Legge sugli imballaggi nella moda: quando la sostenibilità è (troppo) uguale per tutti
Favorire la circolarità, ridurre gli sprechi, invogliare ad una presa di
responsabilità per chi immette e fa circolare prodotti nel mercato europeo. Il
PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) non è altro che la normativa di
riferimento sugli imballaggi in Europa (Regolamento (UE) 2025/40) ed è entrato
in vigore e pienamente applicativo dal 12 agosto 2026. Un regolamento che si
applica a tutti i settori e a tutti i tipi di imballaggi: a prescindere dal
materiale impiegato, la disposizione si applica a tutti i rifiuti di
imballaggio, inclusi quelli generati nella vendita al dettaglio, nella
distribuzione, nei servizi, nella somministrazione e nelle attività di commercio
all’ingrosso. Ad essere coinvolti in questo cambio sono produttori di
imballaggi, aziende che vendono prodotti imballati con il proprio marchio,
importatori di prodotti o imballaggi da Paesi extra-UE, distributori e
rivenditori, imprese che fanno e-commerce, aziende che disimballano prodotti
senza essere l’utilizzatore finale, fornitori di imballaggi, operatori di
sistemi di riuso, ricarica e deposito cauzionale. Chiunque abbia a che fare con
spedizioni e spostamenti di merci, incluse imprese ed aziende del settore moda,
per le quali il packaging non è solo un mezzo per proteggere il prodotto, ma
anche un veicolo per comunicare valore, identità e posizionamento del marchio (e
proprio per questo molte volte esuberante ed effimero).
QUALI SONO LE NOVITÀ
Uno degli obiettivi principali di questa normativa è andare nella direzione
della riciclabilità totale degli imballaggi. Ecco perché dal 2030 gli imballaggi
dovranno essere progettati per essere riciclabili su scala industriale ed
economicamente sostenibile. La riciclabilità sarà valutata attraverso classi di
prestazione, classe A, B e C, con un graduale adeguamento, ma entro il 2038
l’imballaggio dovrà raggiungere almeno la classe B per poter essere immesso sul
mercato. Dal 2035 la valutazione terrà conto anche del fatto che il materiale
venga effettivamente riciclato su scala industriale, non soltanto del suo design
teoricamente riciclabile. Una normativa che rimette in discussione materiali,
formati, colle, vari componenti e chiusure alla luce di questi nuovi principi.
L’altro aspetto che verrà valutato è la dimensione: peso e volume dovranno
essere in grado di garantire la necessaria protezione e sicurezza, ma niente
imballi sovradimensionati o con materiale promozionale o decorativo eccessivo
(finalmente gli unboxing saranno più sobri, rapidi e meno pieni di materiale
inutile). Per gli imballaggi destinati al trasporto e all’e-commerce il rapporto
tra spazio vuoto e spazio occupato dal prodotto sarà soggetto a un limite
massimo del 50%, secondo le condizioni previste dal regolamento. L’imballaggio
dovrà essere funzionale ed essenziale. Altro tema messo in discussione è l’uso
della plastica: sempre dal 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere
una quota minima di materiale riciclato post-consumo, che aumenterà dal 2040..
Gli obiettivi variano in base al tipo di imballaggio: per esempio, sono previsti
target specifici per bottiglie per bevande, imballaggi a contatto con alimenti e
altri contenitori in plastica. E, a proposito di plastica, le limitazioni si
applicano anche alle confezioni monouso, soprattutto quelle impiegate in ambito
alimentare quando evidentemente inutili e non necessarie. Altre restrizioni
riguardano la presenza di PFAS negli imballaggi: dal 12 agosto 2026 gli
imballaggi a contatto con alimenti non potranno contenere PFAS oltre le soglie
fissate dal regolamento, con limitazioni anche sui metalli pesanti come piombo,
cadmio, mercurio e cromo esavalente. Il packaging, dunque, dovrà essere ideato,
controllato, etichettato correttamente secondo le nuove normative e progettato
per più cicli, facendo in modo che entri in un sistema concreto di raccolta,
riconsegna, lavaggio, riparazione o ricondizionamento (sempre a seconda del tipo
di imballo).
ADEMPIMENTI CONCRETI
Ogni nuova norma porta con sé nuovi adempimenti e passi da compiere per mettersi
in regola. A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante (colui che produce
fisicamente l’imballo) deve predisporre una dichiarazione UE di conformità per
gli imballaggi soggetti al regolamento, attestante il packaging rispetta i
requisiti previsti dagli articoli da 5 a 12 della PPWR, per il quale deve
fornire un fascicolo tecnico che attesti: i materiali e la composizione, peso e
dimensioni, valutazione della riciclabilità, calcoli sullo spazio vuoto,
percentuale di materiale riciclato, informazioni su PFAS e altre sostanze, prove
di riutilizzabilità, dati e dichiarazioni dei fornitori, etichette e istruzioni
di conferimento, eventuali test e norme tecniche applicate.
Per un brand fashion, beauty o lifestyle, la conformità non riguarda soltanto la
scatola principale, ma l’intera esperienza di confezionamento: buste protettive,
polybag, carta velina, cartellini, nastri, scatole di spedizione, packaging
regalo e imballaggi dei resi.
Le imprese, oltre a controllare gli adempimenti dei fornitori, dovranno
verificare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, registrarsi nei
sistemi previsti dai singoli Stati membri e finanziare la raccolta e il
trattamento dei rifiuti di imballaggio. In Italia ciò significa coordinare gli
adempimenti PPWR con CONAI, i consorzi di filiera, il contributo ambientale e le
procedure nazionali applicabili. Una mole di lavoro aggiunto non indifferente e
che, come spesso succede, non tiene conto delle dimensioni e dei volumi di
affari di un’azienda.
L’IMPATTO DELLA NORMA SULLE MICRO-IMPRESE
La norma non fa eccezione per nessuno e si applica indistintamente anche a
piccole e micro-imprese, caricandole degli stessi obblighi di controllo,
certificazione, registrazione e pagamento delle imposte come qualsiasi altra
azienda. In concreto, una piccola boutique che vende abiti online in scatole e
buste protettive non è automaticamente esonerata dalla PPWR. Dovrà comunque
sapere quali imballaggi immette sul mercato, ridurre packaging e spazi vuoti non
necessari, raccogliere dai fornitori le informazioni sui materiali, verificare
gli obblighi EPR e CONAI in Italia, adeguarsi alle regole di etichettatura,
conservare la documentazione richiesta e registrarsi (e pagare) sui vari siti a
seconda del paese in cui spedisce la merce (al momento non è previsto un sito
unificato ma ogni stato membro dell’UE ha il proprio). L’unica esenzione per una
microimpresa che immette non più di 1.000 kg di imballaggi in uno Stato membro,
è quella dai relativi obiettivi obbligatori di riutilizzo (sempre se ricorrono
tutte le condizioni previste). Mentre da un lato è sensato che tutti facciano la
loro parte per ridurre e riciclare gli imballaggi, prendendosi la propria
responsabilità, dall’altro i legislatori europei non riescono ancora a percepire
la differenza strutturale ed i limiti operativi delle imprese più piccole,
caricandole di burocrazia e costi alla pari delle multinazionali. Spesso
costringendole a ridimensionare ulteriormente il proprio business (o, nella
peggiore delle ipotesi, a chiudere). Per questo è già attiva una petizione per
chiedere la revisione della norma che agevoli concretamente le micro-imprese.
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