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Nulla osta ex art. 42, co. 2, d.l. 73/2022: obblighi istruttori e difetto di motivazione nel provvedimento di revoca
Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – che accoglie un’istanza cautelare relativa ai “nuovi” nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri (art. 42, co. 2, d.l. 73/2022), emanati senza una preventiva verifica circa l’eventuale sussistenza di elementi ostativi. Nel caso di specie, il nulla osta era stato rilasciato nonostante la già intervenuta condanna del datore di lavoro, circostanza che rendeva quest’ultimo inidoneo alla stipula del contratto. Il lavoratore, dopo aver ottenuto il visto di ingresso dalla competente Ambasciata su istanza del datore, era giunto in Italia; solo dopo molti mesi gli veniva tuttavia notificato il provvedimento di revoca del nulla osta. Il Collegio, in sede cautelare, non ha approfondito le censure sollevate di illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 2, d.l. 73/2022 e di violazione del principio di legittimo affidamento, ma si è concentrato su due profili: * il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato un mero modulo prestampato senza individuare la fattispecie concreta; * il difetto istruttorio, atteso che – nel caso in esame – l’impossibilità di stipulare il contratto (per la condanna già esistente a carico del datore prima dell’emanazione del nulla osta) imponeva alla P.A. l’onere di valutare ogni altra possibilità, comprese eventuali alternative occupazionali per il lavoratore. T.A.R. per il Piemonte, ordinanza n. 266 del 26 giugno 2025 Si ringrazia l’avv. Pasquale Franco De Rosa per la segnalazione e il commento.
E’ diritto del minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti ottenere sempre un PdS per motivi familiari
Il tribunale di Torino stabilisce il diritto del minore convivente con genitore regolare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 31 comma 1 TUI a prescindere dalla sussistenza di requisiti reddituali o alloggiativi.  La Questura di Torino, infatti, è solita rigettare le richieste di permesso di soggiorno per figli ultraquattordicenni se i genitori non dimostrano di avere i requisiti reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI e richiamati all’art. 30 TUI.  Il Tribunale ha invece accolto la tesi difensiva e chiarito che “l’art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti. L’autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l’iscrizione di cui all’art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all’esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014). Orbene, come già rilevato, l’art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L’assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI. L’interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all’art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l’inequivocabile dato normativo di cui all’art 31 co. 1 TUI. Invero, l’art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all’art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l’autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto 74)”. La pronuncia, peraltro, è stata resa in favore di una minore divenuta maggiorenne nelle more della valutazione questorile: anche sul punto il Giudice ha accolto le nostre argomentazioni e riconosciuto ugualmente il diritto al permesso per motivi familiari considerato che al momento di presentazione della domanda la stessa era ancora minorenne. Tribunale di Torino, sentenza del 22 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Paola Fierro dello Studio Legale.
Protezione speciale per madre tunisina con cinque figli: riconosciuto il diritto all’unità familiare
Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina tunisina a cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa di un’assenza prolungata dal territorio nazionale. Il Giudice ha riconosciuto in suo favore il diritto alla protezione speciale, con possibilità di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, valorizzando il radicamento familiare e sociale comunque maturato in Italia. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 La ricorrente, madre di cinque figli minori e moglie di un cittadino tunisino regolarmente soggiornante in Italia sin dal 1991, si era temporaneamente allontanata dal Paese per assistere la madre gravemente malata in Tunisia. Tale circostanza, pur avendo determinato un’interruzione della continuità del soggiorno, è stata ritenuta dal Tribunale giustificata e non tale da far venir meno i legami significativi costruiti sul territorio italiano. Il Giudice ha ritenuto prevalente il diritto alla vita familiare della donna e l’interesse superiore dei figli a mantenere l’unità del nucleo in Italia, richiamando il combinato disposto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione. In particolare, è stato sottolineato come l’allontanamento forzato della madre avrebbe compromesso in modo grave ed irreparabile la stabilità affettiva e lo sviluppo dei minori. La decisione rappresenta un rilevante precedente in materia di protezione speciale, ribadendo l’obbligo per l’amministrazione e la giurisdizione di tenere conto, nei procedimenti di espulsione e rinnovo del permesso di soggiorno, dei vincoli affettivi e dell’inserimento sociale del cittadino straniero, in un’ottica di effettiva tutela dei diritti fondamentali. Tribunale di Bologna, sentenza del 3 luglio 2025 Il procedimento è stato patrocinato dall’Avv. Nicola Montefiori, con la collaborazione della Dott.ssa Antonella Nediani, avvocata argentina con esperienza in diritto dell’immigrazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale