Permesso ex art. 18 TUI rilasciato anche con parere negativo del PM: non è vincolante per il giudice

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, February 10, 2026

Il Tribunale civile di Ancona ha ordinato alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 TUI a un cittadino marocchino vittima di grave sfruttamento lavorativo.

In questo caso la persona aveva aderito al programma ex art. 18 TUI, con inserimento in un centro di accoglienza, e successivamente aveva presentato denuncia al NIL con il supporto dell’ente anti-tratta. Sulla base di questi elementi, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno ex art. 18 TUI, o in subordine ex art. 18-ter TUI, allegando l’adesione al programma, la denuncia e la richiesta di nulla osta al Pubblico Ministero.

Il PM nel frattempo ha espresso parere negativo (limitato all’art. 18-ter TUI) e la Questura quindi ha poi rigettato l’istanza ritenendo tale parere vincolante. Con il ricorso è stato chiesto, in via principale, il rilascio del permesso ex art. 18 TUI a seguito di c.d. percorso sociale e, in subordine, quello ex art. 18-ter TUI.

Il Tribunale – dopo aver già accolto la domanda cautelare ordinando alla Questura la restituzione del cedolino per consentire così allo straniero di svolgere attività lavorativa e accedere a diritti e servizi nelle more del giudizio – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato la piena autonomia del giudice nella valutazione dei requisiti per il rilascio di tali permessi di soggiorno per sfruttamento e ha chiarito che il parere del PM costituisce espressione di mera discrezionalità tecnica, rilevante solo all’interno del procedimento amministrativo e non vincolante per l’Autorità giudiziaria. Inoltre il Tribunale, pur ribadendo che la denuncia non è requisito indispensabile, ha ritenuto sufficienti, ai fini dell’accertamento dello sfruttamento, la denuncia presentata e la relazione dell’ente anti-tratta, senza necessità di ulteriori approfondimenti giudiziari.

Si tratta dunque di una pronuncia molto utile per ribadire alcuni principi cardine, applicabili sia in assenza del parere del PM sia – a maggior ragione – in presenza di un parere negativo. Principi che possono essere valorizzati tanto nell’ambito dell’art. 18 TUI quanto del nuovo art. 18-ter TUI.

Tribunale di Ancona, sentenza n. 150 del 23 gennaio 2026

Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Salvatore Fachile e l’ente anti-tratta On the Road.