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Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Una regolarizzazione spinta dal basso cambia la Spagna
La misura, promossa dalla piattaforma Regularización Ya! e portata in discussione nel Parlamento spagnolo dopo aver raccolto più di 700.000 firme, potrebbe beneficiare circa 840.000 persone che si trovano in situazione amministrativa irregolare nel Paese. Oltre il 90% di questi individui proviene dall’America Latina e il 58% sono donne. Tra le persone beneficiarie potrebbero esserci 150.000 minori di 10 anni. Ora si attende la pubblicazione definitiva nella Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), prevista per marzo 2026. La misura, approvata mediante Real Decreto-Ley lo scorso 27 gennaio 1 durante il Consiglio dei ministri 2, è stata promossa dalla piattaforma Regularización Ya insieme a quasi un migliaio di organizzazioni della società civile 3. «Senza dubbio l’aspetto più importante di questo annuncio è che la misura è stata concepita per il beneficio delle persone migranti in Spagna in un momento in cui questi diritti vengono messi in discussione a livello globale», dichiarava Redwan Baddouh, attivista e membro della piattaforma, durante una conferenza stampa 4. La misura prevede un totale di tre requisiti, dei quali sarà necessario soddisfarne almeno uno per poterne beneficiare. Questi sono: trovarsi in situazione di vulnerabilità, essere entrati in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e poter dimostrare una permanenza pari o superiore a cinque mesi nel territorio. Allo stesso tempo, le persone dovranno dimostrare di rispettare anche gli altri requisiti ordinari propri di un processo di regolarizzazione. Al 1° gennaio 2025, il totale delle persone straniere residenti in Spagna in situazione amministrativa irregolare rappresentava il 17,2% della popolazione straniera proveniente da Paesi non comunitari 5. Nella maggior parte dei casi, le persone sono arrivate in situazione regolare, ritrovandosi successivamente in una condizione amministrativa irregolare. Questo fenomeno è noto come irregolarità sopravvenuta. «A partire dal 2020, grazie alla ricerca promossa da enti del terzo settore come Fundación porCausa, abbiamo potuto ottenere un quadro più completo del profilo di queste persone», riconosce Edith Espinola, anch’essa membro della piattaforma. «Un elemento sicuramente positivo è che la misura favorisce per quasi il 60% le donne, molte delle quali madri sole in una situazione di enorme precarietà», sottolinea Espinola. «Senza dubbio stiamo parlando di un salto di qualità nella vita di queste persone. Come persona che è arrivata in questo Paese per lavorare come collaboratrice domestica convivente, conosco le condizioni di violenza e semischiavitù a cui molte mie colleghe sono esposte quotidianamente», continua Espinola, evidenziando che quasi 200.000 donne impiegate nel settore dell’assistenza e della cura in Spagna beneficeranno della misura. Per i rappresentanti della piattaforma Regularización Ya, l’aspetto più importante è poter sperimentare la sensazione di libertà che comporta camminare per strada senza paura di retate della polizia. > «Quando si lascia alle spalle la situazione irregolare, si torna a sentirsi > una persona con dignità», afferma Baddouh. «Vivere in Spagna senza documenti equivale a vivere in una prigione invisibile», commenta Lamine Sarr, rappresentante del collettivo dei venditori ambulanti di Barcellona. «Stiamo parlando di qualcosa di così umano come poter accedere al mercato del lavoro con diritti. Grazie a questa misura, persone che lavorano più di 12 o 14 ore al giorno raccogliendo fragole a Huelva potranno aspirare a qualcosa di tanto basilare quanto avere un tetto sotto cui vivere», sottolinea Sarr. «Voglio lanciare un messaggio a tutte quelle persone di questo Paese che dicono con orgoglio di essere razziste. Se lo siete davvero, smettete di consumare qualsiasi prodotto che sia stato manipolato da persone migranti durante la sua fase di produzione. Oggi è impossibile vivere ignorando le persone straniere in questo Paese», conclude Sarr. UN’INIZIATIVA POPOLARE CHE DIVENTA NORMA Il movimento Regularización Ya è nato nel 2020 durante la pandemia di COVID, di fronte alla situazione straordinaria che migliaia di persone migranti in situazione irregolare stavano vivendo in quel momento in Spagna. Nell’aprile di quell’anno è stata lanciata la prima campagna pubblica della piattaforma, sostenuta da quasi 900 collettivi, in maggioranza composti da persone migranti. Non è stato fino al 2022 che un movimento di quasi un migliaio di organizzazioni guidate da Regularización Ya ha avviato la campagna denominata Esenciales per promuovere un’Iniziativa Legislativa Popolare (ILP) con cui portare la proposta di regolarizzazione davanti al Congresso. Nell’aprile 2024 tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione del partito di estrema destra Vox, hanno votato a favore della sua trattazione. Da allora, la piattaforma doveva solo attendere che il governo ne annunciasse l’approvazione definitiva. A differenza delle regolarizzazioni promosse da governi precedenti, la novità in questa occasione risiede nel fatto che la proposta arriva attraverso una mobilitazione cittadina. Allo stesso tempo, a differenza del meccanismo del Real Decreto, che può essere contestato da altri