Tag - avv. lorenzo chidini (novara)

Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare. Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026). L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024). Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari. Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r. 394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione (durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti autonomamente ma meramente integrativi. Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
Il permesso per assistenza minore va riconosciuto per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ribadisce l’interpretazione dell’art. 31, comma 3, del T.U.I. alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U. che, come noto, sancisce il principio che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il Collegio ha rilevato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, “la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l’accertamento della sussistenza di “gravi motivi” connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l’oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori”, “potendosi denegare l’autorizzazione solo nel caso in cui l’interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione” (Cass. Sez. I 30.11.2020 n. 27238; Cass. Sez. I 23.4.2021 n. 10849; Cass. Sez. I 30.6.2021 n. 18604 Cass. Sez. I 10.1.2203 n. 355). Nel caso di specie, sono state riconosciute le condizioni per concedere l’autorizzazione richiesta, atteso che il nucleo risulta coeso e ben integrato sul territorio italiano e che l’eventuale allontanamento dal territorio italiano risulterebbe pregiudizievole per la minore e per il suo sviluppo psico-fisico, dovendo rinunciare ad avere un rapporto affettivo con uno dei genitori, così pregiudicando anche l’unità familiare in violazione dell’art. 8 CEDU. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia. Tribunale per i Minorenni di Milano, decreto dell’1 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.