Protezione speciale e giudizio di comparazione: considerate l’integrazione lavorativa e le condizioni di vulnerabilità in caso di rimpatrio

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, March 11, 2026

La vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce riguarda un cittadino albanese nato nel 1997, arrivato in Italia quando aveva 16/17 anni, che aveva impugnato il diniego della protezione umanitaria. La sua domanda era stata presentata il 18 maggio 2018, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018 (cosiddetto “Decreto Salvini”) che aveva eliminato tale istituto dal nostro ordinamento, tipizzando in sua vece una serie di permessi speciali e introducendo il permesso per protezione speciale.

Il Tribunale ricostruisce con attenzione l’intera evoluzione normativa, soffermandosi in particolare sul D.L. 130/2020, convertito nella L. 173/2020, che ha operato – secondo la lettura del giudice – “una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l’applicazione e chiarendo i relativi presupposti“. Centrale, in questo quadro, è la clausola transitoria dell’art. 15, co. 1 del medesimo decreto, che rende le nuove disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Il passaggio successivo dell’analisi riguarda il c.d. Decreto Cutro, D.L. 20/2023, che ha abrogato i riferimenti espliciti alla tutela della vita privata e familiare e ha escluso la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro. Il Tribunale, tuttavia, adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata: anche dopo tali modifiche, il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, co. 6 T.U.I. – rimasto intatto – continua ad attribuire “autonoma e diretta rilevanza nell’attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell’art. 2 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, co. 1 Cost., dell’art. 8 CEDU“. Ne consegue che i criteri valutativi – natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale effettivo, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine – devono essere comunque considerati dal giudice, ricavandoli direttamente dalle fonti sovraordinate.

Sul piano metodologico, il giudice richiama il giudizio di comparazione elaborato dalla Cassazione, fondato su “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti“: quanto più grave e documentata è la vulnerabilità soggettiva del richiedente, tanto meno è richiesto un elevato standard di criticità oggettiva nel Paese di origine. Viene inoltre ribadito che la valutazione dell’integrazione deve essere “complessiva e unitaria, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente“.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato un radicamento lavorativo documentato sin dal 2016, prima nel settore agricolo e poi in edilizia, con contributi previdenziali, contratti di lavoro, buste paga e CU 2025 in atti. Nel 2019 è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro con trauma cranico ed emorragia cerebrale, con postumi persistenti – frequenti mal di testa e vuoti di memoria – per i quali continua a sottoporsi a controlli periodici in Italia. Dal 2024 ha ripreso l’attività lavorativa come carpentiere e manovale edile, con contratto fino al 22 ottobre 2025.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ravvisa quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa” richiesta dalla Cassazione, riconoscendo che in caso di rimpatrio il ricorrente troverebbe “serie difficoltà di accesso alle cure, di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, nell’esplicazione dei diritti umani fondamentali“. Viene pertanto riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio.

Una decisione che quindi conferma l’ampia e consolidata giurisprudenza di merito rispetto al riconoscimento della protezione speciale: nonostante i progressivi irrigidimenti normativi, i tribunali continuano a preservare uno spazio di tutela, attingendo direttamente alle fonti costituzionali e convenzionali, e non solo per i soggetti in condizione di vulnerabilità concreta.

Tribunale di Lecce, decreto del 26 gennaio 2026

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.