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I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133 di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”, un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era stato chiuso. La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii]. Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva approvato la  Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la delibera e la relativa convenzione. > Vedi Parco tripoli cronologia e materiali > > scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) (il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza) SINTESI DELLA VICENDA L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e  fino al 2022, nonostante fin dal 2008 il PRG[iii]  ne definisse una precisa destinazione urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii) parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.  Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni   lavori, per i quali, si scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione   degli atti, non era stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza. Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento Urbanistica. Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti gestori  “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* . Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che  la proprietà  aveva  presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica fin dal novembre 2023  un progetto di uso temporaneo  per una durata di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270 posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde rimasto;  per questo,  acquisita copia della documentazione tramite accesso civico generalizzato,   il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette  all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue: * verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle due piazzole asfaltate; *  salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area; * riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e partecipato[v]. Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024, di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi]. Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la relativa convenzione. Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il  1 luglio 2025 depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii]. Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n. 06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione, accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso. LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni all’amministrazione capitolina. Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo sull’applicazione “della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo] caso, non erano state rispettate”*.  In particolare, i magistrati hanno evidenziato  “i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due: 1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree private o pubbliche*; 2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *. La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie, dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa all’uso temporaneo. In particolare riguardo: 1. La legittimità  dell’area e  la presenza di opere non sanabili “…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo. Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia (“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”* … omissis…  “la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED] in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale sia in relazione a quello previgente”* … omissis… “È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di conformità)…”*[xi] … omissis… “L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso, non erano state rispettate”[xii]*. I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo: “per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”* 2. Carenza  di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla  Deliberazione n.133 della Giunta Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina   che permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico  “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*. Osservano i magistrati amministrativi:  “Le prime osservazioni dottrinarie sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*. I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione 69/2023 [xv],  dove si afferma che le  “proposte [per uso temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali, spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato,  si legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*  CONCLUSIONI Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando  “impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate. Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso a seguito delle segnalazioni dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a negare la disponibilità  di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza. Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio,a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e alDipartimento Programmazione Urbanisticaper chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo facciano anche le istituzioni pubbliche. Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com 16 aprile 2026 Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali Per approfondire: Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di trasparenza Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2 Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso. L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista   Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico. Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”  La vicenda di 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati  nel quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via Cirenaica. Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI 82496_22_04_2024_compressed in calce l’allegato grafico [ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali  cronologia [iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b) del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente, prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari, didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10 comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale). [iv]   Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso temporaneo [v] Vedi nota 4 [vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio [vii] Vedi Nota 1. [viii] E della  relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024, di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II [ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) [x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; [xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36, comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”* [xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla  “ (in)sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art. 85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*. È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*. [xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi temporanei Da: https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/ 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. [xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»*. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia introduce modifiche al 380/2001  con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni (…)  e che al comma 1, lett. m-bis),  inserisce il nuovo l’art. 23-quater – Usi temporanei [xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera [xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
April 16, 2026
carteinregola
Gran Bretagna. Ancora arresti di massa in piazza per chi sostiene Palestine Action
Nella giornata di sabato la polizia di Londra ha arrestato 523 persone durante una protesta a Trafalgar Square, nella capitale britannica. Gli attivisti sono stati arrestati per aver espresso solidarietà con il gruppo “Palestine Action” . Da quando questa organizzazione è stata dichiarata “terrorista” dal governo del Regno Unito lo […] L'articolo Gran Bretagna. Ancora arresti di massa in piazza per chi sostiene Palestine Action su Contropiano.
