Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere
amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare.
Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art.
13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per
caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino
straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non
nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in
linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla
giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria
dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026).
L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore
in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata,
con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal
giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione
di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad
altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024).
Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato
illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione
personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato
in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari.
Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un
elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso
di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r.
394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in
termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione
(durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o
culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti
autonomamente ma meramente integrativi.
Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.