partiti e inviato alla Terza Sezione del Tribunale Supremo, trattandosi di un’iniziativa che emana dalla società civile nessuna formazione politica può metterla in discussione. Grazie alla misura, il governo spagnolo prevede di raccogliere più di 3.500 euro annui di contributo aggiuntivo per persona attraverso imposte dirette e contributi previdenziali; inoltre, si prevede che contribuisca a riequilibrare la piramide demografica, poiché meno dell’1% delle persone che potranno beneficiarne supera i 65 anni, età media di pensionamento in Spagna. Nel caso dell’Italia, l’ultima regolarizzazione straordinaria annunciata dal governo è avvenuta il 19 maggio 2020. Conosciuta come Sanatoria 2020, è stata approvata mediante il Decreto Rilancio durante la prima fase della pandemia. Delle oltre 200.000 domande presentate, un totale di 85.000 persone ha beneficiato della misura. 1. A seguito di un accordo tra PSOE e Podemos ↩︎ 2. Leggi anche: El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del Real Decreto para regularizar a personas migrantes, El Salto (27 gennaio 2026) ↩︎ 3. La storia del Movimiento #RegularizacionYa ↩︎ 4. Leggi anche: La regularización extraordinaria de migrantes o cómo la calle le marcó el camino a las instituciones, El Salto (4 febbraio 2026) ↩︎ 5. La población extranjera en situación irregular en España a comienzos de 2025: una estimación, Funcas (gennaio 2026) ↩︎
Una strada diversa: la regolarizzazione dei migranti in Spagna
NANDO SIGONA 1 All’inizio del 2026, la Spagna ha preso una decisione che va controcorrente rispetto alle attuali politiche migratorie europee. Attraverso uno straordinario programma di regolarizzazione 2, il governo spagnolo ha deciso di concedere il diritto di soggiorno e di lavoro ai migranti privi di documenti e ai richiedenti asilo che già vivono nel paese. In un’epoca caratterizzata da una xenofobia dilagante e dalla strumentalizzazione sistematica dei migranti come capri espiatori politici, l’importanza di questa mossa risiede non solo nella sua portata (il governo prevede circa 500.000 domande), ma anche nella sua tempistica e nella sua impostazione. La regolarizzazione non è una novità. Molti paesi europei l’hanno già attuata in passato, spesso in modo discreto e senza darle un nome specifico. I termini e le condizioni sono variati e i programmi sono stati spesso frammentati, specifici per settore o fortemente condizionati. Ciò che rende distintivo l’approccio della Spagna è che riconosce apertamente la regolarizzazione come uno strumento politico legittimo in un momento in cui gran parte dell’Europa sta tornando a politiche di deterrenza, repressione e retorica anti-migrazione. Il programma spagnolo si basa su una semplice premessa: le persone che sono già integrate nella società e nel mercato del lavoro non dovrebbero essere mantenute in uno stato di limbo giuridico permanente. L’ammissibilità si basa sulla presenza precedente, sulla durata della residenza e sull’assenza di condanne penali gravi. I richiedenti che superano la selezione ricevono un permesso di soggiorno e di lavoro, con la possibilità di passare allo status di residente ordinario dopo 12 mesi se le condizioni sono soddisfatte. Questo è un punto cruciale. A differenza della protezione temporanea o della tolleranza discrezionale, il programma apre esplicitamente una via verso l’insediamento. Il contrasto con altre traiettorie politiche è netto. Quattordici anni fa, Barack Obama ha giustificato il rinvio degli ordini di espulsione per i giovani privi di documenti negli Stati Uniti usando un linguaggio molto simile, sostenendo che non era né giusto né sensato punire le persone per uno status che non avevano scelto. Tuttavia, nonostante la sua importanza, il DACA 3 non è riuscito a offrire un percorso verso lo status permanente. La Spagna va oltre, riconoscendo che un sollievo temporaneo senza sicurezza a lungo termine non fa altro che riprodurre la precarietà. Questo è importante perché, come ha dimostrato la ricerca 4, l’irregolarità in Europa non è principalmente il risultato di attraversamenti irregolari delle frontiere. È prodotta in modo schiacciante a livello amministrativo: attraverso permessi scaduti, regole restrittive di rinnovo, visti legati al datore di lavoro e costi elevati dei visti. La risposta dominante dell’UE è stata quella che I-CLAIM definisce una “politica di non politica” 5 in materia di regolarizzazione, che dà la priorità al rimpatrio di pochi, lasciando la maggior parte dei migranti privi di documenti in un limbo giuridico. I programmi di regolarizzazione sfidano questa logica, ma solo se sono progettati per farlo. La regolarizzazione italiana del 2020 6, introdotta durante la pandemia di COVID-19, offre un esempio da cui trarre insegnamento. Nonostante la retorica altisonante sul riconoscimento dei “lavoratori essenziali”, il programma era limitato, orientato ai datori di lavoro e burocraticamente complesso. La maggior parte delle domande è stata presentata dai datori di lavoro; molti lavoratori dell’agricoltura e dell’assistenza sono stati esclusi; i ritardi sono stati notevoli e pochi hanno ottenuto una sicurezza duratura. Anziché smantellare i rapporti di lavoro basati sullo sfruttamento, il programma li ha lasciati in gran parte intatti. L’iniziativa della Spagna sembra aver imparato da alcuni di questi fallimenti. Ha una portata più ampia, non