Cittadinanza per elezione: le lacune amministrative non pregiudicano il diritto di provare la permanenza in Italia con mezzi idonei
Il Tribunale di Milano ha riaffermato il principio in materia di cittadinanza
per elezione, secondo il quale, in presenza di lacune amministrative imputabili
ai genitori o agli uffici pubblici, il cittadino straniero ha il pieno diritto
di provare la propria permanenza sul Territorio con qualsiasi mezzo idoneo.
In merito al requisito della residenza ininterrotta e legale sul territorio, in
origine, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
(regolamento di esecuzione della Legge 91/92) stabiliva: “si considera
legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d’iscrizione anagrafica”. Il successivo art. 3, comma 4, specificava che la
dichiarazione di volontà dovesse essere corredata dall’atto di nascita e dalla
documentazione sulla residenza. Secondo questa prima impostazione, lo straniero
doveva dimostrare due requisiti concorrenti: il possesso di un titolo di
soggiorno valido e l’iscrizione anagrafica ininterrotta, ma quest’ultima, ove
interpretata restrittivamente, si poneva in contrasto con la nozione civilistica
di residenza. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c., infatti, “la residenza è nel
luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, quindi, per soddisfare l’art. 4,
comma 2, Legge 91/92, è sufficiente dimostrare la dimora abituale ed effettiva
in Italia dopo la nascita.
Pronunce di legittimità hanno chiarito che la residenza può essere provata con
ogni mezzo, mentre l’iscrizione anagrafica costituisce una mera presunzione di
tale permanenza (cfr. Cass. Civ. n. 3680/2010), utile ad agevolare la prova ma
non ad escluderla. Per mitigare l’applicazione del D.P.R. 572/93 e ridurre gli
effetti penalizzanti di una lettura rigidamente orientata, il Ministero
dell’Interno è intervenuto con la circolare n. 22/2007 (sulla scia della
circolare n. K 60 del 5.1.2007), precisando che l’iscrizione anagrafica tardiva
del minore non pregiudica l’acquisto della cittadinanza, purché l’effettiva
presenza in Italia prima della regolarizzazione sia dimostrata da altra valida
documentazione (attestati di vaccinazione, certificati medici, certificati
scolastici). L’iscrizione deve comunque essere ricollegabile alla nascita, e
quest’ultima deve essere stata denunciata da almeno un genitore regolarmente
residente. Infine, la stessa circolare ammette che, in caso di brevi
interruzioni del permesso di soggiorno, successivamente alla nascita,
l’interessato possa dimostrare la continuità della sua permanenza producendo
documentazione integrativa idonea.
In linea con questo orientamento, la giurisprudenza ha ripetutamente
riconosciuto la cittadinanza italiana ai nati in Italia che hanno dimostrato una
residenza effettiva, applicando i principi della circolare n. 22/2007 e
confermando che non sono imputabili al minore le eventuali omissioni dei
genitori sulla regolarità del soggiorno o sull’iscrizione anagrafica. In questa
prospettiva, ha assunto un valore preminente la nozione civilistica di residenza
come “dimora abituale” (art. 43, comma 2, c.c.) e tale scelta interpretativa
tutela l’obiettivo della norma che è quello di favorire il pieno inserimento
sociale di chi, essendo nato e cresciuto in Italia, ha completato un percorso di
integrazione socioculturale fondamentale per la formazione della personalità e
l’acquisizione degli stili di vita locali (cfr. ex plurimis Corte d’Appello di
Milano, 7 giugno 2012, n. 2758; Tribunale di Firenze, decreto 5 aprile 2013).
Infine, questo consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dal
legislatore con l’art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del
Fare), intitolato “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della
cittadinanza per lo straniero nato in Italia”, che ha introdotto due tutele
fondamentali: la sanatoria degli inadempimenti, in base alla quale non sono
imputabili al richiedente le mancanze dei genitori o della Pubblica
Amministrazione, sicché, il possesso dei requisiti può essere dimostrato “con
ogni altra idonea documentazione” (comma 1) e l’obbligo di informativa, che
impone agli ufficiali di Stato Civile di informare il cittadino, nei sei mesi
precedenti il diciottesimo anno di età, della possibilità di richiedere la
cittadinanza entro il diciannovesimo anno. In caso di omissione o tardività di
tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale scadenza
(comma 2).
Il dato normativo risulta, quindi, inequivocabile, con la conseguenza che, in
presenza di lacune amministrative imputabili ai genitori o agli uffici pubblici,
il cittadino straniero ha il pieno diritto di provare la propria permanenza sul
Territorio con qualsiasi mezzo idoneo, come avvenuto nel caso di specie.
Tribunale di Milano, sentenza del 24 agosto 2026
Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana