Nazionalismo e riammissioni di richiedenti asilo, misure di solidarietà tra Stati o verso le persone?
Dopo l’Austria che chiede di riammettere richiedenti asilo transitati
dall’Italia, sulla stessa linea anche la Finlandia. Nei rapporti con questi
paesi, come con la Svizzera, non sarà facile chiedere “compensazioni” dagli
sbarchi di naufraghi soccorsi dalle Ong, tentativo già fallito con la Germania.
L’effetto domino non finirà qui e potrebbe presto estendersi ad altri paesi
europei, dopo l’ennesima sospensione della libera circolazione Schengen da parte
dell’Italia, da ultimo nei confronti della Spagna.
Il problema non deriva soltanto dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento
gestione frontiere (UE) 2024/1351 “ex Dublino”, frutto del Patto UE sulla
migrazione e l’asilo, ma esplode oggi a causa dalle pregresse inadempienze del
governo Meloni, che dal suo insediamento nel 2022 ha “sospeso” le “riammissioni”
dagli altri Stati membri, sulla base di una “emergenza” inesistente, e lo
confermano i dati sugli sbarchi in questi ultimi anni forniti dal Viminale,
“chiudendo la porta” di fronte a persone comunque in cerca di protezione, in
nome di un sovranismo che adesso si ritorce contro di noi.
In realtà nella comunicazione pubblica, anche sulla vicenda dei “dublinanti”
come questi richiedenti asilo “rifiutati” vengono impropriamente definiti,
piuttosto che “dublinati”, perchè vittime di scelte politiche prese sulla loro
testa, dietro questa logora bandiera della “difesa dei confini”, si stanno
rafforzando posizioni apertamente nazionaliste e suprematiste che, ad ogni
scadenza elettorale, con un evidente supporto e coordinamento internazionale,
rischiano di travolgere la già traballante democrazia europea.
Le trattative bilaterali tra singoli Stati membri per concordare un regime
particolare di gestione delle frontiere interne sono già un fallimento evidente
dei principi di “solidarietà flessibile” e di gestione condivisa al centro
del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, e dei Regolamenti che ne
sono derivati. Sembra che sia in corso una trattativa con la Germania del
cancelliere Merz, alla vigilia di importanti elezioni regionali. Emerge però una
base negoziale totalmente sbagliata ad evidente scopo di propaganda, da entrambe
le parti.
Il contributo di solidarietà, come supporto finanziario, o altre misure
compensative, non può essere stabilito sulla base di accordi bilaterali, ma è
frutto di una decisione adottata dalla Commissione europea e dal Consiglio sulla
base di una analisi approfondita su molteplici indicatori, che non può tenere in
conto soltanto il numero dei naufraghi soccorsi dalle Ong, peraltro una modesta
percentuale (20%) degli arrivi via mare. Il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla
gestione delle frontiere, che abroga il vecchio Regolamento Dublino III del
2013, indica altri criteri, che non possono essere oggetto di trattativa
bilaterale tra Stati membri.
In ogni caso stiamo assistendo alla solita bolla mediatica contro gli operatori
umanitari delle ONG, contro i “dublinati”, e più in generale contro i
richiedenti asilo. Il loro numero effettivo è molto più esiguo di quanto
“sparato” da certi giornali, perché il nuovo Regolamento gestione non riguarda
casi registrati in data anteriore al 30 giugno 2026, che rimangono regolati
dalla vecchia normativa, che richiedeva il consenso dello Stato membro ricevente
per la esecuzione effettiva della riammissione nel paese di primo ingresso.
Nel caso dell’Italia, a fronte della riduzione degli arrivi via mare vantata dal
governo, frutto di accordi con paesi terzi che hanno intercettato naufraghi in
acque internazionali ed internato in campi lager decine di migliaia di
persone, con migliaia di morti in mare, non si può sostenere la ricorrenza di
una pressione migratoria o di una situazione migratoria significativa. Se di
emergenza si deve parlare, e se ne deve parlare, si dovrebbe affrontare la
questione delle vittime degli accordi di esternalizzazione, e delle politiche di
cooperazione con paesi terzi che non rispettano i diritti umani, con le
limitazioni alle attività di soccorso delle navi umanitarie delle ONG, frutto
degli accordi con i libici (da Berlusconi a Gentiloni, e Minniti) e di leggi
nazionali come il Decreto Piantedosi del 2023 (legge 15/2023). Non si possono
neppure ignorare i respingimenti immediati che già da tempo si verificano dalla
Francia e dall’Austria, soprattutto a Gorizia, frutto di una crisi ormai
generalizzata del sistema Schengen, ed anche in questo caso, di precise scelte
politiche.
Nessuna norma dei nove Regolamenti attuativi del Patto europeo sulla migrazione
e l’asilo del 2024 cita espressamente le ONG, ed i soccorsi operati dalle navi
umanitarie con riferimento alla mobilità secondaria ai confini interni ed alle
azioni di compensazione richieste agli Stati membri quando si tratta di
concretizzare il principio di “solidarietà flessibile” che è alla base
del Regolamento sulla gestione delle frontiere interne (UE) 2024/1351.
Semmai, in questo Regolamento al Considerando 22 si afferma che “Al fine di
garantire un’equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita
all’articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri,
dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca
un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e
garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il
riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe
prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere
flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle sfide
migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso,
affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione”.
E subito dopo si aggiunge (al Cons.25) che “Considerando che la ricerca e il
soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono
affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso
potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà.
Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di
solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle
persone che arrivano da tali sbarchi”.
Quando uno Stato membro ritiene di essere sottoposto ad una “pressione
migratoria” che ostacoli la capacità di eseguire gli impegni a causa delle
difficoltà cui deve far fronte, può chiedere in qualsiasi momento una riduzione
totale o parziale dei contributi che sarebbe tenuto a versare. Gli strumenti di
solidarietà operano tuttavia sul piano solidaristico con una forte componente
discrezionale, occorrono decisioni della Commissione e del Consiglio UE.
In base all‘art.11 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle
frontiere che prevede una decisione di esecuzione della Commissione che
determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di
pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa, la
Commissione consulta gli Stati membri interessati, e utilizza le informazioni
raccolte su tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno
strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti
non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri,
nonché le pressioni precedenti sullo Stato membro interessato e la situazione
attuale.
In particolare, “Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far
fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di
operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro
soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità
tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza
e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato”. Si può ritenere che
questa sia la situazione dell’Italia in base al crollo degli arrivi via mare di
cui si vanta il governo Meloni per gli anni 2024 e 2025, fino ai dati diffusi
per il 2026 pochi giorni fa?
Con l’art. 56 del Regolamento (UE) 2024/1351, si stabilisce un Fondo Annuale di
Solidarietà, che dovrà servire come principale strumento di risposta solidale
per gli Stati Membri sotto pressione migratoria sulla base delle esigenze
identificate nella proposta della Commissione. Il Fondo Annuale di Solidarietà
deve essere composto dai seguenti tipi di misure di solidarietà, considerate di
pari valore: trasferimento di richiedenti protezione internazionale, o quando
concordato bilateralmente dallo Stato membro contribuente e beneficiario
interessato, dei beneficiari della protezione internazionale che hanno ottenuto
la protezione internazionale meno di tre anni prima dell’adozione dell’atto di
esecuzione del Consiglio, o ancora contributi finanziari forniti dagli Stati
membri principalmente rivolti ad azioni negli Stati membri relative all’ambito
della migrazione, accoglienza, asilo, reintegrazione pre-partenza, gestione
delle frontiere e supporto operativo, che possano anche fornire supporto ad
azioni in o in relazione a paesi terzi che possano avere un impatto diretto sui
flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o migliorare l’asilo,
sistema di accoglienza e migrazione del terzo paese interessato, inclusi
programmi di ritorno volontario assistito e di reintegrazione.
La situazione di “pressione migratoria” non è stabilita a livello unilaterale, o
bilaterale, ma va valutata da tutti gli organi dell’Unione europea. Ai sensi
dell’ art. 59 del Regolamento gestione frontiere, “Quando uno Stato membro non è
stato identificato in una decisione del Consiglio come sotto pressione
migratoria ma si considera sotto pressione migratoria, deve notificare alla
Commissione la necessità di utilizzare il Fondo Annuale di Solidarietà e
informare il Consiglio. La Commissione informerà il Parlamento Europeo di tali
informazioni”.
In base all’art.62 del Regolamento, uno Stato membro identificato in una
“situazione migratoria significativa” o “che si considera in una situazione
migratoria significativa”, può in qualsiasi momento richiedere una detrazione
parziale o integrale dei contributi impegnati previsti dall’atto di esecuzione
del Consiglio. Quindi, in base al successivo art.64 la Commissione adotterà un
“atto di esecuzione” riguardante le regole relative al funzionamento dei
contributi finanziari.
Nessuna norma del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere
lascia spazio in materia di contributi di solidarietà a trattative dirette tra i
singoli Stati membri, ma tutte le misure di solidarietà devono essere decise con
il coinvolgimento della Commissione, del Consiglio, ed in qualche caso anche del
Parlamento europeo. Che cosa ha fatto l’Italia, o che cosa si propone di fare,
in relazione a questa complessa rete di relazioni internazionali che implicano
la costruzione di alleanze certamente non basate sulle ricorrenti pulsioni
elettorali o sulla spinta di sovranismi di varia natura?
La Corte di giustizia europea (CGUE) a marzo di quest’anno (caso Daraa) ha
ribadito la valenza del Regolamento Dublino per la determinazione della
responsabilità nelle procedure di asilo. Un tribunale amministrativo tedesco si
era rivolto alla corte europea per chiarire una questione fondamentale in
materia di asilo, proprio su un caso di rifiuto di riammissione da parte
dell’Italia. La Corte di Lussemburgo osservava che “lo Stato membro designato
come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino
III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle
responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una
siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere
così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto
regolamento”. Lo stesso principio, ancora rafforzato dal recente Regolamento
(UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere, potrebbe essere riaffermato in
futuro se, come appare probabile, l’Italia finirà ancora una volta davanti alla
Corte di Giustizia UE.
Gli attuali governi europei, in particolare in Italia ed in Germania, hanno
dimostrato di riuscire a sterilizzare le decisioni giudiziarie sfavorevoli. Ma
sarebbe forse tempo di un cambio di prospettiva politica, dalla solidarietà tra
Stati per escludere e barattare richiedenti asilo, ad una vera solidarietà
europea in favore di chi fugge in cerca di protezione, di chi rischia di fare
naufragio in mare, e di chi è vittima di respingimenti verso paesi terzi che non
rispettano i diritti fondamentali della persona. Se questa è ancora Europa.
Fulvio Vassallo Paleologo