è legata a settori specifici e, cosa fondamentale, è orientata verso uno status a più lungo termine. Ma la vera prova sarà la sua attuazione: la capacità amministrativa, l’accessibilità per i più emarginati e l’esistenza di una vera transizione verso una residenza stabile piuttosto che un altro ciclo di permessi temporanei. Visto dal Regno Unito, il contrasto è scomodo. Come ho sostenuto di recente, la direzione presa dal governo laburista è esattamente l’opposto 7. I percorsi verso l’insediamento per i migranti regolari stanno diventando più lunghi, più difficili e più condizionati, mentre le vie di protezione si restringono e la deterrenza si intensifica. Il risultato è prevedibile: le politiche che pretendono di combattere la migrazione irregolare la producono attivamente. L’irregolarità non è un effetto collaterale involontario, ma è generata strutturalmente. La regolarizzazione della Spagna va quindi intesa non come un atto di generosità o di opportunismo politico, ma come una forma di leadership fondata su dati concreti. Essa riconosce che i regimi migratori esclusivi minano gli standard lavorativi, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni. La regolarizzazione non è una soluzione miracolosa. Ma se combinata con percorsi chiari verso la permanenza, può interrompere il ciclo di irregolarità che tante politiche europee stanno ora consolidando. In un momento in cui le persone migranti sono sistematicamente descritte come problemi da gestire o minacce da scoraggiare, la Spagna ha scelto un linguaggio diverso: quello della presenza, del contributo e dell’appartenenza. Il successo di questa scommessa dipenderà da ciò che seguirà. Ma la decisione di accettarla, apertamente e senza scuse, segna già un significativo allontanamento dalla politica della paura dell’Europa. 1. Nando Sigona (@nandosigona) è professore ordinario di sociologia delle migrazioni e direttore dell’Institute for Research into Superdiversity dell’Università di Birmingham ↩︎ 2. Spain’s mass regularisation for 500,000 undocumented migrants is not extreme, unprecedented or opportunistic – The Conversation (3 febbraio 2026) ↩︎ 3. The Long-Term Impact of DACA: Forging Futures Despite DACA’s Uncertainty – Immigration Initiative at Harvard, Special Report 1, 2019 ↩︎ 4. I-CLAIM How Europe’s Migration Rules Keep Creating the “Irregular Migrants” They Claim to Catch, Nando Sigona (novembre 2025) ↩︎ 5. The Legal and Policy Infrastructure of Migrant Irregularity. Comparative Report ↩︎ 6. Covid19 regularisation in Italy: a measure that did not lived up to its promises – Dignity firm (giugno 2024) ↩︎ 7. Labour’s plan for migrants to ‘earn’ permanent residency turns belonging into an endless exam – The Conversation (novembre 2025) ↩︎
Confermato il diritto al rilascio di un PdS FAMIT al/alla convivente di fatto o familiare di cittadino italiano “statico”
Importantissima conferma da parte del Tribunale di Torino dell’applicabilità dell’intero impianto normativo – compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno cd. famit per il convivente di fatto – al familiare di cittadino italiano statico. La storia: cittadina canadese in precedenza regolarmente soggiornate forma parte di una convivenza di fatto con cittadino italiano statico (che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in UE). La Questura dapprima non adotta decisioni sulla domanda di permesso di soggiorno cd. FAMIT, poi in pendenza del ricorso avanti al Tribunale, adotta un provvedimento di rigetto sostenendo che non sia concedibile il permesso al convivente di fatto di cittadino italiano per effetto della modifica legislativa dell’art. 23, D. Lgs. 30/2007 intervenuta nell’agosto 2023. Dopo aver sostenuto che non viene meno l’interesse a ricorrere, né sopravviene la cessata materia del contendere all’adozione del provvedimento di rigetto da parte della Questa allorché è già pendente il ricorso (tecnicamente contro il silenzio amministrativo, ma realmente) per il riconoscimento del diritto al soggiorno della straniera, il Tribunale afferma che la riforma normativa menzionata non è volta a limitare i diritto del familiare di cittadino italiano statico, perché “qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all’art. 23, comma 1 bis, in esame fosse quella più restrittiva e onerosa contenuta nella disposizioni di cui al TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi, si introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell’unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd Famit, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007”. Tribunale di Torino, sentenza del 21 gennaio 2026 Si ringraziano per la segnalazione e il commento gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino, il praticante avvocato Delia Branda di Torino. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI PERMESSO FAMIT Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 4 Settembre 2025
La procedura per il ricongiungimento e la coesione familiare: aspetti operativi
