
Nazionalismo e riammissioni di richiedenti asilo, misure di solidarietà tra Stati o verso le persone?
Pressenza - Thursday, August 20, 2026Dopo l’Austria che chiede di riammettere richiedenti asilo transitati dall’Italia, sulla stessa linea anche la Finlandia. Nei rapporti con questi paesi, come con la Svizzera, non sarà facile chiedere “compensazioni” dagli sbarchi di naufraghi soccorsi dalle Ong, tentativo già fallito con la Germania. L’effetto domino non finirà qui e potrebbe presto estendersi ad altri paesi europei, dopo l’ennesima sospensione della libera circolazione Schengen da parte dell’Italia, da ultimo nei confronti della Spagna.
Il problema non deriva soltanto dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento gestione frontiere (UE) 2024/1351 “ex Dublino”, frutto del Patto UE sulla migrazione e l’asilo, ma esplode oggi a causa dalle pregresse inadempienze del governo Meloni, che dal suo insediamento nel 2022 ha “sospeso” le “riammissioni” dagli altri Stati membri, sulla base di una “emergenza” inesistente, e lo confermano i dati sugli sbarchi in questi ultimi anni forniti dal Viminale, “chiudendo la porta” di fronte a persone comunque in cerca di protezione, in nome di un sovranismo che adesso si ritorce contro di noi.
In realtà nella comunicazione pubblica, anche sulla vicenda dei “dublinanti” come questi richiedenti asilo “rifiutati” vengono impropriamente definiti, piuttosto che “dublinati”, perchè vittime di scelte politiche prese sulla loro testa, dietro questa logora bandiera della “difesa dei confini”, si stanno rafforzando posizioni apertamente nazionaliste e suprematiste che, ad ogni scadenza elettorale, con un evidente supporto e coordinamento internazionale, rischiano di travolgere la già traballante democrazia europea.
Le trattative bilaterali tra singoli Stati membri per concordare un regime particolare di gestione delle frontiere interne sono già un fallimento evidente dei principi di “solidarietà flessibile” e di gestione condivisa al centro del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, e dei Regolamenti che ne sono derivati. Sembra che sia in corso una trattativa con la Germania del cancelliere Merz, alla vigilia di importanti elezioni regionali. Emerge però una base negoziale totalmente sbagliata ad evidente scopo di propaganda, da entrambe le parti.
Il contributo di solidarietà, come supporto finanziario, o altre misure compensative, non può essere stabilito sulla base di accordi bilaterali, ma è frutto di una decisione adottata dalla Commissione europea e dal Consiglio sulla base di una analisi approfondita su molteplici indicatori, che non può tenere in conto soltanto il numero dei naufraghi soccorsi dalle Ong, peraltro una modesta percentuale (20%) degli arrivi via mare. Il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere, che abroga il vecchio Regolamento Dublino III del 2013, indica altri criteri, che non possono essere oggetto di trattativa bilaterale tra Stati membri.
In ogni caso stiamo assistendo alla solita bolla mediatica contro gli operatori umanitari delle ONG, contro i “dublinati”, e più in generale contro i richiedenti asilo. Il loro numero effettivo è molto più esiguo di quanto “sparato” da certi giornali, perché il nuovo Regolamento gestione non riguarda casi registrati in data anteriore al 30 giugno 2026, che rimangono regolati dalla vecchia normativa, che richiedeva il consenso dello Stato membro ricevente per la esecuzione effettiva della riammissione nel paese di primo ingresso.
Nel caso dell’Italia, a fronte della riduzione degli arrivi via mare vantata dal governo, frutto di accordi con paesi terzi che hanno intercettato naufraghi in acque internazionali ed internato in campi lager decine di migliaia di persone, con migliaia di morti in mare, non si può sostenere la ricorrenza di una pressione migratoria o di una situazione migratoria significativa. Se di emergenza si deve parlare, e se ne deve parlare, si dovrebbe affrontare la questione delle vittime degli accordi di esternalizzazione, e delle politiche di cooperazione con paesi terzi che non rispettano i diritti umani, con le limitazioni alle attività di soccorso delle navi umanitarie delle ONG, frutto degli accordi con i libici (da Berlusconi a Gentiloni, e Minniti) e di leggi nazionali come il Decreto Piantedosi del 2023 (legge 15/2023). Non si possono neppure ignorare i respingimenti immediati che già da tempo si verificano dalla Francia e dall’Austria, soprattutto a Gorizia, frutto di una crisi ormai generalizzata del sistema Schengen, ed anche in questo caso, di precise scelte politiche.
Nessuna norma dei nove Regolamenti attuativi del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 cita espressamente le ONG, ed i soccorsi operati dalle navi umanitarie con riferimento alla mobilità secondaria ai confini interni ed alle azioni di compensazione richieste agli Stati membri quando si tratta di concretizzare il principio di “solidarietà flessibile” che è alla base del Regolamento sulla gestione delle frontiere interne (UE) 2024/1351.
