Annullato il decreto di espulsione per rischio non-refoulement indipendentemente dalla formalizzazione della domanda di asilo

Progetto Melting Pot Europa - Friday, September 25, 2026

Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Immigrazione (Giudice Eliana Zecca), con sentenza del 28 marzo 2026 (proc. R.G. n. 7399/2024), ha accolto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino nei confronti di una cittadina peruviana. 

In primo luogo il Giudice censura una motivazione che si risolve in formule astratte e stereotipate, utilizzabili per un numero indefinito di casi, che non indicano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Sintomatico del carattere meramente riproduttivo dell’atto, secondo il GdP, è il fatto che la motivazione non fosse neppure stata adeguata grammaticalmente al genere femminile della destinataria.

In secondo luogo, il Giudice ritiene che lo stato di irregolarità della ricorrente al momento dell’espulsione fosse determinato da una causa di forza maggiore, consistente nell’impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale per fatto imputabile all’Amministrazione: la donna aveva tentato ripetutamente di accedere agli uffici della Questura, presentandosi in numerose date e inviando una PEC di manifestazione di volontà, senza mai riuscire a formalizzare l’istanza a causa della prassi degli uffici. Particolarmente rilevante è che tali prove – PEC compresa – fossero in parte successive alla notifica del decreto: la domanda è stata infatti formalizzata solo il 31 maggio 2024, e solo a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. La sentenza afferma che tale formalizzazione, benché successiva all’adozione del decreto espulsivo, determina comunque l’operatività del diritto a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 e rende giuridicamente ineseguibile il provvedimento espulsivo nelle more della definizione della procedura.

La decisione ribadisce che il decreto di espulsione deve raggiungere il “minimo costituzionale” di motivazione, valorizza la forza maggiore quale causa che giustifica il mancato tempestivo accesso alla procedura d’asilo quando l’inerzia è imputabile all’Amministrazione, e riafferma l’obbligo del Giudice di pace di esaminare autonomamente il rischio di refoulement anche a prescindere dalla presentazione della domanda di protezione. Da segnalare, infine, che il Giudice ha definito la controversia senza attendere oltre l’esito della procedura amministrativa, rilevando che la posizione della ricorrente non poteva restare indefinitamente sospesa a fronte di tempi di definizione incerti.

Giudice di Pace di Torino, decreto del 28 marzo 2026

Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.