
Cittadinanza per elezione: le lacune amministrative non pregiudicano il diritto di provare la permanenza in Italia con mezzi idonei
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, September 15, 2026Il Tribunale di Milano ha riaffermato il principio in materia di cittadinanza per elezione, secondo il quale, in presenza di lacune amministrative imputabili ai genitori o agli uffici pubblici, il cittadino straniero ha il pieno diritto di provare la propria permanenza sul Territorio con qualsiasi mezzo idoneo.
In merito al requisito della residenza ininterrotta e legale sul territorio, in origine, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della Legge 91/92) stabiliva: “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Il successivo art. 3, comma 4, specificava che la dichiarazione di volontà dovesse essere corredata dall’atto di nascita e dalla documentazione sulla residenza. Secondo questa prima impostazione, lo straniero doveva dimostrare due requisiti concorrenti: il possesso di un titolo di soggiorno valido e l’iscrizione anagrafica ininterrotta, ma quest’ultima, ove interpretata restrittivamente, si poneva in contrasto con la nozione civilistica di residenza. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c., infatti, “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, quindi, per soddisfare l’art. 4, comma 2, Legge 91/92, è sufficiente dimostrare la dimora abituale ed effettiva in Italia dopo la nascita.
Pronunce di legittimità hanno chiarito che la residenza può essere provata con ogni mezzo, mentre l’iscrizione anagrafica costituisce una mera presunzione di tale permanenza (cfr. Cass. Civ. n. 3680/2010), utile ad agevolare la prova ma non ad escluderla. Per mitigare l’applicazione del D.P.R. 572/93 e ridurre gli effetti penalizzanti di una lettura rigidamente orientata, il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare n. 22/2007 (sulla scia della circolare n. K 60 del 5.1.2007), precisando che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore non pregiudica l’acquisto della cittadinanza, purché l’effettiva presenza in Italia prima della regolarizzazione sia dimostrata da altra valida documentazione (attestati di vaccinazione, certificati medici, certificati scolastici). L’iscrizione deve comunque essere ricollegabile alla nascita, e quest’ultima deve essere stata denunciata da almeno un genitore regolarmente residente. Infine, la stessa circolare ammette che, in caso di brevi interruzioni del permesso di soggiorno, successivamente alla nascita, l’interessato possa dimostrare la continuità della sua permanenza producendo documentazione integrativa idonea.
In linea con questo orientamento, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto la cittadinanza italiana ai nati in Italia che hanno dimostrato una residenza effettiva, applicando i principi della circolare n. 22/2007 e confermando che non sono imputabili al minore le eventuali omissioni dei genitori sulla regolarità del soggiorno o sull’iscrizione anagrafica. In questa prospettiva, ha assunto un valore preminente la nozione civilistica di residenza come “dimora abituale” (art. 43, comma 2, c.c.) e tale scelta interpretativa tutela l’obiettivo della norma che è quello di favorire il pieno inserimento sociale di chi, essendo nato e cresciuto in Italia, ha completato un percorso di integrazione socioculturale fondamentale per la formazione della personalità e l’acquisizione degli stili di vita locali (cfr. ex plurimis Corte d’Appello di Milano, 7 giugno 2012, n. 2758; Tribunale di Firenze, decreto 5 aprile 2013). Infine, questo consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con l’art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), intitolato “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”, che ha introdotto due tutele fondamentali: la sanatoria degli inadempimenti, in base alla quale non sono imputabili al richiedente le mancanze dei genitori o della Pubblica Amministrazione, sicché, il possesso dei requisiti può essere dimostrato “con ogni altra idonea documentazione” (comma 1) e l’obbligo di informativa, che impone agli ufficiali di Stato Civile di informare il cittadino, nei sei mesi precedenti il diciottesimo anno di età, della possibilità di richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno. In caso di omissione o tardività di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale scadenza (comma 2).
Il dato normativo risulta, quindi, inequivocabile, con la conseguenza che, in presenza di lacune amministrative imputabili ai genitori o agli uffici pubblici, il cittadino straniero ha il pieno diritto di provare la propria permanenza sul Territorio con qualsiasi mezzo idoneo, come avvenuto nel caso di specie.
Tribunale di Milano, sentenza del 24 agosto 2026Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.