
Nuova proposta del Parlamento UE sul Regolamento rimpatri: applausi sul cadavere dell’Unione europea
Pressenza - Monday, June 22, 2026La maggioranza formata dai popolari con l’estrema destra, che ormai caratterizza tutte le decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo, ha accolto con applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di Regolamento sui rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla proposta originaria della Commissione europea, dovrà istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, abrogando la precedente direttiva 2008/115/CE. Adesso il nuovo testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore.
Allo scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che oggi rimangono sulla carta nel 70-80 per cento dei casi, la proposta di Regolamento estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga inventando nuovi obblighi di cooperazione a carico delle persone in condizione di ingresso o soggiorno irregolare, come se queste, in assenza di documenti e di mezzi economici, fossero libere di lasciare il territorio nazionale e ritornare nel paese di origine. Si prevede così, oltre all’obbligo di fornire i dati biometrici, il dovere di dare informazioni sui paesi terzi attraversati, il dovere di rimanere in un determinato luogo e a disposizione delle autorità durante l’intero corso delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.
La detenzione amministrativa, ma solo sulla base di provvedimenti che tengano conto di una “valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del mancato adempimento degli obblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi con una possibile una proroga per altri sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della cooperazione con un paese terzo. L’ampliamento della discrezionalità di polizia nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra rimpatri con intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato, generalizzando nei fatti, sempre che vi siano strutture sufficienti, che ad oggi mancano, il ricorso alla detenzione amministrativa.
Le nuove norme consentiranno la possibilità di trasferimenti forzati, esclusi i minori non accompagnati, verso un Paese terzo che accetta di accogliere la persona (i cosiddetti hub di rimpatrio). Si prevedono quindi futuri accordi con paesi extra-UE in vista dei rimpatri, accordi che dovranno essere negoziati (e finanziati) dagli Stati membri al fine del trasferimento delle persone che verranno sottoposte alla giurisdizione del paese terzo. Gli Stati dovranno comunque informare la Commissione e gli altri paesi membri prima dell’entrata in applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi differiscono dunque radicalmente dal cd. modello Albania, nel quale le persone rimangono sottoposte alla giurisdizione italiana, su cui il governo rilancia la sua propaganda sostenendo che troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui rimpatri che sta per entrare in vigore.
Le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Queste misure di polizia dovrebbero rispettare i diritti fondamentali della persona ed essere soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme interne, a partire dalle garanzie costituzionali. Una piccola ICE a scartamento ridotto è così prevista anche in Europa. Sarà questo l’aspetto che potrà coinvolgere maggiormente i cittadini europei e gli operatori della solidarietà.
La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda preoccupazione per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti. Già prima delle ultime modifiche peggiorative, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.
In base all‘art. 52 del Regolamento rimpatri, questo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia si aggiunge che l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 3, l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di rimpatrio), paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi terzi) , 18 (Interesse superiore del minore), 19 (Accertamento età del minore), 36 (riammissione nei paesi di origine) , 37 bis (dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi), 43 (autorità competenti), 45 (sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato), 50 e 51( abrogazione di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Tutte le restanti disposizioni, in particolare quelle relative all’esecuzione delle misure di allontanamento, al concetto di rischio di fuga, alle misure investigative, al trattenimento amministrativo, alle alternative al trattenimento, ai mezzi di ricorso, ai loro effetti sospensivi, e al mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore, quindi un anno dopo la data di pubblicazione del Regolamento rimpatri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sembra dunque che entrino subito in vigore, con la pubblicazione dell’atto, soltanto le norme che hanno rilevanza nei processi di esternalizzazione delle procedure di rimpatrio, sugli accordi da stipulare con i paesi terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le vecchie norme sui trattenimenti e sui ricorsi, che rimangono direttamente applicabili sul piano del diritto interno.
Sui principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine delle Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle Convenzioni internazionali, si dovrà verificare il ruolo di controllo degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, che alcune prescrizioni contenute negli emendamenti più recenti approvati dal Parlamento tendono a sterilizzare, a favore dei poteri degli esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono particolarmente preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizionali. Per le persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di polizia”, con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini solidali e tutti coloro che presteranno assistenza.
Si possono prevedere appena dopo la pubblicazione del Regolamento, quando sarà entrato almeno parzialmente in vigore, una serie di ricorsi per annullamento ex art. 263 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea), come si è già verificato in passato, in occasione di un Regolamento che riguardava l’agenzia Frontex, quando il Parlamento europeo non era ancora diventato un covo di razzisti, così come non si possono escludere azioni cautelari e risarcitorie delle vittime nei confronti della stessa agenzia e delle istituzioni nazionali che si rendono responsabili della violazione di diritti fondamentali della persona. Rimane anche in capo a qualsiasi organo giurisdizionale il potere di disapplicazione, nei casi di una norma o di una prassi nazionale in contrasto con un regolamento europeo che rimane ancora in vigore, come il Regolamento Frontex n.656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, che prevede espressamente la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art.4).