Legge sugli imballaggi nella moda: quando la sostenibilità è (troppo) uguale per tutti

L'INDIPENDENTE - Tuesday, August 25, 2026

Favorire la circolarità, ridurre gli sprechi, invogliare ad una presa di responsabilità per chi immette e fa circolare prodotti nel mercato europeo. Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) non è altro che la normativa di riferimento sugli imballaggi in Europa (Regolamento (UE) 2025/40) ed è entrato in vigore e pienamente applicativo dal 12 agosto 2026. Un regolamento che si applica a tutti i settori e a tutti i tipi di imballaggi: a prescindere dal materiale impiegato, la disposizione si applica a tutti i rifiuti di imballaggio, inclusi quelli generati nella vendita al dettaglio, nella distribuzione, nei servizi, nella somministrazione e nelle attività di commercio all’ingrosso. Ad essere coinvolti in questo cambio sono produttori di imballaggi, aziende che vendono prodotti imballati con il proprio marchio, importatori di prodotti o imballaggi da Paesi extra-UE, distributori e rivenditori, imprese che fanno e-commerce, aziende che disimballano prodotti senza essere l’utilizzatore finale, fornitori di imballaggi, operatori di sistemi di riuso, ricarica e deposito cauzionale. Chiunque abbia a che fare con spedizioni e spostamenti di merci, incluse imprese ed aziende del settore moda, per le quali il packaging non è solo un mezzo per proteggere il prodotto, ma anche un veicolo per comunicare valore, identità e posizionamento del marchio (e proprio per questo molte volte esuberante ed effimero).

Quali sono le novità

Uno degli obiettivi principali di questa normativa è andare nella direzione della riciclabilità totale degli imballaggi. Ecco perché dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili su scala industriale ed economicamente sostenibile. La riciclabilità sarà valutata attraverso classi di prestazione, classe A, B e C, con un graduale adeguamento, ma entro il 2038 l’imballaggio dovrà raggiungere almeno la classe B per poter essere immesso sul mercato. Dal 2035 la valutazione terrà conto anche del fatto che il materiale venga effettivamente riciclato su scala industriale, non soltanto del suo design teoricamente riciclabile. Una normativa che rimette in discussione materiali, formati, colle, vari componenti e chiusure alla luce di questi nuovi principi.

L’altro aspetto che verrà valutato è la dimensione: peso e volume dovranno essere in grado di garantire la necessaria protezione e sicurezza, ma niente imballi sovradimensionati o con materiale promozionale o decorativo eccessivo (finalmente gli unboxing saranno più sobri, rapidi e meno pieni di materiale inutile). Per gli imballaggi destinati al trasporto e all’e-commerce il rapporto tra spazio vuoto e spazio occupato dal prodotto sarà soggetto a un limite massimo del 50%, secondo le condizioni previste dal regolamento. L’imballaggio dovrà essere funzionale ed essenziale. Altro tema messo in discussione è l’uso della plastica: sempre dal 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quota minima di materiale riciclato post-consumo, che aumenterà dal 2040.. Gli obiettivi variano in base al tipo di imballaggio: per esempio, sono previsti target specifici per bottiglie per bevande, imballaggi a contatto con alimenti e altri contenitori in plastica. E, a proposito di plastica, le limitazioni si applicano anche alle confezioni monouso, soprattutto quelle impiegate in ambito alimentare quando evidentemente inutili e non necessarie. Altre restrizioni riguardano la presenza di PFAS negli imballaggi: dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non potranno contenere PFAS oltre le soglie fissate dal regolamento, con limitazioni anche sui metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Il packaging, dunque, dovrà essere ideato, controllato, etichettato correttamente secondo le nuove normative e progettato per più cicli, facendo in modo che entri in un sistema concreto di raccolta, riconsegna, lavaggio, riparazione o ricondizionamento (sempre a seconda del tipo di imballo).

Adempimenti concreti

Ogni nuova norma porta con sé nuovi adempimenti e passi da compiere per mettersi in regola. A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante (colui che produce fisicamente l’imballo) deve predisporre una dichiarazione UE di conformità per gli imballaggi soggetti al regolamento, attestante il packaging rispetta i requisiti previsti dagli articoli da 5 a 12 della PPWR, per il quale deve fornire un fascicolo tecnico che attesti: i materiali e la composizione, peso e dimensioni, valutazione della riciclabilità, calcoli sullo spazio vuoto, percentuale di materiale riciclato, informazioni su PFAS e altre sostanze, prove di riutilizzabilità, dati e dichiarazioni dei fornitori, etichette e istruzioni di conferimento, eventuali test e norme tecniche applicate.

Per un brand fashion, beauty o lifestyle, la conformità non riguarda soltanto la scatola principale, ma l’intera esperienza di confezionamento: buste protettive, polybag, carta velina, cartellini, nastri, scatole di spedizione, packaging regalo e imballaggi dei resi.

Le imprese, oltre a controllare gli adempimenti dei fornitori, dovranno verificare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, registrarsi nei sistemi previsti dai singoli Stati membri e finanziare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di imballaggio. In Italia ciò significa coordinare gli adempimenti PPWR con CONAI, i consorzi di filiera, il contributo ambientale e le procedure nazionali applicabili. Una mole di lavoro aggiunto non indifferente e che, come spesso succede, non tiene conto delle dimensioni e dei volumi di affari di un’azienda.

L’impatto della norma sulle micro-imprese

La norma non fa eccezione per nessuno e si applica indistintamente anche a piccole e micro-imprese, caricandole degli stessi obblighi di controllo, certificazione, registrazione e pagamento delle imposte come qualsiasi altra azienda. In concreto, una piccola boutique che vende abiti online in scatole e buste protettive non è automaticamente esonerata dalla PPWR. Dovrà comunque sapere quali imballaggi immette sul mercato, ridurre packaging e spazi vuoti non necessari, raccogliere dai fornitori le informazioni sui materiali, verificare gli obblighi EPR e CONAI in Italia, adeguarsi alle regole di etichettatura, conservare la documentazione richiesta e registrarsi (e pagare) sui vari siti a seconda del paese in cui spedisce la merce (al momento non è previsto un sito unificato ma ogni stato membro dell’UE ha il proprio). L’unica esenzione per una microimpresa che immette non più di 1.000 kg di imballaggi in uno Stato membro, è quella dai relativi obiettivi obbligatori di riutilizzo (sempre se ricorrono tutte le condizioni previste). Mentre da un lato è sensato che tutti facciano la loro parte per ridurre e riciclare gli imballaggi, prendendosi la propria responsabilità, dall’altro i legislatori europei non riescono ancora a percepire la differenza strutturale ed i limiti operativi delle imprese più piccole, caricandole di burocrazia e costi alla pari delle multinazionali. Spesso costringendole a ridimensionare ulteriormente il proprio business (o, nella peggiore delle ipotesi, a chiudere). Per questo è già attiva una petizione per chiedere la revisione della norma che agevoli concretamente le micro-imprese.

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