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La Riforma elettorale approvata al Senato con modifiche, ora torna alla Camera
La proposta di riforma elettorale del centrodestra,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è stata approvata il 15 settembre 2026 con alcune modifiche, per cui dovrà tornare al voto della Camera, previsto il 28 settembre. Il testo è stato oggetto di alcuni emendamenti. I principali sono l’introduzione di un meccanismo che riguarda le preferenze; l’innalzamento della soglia della raccolta delle firme per nuovi soggetti politici che intendono presentarsi alle elezioni; diversa disciplina delle liste sotto la soglia del 3%, che partecipano alla determinazione dei voti totali ottenuti (ossia i totali coalizionali nazionali) dalla coalizione in cui sono; modificazione delle soglie di sbarramento per accesso al riparto dei seggi, avendo ricompreso i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; riscrittura dell’articolo 3, che ridisegna i confini dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di Bolzano [1]. La previsione di un meccanismo di preferenze, reso necessario dall’aver eliminato i collegi uninominali e per evitare che tutto il sistema fosse a liste bloccate, è stata introdotta a Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio era stata bocciato con voto segreto il relativo emendamento  presentato da Fratelli d’Italia. Al Senato un emendamento firmato da tutti i capigruppo dei partiti di centrodestra prevede sulla scheda elettorale liste di sette candidati per collegio, alternati per genere, tra i quali gli elettori possono scegliere fino a tre nomi; ma le preferenze riguardano solo sei candidati e non il capolista scelto dal partito, che resta “bloccato”. Quanto al numero di firme che le liste devono raccogliere in ogni collegio per presentarsi alle elezioni se non hanno nessuna rappresentanza parlamentare al momento dell’indizione dei comizi elettorali, si passa dall’attuale numero di firme tra le 1.500 e le 2 mila per collegio, alle 6 mila/ 7 mila, con un totale per tutti i collegi fino a 600 mila firme, a fronte delle 150 mila odierne.  Per evitare giudizi di incostituzionalità, è stata eliminata la cosiddetta “norma anticespugli”, che escludeva dal calcolo della percentuale per raggiungere il premio di maggioranza le liste sotto alla soglia di sbarramento del 3 per cento, non ammesse al riparto dei seggi in Parlamento. Rispetto a quanto riportato nell’articolo Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo, pubblicato prima del dibattito e del voto al Senato, resta invariato il punto SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  che conferma che con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari [1] e l’INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER [2], che abbiamo definito “un premierato mascherato”; cambia invece il punto che riguarda le PREFERENZE [2], ma con un escamotage che rischia di ridimensionare parecchio la scelta dell’elettore. Infatti se il capolista indicato dai partiti, è “bloccato”, è il primo ad essere eletto, anche se altri candidati della lista dei 6 nomi, eleggibili con il voto di preferenza, raccogliessero più voti. E se la scelta dell’elettore di conseguenza scatta solo dal secondo eletto/a in poi, per i partiti che eleggono pochi candidati andranno in parlamento solo i capilista. Il Partito Democratico e degli altri gruppi di opposizione avevano presentato un emendamento sulle preferenze che non prevedeva i capilista bloccati [3], ma è stato bocciato dalla maggioranza.  Sono cambiate le disposizioni per quanto riguarda la SOGLIA DI SBARRAMENTO E la RACCOLTA FIRME. E’ stato ripristinato l’attuale sistema del  Rosatellum, che  prevede una soglia di sbarramento del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, computando i voti dei partiti sotto-soglia nei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Mentre sono state inserite novità per la presentazione delle liste: attualmente per potersi presentare alle elezioni politiche i partiti devono raccogliere da un minimo di 1.500 a un massimo di 2 mila firme di cittadini iscritti alle liste elettorali in ognuno dei 49 collegi plurinominali della Camera e in ognuno dei 26 collegi plurinominali del Senato (un minimo di 112.500 a un massimo di 150 mila firme), raccolta firme da cui sono esentati i partiti che hanno già un gruppo parlamentare in entrambe le camere dall’inizio della legislatura in corso [4]. Un emendamento approvato alla Camera aveva esentato anche i partiti con un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025, ora un nuovo emendamento approvato al Senato aumenta notevolmente il numero di firme per le liste che non hanno nessuna rappresentanza parlamentare (dalle 1.500 /2000 per collegio a 6000/ 7000). Estesa la possibilità di voto fuori sede anche per i “caregiver”persone che assistono un parente o familiare non autosufficiente. Va segnalato infine l’emendamento che riguarda il ridisegno territoriale dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di Bolzano, modificati secondo una procedura diversa da quella finora