
Decreto flussi, il TAR Napoli sospende la revoca del nulla osta arrivata dopo quattro anni
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, October 13, 2026Il T.A.R. Campania- Napoli, sez. 6 si pronuncia nuovamente in sede cautelare in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato di tipo stagionale.
Nel caso in esame la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta dopo quattro anni dall’avvenuto rilascio, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell’indisponibilità del datore di lavoro originario alla stipula del contratto di soggiorno nonché del reperimento da parte del lavoratore, nelle more, di altri impieghi con regolare contratto anche a tempo indeterminato. La Prefettura ha contestato altresì la mancata richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno negli otto giorni dall’arrivo in Italia del lavoratore.
Il TAR, con la pronuncia resa in data 08.10.2026, ha sospeso l’efficacia della revoca del provvedimento impugnato valorizzando, in particolare, la non imputabilità al lavoratore sia dell’ampissimo lasso di tempo trascorso tra il rilascio e la revoca del nulla osta sia delle eventuali sopravvenienze sfavorevoli, tenuto conto anche delle documentate e adeguatamente remunerative attività lavorative reperite in tale periodo dal ricorrente.
Il Collegio campano si esprime inoltre sulla violazione del predetto termine di 8 giorni per la comunicazione di primo ingresso, affermando che di per sé tale circostanza non può condurre alla revoca del nulla osta specie se, come in questo caso, venga rilevata dall’Amministrazione non nell’immediatezza ma a seguito di un prolungato contegno omissivo. La decisione conferma dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
T.A.R. della Campania, ordinanza n. 2772 dell’8 ottobre 2026Si ringraziano l’Avv. Gennaro Santoro e l’Avv.ta Giulia Riontino per la segnalazione e il commento.