La procedura di ricongiungimento familiare è fortemente condizionata dalle prassi della pubblica amministrazione. In questo contesto, l’operatore o l’operatrice assume un ruolo chiave di orientamento. Un ruolo che richiede competenza tecnica, attenzione alla dimensione umana delle situazioni e capacità di lettura sistemica del quadro normativo. Questa scheda nasce sulla base dell’incontro formativo realizzato nell’ambito del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare con l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, coerenti con alcuni principi guida fondamentali del progetto, tra cui quelli di evitare un rigetto formale della domanda e garantire un accompagnamento consapevole e tempestivo lungo tutto il procedimento. A. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: STRUTTURA DELLA PROCEDURA E SNODI AMMINISTRATIVI 1. La procedura di ricongiungimento familiare si articola in più fasi, che coinvolgono autorità diverse e producono effetti giuridici distinti. La domanda viene presentata tramite Portale Servizi ALI alla Prefettura competente. (N.B.: si consiglia di rivolgersi ad un CAF o Patronato di esperienza comprovata).  Da questo momento decorre il termine entro il quale l’amministrazione deve pronunciarsi sul rilascio del nulla osta, termine che, per effetto delle ultime modifiche normative, è attualmente di 150 giorni. Qualora la Prefettura ritenga che non sussistano i requisiti necessari, dovrebbe attivare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, consentendo al richiedente di integrare la documentazione mancante. In assenza di integrazione, viene emesso un decreto di rigetto, impugnabile davanti al tribunale ordinario. Nel caso in cui la Prefettura non rilasci il nulla osta entro il termine previsto, si ritiene possibile che il familiare si presenti direttamente al Consolato con la ricevuta di accettazione della domanda, per richiedere il visto per motivi familiari. Il nulla osta ha una validità di sei mesi. RICHIESTA NULLA OSTA PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE 1. Requisiti da dimostrare 1.1 Permessi con cui è possibile richiedere il ricongiungimento: * permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno; * permesso per asilo politico; * permesso per protezione sussidiaria; * permesso per motivi di studio, per motivi religiosi; * permesso per motivi familiari; * permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; * permesso per attesa cittadinanza. N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. 1.2 Quali familiari si possono ricongiungere: * Il coniuge, purché non legalmente separato, di età non inferiore a diciotto anni e non coniugato con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non coniugati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. * I figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive legate al loro stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze essenziali di vita e siano affetti da invalidità totale (100%). * I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute, e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * Il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, purché dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato, secondo quanto previsto dalla normativa sul ricongiungimento. Ai fini della verifica di tali requisiti, si tiene conto anche della situazione dell’altro genitore. * Gli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 1.3 Requisito reddituale Il richiedente deve disporre di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a: * importo dell’assegno sociale * aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere A titolo esemplificativo: * 1 familiare (anche se minore di 14 anni): € 7.101,12 + € 3.550,56 = € 10.651,68 * 2 familiari: € 14.202,24 * 3 familiari: € 17.752,80 * 4 familiari: € 21.303,36 * 2 o più figli minori di 14 anni: € 14.202,24 (soglia fissa per i figli piccoli) Documenti da allegare: * Lavoratori/trici dipendenti: Ultima dichiarazione dei redditi (oppure Certificazione Unica); fotocopia del contratto di lavoro (Unilav)/lettera di assunzione; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; modello S3 da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro, documento di identità del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.  * Lavoratori/trici domestici/che: Ultima dichiarazione dei redditi (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/Denuncia rapporto di lavoro INPS); bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; modello S3 da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; documento di identità del datore di lavoro.  * Lavoratori/trici autonomi/e: Ditta individuale→ Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; Fotocopia attribuzione P. IVA; fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Società→ Visura camerale della società di data recente; fotocopia attribuzione Partita IVA della società; mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Collaborazione a progetto→ Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo; dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto; dichiarazione di gestione separata all’INPS; fotocopia mod. Unico. Socio lavoratore→ Visura camerale della cooperativa; fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa; dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; fotocopia del libro soci; mod. unico. Liberi professionisti→ iscrizione all’albo; mod. unico con ricevuta di presentazione. Questioni critiche sul reddito: * È ammesso il giudizio prognostico sul reddito futuro (giurisprudenza consolidata). * La piattaforma consente: * inserimento di CUD * indicazione del reddito mensile Attenzione alla strategia di caricamento: * In alcuni casi può essere preferibile allegare solo l’ultima busta paga, per evitare rigetti automatici basati su CUD pregressi insufficienti. * La Prefettura tende spesso a valutazioni sommarie (rigetti de plano). Tipologie di reddito problematiche: * disoccupazione * lavoro stagionale * collaborazione occasionale In questi casi è utile richiamare: * la Direttiva europea sul ricongiungimento familiare, che parla di risorse economiche stabili e regolari e non solo di reddito. Cumulo dei redditi: * generalmente ammesso il cumulo con il familiare convivente; * molto più complesso il cumulo con familiari non conviventi (alto rischio contenzioso). 