Procedura accelerata e mancato rispetto dei termini, anche quelli relativi alla formalizzazione: si torna con le garanzie della procedura ordinaria
La Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del reclamo ex art. 35bis comma
4bis d.lgs. 25 del 2008, ha affermato che, in tutti i casi di inammissibilità o
manifesta infondatezza, la violazione dei termini prescritti dall’art. 28-bis
del d.lgs. 25/2008 per la “procedura accelerata” determina la riespansione delle
garanzie del richiedente asilo, compreso l’effetto automaticamente sospensivo
del ricorso ex art. 35bis d.lgs. 25 del 2008.
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Nel caso di specie, il richiedente asilo ha manifestato la volontà di presentare
domanda d’asilo nell’autunno 2024, si è presentato per il primo appuntamento con
ente del terzo settore – Croce Rossa – in data 24.11.2024 ed è poi stato
fotosegnalato in data 26.02.2025. La domanda di riconoscimento della protezione
internazionale del richiedente asilo è poi stata formalizzata, con la
compilazione del modello C3 e la trasmissione degli atti alla C.T., solo in data
07.05.2025. In data 13.05.2025 si è tenuta l’audizione personale dinanzi alla
competente Commissione territoriale di Milano e la decisione è stata adottata in
data 14.05.2025.
Dunque, nel caso di specie, la Questura di Milano ha violato il termine di 3
giorni lavorativi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 25/2008 per la
formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale, mentre la Commissione
Territoriale ha svolto la procedura nei termini previsti.
La Corte, conformandosi all’ormai costante orientamento della Corte di
Cassazione, ha rilevato che l’avvio della procedura di asilo coincide con la
manifestazione di volontà del richiedente – da ritenersi espressa anche tramite
fissazione appuntamento con ente terzo settore o in qualsiasi altra forma – e
che il ritardo della Pubblica Amministrazione nel formalizzare la domanda di
asilo configura un’evidente violazione dei termini della procedura accelerata.
Sul punto, nel provvedimento della Corte di Appello di Milano si legge:
“l’evidente superamento dei termini della prima fase della procedura, sicché in
forza dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati,
consegue che il mancato rispetto di tutte le articolazioni (tempi e modi) della
procedura seguita dalla pubblica amministrazione comporta la riespansione delle
garanzie fortemente compresse della natura accelerata del procedimento, prima
tra tutte la regola generale della sospensione automatica.”
Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 31 luglio 2025
Si ringrazia lo Studio legale per la segnalazione. Il commento è a cura
dell’Avv. Serena Mezzanotti.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata