Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto
(DUE PESI E DUE MISURE RISPETTO A QUANTO FATTO PER LO STADIO DELLA ROMA A
PIETRALATA)
Al contrario dello Studio di fattibilità dello Stadio della A.S. Roma a
Pietralata, reso pubblico sul sito comunale un mese prima della chiusura della
Conferenza dei servizi preliminare, quello della S.S. Lazio per lo Stadio
Flaminio, nonostante la conclusione della CdS, il 13 agosto scorso, non è
disponibile. Infatti sul sito di Roma Capitale sono stati pubblicati solo atti,
osservazioni e pareri degli uffici e dei cittadini. Persino l’ “Elenco degli
elaborati”, unico elemento del progetto presentato dal privato scaricabile dal
sito, reca in copertina un minaccioso: “© Copyright – All Rights reserved. Il
presente elaborato è tutelato dalle leggi d’autore relative norme altresì
vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da
parte della SS Lazio“. Noi pubblichiamo il Verbale conclusivo della CdS del
Comune di Roma e l’elenco degli elaborati ivi compreso, impegnandoci a
sollecitare ancora una volta l’assessore Onorato e il Dipartimento Sport
affinchè siano pubblicati tempestivamente tutti gli elaborati dello Studio di
Fattibilità.
Si è conclusa la Conferenza di Servizi Preliminare sul progetto denominato “di
recupero e valorizzazione” dello Stadio Flaminio presentato dalla S.S. Lazio. La
Conferenza sullo studio di fattibilità dell’impianto di proprietà del Comune di
Roma era stata indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda il
25 maggio 2026 (1) . In una pagina del sito istituzionale del Comune è stato ora
pubblicato il verbale conclusivo del 13.agosto 2026 insieme a una serie di
documenti che comprendono i pareri rilasciati dagli enti partecipanti e le
osservazioni inviate da vari soggetti. Tuttava non è stato pubblicato lo Studio
di fattibilità con gli elaborati del progetto sottoposto alla CdS, presenti sul
sito solo come titoli in un lungo elenco scaricabile in pdf che riportiamo in
calce. Non è quindi possibile per i cittadini visionare il progetto e rendersi
conto di quanto si sta apparecchiando. Eppure in occasione della Conferenza dei
Servizi preliminare per il progetto della AS Roma a Pietralata, iniziata nel
novembre 2022, la nostra associazione aveva chiesto al Comune la pubblicazione
dello Studio di fattibilità, che il 15 dicembre successivo era stato reso
disponibile sul sito di Roma Capitale, un mese prima della conclusione della
Conferenza dei Servizi (2). Per il progetto dello Stadio della Roma a Tor di
Valle l’Amministrazione di Ignazio Marino aveva addirittura allestito, un mese
prima dell’inizio della Cds preliminare, una esposizione alla Casa della Città,
mettendo a disposizione del pubblico una serie di tablet su cui era possibile
consultare gli elaborati del progetto (3).
Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale alla CdS preliminare
relativa al progetto della S.S.Lazio
Va ricordato che mentre lo Studio di Fattibilità dello Stadio di Pietralata, sul
quale Carteinregola peraltro aveva sollevato numerose critiche con un
approfondito dossier (4), fa parte di un iter guidato dal Dipartimento
Urbanistica e quindi di competenza dell’Assessore all’Urbanistica Veloccia, in
questo caso la titolarità della procedura è del Dipartimento Sport, Grandi
eventi e Turismo, guidato dall’Assessore Onorato. Eppure la trasparenza e
l’informazione ai cittadini dovrebbe essere uguale e garantita a prescindere, ed
anzi essere una cifra che caratterizza ogni articolazione di un’Amministrazione
che si definisce democratica.
Il 1 giugno scorso Carteinregola aveva scritto al Sindaco e al Dipartimento
Sport e a tutti gli enti coinvolti per chiedere la tempestiva pubblicazione
dello Studio di fattibilità e l’avvio di un confronto democratico con la
cittadinanza, “in particolare con gli abitanti dei quartieri limitrofi, sui
quali ricadranno i più pesanti impatti della eventuale approvazione del
progetto“, sollecitando ancora una volta Comune e Municipio a indire
un’assemblea pubblica sul territorio interessato. Ciò non è – ancora – avvenuto.