1.4 Requisito alloggiativo Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari. Requisiti minimi indicativi (N.B. questi possono variare nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) * altezza minima: 2,70 m * superficie: * 1 persona: 14 mq * 2 persone: 28 mq * 3 persone: 42 mq * 4 persone: 56 mq * +10 mq per ogni persona aggiuntiva Ulteriori requisiti: * riscaldamento nei locali freddi * servizi igienici adeguati con finestra o areazione forzata Documentazione In caso di affitto: * contratto di locazione * certificato di idoneità alloggiativa * cessione di fabbricato * Modello S2 (consenso del proprietario) In caso di proprietà: * atto di compravendita * certificato di idoneità alloggiativa Minori sotto i 14 anni: * utilizzo del Modello S1 * non è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa Criticità frequenti * Tempi molto lunghi per il rilascio del certificato (in alcune città fino a un anno). * In molte Prefetture il certificato è considerato indispensabile: la sola ricevuta di richiesta può portare a rigetto. Indicazione operativa: * Avviare la richiesta di idoneità con largo anticipo. * Valutare la possibilità di indicare un alloggio diverso da quello del richiedente. 1.5 Ulteriore requisito per genitori ultrasessantacinquenni:  * Per il ricongiungimento dei genitori di età superiore ai 65 anni, è necessaria una dichiarazione di “Impegno assicurativo” a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore degli stessi. La normativa, contenuta nell’art 29, comma 3, lettera b-bis del TU Immigrazione, stabilisce che chi richiede il ricongiungimento debba garantire al genitore una copertura sanitaria adeguata. La polizza deve garantire la copertura per infortuni, malattie e spese di rimpatrio. Questa può avvenire in due modi: * tramite la stipula di una polizza assicurativa privata; * tramite l’iscrizione volontaria al SSN, con il pagamento di un contributo annuale. Per procedere, è necessario recarsi alla ASL di residenza o domicilio. -------------------------------------------------------------------------------- ECCEZIONI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA) Per i titolari di protezione internazionale: * non è richiesto dimostrare il requisito del reddito * non è richiesto dimostrare il requisito dell’alloggio Tuttavia: * è comunque necessario indicare un luogo certo dove i familiari andranno a vivere * la sola residenza fittizia può generare problemi nella prassi Indicazione operativa: * supportare l’utente nell’individuazione di una soluzione abitativa * attivare per tempo servizi sociali ed enti territoriali -------------------------------------------------------------------------------- 2. Esito della fase in Prefettura * Dopo l’invio, il portale rilascia la ricevuta entro 24 ore * Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Prefettura dovrebbe richiedere un’integrazione * Termine per il rilascio del nulla osta: 150 giorni Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/90) * consente integrazione documentale * fondamentale per attivare una interlocuzione amministrativa Silenzio della Prefettura * decorso il termine, il familiare può presentarsi al Consolato con la ricevuta -------------------------------------------------------------------------------- FASE CONSOLARE: RILASCIO DEL VISTO La seconda fase della procedura si svolge presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui si trova il familiare da ricongiungere. In questa fase devono essere provati i requisiti soggettivi, in particolare il legame di parentela, attraverso certificati di nascita, matrimonio o altra documentazione idonea, che devono essere tradotti, legalizzati e apostillati. In presenza di dubbi, il Consolato può richiedere un test del DNA per i figli, il cui costo è a carico del richiedente. Una volta superata questa fase, il Consolato ha 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari. Oggetto della verifica: * requisiti soggettivi * legame familiare Documenti: * certificati di nascita * certificati di matrimonio * certificazioni mediche (se necessarie) Tutti i documenti devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza del familiare: Dobbiamo distinguere tra Legalizzazione e Apostille, la scelta dipende dal fatto che il Paese d’origine abbia o meno firmato la Convenzione dell’Aia del 1961. * Paesi aderenti (Apostille): È una procedura semplificata. Il familiare deve recarsi presso l’autorità interna competente del suo Paese e farsi apporre sul retro del certificato originale un timbro speciale chiamato, appunto, Apostille. * Paesi NON aderenti (Legalizzazione Consolare): È una procedura doppia. Il documento deve prima essere certificato dal Ministero degli Esteri locale e poi portato