seguita, che potrebbe penalizzare le minoranze linguistiche (con lo stesso criterio erano già stati ridefiniti alla Camera gli ambiti geografici della circoscrizione estero). Pubblichiamo un riepilogo degli emendamenti approvati dal Senato a cura di Isabella Pierantoni Atto Camera: 2822-B S. 1971. – BIGNAMI ed altri: “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2822-B) Vai alla pagina della Camera dei Deputati con il testo e l’iter dal 15 settembre 2026 * scarica C. 2822-B Disegno di legge trasmesso dal Senato il 15 settembre 2026 * scarica C. 2822-B Errata corrige 16 settembre 2026 Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16 settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di legge, come approvato dal Senato (colonna di destra) SCARICA Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del Senato nella seconda lettura del provvedimento SCARICA * Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali * Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola vedi anche Pagella Politica 15 settembre 2026 Come il Senato ha modificato la riforma della legge elettorale 26 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com ITER ED EMENDAMENTI APPROVATI IN SENATO ATTO SENATO N. 1971 a cura di Isabella Pierantoni L’Atto Camera n. 2822, – che assorbe l’atto camera n. 157, (Modifica all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature), e l’atto Camera n. 2236 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza) – è trasmesso al Senato in data 17 luglio 2026 e annunciato nella seduta n. 439 del 21 luglio 2026.. (Link trasmissione dalla Camera dei deputati in allegato B ) . È assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, dep. Bignami Galeazzo ed altri “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1971), previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio C.2822 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.157, C.2236) > LINK Seduta 493 La discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e del Senato, è incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera, senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione. Per l’intero iter dell’Atto Senato n. 1971 > LINK Trattazione in Assemblea La trattazione in Assemblea delle Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è avvenuta in sei sedute Nella prima seduta (n. 443) sono stati fissati i termini per la presentazione degli emendamenti, in un’altra seduta (n. 450) sono state discusse le questioni procedurali, sono state respinte le questioni pregiudiziali ed è stata avviata la discussione generale; la replica del governo e la discussione generale si chiudono nella seduta successiva (n. 451), nella quale nel pomeriggio sono avviati l’esame degli articoli e la valutazione degli emendamenti, che saranno oggetto di altre due sedute (n. 451 pom; n. 452 e n. 453). La votazione finale è compiuta nella seduta n. 454. SEDUTE DELL’AULA Seduta n 443, 29 luglio 2026 – Vai alla registrazione Video (  Al tempo 2.52.20) vLegislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 443 del 29/07/2026 – allegati * Attività (Esito). – Dibattito connesso.- Discusso congiuntamente: S.61, S.1822.Sui lavori del Senato: Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 settembre 2026 alle ore 12. Nel video la dichiarazione è al tempo 2.52.20. * Con la Presidenza del vice presidente CENTINAIO, sui lavori del Senato, il Presidente comunica: “Il termine per gli emendamenti sulla legge elettorale in Commissione e in Assemblea è fissato alle ore 12 del 1° settembre. L’esame del disegno di legge inizierà in Assemblea mercoledì 9 settembre, con seduta senza orari di chiusura; anche venerdì 11, alle ore 10, e lunedì 14, alle ore 11,30. Martedì 15 settembre, alle ore 10, inizieranno le dichiarazioni di voto finale e, a seguire, il voto. La Presidenza è pertanto autorizzata ad armonizzare i tempi per rispettare le tempistiche predefinite”. * Interventi Sen. Gian Marco Centinaio (LSP-PSd’Az) (come Presidente) Seduta N. 450, 9 settembre 2026. Vai alla registrazione Video – Resoconto stenografico (in allegato A ci sono le proposte di questione pregiudiziale, nell’allegato B ci sono le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta) Allegati L’Assemblea è convocata giovedì 10 settembre alle 10 per il seguito della discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e del Senato, incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera, senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione. * Attività (Esito) Questioni procedurali Respinta questione pregiudiziale * Discussione generale. Iscritto all’OdG senza mandato al relatore. * Seduta n 451, 10 settembre 2026,Vai alla registrazione Video Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1971 e sui relativi emendamenti, le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta, le segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta). Allegati * Discussione generale Replica del Governo Conclusa la discussione generale * Trattazione articoli Esame art. 1; approvati emendamenti; odg. * Emendamenti approvati: * 1.6 Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli (elettore può esprimere fino a tre preferenze nei collegi plurinominali per il candidato della lista scelta tra quelli che non sono capolista; le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso pena annullamento della seconda e terza preferenza; il numero dei candidati è pari a sette con il capolista; a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere; limite delle candidature in cinque collegi plurinominali;.  