La Proposta di Legge che vuole modificare il Codice dei Beni culturali (riducendo le tutele paesaggistiche)Pubblichiamo la proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la revisione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
firmata da senatori della Lega e già approvato dal Senato il 17 settembre 2025.
Attualmente il DDL è all’esame delle Commissioni della Camera. In nota i
riferimenti normativi citati. (AMBM)
Vedi anche Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2026 cronologia e
materiali
PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 settembre 2025 (v. stampato Senato
n. 1372) d’iniziativa dei senatori deI Gruppo Lega Salvini Premier – Partito
Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO ,Claudio BORGHI,CANTÙ, DREOSTO,
MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI Trasmessa dal Presidente del Senato della
Repubblica il 17 settembre 2025
Art. 1. (Finalità e princìpi generali)
Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la
presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42[i]
Art. 2. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione
paesaggistica)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione
paesaggistica.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento
normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241[ii], anche con riferimento al
silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5,
primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004[iii], per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della
citata legge n. 241 del 1990[iv];
b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore
coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380[v];
c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31[vi], non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano
esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli
strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni
del piano di cui all’articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004[vii] e qualora siano previste specifiche prescrizioni d’uso;
d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a
infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste
dall’articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36[viii], il parere spetti alla competente
direzione generale del Ministero della cultura;
e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio
idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del
patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito
di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell’identità originaria
delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o
paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale
semplificata, nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione;
f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell’autorizzazione
paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e
ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto
all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata;
g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e
autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la
redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani
paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241[ix].
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l’Autorità
politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281[x], che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo
può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Gli schemi dei decreti legislativi sono tra- smessi alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di
coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni
vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può
adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme
eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre
disposizioni vigenti.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. (Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di
tutela)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004[xi], adotta linee guida per assicurare
l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con
riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità
soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al
regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni
medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di
concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo
106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004[xii].
NOTE
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[i] DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. note:
Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta
Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana “41”. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il
03/12/2025) (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28)
[ii] LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. note:
Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all’atto
pubblicato il 10/12/2025)
[iii] all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del2004
Articolo 146 (Autorizzazione)
Comma 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione,
dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli
interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in
base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143,
commi 4 e 5*.( Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle
prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e
d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della
regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici,
assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali
l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.)
(*) articolo 143, commi 4 e 5
Capo III – Pianificazione paesaggistica
Art. 143. Piano paesaggistico
1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
> a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi
> delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia
> e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
> b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
> pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in
> scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
> prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il
> disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
> c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro
> delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
> determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei
> caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la
> valorizzazione;
> d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole
> interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro
> delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
> determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo
> 138, comma 1;
> e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati
> all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
> utilizzazione;
> f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
> dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità
> del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di
> pianificazione e di difesa del suolo;
> g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
> significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
> valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
> h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel
> contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al
> fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
> i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a
> termini dell’articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto
dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine
entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì
i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo
141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente
ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel
procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in
relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché
quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli
136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può
avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio
del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 146.
5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata
all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai
sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4**.
** articolo 145, commi 3 e 4
Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del
paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito
di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi
e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli
strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani,
programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono
derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di
sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle
città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti
di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree
naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le
procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(…)
[iv] articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990
Art. 17-bis ((Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti)) tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o
servizi pubblici).
1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta
giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell’amministrazione procedente.
((Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni
pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è
trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest’ultima amministrazione.))
Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o
richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di
provvedimento;
((lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo
periodo.))
((Non sono ammesse)) ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei
termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può
comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto
formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.))
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei
procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non
prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto
o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di
provvedimenti espressi.
[v] d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia
[vi] ’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento
all’atto pubblicato il 30/07/2021)
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1 Elenco interventi di lieve entità
soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi
nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali
interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2,
comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di
protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2,
comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali
diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne
fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o
elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti
innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di
finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche,
laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio
pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli
edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità
esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o
in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di
impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora
tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia
rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di
singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti
in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non
superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a),
b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la
fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati già
attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione
del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo
complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato
A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per
tipologia, dimensioni e localizzazione));
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali:
sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione
di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo
drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati
ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il
Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel
piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle
aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi
dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti
edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente
interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i
percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura
permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non
superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente
fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di
edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti
sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo,
modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad
attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite
del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la
canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui
muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei
medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali
o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti
nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove
prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla
realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o
di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali
serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del
terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o
sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico,
mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al
suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli,
eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e
non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da
configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti
amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non
stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi
igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di
presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o
tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare
accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti
tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o
di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività
ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel
rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree
rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo
accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità
competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che
individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di
radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili
esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente
assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in
assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione
previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui
all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi
le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché
l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni
consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di
singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri
6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di
impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di
antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la
realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a
servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non
superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se
posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei
corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla
regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti
da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi
compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime
corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di
ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in
conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i
beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione,
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
difesa esistenti sulla costa.
[vii] Articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico
1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi
delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e
dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il
disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei
caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la
valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse
pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione
delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati
all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel
contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al
fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a
termini dell’articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto
dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine
entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì
i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo
141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente
ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel
procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in
relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché
quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli
136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può
avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio
del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 146.
5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata
all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai
sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che
consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai
sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che
verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni
del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano
effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento
di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente
ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per
progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione
di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli
immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione
del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e
prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.[viii]
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note: Entrata in vigore del
provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il
30/12/2025) (GU n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)
[ix] Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 15 Responsabile unico del progetto (RUP)
1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un
contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse
proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per
le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di
ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti
assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente
concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare
del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati,
nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni
o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti
cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice
alla cui osservanza sono tenute.
((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di
accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di
cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche.))
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata
nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto
dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della
gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto.
4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la
nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di
affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti
in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e
coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini
previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo
tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie,
ove non di competenza di altri organi.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura
di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1
per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte
del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma
degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui
all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge
funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e
forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente
generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata
l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori
o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei
contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano
un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni
determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti
direttamente.
[x] Articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. note: Entrata
in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il
04/01/2013)
(GU n.202 del 30-08-1997)
Art. 8 Conferenza Stato – città ed autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni.
2. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal
Ministro per gli affari regionali
(( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.
[xi] ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004
PARTE PRIMA – Disposizioni generali
Art. 3. Tutela del patrimonio culturale
(1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.)
Comma 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al
patrimonio culturale.
[xii] articolo 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Sezione II – Uso dei beni culturali
Art. 106. Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere
l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con
la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto
e adotta il relativo provvedimento.
Comma 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in
uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che
il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e
sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate
prescrizioni per la migliore conservazione del bene.