E preoccupa la corsa alla semplificazione e accelerazione normativa per “tutti
gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive
non più adeguate alle loro esigenze funzionali” in atto da anni, che supera
sempre nuovi limiti per favorire la “riqualificazione” di stadi e strutture
sportive pubbliche (5) a cui si aggiunge un profluvio di poteri speciali –
nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa
come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e
strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio
Euro 2032– che possono derogare a norme e accorciare procedure per
trasformazioni anche di un patrimonio pubblico storico e per destinazioni con
forti impatti sui territori. Commissariamento che non dovrebbe riguardare
progetti per lo Stadio Flaminio, ma che attesta come trasformazioni urbane che
meriterebbero valutazioni senza urgenze e soprattutto il coinvolgimento dei
cittadini e delle realtà civiche dei territori, siano vieppiù calate dall’alto
senza alcun dibattito con la città, riducendo la partecipazione, nel migliore
dei casi, a mero adempimento formale (6)
Carteinregola ha ottenuto, tramite accesso agli atti, gli elaborati dello Studio
di fattibilità, e sta lavorando a una riflessione, in particolare rispetto alle
criticità di cui si è occupata finora, quali la sostenibilità per gli abitanti,
soprattutto dal punto di vista della mobilità e dei parcheggi, e la tutela dello
straordinario bene culturale e architettonico qual’è lo Stadio Flaminio dei
Nervi. Su questo fronte abbiamo pubblicato e commentato il parere della
Soprintendenza su un progetto che prevede di nascondere alla vista l’opera dei
Nervi con la costruzione di un anello sovrapposto per raddoppiare gli spalti e
aumentare il numero degli spettatori fino a oltre 50.000 (e di inserire decine
di pali di sostegno infissi in un terreno già oggetto di scoperte
archeologiche).
> Vai all’articolo Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto,
> una bocciatura? con il testo del parere della Sopruntendenza nell’ambito della
> CdS preliminare
Carteinregola insieme ad altre associazioni e realtà del territorio scriverà
nuovamente al Sindaco, all’Assessore Onorato e a tutte le istituzioni preposte
sollecitando ancora una volta la pubblicazione di tutti gli elaborati di
progetto e chiedendo ancora una volta un dibattito con i cittadini del Flaminio
e della città prima di proseguire l’iter e di conferire l’eventuale pubblico
interesse della proposta.
> Vai alla pagina con la trascrizione del verbale di conclusione della CdS
> preliminare e l’elenco degli elaborati del progetto della S.S. Lazio
Post scriptum: Nel Verbale di conclusione della CdS, che riporta i pareri
pervenuti entro i termini prestabiliti del giorno 10.08.2026 da parte degli Enti
e Amministrazioni, si prende atto “che alcuni dei pareri richiesti non sono
pervenuti entro il termine perentorio stabilito” e che “pertanto il mancato
riscontro equivale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza
condizioni“. Tra le osservazioni ricevute dalle Amministrazioni invitate a
rilasciare un parere (7) non si trovano citazioni dei pareri di: Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma, ARPA LAZIO, Dipartimento Attività
Culturali, Municipio Roma II – Direzione, Atac S.p.A
Carteinregola – ODV
STADIO FLAMINIO CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE – I MATERIALI PUBBLICATI SUL
SITO COMUNALE
* Indizione Conferenza dei Servizi preliminare QA/44515 del 25/05/2026
* Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026
* Allegati Verbale:
* Atti
* Richiesta integrazioni
* Pareri
* Osservazioni
* Elenco elaborati complessivo (link al sito di Roma capitale)
> Vai al verbale della conferenza dei servizi preliminare con l’elenco elaborati
vedi anche Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali
23 AGOSTO 2026
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) (vai al comunicato sul dal sito di Roma Capitaledel 14 agosto 2026) Stadio
Flaminio: Conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare – Pubblicazione
del Verbale conclusivo
La Conferenza dei servizi preliminare, indetta dal Dipartimento Grandi Eventi,
Sport, Turismo e Moda in data 25.05.2026, con prot. QA/44515 ai sensi dell’art.
14, comma 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13
D.L.76/2020 e ss.mm.ii per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque
denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto
ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed
ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato
Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14)”, si è conclusa con la pubblicazione del
verbale conclusivo, prot. QA/74474 del 13.08.2026.
