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Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto
(DUE PESI E DUE MISURE RISPETTO A QUANTO FATTO PER LO STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA) Al contrario dello Studio di fattibilità dello Stadio della A.S. Roma a Pietralata, reso pubblico sul sito comunale un mese prima della chiusura della Conferenza dei servizi preliminare, quello della S.S. Lazio per lo Stadio Flaminio, nonostante la conclusione della CdS, il 13 agosto scorso, non è disponibile. Infatti sul sito di Roma Capitale sono stati pubblicati solo atti, osservazioni e pareri degli uffici e dei cittadini. Persino l’ “Elenco degli elaborati”, unico elemento del progetto presentato dal privato scaricabile dal sito, reca in copertina un minaccioso: “© Copyright – All Rights reserved. Il presente elaborato è tutelato dalle leggi d’autore relative norme altresì vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SS Lazio“. Noi pubblichiamo il Verbale conclusivo della CdS del Comune di Roma e l’elenco degli elaborati ivi compreso, impegnandoci a sollecitare ancora una volta l’assessore Onorato e il Dipartimento Sport affinchè siano pubblicati tempestivamente tutti gli elaborati dello Studio di Fattibilità. Si è conclusa la Conferenza di Servizi Preliminare sul progetto denominato “di recupero e valorizzazione” dello Stadio Flaminio presentato dalla S.S. Lazio. La Conferenza sullo studio di fattibilità dell’impianto di proprietà del Comune di Roma era stata indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda il 25 maggio 2026 (1) . In una pagina del sito istituzionale del Comune è stato ora pubblicato il verbale conclusivo del 13.agosto 2026 insieme a una serie di documenti  che comprendono i pareri rilasciati dagli enti partecipanti e le osservazioni inviate da vari soggetti. Tuttava non è stato pubblicato lo Studio di fattibilità con gli elaborati del progetto sottoposto alla CdS, presenti sul sito solo come titoli in un lungo elenco scaricabile in pdf che riportiamo in calce. Non è quindi possibile per i cittadini visionare il progetto e rendersi conto di quanto si sta apparecchiando. Eppure in occasione della Conferenza dei Servizi preliminare per il progetto della AS Roma a Pietralata, iniziata nel novembre 2022, la nostra associazione aveva chiesto al Comune la pubblicazione dello Studio di fattibilità, che il 15 dicembre successivo era stato reso disponibile sul sito di Roma Capitale, un mese prima della conclusione della Conferenza dei Servizi (2). Per il progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle l’Amministrazione di Ignazio Marino aveva addirittura allestito, un mese prima dell’inizio della Cds preliminare, una esposizione alla Casa della Città, mettendo a disposizione del pubblico una serie di tablet su cui era possibile consultare gli elaborati del progetto (3). Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale alla CdS preliminare relativa al progetto della S.S.Lazio Va ricordato che mentre lo Studio di Fattibilità dello Stadio di Pietralata, sul quale Carteinregola peraltro aveva sollevato numerose critiche con un approfondito dossier (4), fa parte di un iter guidato dal Dipartimento Urbanistica e quindi di competenza dell’Assessore all’Urbanistica Veloccia, in questo caso la titolarità della procedura è del Dipartimento Sport, Grandi eventi e Turismo, guidato dall’Assessore Onorato. Eppure la trasparenza e l’informazione ai cittadini dovrebbe essere uguale e garantita a prescindere, ed anzi essere una cifra che caratterizza ogni articolazione di un’Amministrazione che si definisce democratica. Il 1 giugno scorso Carteinregola aveva scritto al Sindaco e al Dipartimento Sport e a tutti gli enti coinvolti per chiedere la tempestiva pubblicazione dello Studio di fattibilità e l’avvio di un confronto democratico con la cittadinanza, “in particolare con gli abitanti dei quartieri limitrofi, sui quali ricadranno i più pesanti impatti della eventuale approvazione del progetto“, sollecitando ancora una volta Comune e Municipio a indire un’assemblea pubblica sul territorio interessato. Ciò non è – ancora – avvenuto. E preoccupa la corsa alla semplificazione e accelerazione normativa per “tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali” in atto da anni, che supera sempre nuovi limiti per favorire la “riqualificazione” di stadi e strutture sportive pubbliche (5) a cui si aggiunge un profluvio di poteri speciali – nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032– che possono derogare a norme e accorciare procedure per trasformazioni anche di un patrimonio pubblico storico e per destinazioni con forti impatti sui territori. Commissariamento che non dovrebbe riguardare progetti per lo Stadio Flaminio, ma che attesta come trasformazioni urbane che meriterebbero valutazioni senza urgenze e soprattutto il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà civiche dei territori, siano vieppiù calate dall’alto senza alcun dibattito con la città, riducendo la partecipazione, nel migliore dei casi, a mero adempimento formale (6) Carteinregola ha ottenuto, tramite accesso agli atti, gli elaborati dello Studio di fattibilità, e sta lavorando a una riflessione, in particolare rispetto alle criticità di cui si è occupata finora, quali la sostenibilità per gli abitanti, soprattutto dal punto di vista della mobilità e dei parcheggi, e la tutela dello straordinario bene culturale e architettonico qual’è lo Stadio Flaminio dei Nervi. Su questo fronte abbiamo pubblicato e commentato il parere della Soprintendenza su un progetto che prevede di nascondere alla vista l’opera dei Nervi con la costruzione di un anello sovrapposto per raddoppiare gli spalti e aumentare il numero degli spettatori fino a oltre 50.000 (e di inserire decine di pali di sostegno infissi in un terreno già oggetto di scoperte archeologiche). > Vai all’articolo Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, > una bocciatura? con il testo del parere della Sopruntendenza nell’ambito della > CdS preliminare Carteinregola insieme ad altre associazioni e realtà del territorio scriverà nuovamente al Sindaco, all’Assessore Onorato e a tutte le istituzioni preposte sollecitando ancora una volta la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto e chiedendo ancora una volta un dibattito con i cittadini del Flaminio e della città prima di proseguire l’iter e di conferire l’eventuale pubblico interesse della proposta. > Vai alla