fisicamente all’Ambasciata o al Consolato Italiano in quel Paese, che apporrà un secondo timbro di legalizzazione. Un documento straniero, anche se apostillato, non può essere letto dalle autorità italiane se non è tradotto→ Molte Ambasciate italiane hanno una lista di “traduttori di riferimento”. Il traduttore prepara la traduzione e poi l’Ambasciata stessa certifica che la traduzione è conforme all’originale (pagando le percezioni consolari). Test del DNA: * richiesto in caso di dubbi sulla genitorialità * a carico del richiedente Accesso alla procedura: * spesso gestito tramite agenzie esterne (VFS, BLS, Alma ecc.) * frequente indisponibilità di appuntamenti Indicazioni operative fondamentali: * registrarsi subito sulle piattaforme * documentare ogni tentativo (screenshot, video con data e ora ben visibili) * inviare PEC/email all’Ambasciata * interrompere così il termine di validità del nulla osta (6 mesi) -------------------------------------------------------------------------------- INGRESSO IN ITALIA E PERMESSO DI SOGGIORNO Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni il familiare dovrebbe dichiarare l’avvenuto ingresso presso la Prefettura. Nella prassi, l’appuntamento può essere fissato con forte ritardo; per questo viene consigliato l’invio di una comunicazione formale che attesti l’ingresso e la richiesta di appuntamento. Successivamente viene rilasciato il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che viene trasmesso alla Questura. Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare richiedente ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. * Entro 8 giorni dall’ingresso: comunicazione alla Prefettura * Entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale è necessario informare l’Autorità di P.S. L’ospitante il ricongiunto deve darne comunicazione in Questura Indicazione operativa: * inviare PEC alla Prefettura dichiarando l’avvenuto ingresso Successivamente: * rilascio del kit postale * richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari * durata pari a quella del permesso del familiare ricongiungente * permesso convertibile in lavoro -------------------------------------------------------------------------------- CRITICITÀ OPERATIVE, PRASSI E INCERTEZZE APPLICATIVE Accanto alla struttura formale della procedura, emergono criticità ricorrenti, che incidono in modo determinante sull’effettività del diritto all’unità familiare. 1. Validità del nulla osta e problemi di decorrenza Il tema della validità del nulla osta emerge come uno dei principali nodi critici. In caso di rettifiche (ad esempio errori su nome e cognome) la Prefettura ha talvolta emesso un nuovo nulla osta con nuova data, pur mantenendo lo stesso numero. Diversamente, nei casi di cambio dell’ambasciata competente (ad esempio per chiusura della sede), la prassi sembra orientata a non aggiornare la data, con conseguente decorrenza dalla data originaria. Questa incertezza pone i richiedenti in una situazione di forte vulnerabilità temporale, soprattutto quando il ritardo non è imputabile alla loro inerzia. 2. Accesso alla procedura consolare e ruolo delle agenzie esternalizzate In molti Paesi, l’accesso alle ambasciate italiane per la richiesta del visto è stato esternalizzato a soggetti privati. Nella prassi, risulta spesso impossibile ottenere un appuntamento tramite i portali di queste agenzie, per assenza di slot disponibili. Per questo viene consigliato di: * documentare i tentativi di accesso (screenshot, video con data e ora visibili); * inviare PEC o email alle ambasciate allegando la documentazione. Queste comunicazioni assumono rilievo sia come prova dell’attivazione del richiedente, sia in relazione alla validità temporale del nulla osta. 3. Chiusura delle ambasciate e accesso ai Paesi terzi La chiusura di alcune sedi consolari (ad esempio Teheran) obbliga i familiari a recarsi in Paesi terzi. Questo comporta ulteriori ostacoli: * necessità di ottenere visti di ingresso nel Paese terzo; * aumento dei costi; * intermediazioni informali e richieste economiche elevate. In alcuni casi, il codice dell’appuntamento presso la sede dell’agenzia esternalizzata è stato riconosciuto come titolo temporaneo per l’ingresso nel Paese terzo, ma si tratta di soluzioni contingenti e non generalizzabili. 4. Tracciabilità, pressione amministrativa e contenzioso Importanza di monitorare e tracciare l’operato dell’amministrazione: * solleciti; * mail; * PEC; * accessi informali; * raccolta sistematica delle prove dei tentativi effettuati. Screenshot e registrazioni dei tentativi di accesso sono stati utilizzati con successo anche in sede giudiziaria. L’inerzia amministrativa, sia nella fase prefettizia sia in quella consolare o di Questura, è descritta come una delle principali cause di allungamento dei tempi e di frustrazione per le persone coinvolte. 