April 14, 2026
Contropiano
Campi da padel a San Lorenzo al posto del verde, il TAR dà ragione ai cittadini
(nella foto Il Campo sportivo Benedetto da google-earth il 22 giugno 2022) Dal 2021 seguiamo la vicenda del Campo Benedetto XV, un’area privata nel Municipio II nel quartiere San Lorenzo di quasi un ettaro e mezzo, tra le vie dei Sabelli, Ausoni, Sardi ed Enotri. Un tempo spazio verde dedicato allo sport e al tempo libero, con campi da calcio e basket, palestre, sale da ballo, spogliatoi, aree verdi ricche di aiuole e alberature, è stato progressivamente trasformato (1): negli ultimi anni, le aree verdi sono state cancellate per far posto a 5 nuovi campi da padel. Nel 2022 alcuni residenti hanno presentato prima una diffida e poi un ricorso al TAR del Lazio, che ora ha dato loro ragione. Apprendiamo infatti da Roma Today (2) che i giudici “hanno condannato la società che ha realizzato i campi, Roma Capitale e il Ministero della Cultura (Soprintendenza) a un totale di 30mila euro di spese legali, egualmente ripartite”, in quanto “l’autorizzazione a realizzare i cinque campi nasce da un permesso di costruire in sanatoria che non doveva esistere. Poiché, a sua volta, basato su pareri non corretti da parte della Soprintendenza. La conseguenza è che i due campi già realizzati andranno rimossi, e i luoghi dovranno essere ripristinati com’erano prima. Cioè adibiti a verde, con alcuni alberi e una siepe“. In attesa di offrire un’analisi più approfondita dalla lettura diretta della sentenza, riportiamo i punti principali pubblicati dalla testata romana. I giudici amministrativi hanno “dichiarato nulla l’autorizzazione paesaggistica firmata dalla Soprintendenza il 18 settembre 2023, poiché questa, nell’esercitare il suo potere per la seconda volta dopo una prima sentenza, avrebbe dovuto motivare in maniera più approfondita il nulla osta “tenendo conto delle specifiche censure dei ricorrenti”, mentre la motivazione dell’ente ministeriale viene definita “meramente assertiva, che si limita a dichiarare che non sussistono impedimenti all’approvazione, senza approfondire in alcun modo i numerosi argomenti contrari”. Riporta Roma Today che “non è quindi valido il permesso di costruire in sanatoria firmato il 13 gennaio 2025, quando la società stava già realizzando i campi (due conclusi, altri tre no). È un’invalidità “derivata”, perché deriva da un’autorizzazione paesaggistica nulla. Inoltre, viene commessa una violazione della normativa urbanistica: l’area interessata per il Prg è “spazio verde privato di valore storico-morfologico-ambientale”, e ciò impedisce nuove costruzioni. Per i giudici i cinque campi sono una nuova costruzione, e non una ristrutturazione, quindi in contrasto con l’articolo 42 del piano regolatore” (3). Anche la capogruppo di SCE del II Municipio Barbara Auleta da tempo impegnata a fianco dei cittadini, ha comunicato con un post su Facebook la soddisfazione per l’esito del ricorso, rimarcando tuttavia con amarezza il mancato sostegno da parte di altre istituzioni municipali : “Evviva e grazie a quei cittadini caparbi e generosi, che ho sostenuto dal primo momento e che mi onoro di aver accompagnato in questa brutta vicenda, in tutti i modi che ho potuto. Amarezza per un percorso tecnico-amministrativo che a un certo punto aveva preso la giusta direzione, verso il diniego, poi una inversione a U ha vanificato tutto!”(4). Ci auguriamo che questa vicenda spinga le istituzioni di qualunque livello a non lasciare più che la difesa dell’interesse pubblico, di un bene collettivo, sia affidata all’iniziativa e alla buona volontà dei cittadini, che in questo caso, come in altri (vedi la vicenda di Villa Bianca (5) si sono trovati addirittura ad agire contro il Comune di Roma e il Ministero della Cultura. (redazione) vedi Roma Today 20 febbraio 2026 San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato di Valerio Valeri La società che ha iniziato nel 2022 a realizzare l’impianto sportivo in via dei Sabelli ha ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, basato su un parere della Soprintendenza considerato da giudici non sufficiente. Il municipio: “Una sconfitta per il quartiere”. Auleta (Avs): “C’è chi ha abdicato al suo ruolo di controllo” 27 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com (1) vedi la ricostruzione della vicenda in La mobilitazione dei cittadini ha fermato, almeno temporaneamente, la trasformazione di un altro spazio verde a San Lorenzo di Thaya Passarelli 7 marzo 2025 vedi anche (dalla scheda di Piediperterra a San Lorenzo del 5 maggio 2023) Via dei Sabelli 88/A: Campo Cavalieri di Colombo. Nello storico campo sportivo della Fondazione Cavalieri di Colombo (3) sono stati recentemente realizzati 5 Campi da Padel con basamento in calcestruzzo, in assenza, da quanto riportato da un articolo di Roma Today (4) del necessario permesso a costruire (5). Contro il progetto di costruzione dei campi da padel si sono mobilitati un gruppo di cittadini residenti e frontisti che hanno segnalato alle istituzioni preposte di Roma Capitale l’avvenuto abbattimento di