Nuova proposta del Parlamento UE sul Regolamento rimpatri: applausi sul cadavere dell’Unione europea
La maggioranza formata dai popolari con l’estrema destra, che ormai caratterizza
tutte le decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo,
ha accolto con applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di
Regolamento sui rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla
proposta originaria della Commissione europea, dovrà istituire un sistema comune
per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è
irregolare, abrogando la precedente direttiva 2008/115/CE. Adesso il nuovo testo
dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore.
Allo scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che oggi
rimangono sulla carta nel 70-80 per cento dei casi, la proposta di Regolamento
estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga inventando
nuovi obblighi di cooperazione a carico delle persone in condizione di ingresso
o soggiorno irregolare, come se queste, in assenza di documenti e di mezzi
economici, fossero libere di lasciare il territorio nazionale e ritornare nel
paese di origine. Si prevede così, oltre all’obbligo di fornire i dati
biometrici, il dovere di dare informazioni sui paesi terzi attraversati, il
dovere di rimanere in un determinato luogo e a disposizione delle autorità
durante l’intero corso delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di
presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di
ottenere un documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.
La detenzione amministrativa, ma solo sulla base di provvedimenti che tengano
conto di una “valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del
mancato adempimento degli obblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi
con una possibile una proroga per altri sei mesi complessivi in caso di
cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della
cooperazione con un paese terzo. L’ampliamento della discrezionalità di polizia
nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra rimpatri con
intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato, generalizzando nei fatti,
sempre che vi siano strutture sufficienti, che ad oggi mancano, il ricorso alla
detenzione amministrativa.
Le nuove norme consentiranno la possibilità di trasferimenti forzati, esclusi i
minori non accompagnati, verso un Paese terzo che accetta di accogliere la
persona (i cosiddetti hub di rimpatrio). Si prevedono quindi futuri accordi con
paesi extra-UE in vista dei rimpatri, accordi che dovranno essere negoziati (e
finanziati) dagli Stati membri al fine del trasferimento delle persone che
verranno sottoposte alla giurisdizione del paese terzo. Gli Stati dovranno
comunque informare la Commissione e gli altri paesi membri prima dell’entrata in
applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi differiscono dunque
radicalmente dal cd. modello Albania, nel quale le persone rimangono sottoposte
alla giurisdizione italiana, su cui il governo rilancia la sua propaganda
sostenendo che troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui
rimpatri che sta per entrare in vigore.
Le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative per
preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle
persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad
autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Queste misure di polizia dovrebbero
rispettare i diritti fondamentali della persona ed essere soggette alle garanzie
e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme interne, a
partire dalle garanzie costituzionali. Una piccola ICE a scartamento ridotto è
così prevista anche in Europa. Sarà questo l’aspetto che potrà coinvolgere
maggiormente i cittadini europei e gli operatori della solidarietà.
La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo
come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle
Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda
preoccupazione per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela
effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti. Già
prima delle ultime modifiche peggiorative, l’Agenzia europea per i diritti
fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come
Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi
terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori
dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale,
poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni
dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.
In base all‘art. 52 del Regolamento rimpatri, questo entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia si aggiunge che l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di
applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 3,
l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di rimpatrio),
paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi terzi) , 18 (Interesse
superiore del minore), 19 (Accertamento età del minore), 36 (riammissione nei
paesi di origine) , 37 bis (dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi),
43 (autorità competenti), 45 (sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato),
50 e 51( abrogazione di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
Tutte le restanti disposizioni, in particolare quelle relative all’esecuzione
delle misure di allontanamento, al concetto di rischio di fuga, alle misure
investigative, al trattenimento amministrativo, alle alternative al
trattenimento, ai mezzi di ricorso, ai loro effetti sospensivi, e al mutuo
riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12
mesi dalla data di entrata in vigore, quindi un anno dopo la data di
pubblicazione del Regolamento rimpatri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea. Sembra dunque che entrino subito in vigore, con la pubblicazione
dell’atto, soltanto le norme che hanno rilevanza nei processi di
esternalizzazione delle procedure di rimpatrio, sugli accordi da stipulare con i
paesi terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le vecchie
norme sui trattenimenti e sui ricorsi, che rimangono direttamente applicabili
sul piano del diritto interno.
Sui principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine delle
Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle Convenzioni
internazionali, si dovrà verificare il ruolo di controllo degli organi
giurisdizionali interni e sovranazionali, che alcune prescrizioni contenute
negli emendamenti più recenti approvati dal Parlamento tendono a sterilizzare, a
favore dei poteri degli esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono
particolarmente preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione
dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i
ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizionali. Per le
persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di polizia”,
con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini solidali e tutti
coloro che presteranno assistenza.
Si possono prevedere appena dopo la pubblicazione del Regolamento, quando sarà
entrato almeno parzialmente in vigore, una serie di ricorsi per annullamento ex
art. 263 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea), come si è già
verificato in passato, in occasione di un Regolamento che riguardava l’agenzia
Frontex, quando il Parlamento europeo non era ancora diventato un covo di
razzisti, così come non si possono escludere azioni cautelari e risarcitorie
delle vittime nei confronti della stessa agenzia e delle istituzioni nazionali
che si rendono responsabili della violazione di diritti fondamentali della
persona. Rimane anche in capo a qualsiasi organo giurisdizionale il potere di
disapplicazione, nei casi di una norma o di una prassi nazionale in contrasto
con un regolamento europeo che rimane ancora in vigore, come il Regolamento
Frontex n.656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, che
prevede espressamente la protezione dei diritti fondamentali e il principio di
non respingimento (art.4).
Fulvio Vassallo Paleologo