5. Impatto umano Accanto agli aspetti procedurali, va richiamata la dimensione umana della procedura: attese prolungate, ansia, frustrazione e senso di ingiustizia. È fondamentale che operatori e operatrici mantengano chiarezza nelle informazioni, trasparenza sulle tempistiche e un approccio consapevole del carico emotivo che la procedura comporta. -------------------------------------------------------------------------------- B. COESIONE FAMILIARE – FAMILIARI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 1. Differenza tra ricongiungimento familiare e coesione familiare * Ricongiungimento familiare: riguarda l’ingresso in Italia di un familiare che si trova all’estero; prevede la richiesta di nulla osta alla Prefettura e, successivamente, il rilascio del visto da parte dell’autorità consolare. * Coesione familiare: riguarda invece il caso in cui il familiare per cui si chiede l’unità familiare è già presente sul territorio nazionale. La coesione familiare è un istituto “analogo” al ricongiungimento familiare, inserito nella più ampia tutela del diritto all’unità familiare, con la differenza qualificante della presenza già avvenuta del familiare in Italia. 2. Presupposti soggettivi e ambito di applicazione * I soggetti che possono essere ricongiunti o ammessi alla coesione sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare. * La coesione familiare può essere richiesta quando il familiare: * è già presente in Italia; * è regolarmente soggiornante, oppure * è entrato con un visto scaduto da non oltre 12 mesi. Il dato normativo formale circoscrive la coesione ai casi di permesso scaduto da meno di un anno, ma questo perimetro viene poi ampliato nella giurisprudenza. 3. Procedura amministrativa La procedura di coesione familiare si caratterizza per l’assenza delle fasi legate all’ingresso dall’estero: * Non è prevista: * la richiesta di nulla osta alla Prefettura; * la richiesta di visto. * La domanda viene presentata direttamente alla Questura, tramite kit postale. Alla domanda devono essere allegati: * passaporto del familiare per cui si chiede la coesione; * documento/passaporto del familiare richiedente; * documentazione attestante il rapporto di parentela; * documentazione relativa all’alloggio (cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa); * documentazione reddituale (certificazione unica); * in generale, la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento familiare. Una volta presentata la domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari al familiare oggetto della coesione. 4. Regimi di favore e categorie particolari * Titolari di protezione internazionale: * non è necessario dimostrare il requisito alloggiativo; * non è necessario dimostrare il requisito di reddito. * Cittadino italiano che richiede la coesione familiare. * La tutela dell’unità familiare viene esplicitamente indicata come ratio sottesa all’istituto. 5. Requisito del titolo di soggiorno e interpretazioni estensive Il dato normativo prevede che il familiare beneficiario della coesione abbia un permesso scaduto da non oltre 12 mesi. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più estensiva, in particolare: * viene valorizzata la differenza tra: * diritto di ingresso sul territorio; * diritto a restare sul territorio in nome dell’unità familiare. * Nel bilanciamento degli interessi, l’allontanamento di un familiare già presente in Italia comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare già esistente, elemento che incide sull’interpretazione dei requisiti. In questa prospettiva: * vengono ricompresi anche soggetti: * entrati con visto per turismo; * entrati in regime di esenzione da visto per soggiorni di breve durata (90 giorni); * secondo l’interpretazione proposta, il diritto a chiedere la coesione familiare dovrebbe essere riconosciuto: * non solo entro i 90 giorni, * ma anche fino a un anno dopo la scadenza del periodo di regolare soggiorno. 6. Requisito economico: applicazione meno rigorosa * il requisito economico, stringente nel ricongiungimento familiare, viene trattato con maggiore elasticità nella coesione familiare. * La giurisprudenza distingue tra: * la possibilità dello Stato di impedire l’ingresso per mancanza del reddito; * la possibilità di espellere o allontanare un familiare già presente, con conseguente rottura dell’unità familiare. Nel caso di una soglia economica non pienamente raggiunta (es. 11.400 euro invece di 12.000), ciò non dovrebbe automaticamente comportare il diniego, proprio in ragione delle conseguenze sull’unità familiare. 7. Prassi amministrative e criticità operative Prassi problematiche: * rigetti motivati dal fatto che la Questura considera la coesione come una procedura elusiva del ricongiungimento; * assenza di risposta (silenzio amministrativo), con tempi di attesa indefiniti; * mancata risposta anche a diffide formali, con conseguente necessità di ricorso. Si precisa che: * la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, non del TAR; * è ipotizzabile un ricorso per silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. 8. Coesione familiare e protezione internazionale * per i titolari di status di rifugiato, la giurisprudenza ha stabilito che si può prescindere dal possesso di un valido permesso da parte del familiare; * tale principio è stato successivamente esteso anche ai titolari di protezione sussidiaria. 9. Requisito dei due anni di residenza Periodo minimo di residenza del soggetto richiedente: * per effetto del rinvio normativo, alla coesione familiare si applicano le stesse regole del ricongiungimento; * ciò comporta, in via letterale, la necessità di dimostrare: * due anni di residenza anagrafica del soggetto che richiede l’unità familiare. Tuttavia, anche questo requisito viene ritenuto suscettibile di valutazione più elastica in sede giudiziale, soprattutto in situazioni prossime alla maturazione del biennio.