alberi ed arbusti e l’esecuzione di scavi in uno spazio verde destinato a giardino e a parco giochi e feste per i bambini del quartiere. Il 20 giugno 2022, in seguito alla richiesta di accesso civico di Carteinregola, nella documentazione trasmessaci dal Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio Autorizzazioni Verde Privato e cavi stradali – non abbiamo trovato alcun documento autorizzativo per l’abbattimento delle alberature e degli arbusti nel Campo Benedetto XV, né risultava alcun parere autorizzativo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio trasmesso al Dipartimento Tutela Ambientale. Vedi l’articolo di Carteinregola del 22 giugno 2022 “A San Lorenzo il poco verde presente scompare nel silenzio delle istituzioni “ (> vai a al sommario delle schede di Piedipeterra a San Lorenzo) (2) vedi Roma Today 20 febbraio 2026 San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato di Valerio Valeri La società che ha iniziato nel 2022 a realizzare l’impianto sportivo in via dei Sabelli ha ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, basato su un parere della Soprintendenza considerato da giudici non sufficiente. Il municipio: “Una sconfitta per il quartiere”. Auleta (Avs): “C’è chi ha abdicato al suo ruolo di controllo” (3) vedi Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Art.42. Spazi aperti della Città storica scarica NTA PRG vigenti (4)(vedi post sulla pagina Fb di Barbara Auleta, 20 febbraio 2026) (5) vedi Ex Clinica Villa Bianca: iI Consiglio di Stato ha dato ragione ai cittadini 24 marzo 2025
February 27, 2026
carteinregola
Dazi nel caos, si naviga a vista
“Qui comando io!”. Poche ore dopo la pubblicazione della sentenza con cui la Corte Suprema (equivalente della nostra Corte Costituzionale) cancellava gli ordini esecutivi che imponevano dazi differenziati praticamente a tutti i paesi del pianeta, Donald Trump ha Donald Trump deciso di alzare i dazi globali dal 10% al 15% […] L'articolo Dazi nel caos, si naviga a vista su Contropiano.
February 22, 2026
Contropiano
La lotta continua: comunicato del Comitato Antirepressione – Milano sulla sentenza del processo di Budapest
Dopo due settimane dalla sentenza di primo grado per Maja, Gabri e Anna del processo di Budapest ancora non sono chiare le tempistiche per il ricorso nè quali saranno le implicazioni per Maja rispetto alla sua lunghissima carcerazione. Nonostante la forte riduzione della pena rispetto alle spropositate richieste dell’accusa che prevedevano una pena massima di 24 anni e all’inaccettabile proposta di patteggiamento a 14 anni di carcere i tre imputati hanno deciso di fare ricorso in appello immediatamente dopo la fine dell’udienza. A gravare sulle misure inflitte, come denunciato fin dall’inizio del processo, non è stata tanto la gravità delle presunte violenze, ma l’accusa di far parte di un’organizzazione criminale organizzata. Nonostante le prove frammentate e le testimonianze contraddittorie l’impianto dell’accusa si è basato esclusivamente su un teorema, supportato dal giudice stesso e dalla narrazione del Governo ungherese, di criminalizzazione dei partecipanti alle manifestazioni contro la giornata dell’onore in quanto antifascisti. Il nostro compagno Gabri si trova ancora libero in Italia e continueremo a mostrargli tutto il nostro supporto e vicinanza nell’affrontare i prossimi gradi di giudizio. A gravare ulteriormente sui tre imputati sono le spese processuali pari a circa 80.000 euro. A questo ovviamente si aggiungono gli onorari degli avvocati, le spese di traduzione a carico degli imputati le spese della famiglia di Maja per le visite e il sostentamento in carcere, ecc…ne approfittiamo quindi per ricordare l’esistenza di una cassa di solidarietà e rinnoviamo l’invito a costruire insieme iniziative di sensibilizzazione (https://freeallantifas.noblogs.org/cassa-di-solidarieta/). Oltre a questo processo e alla criminalizzazione del movimento antifascista negli Stati Uniti e in Europa, continua l’accanimento repressivo verso tutte quelle situazioni che provano a opporsi in maniera determinato allo stato di guerra diffusa e spostamento a destra di tutta la sfera politica internazionale. Nelle prossime settimane il Comitato Antirepressione di Milano continuerà nella sua attività di informazione e organizzazione della solidarietà agli imputati e alle imputate del processo di Budapest, al sostegno della campagna Free All Antifas e a portare queste tematiche all’interno delle giornate in ricordo di DAX che si svolgeranno a Milano dal 14 al 16 marzo. Febbraio 2026 Comitato Antirepressione Milano
La lezione dei rider parla a milioni di lavoratori delle piattaforme
Lunedì 9 febbraio è stata resa pubblica un’indagine della Procura di Milano secondo la quale i rider della piattaforma di food delivery Glovo, trattati fino ad oggi come lavoratori autonomi a partita IVA, sarebbero in realtà a tutti gli effetti lavoratori subordinati. Se confermati, i contenuti dell’inchiesta potrebbero avere un […] L'articolo La lezione dei rider parla a milioni di lavoratori delle piattaforme su Contropiano.
