Nato profugo: storia di un palestinese cresciuto in Siria (2a parte)
Per leggere la prima parte:
https://www.pressenza.com/it/2026/10/nato-profugo-storia-di-un-palestinese-cresciuto-in-siria-1a-parte/
L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana riconosce allo straniero
al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione il diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La protezione
internazionale trova inoltre fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e,
nell’ordinamento italiano, nel decreto legislativo n. 251 del 2007, che
disciplina tanto lo status di rifugiato quanto la protezione sussidiaria.
Nel caso dei rifugiati palestinesi assistiti dall’UNRWA assume particolare
rilievo l’articolo 1, lettera D, della Convenzione di Ginevra. La disposizione
prevede un regime specifico, la cui applicazione richiede una valutazione
particolarmente accurata dell’effettiva possibilità per la persona di continuare
a ricevere protezione o assistenza dall’Agenzia. Le linee guida dell’UNHCR
sottolineano che questa norma deve essere interpretata salvaguardando la
continuità della protezione internazionale, non trasformandola in un meccanismo
di esclusione permanente.
La vicenda deve essere esaminata individualmente, verificando la credibilità
complessiva delle dichiarazioni, la condizione personale del richiedente, la
situazione del luogo di provenienza e il rischio concreto derivante da un
eventuale ritorno. Non è sufficiente domandarsi se nel Paese vi sia ancora una
guerra generalizzata. Occorre valutare se questa specifica persona possa
ricevere una protezione statale effettiva e se rischi persecuzioni, torture,
trattamenti inumani o degradanti, reclutamento forzato oppure altre forme di
danno grave.
Il principio di non-refoulement vieta di respingere una persona verso un
territorio nel quale possa subire persecuzioni, tortura o gravi violazioni dei
diritti fondamentali. Non è una concessione ispirata alla benevolenza, ma un
limite giuridico posto all’esercizio del potere statale. La tutela della dignità
umana non dipende dal possesso di una cittadinanza e non può arrestarsi davanti
a una frontiera.
Questa storia mostra anche il peso della cosiddetta apolidia intergenerazionale.
Il ragazzo non ha perso la cittadinanza a causa di una propria decisione: è nato
senza poterla acquisire. È cresciuto portando le conseguenze di uno sradicamento
avvenuto prima della sua nascita e ha sperimentato una seconda fuga dalla terra
nella quale la sua famiglia aveva cercato rifugio. Prima profugo per eredità,
poi sfollato dalla guerra e infine richiedente asilo in Europa.
Non chiede privilegi né scorciatoie. Chiede che la sua vicenda venga ascoltata
senza pregiudizi e valutata nella sua interezza. Chiede di non essere ricondotto
in un luogo nel quale non dispone della protezione effettiva di uno Stato.
Chiede, soprattutto, di poter interrompere quella successione di fughe che ha
segnato la vita della sua famiglia.
Dietro ogni verbale amministrativo esiste una persona. Dietro ogni domanda di
protezione vi sono legami spezzati, paure, responsabilità assunte troppo presto
e decisioni prese quando tutte le alternative erano già scomparse. Riconoscere
questa complessità non significa anticipare la decisione delle autorità
competenti. Significa applicare il diritto senza separarlo dall’umanità che ne
costituisce la ragione più profonda.
Il ragazzo nato profugo non può cambiare il proprio passato. L’Europa, però, può
ancora decidere se offrirgli un futuro nel quale non sia costretto a fuggire una
terza volta.
Valeria Sirigu
Redazione Italia