Art. 31 TUI: la domanda di protezione internazionale pendente non preclude l’autorizzazione alla permanenza dei genitori

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, October 6, 2026

La tutela dell’interesse superiore del minore è uno dei capisaldi del nostro ordinamento e delle carte internazionali. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione per i minorenni, chiarisce la portata dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Chiarisce anche il rapporto tra questa tutela e la pendenza di altre procedure, come la domanda di protezione internazionale.

Il caso e la decisione di primo grado

In primo grado, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il ricorso di due genitori stranieri. I genitori chiedevano l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano nell’interesse dei loro tre figli minori. Il più piccolo dei tre è nato in Italia, e tutti sono ben inseriti nel contesto sociale e scolastico.

Il Tribunale aveva motivato l’inammissibilità con la pendenza di una domanda di protezione internazionale. Secondo il giudice di primo grado, quella domanda garantiva già un titolo temporaneo di soggiorno, e questo precludeva la contemporanea proposizione dell’istanza ex art. 31 TUI.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo dei genitori, assistiti dall’avv. Francesco D’Urso, e ha integralmente riformato il decreto di primo grado. Nel farlo ha affermato tre principi di rilievo.

  1. Autonomia dei due istituti. La protezione internazionale e l’autorizzazione ex art. 31 TUI hanno finalità diverse e tutelano interessi non sovrapponibili. La prima garantisce il diritto di asilo della persona straniera. La seconda tutela in via primaria l’interesse superiore del minore al proprio equilibrato sviluppo psicofisico e al mantenimento dell’unità familiare.
  2. Nessuna preclusione non prevista dalla legge. Nessuna norma prevede l’inammissibilità dell’istanza ex art. 31 TUI quando è pendente un’altra procedura. Introdurre in via interpretativa una simile preclusione significa limitare arbitrariamente l’accesso alla tutela giurisdizionale.
  3. Radicamento e danno psicofisico. I «gravi motivi» richiesti dalla norma non si limitano a emergenze sanitarie o a situazioni eccezionali. Comprendono anche il grave pregiudizio che deriverebbe al minore dallo sradicamento dall’ambiente sociale, scolastico e relazionale in cui cresce.

Conclusioni

All’esito dell’istruttoria, la Corte ha accertato:

  • il positivo inserimento scolastico dei figli maggiori;
  • la nascita in Italia dell’ultimogenito;
  • il percorso di inserimento lavorativo e abitativo del nucleo familiare.

Su questa base ha autorizzato la permanenza dei genitori sul territorio italiano per tre anni.

La decisione conferma che la stabilità e la serenità dei minori non possono essere subordinate a preclusioni burocratiche né a rigide alternatività che la legge non prevede.

Corte di Appello di Catanzaro, decreto del 14 luglio 2026

Si ringrazia l’Avv. Francesco D’Urso (Roseto Capo Spulico (CS)) per la segnalazione e il commento.