumità dei lavoratori

Le modalità con cui ReCommon ETS si è espressa nel citato post del 28 Aprile 2026 hanno alimentato un clima di odio e ostilità che ha già prodotto e continua a produrre conseguenze concrete e pericolose:

a) manifestazioni di protesta presso le sedi aziendali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che in data 27 novembre 2025, presso la sede ENI di San Donato Milanese si sono già verificate manifestazioni di movimenti Pro Palestina. La campagna diffamatoria e menzognera di cui le dichiarazioni di ReCommon ETS sono parte peggiorerà il clima e alimenterà nuove proteste.

b) pericolo concreto per l’incolumità dei dipendenti

Le false accuse diffuse da ReCommon, in particolare l’accostamento di ENI ai termini “genocidio”, “apartheid”, “complicità”, alimentano sentimenti di odio che mettono in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori ENI operanti sia in Italia che all’estero, nonché delle loro famiglie.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la responsabilità per diffamazione si aggrava quando le condotte poste in essere sono idonee a creare un clima di ostilità e pericolo per le persone coinvolte.

3. Danno all’immagine e alla sicurezza

Le false affermazioni diffuse da ReCommon ETS hanno causato e continuano a causare:

a) grave danno all’immagine e alla reputazione di ENI, società quotata sui mercati nazionali ed internazionali la cui credibilità costituisce asset fondamentale;

b) danno alla sicurezza dei lavoratori: le manifestazioni di protesta già verificatesi dimostrano il concreto pericolo per l’incolumità del personale in Italia come all’estero;

c) danno alle relazioni commerciali e istituzionali: il clima di ostilità alimentato compromette i rapporti con partner e istituzioni;

d) danno alle famiglie dei dipendenti: l’odio generato, fomentato e alimentato verso ENI attraverso l’accostamento ai termini “genocidio”, “apartheid”, “complicità” si riflette inevitabilmente sui familiari dei lavoratori anche in paesi dove la situazione di sicurezza è già compromessa.

Risposta di ReCommon sul presunto incitamento all’odio e pericolo concreto per l’incolumità dei lavoratori e sugli ulteriori profili di presunta responsabilità

Le affermazioni di ReCommon non sono in alcun momento scomposte ovvero incitanti all’odio nei confronti dell’azienda e tantomeno dei suoi dipendenti.

In particolare, si respinge con fermezza l’accusa di contribuire ad alimentare un clima di odio ed ostilità che avrebbe già prodotto una serie di “conseguenze concrete e pericolose” per l’incolumità dei dipendenti e per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, la cui infondatezza risulta talmente evidente da non richiedere ulteriori precisazioni, poiché ReCommon non ritiene di dover commentare sulla campagna pubblica di odio e di discredito portata avanti dal 2021 dal senior management dell’azienda nei confronti dell’associazione e dei suoi associati. Invitiamo fermamente ENI a moderare il suo linguaggio altamente diffamatorio e calunniatorio e lesivo della reputazione di ReCommon e dei suoi associati.

Quanto poi al preteso “supporto” ad una manifestazione di protesta di movimenti Pro Palestina presso la sede aziendale di San Donato Milanese (punto a della diffida), a cui  ReCommon è totalmente estranea, si consideri se non altro l’oggettivo dato cronologico: la segnalata manifestazione si è svolta il 27 novembre 2025 e, dunque, prima del post del 28 aprile, non può certo aver “prodotto” questa “conseguenza pericolosa”, come si sostiene invece nella diffida.

Nessun illecito civile, tantomeno da responsabilità aggravata può essere dunque imputato all’associazione, né in termini di danno all’immagine, che alla reputazione e alla sicurezza dei lavoratori (paragrafi 2 e 3 della diffida). Al contrario riteniamo che le ripetute molestie legali mosse nei confronti di ReCommon danneggino l’immagine e la credibilità della società ed in particolare del suo senior management, a scapito proprio dei lavoratori dell’azienda.

DIFFIDA

l’Associazione ReCommon ETS a:

1. cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione delle affermazioni diffamatorie contenute nel post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026 e di qualsiasi altro contenuto basato sulle medesime falsità;

2. rimuovere immediatamente il post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026 e ogni altro contenuto diffamatorio pubblicato sui canali social di ReCommon (Facebook, Instagram, X/Twitter, sito web, newsletter) che contenga le affermazioni sopra contestate;

3. pubblicare una rettifica integrale delle false affermazioni diffuse, su tutti i canali social di ReCommon e sul sito web dell’Associazione, chiarendo pubblicamente:

  1. che ENI non è coinvolta in attività connesse al contesto di guerra o violazioni dei diritti umani;
  2. che ENI non è “(…) legata a società complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio“,;
  3. che tutte le affermazioni contenute nel post del 28 Aprile 2026 sono false, fuorvianti e lesive della reputazione di ENI;

4. Astenersi in futuro dal diffondere contenuti che possano alimentare odio, ostilità o sentimenti di vendetta verso ENI, i suoi dipendenti e le loro famiglie, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo e della responsabilità civile.

avvertendo che

in caso di mancato riscontro alla presente diffida entro 10 giorni dal ricevimento, ovvero di riscontro non satisfattivo, ENI si riserva ogni azione per ottenere la cessazione delle descritte condotte lesive e le necessarie rettifiche.

Milano – Roma, 30 Aprile 2026

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ReCommon esprime preoccupazione per il ricorso alla diffida come strumento volto a scoraggiare la pubblicazione di informazioni di pubblico interesse. Tale pratica, nota a livello internazionale come SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), è oggetto di specifica attenzione da parte delle istituzioni europee, che con la Direttiva (UE) 2024/1069 hanno introdotto misure di protezione per i soggetti — giornalisti, ricercatori, organizzazioni della società civile — esposti ad azioni legali abusive finalizzate a silenziarne l’attività.

ReCommon si riserva di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli introdotti dalla suddetta Direttiva, qualora la società dovesse proseguire con azioni giudiziarie prive di fondamento. In ogni caso ReCommon considera l’atteggiamento tenuto dall’azienda negli ultimi due anni come altamente diffamatorio e lesivo della reputazione di ReCommon e si riserva il diritto di agire nelle sedi competenti per porre fine a questa reiterata molestia legale.

Per tutti i motivi sopra esposti si respingono le accuse formulate e, nel contempo, ci si rende disponibili a pubblicare l’eventuale documentazione che ENI riterrà di trasmettere sul tema, allo scopo di fornire la più ampia informazione ai propri lettori.