La documentazione completa e tutti gli atti del procedimento sono consultabili
nella pagina Web dedicata. Allegati:Verbale Conferenza dei Servizi preliminare
QA/74474 del 13/08/2026
Allegati Verbale:
* Atti
* Richiesta integrazioni
* Pareri
* Osservazioni
* Elenco elaborati complessivo
(2) Le date dell’iter dello Stadio della Roma a Pietralata:
4 novembre 2022 comincia la conferenza dei servizi preliminare sullo studio di
fattibilità. (> vedi Il romanista 5 novembre 2022 Nuovo stadio, ieri la
Conferenza dei Servizi Preliminari: i dettagli Una seduta in cui la Roma è stata
chiamata ad illustrare lo studio di fattibilità presentato lo scorso mese.
L’assessore Veloccia: “Un progetto che guarda al futuro”
24 novembre 2022 Carteinregola scrive al Sindaco Gualtieri, all’Assessore
all’urbanistica Veloccia, ai Presidenti delle Commissioni urbanistica e
trasparenza, alle consigliere e ai consiglieri capitolini, nonchè a Presidente,
Giunta e Consiglio del IV Municipio, chiedendo la pubblicazione dello studio di
fattibilità dello Stadio prima che l’Assemblea Capitolina approvi l’interesse
pubblico del progetto. (> vedi Stadio della Roma, chiediamo un’operazione
trasparenza)
14 dicembre 2022: il Dipartimento Urbanistica risponde alla lettera di
Carteinregola con la richiesta di pubblicazione dello Studio di fattibilità,
comunicando che: “… la documentazione posta all’esame della conferenza dei
servizi sarà a breve resa disponibile in pubblica visione sul sito di Roma
Capitale” evidenziando inoltre “che il progetto di fattibilità oggetto della
conferenza di servizi…, da realizzarsi sulle aree pubbliche secondo le
previsioni, in quanto compatibili del codice dei contratti pubblici in tema di
finanza di progetto – Dlgs 50/2016 – sarà oggetto del previsto processo in tema
di trasparenza e partecipazione di quell’articolo 22 del codice… e che detta
fase verrà garantita la massima informazione partecipazione confronto pubblico
sulle soluzioni i principi progettuali previsti interventi ” scarica la risposta
del Dipartimento
15 dicembre 2022 Sul sito del Dipartimento urbanistica è pubblicato lo Studio di
fattibilità e successive integrazioni (> vai alla pagina su Carteinregola)
17 gennaio 2023 Si conclude la conferenza dei servizi preliminare; la
determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica formalizza : di prendere atto delle determinazioni delle
Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare espresse, nei
pareri allegati al Verbale conclusivo della stessa; di formalizzare, la
conclusione della Conferenza di Servizi preliminare“ con esito positivo
subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie
per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto
19 gennaio 2023 sul sito del Dipartimento Urbanistica sono pubblicati i pareri e
i documenti della Conferenza.
(3) Vedi Stadio della Roma a Tor di Valle (IX Municipio)
STADIO DELLA ROMA CRONOLOGIA E MATERIALI
(4) vedi il Dossier di Carteinregola Stadio della Roma a Pietralata: la delibera
deve contenere tutte le prescrizioni necessarie – con le osservazioni su
progetto, verde, mobilità e parcheggi, indagini archeologiche (> vai al dossier)
(5) il Decreto legislativo n. 38/2021, ancora modificato il 23 aprile 2026 ,
prevede che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in
termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza
energetica“,” si possa prevedere” la costruzione di immobili con destinazioni
d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al
finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” e anche “il pieno
sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le
aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana“. Inoltre
“Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di
fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria
e sagoma diverse“ . E sempre nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina
dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione
delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase
finale del torneo di calcio Euro 2032 (^). DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021,
n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia
di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)note: Entrata in
vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato
il 23/04/2026) (**)
(*) ART. 4 MISURE DI CONCENTRAZIONE, ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
1. Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi,
con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli
spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le
infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il
soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso
ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle
Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche
utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative
progettuali ((…)), corredato di un piano economico-finanziario, che individua,
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire ((da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei
principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale
dell’intervento e dell’impatto sociale del medesimo e da un documento recante
sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra
soggetto affidatario ed amministrazione)).