Permesso ex art. 18 TUI rilasciato anche con parere negativo del PM: non è vincolante per il giudice
Il Tribunale civile di Ancona ha ordinato alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 TUI a un cittadino marocchino vittima di grave sfruttamento lavorativo. In questo caso la persona aveva aderito al programma ex art. 18 TUI, con inserimento in un centro di accoglienza, e successivamente aveva presentato denuncia al NIL con il supporto dell’ente anti-tratta. Sulla base di questi elementi, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno ex art. 18 TUI, o in subordine ex art. 18-ter TUI, allegando l’adesione al programma, la denuncia e la richiesta di nulla osta al Pubblico Ministero. Il PM nel frattempo ha espresso parere negativo (limitato all’art. 18-ter TUI) e la Questura quindi ha poi rigettato l’istanza ritenendo tale parere vincolante. Con il ricorso è stato chiesto, in via principale, il rilascio del permesso ex art. 18 TUI a seguito di c.d. percorso sociale e, in subordine, quello ex art. 18-ter TUI. Il Tribunale – dopo aver già accolto la domanda cautelare ordinando alla Questura la restituzione del cedolino per consentire così allo straniero di svolgere attività lavorativa e accedere a diritti e servizi nelle more del giudizio – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato la piena autonomia del giudice nella valutazione dei requisiti per il rilascio di tali permessi di soggiorno per sfruttamento e ha chiarito che il parere del PM costituisce espressione di mera discrezionalità tecnica, rilevante solo all’interno del procedimento amministrativo e non vincolante per l’Autorità giudiziaria. Inoltre il Tribunale, pur ribadendo che la denuncia non è requisito indispensabile, ha ritenuto sufficienti, ai fini dell’accertamento dello sfruttamento, la denuncia presentata e la relazione dell’ente anti-tratta, senza necessità di ulteriori approfondimenti giudiziari. Si tratta dunque di una pronuncia molto utile per ribadire alcuni principi cardine, applicabili sia in assenza del parere del PM sia – a maggior ragione – in presenza di un parere negativo. Principi che possono essere valorizzati tanto nell’ambito dell’art. 18 TUI quanto del nuovo art. 18-ter TUI. Tribunale di Ancona, sentenza n. 150 del 23 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Salvatore Fachile e l’ente anti-tratta On the Road.
Registrazione del contratto di convivenza: il sindaco in qualità di ufficiale di Governo, è l’unico legittimato passivo
Il Tribunale di Napoli, accogliendo due ricorsi avverso il diniego di registrazione di contratti di convivenza da parte dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, ha chiarito la questione relativa al soggetto legittimato passivo e alla notificazione. L’avvocatura comunale si era costituita chiedendo di accertare il difetto di notificazione del ricorso introduttivo e il difetto di legittimazione passiva del Comune in favore del Ministero dell’Interno, per agire il Sindaco come mero delegato dello Stato nelle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e anagrafe.  Il Tribunale ha rigettato le eccezioni dell’Avvocatura comunale e ha chiarito che la delega al sindaco delle funzioni governative in materia di anagrafe trasferisce su questi sia il potere di adottare gli atti che la legittimazione processuale attiva e passiva. Il Ministero dell’Interno pertanto non è legittimato passivo diretto nè litisconsorte necessario ma ha un potere di indirizzo e vigilanza (art. 9, D.P.R. 396/2000) che realizza tipicamente nelle forme della circolare. Conseguentemente, rispetto alla notificazione, il Tribunale osserva che è correttamente effettuata presso la Casa Comunale. Infatti il Sindaco, anche quando agisce come ufficiale di Governo, non è difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, in base all’art. 1 R.D. 1611/1933. 1) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 2) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanite per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al patto o contratto di convivenza
Il TAR Campania chiarisce: il visto specifico non è requisito imprescindibile per la residenza elettiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato su ricorsi proposti avverso i provvedimenti di inammissibilità adottati dalla Questura di Napoli in merito a istanze di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I ricorsi riguardano una cittadina statunitense, presente sul territorio italiano dal 2018 unitamente al marito, la quale: * risiede stabilmente in Italia; * è inserita nel contesto sociale e comunitario locale; * non intrattiene più legami significativi con gli Stati Uniti; * dispone di un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale; * ha presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli tramite kit postale. In data 27 marzo 2024, a seguito di convocazione, veniva notificato agli istanti un decreto di inammissibilità della domanda, motivato dalla mancanza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Il TAR Campania, con ordinanze collegiali, ha accolto le istanze cautelari e, all’esito delle udienze pubbliche del 3 dicembre 2025, ha definitivamente accolto i ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni procedimentali, in particolare l’assenza del preavviso di rigetto, e ha qualificato la pretesa del visto specifico come presupposto regressivo, non richiesto dalla normativa di riferimento rispetto agli altri requisiti positivamente dimostrati in giudizio. In sentenza, il Giudice ha affermato che: «L’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza che vi sia una specifica indicazione circa la necessità che la stessa sia corrisposta da un ente di previdenza nazionale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il possesso di un reddito adeguato, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza che la Questura ha invece ritenuto di per sé ostativa al rilascio del permesso. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n. 1272/2015; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025). Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto in possesso di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Ne consegue che la non convertibilità del permesso di soggiorno per “vacanze lavoro” in permesso per “residenza elettiva” risulta irrilevante, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto rilasciato per tale causale ai fini dell’ingresso in Italia». Il TAR ha inoltre evidenziato che, non trattandosi di un atto vincolato, risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali. Per tutte le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. T.A.R. della Campania, sentenza n. 296 e 297 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.
L’immigrazione nel mondo e da noi
di Danilo Tosarelli PREMESSA Secondo le stime ONU, i migranti internazionali sono 304 milioni, pari al 3,7% della popolazione mondiale. Sono quelli, che vivono da oltre un anno in un Paese diverso da quello di residenza. Erano la metà 30 anni fa. Questa mobilità è generata dall’intreccio di diseguaglianze economiche, dinamiche demografiche e politiche, conflitti. Le principali mete sono innanzitutto l’Europa,
January 16, 2026
La Bottega del Barbieri
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.