
Protezione speciale e sfruttamento lavorativo: la rilevanza del caporalato e delle condizioni abitative ai fini della vulnerabilità
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, February 19, 2026Il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione specializzata – riconosce la protezione speciale con una decisione di particolare interesse per l’attenzione riservata alla condizione di vulnerabilità del ricorrente, valutata alla luce delle esperienze di lavoro sommerso e di caporalato subite, nonché del contesto abitativo di grave marginalità vissuto nell’insediamento informale di Borgo Mezzanone (FG).
Il Collegio, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ha ritenuto sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, valorizzando elementi fattuali emersi nel corso del giudizio.

In particolare, il Tribunale ha qualificato il ricorrente come «soggetto vulnerabile, in particolare con riferimento all’esperienza vissuta in Italia, nelle campagne del foggiano, dove è stato vittima di sfruttamento lavorativo», dando rilievo alle dichiarazioni rese dallo stesso circa un impiego protrattosi per anni in qualità di bracciante agricolo, in condizioni di irregolarità e sotto il controllo di intermediari.
La motivazione evidenzia come lo sfruttamento sia stato caratterizzato da «una retribuzione difforme ai parametri normativi di riferimento, decurtazione di quest’ultima ad opera dei cd. “caporali”, nonché condizioni abitative e igienico-sanitarie precarie», elementi ritenuti indicativi di una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione speciale.
Di particolare interesse è il rilievo attribuito alla condizione abitativa del richiedente, che ha dichiarato di aver vissuto per lungo tempo a Borgo Mezzanone «in una casa in lamiera… senza bagno e senza acqua corrente», descrivendo un contesto di vita segnato da degrado e insicurezza. Il Tribunale inquadra tale situazione nel più ampio contesto dell’insediamento informale, definito come «la baraccopoli più grande d’Italia», caratterizzata da sovraffollamento, carenza di servizi essenziali e marginalizzazione sociale.
La decisione valorizza inoltre il contenuto delle relazioni redatte dalle associazioni che hanno preso in carico il ricorrente, le quali hanno confermato «il reclutamento da parte di intermediari (o caporali) presso Borgo Mezzanone per lo svolgimento di lavoro irregolare», nonché «orari di lavoro non conformi ai limiti di legge, corresponsione di una retribuzione inferiore ai parametri normativi di settore e condizioni di vita precarie». Tali riscontri sono stati ritenuti idonei a corroborare le dichiarazioni dell’interessato.
Significativo appare, inoltre, il passaggio in cui il Collegio precisa che «il mancato inserimento del ricorrente in un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 286/1998 non pare escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del soggetto», costituendo piuttosto un indice di fragilità riconducibile a «contesti di forte precarietà e povertà, di isolamento ambientale e sociale».
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali, osservando che «un eventuale rientro nel Paese di origine risulterebbe altamente lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata», con conseguente riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento si inserisce così nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo, ai fini dell’art. 19 T.U. Immigrazione, non solo al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, ma anche alle esperienze di sfruttamento e marginalità subite dal richiedente, riconoscendo al fenomeno del caporalato e alle condizioni abitative degradate una funzione qualificante nella valutazione della vulnerabilità individuale.
Tribunale di Cagliari, decreto del 28 gennaio 2026Si ringrazia l’Avv. Margherita Vittoria di Marco dello Studio Legale Alessandro Campagna per la segnalazione e il commento.