February 18, 2026
Contropiano
L’Alta Corte del Regno Unito dichiara illegale il divieto verso Palestine Action
Dopo mesi di repressione e migliaia di arresti, la giustizia britannica dichiara illegale la messa al bando del gruppo: il governo ha usato le leggi antiterrorismo per colpire la solidarietà con la Palestina. Nel Regno Unito si apre una crepa nel muro della repressione: l’Alta Corte ha dichiarato illegale il divieto imposto dal governo britannico a Palestine Action, annullando la classificazione del gruppo come organizzazione terroristica. È una sentenza che pesa, perché non riguarda solo un’organizzazione specifica, ma la deriva securitaria che ha provato a trasformare la protesta politica in “minaccia alla sicurezza nazionale”. La messa al bando era stata decisa nel giugno 2025 dalla Ministra dell’Interno Yvette Cooper, che aveva inserito Palestine Action nel perimetro delle leggi antiterrorismo, accusando il gruppo di “danni criminali su larga scala” e di rappresentare una minaccia per la sicurezza. La giustificazione politica e mediatica era arrivata dopo l’azione contro la base militare RAF Brize Norton, nel sud dell’Inghilterra: un’incursione dimostrativa, legata alle proteste contro il genocidio in corso a Gaza, che secondo l’accusa avrebbe provocato danni per circa 9,3 milioni di dollari a due aerei della base. Ma ciò che il governo ha tentato di far passare come “terrorismo” era, nella sostanza, un’operazione di criminalizzazione dell’attivismo: un salto di categoria che non nasceva da una reale esigenza di sicurezza, bensì dalla volontà politica di spezzare un movimento che colpiva direttamente i gangli materiali della complicità britannica con Israele. La battaglia legale è stata guidata dalla cofondatrice Huda Ammori, che ha impugnato il provvedimento definendolo “uno degli attacchi più estremi alle libertà civili nella storia recente del Regno Unito”. Una definizione tutt’altro che retorica: con il bando, infatti, chiunque fosse stato ritenuto membro o sostenitore del gruppo avrebbe potuto rischiare fino a 14 anni di carcere. Non per violenza contro persone, non per attentati, ma per appartenenza politica e partecipazione a un’organizzazione di protesta. Già nell’agosto 2025 un giudice dell’Alta Corte aveva riconosciuto la gravità della questione, concedendo a Palestine Action il permesso di appellarsi: secondo la corte, la messa al bando costituiva un’interferenza potenzialmente sproporzionata con gli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutelano rispettivamente libertà di espressione e libertà di riunione pacifica. Il nodo era chiarissimo: un governo può usare la cornice del terrorismo per colpire la protesta politica? Può annullare il diritto di organizzarsi e manifestare semplicemente ridefinendo come “terrorismo” ciò che è dissenso? La sentenza che annulla il bando risponde: no. E lo fa in modo netto. L’Alta Corte ha stabilito che la decisione era sproporzionata e che il Ministro dell’Interno aveva persino violato la propria politica interna. Tradotto: il governo ha forzato la mano, ha abusato dello strumento più pesante disponibile — la legislazione antiterrorismo — per ottenere un risultato politico: mettere a tacere un movimento. Il dato più inquietante è che, nel frattempo, la repressione è andata avanti come se il bando fosse un fatto naturale. Dopo la messa al bando, sono state arrestate più di 2.300 persone. Un numero enorme, che racconta una strategia precisa: non punire singoli episodi, ma intimidire un’intera area sociale e politica, rendendo la solidarietà con la Palestina un rischio penale. Non è un dettaglio marginale. È il cuore della questione: il governo britannico non stava cercando di “fermare il crimine”, ma di costruire un precedente, stabilire che in nome della sicurezza