Semmai, in questo Regolamento al Considerando 22 si afferma che “Al fine di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita all’articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle sfide migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione”.
E subito dopo si aggiunge (al Cons.25) che “Considerando che la ricerca e il soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi”.
Quando uno Stato membro ritiene di essere sottoposto ad una “pressione migratoria” che ostacoli la capacità di eseguire gli impegni a causa delle difficoltà cui deve far fronte, può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi che sarebbe tenuto a versare. Gli strumenti di solidarietà operano tuttavia sul piano solidaristico con una forte componente discrezionale, occorrono decisioni della Commissione e del Consiglio UE.
In base all‘art.11 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere che prevede una decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa, la Commissione consulta gli Stati membri interessati, e utilizza le informazioni raccolte su tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni precedenti sullo Stato membro interessato e la situazione attuale.
In particolare, “Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato”. Si può ritenere che questa sia la situazione dell’Italia in base al crollo degli arrivi via mare di cui si vanta il governo Meloni per gli anni 2024 e 2025, fino ai dati diffusi per il 2026 pochi giorni fa?
Con l’art. 56 del Regolamento (UE) 2024/1351, si stabilisce un Fondo Annuale di Solidarietà, che dovrà servire come principale strumento di risposta solidale per gli Stati Membri sotto pressione migratoria sulla base delle esigenze identificate nella proposta della Commissione. Il Fondo Annuale di Solidarietà deve essere composto dai seguenti tipi di misure di solidarietà, considerate di pari valore: trasferimento di richiedenti protezione internazionale, o quando concordato bilateralmente dallo Stato membro contribuente e beneficiario interessato, dei beneficiari della protezione internazionale che hanno ottenuto la protezione internazionale meno di tre anni prima dell’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio, o ancora contributi finanziari forniti dagli Stati membri principalmente rivolti ad azioni negli Stati membri relative all’ambito della migrazione, accoglienza, asilo, reintegrazione pre-partenza, gestione delle frontiere e supporto operativo, che possano anche fornire supporto ad azioni in o in relazione a paesi terzi che possano avere un impatto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o migliorare l’asilo, sistema di accoglienza e migrazione del terzo paese interessato, inclusi programmi di ritorno volontario assistito e di reintegrazione.
La situazione di “pressione migratoria” non è stabilita a livello unilaterale, o bilaterale, ma va valutata da tutti gli organi dell’Unione europea. Ai sensi dell’ art. 59 del Regolamento gestione frontiere, “Quando uno Stato membro non è stato identificato in una decisione del Consiglio come sotto pressione migratoria ma si considera sotto pressione migratoria, deve notificare alla Commissione la necessità di utilizzare il Fondo Annuale di Solidarietà e informare il Consiglio. La Commissione informerà il Parlamento Europeo di tali informazioni”.
In base all’art.62 del Regolamento, uno Stato membro identificato in una “situazione migratoria significativa” o “che si considera in una situazione migratoria significativa”, può in qualsiasi momento richiedere una detrazione parziale o integrale dei contributi impegnati previsti dall’atto di esecuzione del Consiglio. Quindi, in base al successivo art.64 la Commissione adotterà un “atto di esecuzione” riguardante le regole relative al funzionamento dei contributi finanziari.
Nessuna norma del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere lascia spazio in materia di contributi di solidarietà a trattative dirette tra i singoli Stati membri, ma tutte le misure di solidarietà devono essere decise con il coinvolgimento della Commissione, del Consiglio, ed in qualche caso anche del Parlamento europeo. Che cosa ha fatto l’Italia, o che cosa si propone di fare, in relazione a questa complessa rete di relazioni internazionali che implicano la costruzione di alleanze certamente non basate sulle ricorrenti pulsioni elettorali o sulla spinta di sovranismi di varia natura?
La Corte di giustizia europea (CGUE) a marzo di quest’anno (caso Daraa) ha ribadito la valenza del Regolamento Dublino per la determinazione della responsabilità nelle procedure di asilo. Un tribunale amministrativo tedesco si era rivolto alla corte europea per chiarire una questione fondamentale in materia di asilo, proprio su un caso di rifiuto di riammissione da parte dell’Italia. La Corte di Lussemburgo osservava che “lo Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento”. Lo stesso principio, ancora rafforzato dal recente Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere, potrebbe essere riaffermato in futuro se, come appare probabile, l’Italia finirà ancora una volta davanti alla Corte di Giustizia UE.
Gli attuali governi europei, in particolare in Italia ed in Germania, hanno dimostrato di riuscire a sterilizzare le decisioni giudiziarie sfavorevoli. Ma sarebbe forse tempo di un cambio di prospettiva politica, dalla solidarietà tra Stati per escludere e barattare richiedenti asilo, ad una vera solidarietà europea in favore di chi fugge in cerca di protezione, di chi rischia di fare naufragio in mare, e di chi è vittima di respingimenti verso paesi terzi che non rispettano i diritti fondamentali della persona. Se questa è ancora Europa.