2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai
sensi ((dell’Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), può comprendere, ai fini del raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della
valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici,
ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con
destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o
funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con
esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali
immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato
comunale ((…)). Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno
sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le
aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di
intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità
può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma
diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto
della disciplina urbanistica vigente sull’area. Per assicurare il raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché al fine
di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l’eventuale coinvolgimento degli
operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità
può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure
di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la
cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero
la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri
immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento
della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via
prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ((Il diritto di
superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a
quella della concessione di cui all’articolo 178 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non
possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si
applica la disciplina prevista dall’articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, relativa all’allocazione dei rischi e al raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario nelle concessioni.))
3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti
pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che,
a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino
a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area
riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia
consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o
professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le
autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate
ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa
giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico
dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica
utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la
medesima associazione o società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi
pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la
disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro
dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia
delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già
rilasciate.
4. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di
servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento
di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il
pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le
eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato
piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie
per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di
servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente
per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi
preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in
ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di
interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al
comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è
pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7
giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità.
La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il
sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi
la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può
presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al
presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia
di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il
presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una
data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel
corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al
proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di
superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al
comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il ((progetto di fattibilità
tecnica ed economica)) , conformemente alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione
degli incendi.
Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di
servizi preliminare ed è redatto ((nel rispetto del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Il ((progetto di
fattibilità tecnica ed economica)) è corredato:
a) di una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, metropolitana o
provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di
urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di
ristrutturazione o di nuova edificazione dell’impianto sportivo, specifichi i
criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni
contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o
della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente
dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e
delle altre condizioni contrattuali, così come dell’eventuale concessione di un
contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono
conto dei costi e dei benefici dell’intervento per l’associazione o società
sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di
crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché
di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o
rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione
economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti
derivanti dall’ospitare l’impianto sportivo utilizzato dall’associazione o
società sportiva e l’importanza del radicamento dell’associazione o della
società sportiva presso la comunità locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte
all’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi
l’importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per
la predisposizione del ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) e dia
conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria
dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto.
6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su
impianti pubblici esistenti ovvero ((nelle ipotesi espressamente previste
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36)), il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è
asseverato ((ai sensi dell’articolo 193 del medesimo codice)), e la bozza di
convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione o altro
contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti
di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei
servizi e della gestione. ((In relazione agli interventi di cui al precedente
periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 193 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il
soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal medesimo codice)).
7. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi
decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in
ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche
strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne
delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione
dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la
conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni
dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva
non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del ((progetto di
fattibilità tecnica ed economica)), le associazioni e le società sportive
dilettantistiche e professionistiche possono presentare un’istanza di
convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da
esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il
presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non
superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente
comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al
proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di
superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il
provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati
compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso
comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera
medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare
nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2.
Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere
attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di
cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo
equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, il provvedimento finale può
prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno
pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate
al prelievo tributario di competenza comunale sull’impianto sportivo e le aree e
attività economiche connesse.
8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del
progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell’ente locale
o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili
complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi
a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché,
previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato,
variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti
degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando
in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo
16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria,
ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda
con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base
delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di
servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede
direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma
del comma 7.
9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del
progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla
osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto o
all’avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già
non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito
da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni
e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.
10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del
Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di
sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all’ente locale o
pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15
giorni dalla ricezione dell’istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data
di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente
tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da
esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione
interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il
termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti
necessari.
11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su
impianti pubblici esistenti ovvero ((nelle ipotesi espressamente previste
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36)), il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) approvato è posto a
base di procedura di affidamento, indetta dall’amministrazione che ha convocato
la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua
approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la
denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in
cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15
giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario ((se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni
offerte dall’aggiudicatario)). ((Si applicano, per quanto non diversamente
disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di
finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario
e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della
proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo
complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del
valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a
base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo
delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione
dell’offerta nei limiti di cui al terzo periodo)). Qualora l’aggiudicatario sia
diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a
subentrare nell’accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.
