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Il permesso per assistenza minore va riconosciuto per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ribadisce l’interpretazione dell’art. 31, comma 3, del T.U.I. alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U. che, come noto, sancisce il principio che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il Collegio ha rilevato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, “la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l’accertamento della sussistenza di “gravi motivi” connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l’oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori”, “potendosi denegare l’autorizzazione solo nel caso in cui l’interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione” (Cass. Sez. I 30.11.2020 n. 27238; Cass. Sez. I 23.4.2021 n. 10849; Cass. Sez. I 30.6.2021 n. 18604 Cass. Sez. I 10.1.2203 n. 355). Nel caso di specie, sono state riconosciute le condizioni per concedere l’autorizzazione richiesta, atteso che il nucleo risulta coeso e ben integrato sul territorio italiano e che l’eventuale allontanamento dal territorio italiano risulterebbe pregiudizievole per la minore e per il suo sviluppo psico-fisico, dovendo rinunciare ad avere un rapporto affettivo con uno dei genitori, così pregiudicando anche l’unità familiare in violazione dell’art. 8 CEDU. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia. Tribunale per i Minorenni di Milano, decreto dell’1 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.