Assorbe l’emendamento 1.195 Di Delrio, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro e altri). * G1.101(già em. 1.101) De Cristofaro, Cucchi, Magni (il Senato impegna il Governo a valutare l’adozione di misure per disciplinare in modo organico la raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali, considerate esigenze di regolarità del procedimento elettorale con coinvolgimento dei Ministeri competenti e consentendo che siano apposte con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata). * G1.119 (testo 2) Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Lopreiato, Cataldi, Bevilacqua (il Senato impegna il Governo a promuovere partecipazione dei giovani a vita politica e istituzionale; a tenere conto  dell’esigenza di incentivare una equilibrata rappresentanza generazionale; promuovere accesso alle cariche elettive di candidati sotto i 35 anni; valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni con riferimento alle decisioni che incidono sugli interessi delle stesse giovani generazioni). * ORDINE DEL GIORNO Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10 Seduta n. 452a , 11 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge, art 1 e art 2,  nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta). Allegati * Trattazione articoli Esame art. 1 e 2, approvati emendamenti; odg. * Emendamenti approvati: * 1.321 (testo 4), Zedda (La misura rimodula l’art. 18-bis del DPR 361/1957, aumentando il numero di sottoscrizioni richieste per i nuovi movimenti e introducendo fasce di “esoneri parziali” o “totali”. A regime, la raccolta delle firme richieste per il deposito delle liste è portata da 1.500 ad almeno 6.000 e non più di 7.000, che non si applica ai partiti e gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. In sede di prima applicazione stabilisce che, solo ed esclusivamente per le prime elezioni successive all’approvazione della legge, quei requisiti di favore – l’essere già costituiti in gruppo parlamentare – devono esistere alla data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di scioglimento anticipato delle Camere le firme sono dimezzate a 3.000. L’emendamento vuole evitare la proliferazione di liste civetta. Il modo in cui è formulato rende molto complessa la presentazione di liste di forze politiche che raggiungono il 5 o il 6% in alcune regioni in cui i votanti sono meno numerosi, quali per esempio il Molise). * G1.1, Barcaiuolo accolto come raccomandazione (impegna il Governo, in sede di revisione dei collegi plurinominali, a riferirsi alle Province contigue, a evitare la frammentazione del territorio di una medesima provincia tra collegi, che le deroghe a tale criterio siano limitate e definite, a considerare un rapporto territorialmente riconoscibile tra elettori e candidati, a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sulle iniziative assunte in attuazione del presente ordine del giorno). * 2.500 (già em. 1.289) Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Patton (nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all’unità più prossima) Seduta n. 453, 14 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Presidenza del presidente LA RUSSA,indi del vice presidente RONZULLIe del vice presidente CASTELLONE. Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge, nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta). allegati * Trattazione articoli Esame art. da 1 a 9, approvati emendamenti; odg * Emendamenti approvati: * 1.219 (testo 2) Durnwalder, Unterberger (la lista di una minoranza linguistica riconosciuta, inserita in una coalizione “sotto-soglia” nazionale, è considerata come una lista singola autonoma e quindi non risponde dello sbarramento della coalizione ma ha il proprio sbarramento territoriale. Per accedere al riparto dei seggi nel proporzionale deve raggiungere almeno il 20% dei voti validi nella circoscrizione regionale propria) * 2.174, Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli, (disciplina il meccanismo di sottrazione dei seggi per l’assegnazione del premio di governabilità, nel caso il vincitore superi il tetto massimo consentito; l’Ufficio elettorale procede a sottrarre tali seggi nelle Regioni in cui la lista o la coalizione vincente ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale; la percentuale è calcolata come rapporto tra la cifra elettorale della forza politica vincente e il totale dei voti validi in quella specifica regione; sono escluse dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio). * 3.6 (testo 2), Durnwalder, Unterberger (riscrive l’art. 3, Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Viene aggiornata e rimodellata la composizione geografica