12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo
si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e
riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. In tale ipotesi,
il documento di fattibilità e il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica
sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Per contribuire al consolidamento
patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di
fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte
del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto
sull’impianto sportivo o sulle altre aree ((…)) di proprietà pubblica per una
durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi
alla Società o all’Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può
altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per
l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente
dell’impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico
esistente, in considerazione dell’intervento di ristrutturazione o nuova
costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento
dell’Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le
Associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori.
In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori
di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche
dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né ((le
previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36)), né gli altri riferimenti al codice dei contratti
pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. ((Ai fini
dell’esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella
prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e
privati, l’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha
facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50
per cento.))
13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e
al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni
in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti
possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita
o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla
costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti
tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche
ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche
e professionistiche interessate all’acquisto o all’utilizzo delle predette aree,
il Comune o l’Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non
imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere
avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine
fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e
alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese
documentate.
14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono
realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o
relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di
ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza
inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito
destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri
quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e
bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e
durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al
commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva
praticata.
16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il
soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte
dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o
finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni
offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito
Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest’ultimo. Sono consentite forme di
associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.
17. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120)).
18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa
vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento
promosso.
((18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2015 e l’Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori
economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli
interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore
semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in
relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici
esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni
interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del
patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure
di cui al presente decreto, l’Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a
sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto
la prestazione di servizi di assistenza tecnica.))
(**) il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206)
ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 4, commi
5, alinea e lettera b) 7, 11 e 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 4, comma 1; (con l’art 3, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 4, comma 2; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art.
4, comma 5, alinea; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 4,
comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 4, comma 11;
(con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 4, comma 12; (con
l’art. 3, comma 1, lettera h)) la soppressione del comma 17 dell’art. 4; (con
l’art. 3, comma 1, lettera i)) l’introduzione dei commi 18-bis e 18-ter all’art.
4.
(6) sembrano lontanissimi i tempi nei quali a Roma è approvato il “Regolamento
per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di
trasformazione urbana”, che aveva reso i processi partecipativi una fase
obbligatoria e propedeutica all’approvazione dei piani e dei progetti.
(7) Il documento di indizione della CdS è stato inviato a:
Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma
Regione Lazio – Direzione Generale – Regione Lazio Direzione Regionale per le
Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica –
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica – Regione
Lazio ufficio V.I.A. – Regione Lazio – Direzione Regionale Affari della
presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport – Regione lazio – Direzione
Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Regione Lazio – Direzione Regionale
Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e
patrimonio – Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche
abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare – Regione Lazio
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica – Area Pianificazione paesaggistica e di area vasta –
Regione Lazio Area urbanistica e copianificazione negoziata Roma Capitale e Alla
Città Metropolitana di Roma Capitale – Regione Lazio – Direzione Regionale
Ambiente, transizione energetica e Ciclo dei rifiuti
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma
Azienda ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica – Azienda ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. progetti
Abitabilità e Acque Potabili
ARPA LAZIO
Roma Capitale:
Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali – Direzione – Dipartimento
Programmazione Urbanistica Direzione – Dipartimento Attuazione Urbanistica –
Direzione- Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione- Acquisizioni Consegne e Conservatoria Ufficio Accertamenti
Patrimoniali – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività ProduttiveDirezione – Dipartimento
Tutela AmbienteDirezione- Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione Dipartimento Ciclo Rifiuti Direzione- Dipartimento Prevenzione e
Risanamento Inquinamento Ambientale – Dipartimento Governance Società
Partecipate e Servizi Pubblici Locali – Dipartimento Attività Culturali
Al Municipio Roma II – Direzione
ACEA Ato2 S.p.A. U.O. Servizi Generali U.O.Gestione del Patrimonio U.O.
Investimenti Unità Progetti – ACEA Distribuzione – ARETI S.p.A. Illuminazione
Pubblica, Ingegneria eInnovazione – Terna S.p.A. – Italgas Reti S.p.A Progetti
centro
Atac S.p.A.
FiberCop S.p.A (già Flash Fiber srl) -Unidata S.p.A Direzione- OpEn Fiber S.p.A.
ROMA CAPITALE
* Assessore Grandi Eventi Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato
* Direttore Generale Albino Ruberti
* Direttore Dipartimento Grandi Eventi, Sport,Turismo e Moda Fabio Pacciani
REGIONE LAZIO
Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi
SS LAZIO S.p.A.