lo Stato può schiacciare movimenti politici scomodi, ridefinendoli come terroristi. È la stessa logica che, in altri contesti, ha colpito movimenti ecologisti radicali, sindacati combattivi, gruppi antirazzisti, ma qui l’obiettivo era ancora più specifico: spezzare una campagna che denunciava e sabotava la complicità occidentale con il genocidio di Gaza. Nel frattempo, la repressione giudiziaria ha assunto tratti sempre più pesanti: detenzione preventiva prolungata, regime da terrorismo, isolamento, silenzio istituzionale. Una condizione che ha spinto prigionieri legati al caso Palestine Action a ricorrere perfino allo sciopero della fame, gesto estremo che mostra quanto la macchina repressiva fosse stata portata fuori scala. E qualcosa, lentamente, ha iniziato a incrinarsi anche nei tribunali: all’inizio di febbraio, il tribunale di Woolwich ha scagionato sei imputati dalle accuse più gravi. Segnali che, messi insieme alla decisione dell’Alta Corte, delineano una realtà scomoda per il governo: la narrazione “antiterrorismo” sta cedendo. La questione, però, non finisce con una sentenza. Resta aperto il problema politico: cosa succede ora a chi è stato arrestato? Quale risarcimento, quale riparazione, quale responsabilità istituzionale verrà riconosciuta per un’operazione repressiva che ha colpito migliaia di persone? E soprattutto: quanti altri movimenti rischiano, domani, lo stesso trattamento? Perché questo è il punto più grande, e più grave. Palestine Action non è stata solo attaccata per ciò che ha fatto, ma per ciò che rappresenta: un attivismo che non si limita a “sensibilizzare”, ma che mira a interrompere concretamente i meccanismi materiali della guerra e dell’occupazione. È esattamente questo che ha fatto paura. L’Alta Corte, con questa decisione, ha fatto qualcosa che in questi anni accade sempre più raramente: ha imposto un limite all’arbitrio securitario. Ha ricordato che la libertà di parola e di riunione non sono concessioni revocabili quando diventano scomode e ha smascherato il tentativo, profondamente politico, di usare il terrorismo come etichetta universale per colpire la solidarietà con la Palestina. La repressione, però, non si cancella con una firma. Resta nelle vite di chi è stato arrestato, nelle carriere spezzate, nelle settimane in carcere, nelle famiglie sotto pressione. Resta nella paura che lo Stato ha provato a inoculare: l’idea che schierarsi con la Palestina significhi esporsi alla macchina penale. Per questo la sentenza non è un punto d’arrivo, è un terreno di lotta e soprattutto è un messaggio chiaro: la solidarietà non è terrorismo. E chi prova a trasformarla in reato, oggi, lo fa per proteggere l’impunità di un genocidio.   Osservatorio Repressione
February 13, 2026
Pressenza
L’Aquila: condanna per Anan Yaesh, assolti altri due palestinesi
Anan Yaesh, resistente palestinese detenuto in Italia, è stato condannato dalla Corte d’Assise de L’Aquila a 5 anni e sei mesi. Assolti gli altri due palestinesi Ali Irar e Mansour Doga Doghmosh che erano stati arrestati con lui. A gennaio 2024 vengono arrestati in Italia Anan Yaesh, Ali Irar e […] L'articolo L’Aquila: condanna per Anan Yaesh, assolti altri due palestinesi su Contropiano.
January 17, 2026
Contropiano
Sugli affitti la proprietà privata non è predominante. Lo afferma la Cassazione
Nella giornata di sabato abbiamo pubblicato un focus sulla questione abitativa del Cnel, oggi pubblichiamo una interessante segnalazione di Asia-Usb su una sentenza della Corte di Cassazione sul fatto che in materia abitativa – e in particolare sugli affitti brevi – gli interessi privati non sempre devono essere quelli predominanti. […] L'articolo Sugli affitti la proprietà privata non è predominante. Lo afferma la Cassazione su Contropiano.
December 21, 2025
Contropiano