e i confini territoriali delle sezioni dei collegi elettorali di Bolzano, Merano e Bressanone, per l’elezione del Senato della Repubblica nella regione autonoma. I proponenti la giustificano come garanzia per la tutela delle minoranze linguistiche locali e per bilanciare la rappresentatività politica del territorio rispetto al ddl di riforma elettorale). * 8.26 (testo 2) Spinelli, De Priamo, Pirovano, (introduce tutele specifiche per permettere il voto fuori sede a categorie di cittadini legati all’assistenza sanitaria e familiare: caregiver familiare – ai sensi della legge n. 205/2017 – può esercitare il diritto di voto nel comune in cui presta assistenza, anche se si trova in una regione diversa da quella di residenza; genitori o familiari conviventi di un minore che accompagnano o prestano attività di cura verso un minore sottoposto a terapie, assistenza sanitaria o trattamenti medici presso strutture sanitarie collocate in un’altra regione. L’attività di cura e assistenza continuativa deve avere una durata di almeno tre mesi, all’interno dei quali deve ricadere la data di svolgimento delle consultazioni elettorali). * G8.1 (testo 2), Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante (il Senato impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative possibili e ulteriori  rispetto a quelle già previste, per impedire l’identificabilità indiretta del voto, a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale, a garantire piena accessibilità ai seggi, assistenza agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell’esercizio del voto) * G8.4, Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Damante, (Il Senato impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative per l’analisi e l’implementazione di modalità di voto elettronico a distanza, dapprima in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie). * Art. 9, Clausola di invarianza finanziaria (1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, c 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Seduta n. 454, 15 settembre 2026, Vai alla registrazione Video – Resoconto stenografico: (L’allegato A comprende emendamenti[1] e disegni di legge dichiarati assorbiti.  I disegni di legge dichiarati assorbiti sono il n. 61 e il n. 1822. L’Atto Senato n. 61 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali) era di iniziativa parlamentare nel 2022 di F. Boccia (PD). L’Atto Senato 1822 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica) di Malan e altri . L’allegato B comprende le votazioni qualificate) allegati Voto finale Esito: approvato con modificazioni Assorbimento di S.61, S.1822 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 113, contrari 71, astenuti 2, votanti 186, presenti 187. Sen. Ignazio La Russa (FdI) (come Presidente) Sen. Carlo Calenda (Misto, Azione-Renew Europe) contrario (a nome di componente del gruppo) Sen. Meinhard Durnwalder (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara l’astensione a nome del gruppo Sen. Matteo Renzi (IV-CR) contrario a nome del gruppo Sen. Mariastella Gelmini (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) favorevole a nome del gruppo Sen. Peppe De Cristofaro (Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA) contrario (a nome di componente del gruppo) Sen. Luca Pirondini (M5S) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea Paganella (LSP-PSd’Az) favorevole a nome del gruppo Sen. Roberto Rosso (FI-BP-PPE) favorevole a nome del gruppo Sen. Francesco Boccia (PD-IDP) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea De Priamo (FdI) favorevole a nome del gruppo Sen. Aurora Floridia (Aut (SVP-PATT, Cb)) contrario in dissenso dal gruppo Il DDL così modificato torna alla Camera in terza lettura. È stato trasmesso in data 15 settembre 2026; annunciato nella seduta n. 710 del 16 settembre 2026. Assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 16 settembre 2026. Annuncio nella seduta n. 710 del 16 settembre 2026. > Link DOCUMENTAZIONE Dossier realizzati dal Servizio Studi della Camera dei deputati. 16 settembre 2026. Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16 settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di legge, come approvato dal Senato (colonna di destra): SCARICA. Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del Senato nella seconda lettura del provvedimento: SCARICA Fascicolo iter Senato (21/09/2026) SCARICA -------------------------------------------------------------------------------- [1] La partecipazione dei voti delle circoscrizioni Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige al computo dei voti a livello nazionale – per l’individuazione delle soglie di sbarramento, del tetto alla maggioranza, della maggioranza stessa e dell’esistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione del premio di maggioranza – è la soluzione di bilanciamento adottata nel ddl tra le esigenze di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute e quelle di partecipazione dei cittadini delle due circoscrizioni (tra le quali anche le minoranze), al processo elettorale nazionale e ai risultati dello stesso. .
September 27, 2026
carteinregola
Approvato al Senato la Legge Delega sul “nucleare sostenibile”, un assist alla guerra
Nonostante l’impegno su altri fronti, come una legge elettorale che restringe ancora di più gli spazi di democrazia, il Governo continua a puntare su questo progetto, e spinge sull’acceleratore. I prossimi passi prevedono l’implementazione di decreti attuativi sulle varie materie oggetto della legge. Lo aveva ricordato già la Meloni due […] L'articolo Approvato al Senato la Legge Delega sul “nucleare sostenibile”, un assist alla guerra su Contropiano.
September 25, 2026
Contropiano
CRISI ENERGETICA: IL GOVERNO RISPONDE CON IL “NUCLEARE SOSTENIBILE” MA MENTE SU TEMPI, COSTI E DEMOCRAZIA ENERGETICA
Nel pieno dello shock energetico arriva l’allarme della Bce sull’inflazione. Nel secondo trimestre del 2026, “il costo del lavoro per dipendente è aumentato a un tasso del 3,3%”. La crescita dei profitti per unità di prodotto è salita invece dallo 0,3 al 2,2%”, fa sapere la Banca centrale europea. Significato: i salari rallentano, i profitti delle imprese accelerano, soprattutto quelli dei colossi del petrolio. Oggi è anche record negativo per il diesel, che raggiunge il suo massimo storico di prezzo nell’Unione Europea. Il gasolio nelle stazioni di servizio ha toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. Record assoluto in 19 Paesi dell’Unione europea – tra cui Germania, Francia e Italia. Sul fronte energia e carovita, Giorgetti lancia la discussa manovra economica nel question time alla Camera: la priorità, secondo il ministro dell’Economia, è il taglio delle tasse per il ceto medio (con un reddito, però, tra i 50 e 60mila euro, escludendo de facto la maggior parte del ceto medio impoverito da anni di tagli e crisi). E dopo il flop sul deficit al 3%, il governo accende ora un faro sull’Istat, cercando di distrarre l’attenzione dalle fratture interne nel Governo. Fratelli d’Italia blocca la Lega sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini nella manovra per il 2027, dopo che l’Istat ha confermato la procedura di infrazione per l’Italia a causa del deficit eccessivo. In questo contesto l’Italia riapre formalmente la porta all’energia atomica, nonostante le vittorie di due referendum – nel 1987 e nel 2011 – avessero decretato il no popolare al nucleare. Ieri il definitivo semaforo verde arrivato dall’Aula del Senato: passa il disegno di legge delega a firma Pichetto Frattin per il ritorno al nucleare completa l’iter parlamentare e diventa legge. Proprio il ministro Frattin ricorda come sia “quasi” concluso lo smaltimento delle vecchie scorie. Quasi, perché dopo oltre 30 anni dalla dismissione delle centrali nucleari le conseguenze sono ancora all’ordine del giorno per paesi e terre. L’analisi sulla legge che consente la produzione di energia da fonte nucleare nel territorio nazionale, disattivare e smantellare gli impianti esistenti, gestire i rifiuti radioattivi ed incrementare ricerca e sviluppo dell’energia nucleare, con Salem Ghribi, dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie dei materiale, all’Università di Parma. Ascolta o scarica  
September 24, 2026
Radio Onda d`Urto
Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera,  il provvedimento è passato all’esame del Senato e approderà  in assemblea il 9 settembre. Il testo è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto di divergenze nella maggioranza. Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta vittoriosamente per la Riforma della magistratura. A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026. La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende  modificare il sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri enti e autorità.  Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1],  ancora ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in Assemblea. La proposta di riforma,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026. La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito. Cominciando dal  merito, le critiche denunciano  profili di incostituzionalità della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non hanno risolto o addirittura peggiorato. 1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  Con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi, che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo una soglia minima di accesso e un tetto massimo. Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal 2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio collegio. Nel Melonellum  si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere,  un premio di maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)  e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita),  premio  che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione[4]. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo  raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa. Negli ultimi  giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e, nel caso che tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso che nessuna coalizione raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro.  Tale  proposta, che sembra non  abbia raccolto molto consensi nella maggioranza,  prevede una ulteriore possibilità di ottenere il premio per la  coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5]. 2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER “Un premierato mascherato” Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento della presentazione delle liste   il nome di colui che verrà proposto, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di inottemperanza,  l’esclusione dalla competizione elettorale (il nome del candidato premier però non è riportato sulla scheda). L’obbligo viene  giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei partiti verso gli elettori, ma di fatto si  continua a perseguire,  attraverso la riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre  con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, diventando un premier  “scelto  dal  popolo”. La  riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica,  ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche,  il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e il ruolo de Parlamento[7]. 3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle segreterie dei partiti Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale. Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70 deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono eletti[8]. Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale come capolistao nei posti successivi se i nomi che lo precedono sono di candidati nella lista del premio. Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto. Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di alternanza e il tetto del 60% del genere sovra rappresentato sul totale dei candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60% per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati, mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9]. Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta degli elettori. Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra.  Si potrebbe pensare che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi candidati dei partiti maggiori[11] 4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI Le maggioranze necessarie all’elezione delle  figure di garanzia super partes verrebbero sbilanciate La  distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le cosiddette  “soglie di garanzia”[12], annullando  equilibri e contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte  di eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente della Repubblica,  ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto  tra maggioranza e opposizione. 5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME Il voto diseguale[13] Nell’attuale  Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti sotto soglia sarebbero persi  e non concorrerebbero  alla somma dei voti di coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che  con il Melonellum nel  voto si  indica anche il presidente del Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3%  sarebbe trattato in modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la  violazione del principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una  coalizione che avesse  ottenuto meno voti potrebbe prevalere su  un’altra coalizione con più voti, ma ottenuti anche con  liste sotto la soglia. Per presentarsi alle elezioni,  con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025[15]. Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e  le ripartizioni e le procedure per il voto di Estero[17] Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.[18] QUALE RAPPRESENTANZA La giustificazione data dalla maggioranza  per la riforma  è la “stabilità” e la  “governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di  seggi assegnati  allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità  sia raggiungibile con una riforma elettorale  – paradossalmente  avanzata dal governo più longevo della storia repubblicana – non può essere perseguita  a scapito del criterio della rappresentatività e della  libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori. In  un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, ha  varato quattro riforme del sistema elettorale, e si appresta ad approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e dove  l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale picchi più alti – alle politiche del  2022 più di un terzo degli elettori ha disertato le urne –  si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una percentuale che potrebbe  rispecchiare la volontà di  un quarto degli aventi diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata  di candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone” nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio voto. Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato che  modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con strettissimi margini  per un’espressione della Consulta sulla eventuale incostituzionalità,  rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi e  contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19] Per ulteriori approfondimenti si veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola 4 settembre 206 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822 BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822) https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822 [2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge, 03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum [3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante per quel territorio. vedi [4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale. [5] Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato [6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165   Art. 1 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia [8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere comunque anche i candidati al premio. [9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in lavorazione [10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto  per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere) [11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che sulla scheda l’elettore trovi  per ogni partito, il nome di un capolista bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra  cui potrà indicarne 3. Non è prevista l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei partiti medi e piccoli sarebbero esclusi. [12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. [13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro e  quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro [14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del  cosiddetto “miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della coalizione che non ha raggiunto  il 3 % [15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme [16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili. Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. “L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono.  Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile” (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2). [17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).). [18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale [19] Il Codice di Venezia, Codice  di buona condotta in materia elettorale è un documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti le elezioni.
September 4, 2026
carteinregola
Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza