
Nato profugo: storia di un palestinese cresciuto in Siria (2a parte)
Pressenza - Tuesday, October 6, 2026Per leggere la prima parte:
L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana riconosce allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La protezione internazionale trova inoltre fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e, nell’ordinamento italiano, nel decreto legislativo n. 251 del 2007, che disciplina tanto lo status di rifugiato quanto la protezione sussidiaria.
Nel caso dei rifugiati palestinesi assistiti dall’UNRWA assume particolare rilievo l’articolo 1, lettera D, della Convenzione di Ginevra. La disposizione prevede un regime specifico, la cui applicazione richiede una valutazione particolarmente accurata dell’effettiva possibilità per la persona di continuare a ricevere protezione o assistenza dall’Agenzia. Le linee guida dell’UNHCR sottolineano che questa norma deve essere interpretata salvaguardando la continuità della protezione internazionale, non trasformandola in un meccanismo di esclusione permanente.
La vicenda deve essere esaminata individualmente, verificando la credibilità complessiva delle dichiarazioni, la condizione personale del richiedente, la situazione del luogo di provenienza e il rischio concreto derivante da un eventuale ritorno. Non è sufficiente domandarsi se nel Paese vi sia ancora una guerra generalizzata. Occorre valutare se questa specifica persona possa ricevere una protezione statale effettiva e se rischi persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti, reclutamento forzato oppure altre forme di danno grave.
Il principio di non-refoulement vieta di respingere una persona verso un territorio nel quale possa subire persecuzioni, tortura o gravi violazioni dei diritti fondamentali. Non è una concessione ispirata alla benevolenza, ma un limite giuridico posto all’esercizio del potere statale. La tutela della dignità umana non dipende dal possesso di una cittadinanza e non può arrestarsi davanti a una frontiera.
Questa storia mostra anche il peso della cosiddetta apolidia intergenerazionale. Il ragazzo non ha perso la cittadinanza a causa di una propria decisione: è nato senza poterla acquisire. È cresciuto portando le conseguenze di uno sradicamento avvenuto prima della sua nascita e ha sperimentato una seconda fuga dalla terra nella quale la sua famiglia aveva cercato rifugio. Prima profugo per eredità, poi sfollato dalla guerra e infine richiedente asilo in Europa.
Non chiede privilegi né scorciatoie. Chiede che la sua vicenda venga ascoltata senza pregiudizi e valutata nella sua interezza. Chiede di non essere ricondotto in un luogo nel quale non dispone della protezione effettiva di uno Stato. Chiede, soprattutto, di poter interrompere quella successione di fughe che ha segnato la vita della sua famiglia.
Dietro ogni verbale amministrativo esiste una persona. Dietro ogni domanda di protezione vi sono legami spezzati, paure, responsabilità assunte troppo presto e decisioni prese quando tutte le alternative erano già scomparse. Riconoscere questa complessità non significa anticipare la decisione delle autorità competenti. Significa applicare il diritto senza separarlo dall’umanità che ne costituisce la ragione più profonda.
Il ragazzo nato profugo non può cambiare il proprio passato. L’Europa, però, può ancora decidere se offrirgli un futuro nel quale non sia costretto a fuggire una terza volta.
Valeria Sirigu