pagina con la trascrizione del verbale di conclusione della CdS > preliminare e l’elenco degli elaborati del progetto della S.S. Lazio Post scriptum: Nel Verbale di conclusione della CdS, che riporta i pareri pervenuti entro i termini prestabiliti del giorno 10.08.2026 da parte degli Enti e Amministrazioni, si prende atto “che alcuni dei pareri richiesti non sono pervenuti entro il termine perentorio stabilito” e che “pertanto il mancato riscontro equivale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza condizioni“. Tra le osservazioni ricevute dalle Amministrazioni invitate a rilasciare un parere (7) non si trovano citazioni dei pareri di: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma, ARPA LAZIO, Dipartimento Attività Culturali, Municipio Roma II – Direzione, Atac S.p.A Carteinregola – ODV STADIO FLAMINIO CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE – I MATERIALI PUBBLICATI SUL SITO COMUNALE * Indizione Conferenza dei Servizi preliminare QA/44515 del 25/05/2026  * Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026  * Allegati Verbale: * Atti * Richiesta integrazioni * Pareri * Osservazioni * Elenco elaborati complessivo (link al sito di Roma capitale) > Vai al verbale della conferenza dei servizi preliminare con l’elenco elaborati vedi anche Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali 23 AGOSTO 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) (vai al comunicato sul dal sito di Roma Capitaledel 14 agosto 2026) Stadio Flaminio: Conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare – Pubblicazione del Verbale conclusivo La Conferenza dei servizi preliminare, indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in data 25.05.2026, con prot. QA/44515 ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13 D.L.76/2020 e ss.mm.ii per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14)”, si è conclusa con la pubblicazione del verbale conclusivo, prot. QA/74474 del 13.08.2026.  La documentazione completa e tutti gli atti del procedimento sono consultabili nella pagina Web dedicata. Allegati:Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026  Allegati Verbale: * Atti * Richiesta integrazioni * Pareri * Osservazioni * Elenco elaborati complessivo (2) Le date dell’iter dello Stadio della Roma a Pietralata: 4 novembre 2022 comincia la conferenza dei servizi preliminare sullo studio di fattibilità. (> vedi  Il romanista 5 novembre 2022 Nuovo stadio, ieri la Conferenza dei Servizi Preliminari: i dettagli Una seduta in cui la Roma è stata chiamata ad illustrare lo studio di fattibilità presentato lo scorso mese. L’assessore Veloccia: “Un progetto che guarda al futuro”  24 novembre 2022 Carteinregola scrive al Sindaco Gualtieri, all’Assessore all’urbanistica Veloccia, ai Presidenti delle Commissioni urbanistica e trasparenza, alle consigliere e ai consiglieri capitolini, nonchè a Presidente, Giunta e Consiglio del IV Municipio, chiedendo la pubblicazione dello studio di fattibilità dello Stadio prima che l’Assemblea Capitolina approvi l’interesse pubblico del progetto. (> vedi Stadio della Roma, chiediamo un’operazione trasparenza) 14 dicembre 2022: il Dipartimento Urbanistica risponde alla lettera di Carteinregola con la richiesta di pubblicazione dello Studio di fattibilità, comunicando che: “… la documentazione posta all’esame della conferenza dei servizi sarà a breve resa disponibile in pubblica visione sul sito di Roma Capitale” evidenziando inoltre “che il progetto di fattibilità oggetto della conferenza di servizi…, da realizzarsi sulle aree pubbliche secondo le previsioni, in quanto compatibili del codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto – Dlgs 50/2016 – sarà oggetto del previsto processo in tema di trasparenza e partecipazione di quell’articolo 22 del codice… e che detta fase verrà garantita la massima informazione partecipazione confronto pubblico sulle soluzioni i principi progettuali previsti interventi ” scarica la risposta del Dipartimento 15 dicembre 2022 Sul sito del Dipartimento urbanistica è pubblicato lo Studio di fattibilità e successive integrazioni (> vai alla pagina su Carteinregola) 17 gennaio 2023  Si conclude la conferenza dei servizi preliminare; la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica formalizza : di prendere atto delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare espresse, nei pareri allegati al Verbale conclusivo della stessa; di formalizzare, la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare“ con esito positivo subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto 19 gennaio 2023 sul sito del Dipartimento Urbanistica sono pubblicati i pareri e i documenti della Conferenza.  (3) Vedi Stadio della Roma a Tor di Valle  (IX Municipio) STADIO DELLA ROMA CRONOLOGIA E MATERIALI (4) vedi il Dossier di Carteinregola Stadio della Roma a Pietralata: la delibera deve contenere tutte le prescrizioni necessarie – con le osservazioni su progetto, verde, mobilità e parcheggi, indagini archeologiche (> vai al dossier) (5) il Decreto legislativo n. 38/2021, ancora modificato il 23 aprile 2026 , prevede che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica“,” si possa prevedere” la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” e anche “il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana“. Inoltre “Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse“ . E sempre nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032 (^). DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/04/2026) (**) (*) ART. 4 MISURE DI CONCENTRAZIONE, ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 1. Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali  ((…)), corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire  ((da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento e dell’impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione)). 2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi  ((dell’Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale  ((…)). Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull’area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l’eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ((Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all’allocazione dei rischi e al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nelle concessioni.)) 3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate. 4. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. 5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) , conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto ((nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) è corredato: a) di una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell’impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell’eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell’intervento per l’associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall’ospitare l’impianto sportivo utilizzato dall’associazione o società sportiva e l’importanza del radicamento dell’associazione o della società sportiva presso la comunità locale; b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte all’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto. 6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero  ((nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ((ai sensi dell’articolo 193 del medesimo codice)), e la bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione.  ((In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice)). 7. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)), le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un’istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull’impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse. 8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell’ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7. 9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto o all’avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo. 10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all’ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari. 11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero  ((nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall’amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario ((se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario)). ((Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al terzo periodo)). Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui al medesimo comma. 12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree ((…)) di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all’Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell’impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell’intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né  ((le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.  ((Ai fini dell’esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.)) 13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all’acquisto o all’utilizzo delle predette aree, il Comune o l’Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate. 14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. 15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest’ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste. 17. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120)). 18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. ((18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l’Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l’Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.)) (**)  il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 4, commi 5, alinea e lettera b) 7, 11 e 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 4, comma 1; (con l’art 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 4, comma 2; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 4, comma 5, alinea; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 4, comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 4, comma 11; (con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 4, comma 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera h)) la soppressione del comma 17 dell’art. 4; (con l’art. 3, comma 1, lettera i)) l’introduzione dei commi 18-bis e 18-ter all’art. 4. (6) sembrano lontanissimi i tempi nei quali a Roma è approvato il “Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”, che aveva reso i processi partecipativi una fase obbligatoria e propedeutica all’approvazione dei piani e dei progetti. (7) Il documento di indizione della CdS è stato inviato a: Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Regione Lazio – Direzione Generale – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica – Regione Lazio ufficio V.I.A. – Regione Lazio – Direzione Regionale Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport – Regione lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e patrimonio – Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Pianificazione paesaggistica e di area vasta – Regione Lazio Area urbanistica e copianificazione negoziata Roma Capitale e Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e Ciclo dei rifiuti Autorità di Bacino del Fiume Tevere Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma Azienda ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Azienda ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. progetti Abitabilità e Acque Potabili ARPA LAZIO Roma Capitale: Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali – Direzione – Dipartimento Programmazione Urbanistica Direzione – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione- Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative Direzione- Acquisizioni Consegne e Conservatoria Ufficio Accertamenti Patrimoniali – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Dipartimento Sviluppo Economico e Attività ProduttiveDirezione – Dipartimento Tutela AmbienteDirezione- Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti Direzione Dipartimento Ciclo Rifiuti Direzione- Dipartimento Prevenzione e Risanamento Inquinamento Ambientale – Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali – Dipartimento Attività Culturali Al Municipio Roma II – Direzione  ACEA Ato2 S.p.A. U.O. Servizi Generali U.O.Gestione del Patrimonio U.O. Investimenti Unità Progetti – ACEA Distribuzione – ARETI S.p.A. Illuminazione Pubblica, Ingegneria eInnovazione – Terna S.p.A. – Italgas Reti S.p.A Progetti centro Atac S.p.A. FiberCop S.p.A (già Flash Fiber srl) -Unidata S.p.A Direzione- OpEn Fiber S.p.A. ROMA CAPITALE * Assessore Grandi Eventi Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato * Direttore Generale Albino Ruberti * Direttore Dipartimento Grandi Eventi, Sport,Turismo e Moda Fabio Pacciani REGIONE LAZIO Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi SS LAZIO S.p.A.
August 23, 2026
carteinregola
Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, una bocciatura?
Da tempo Carteinregola si oppone al progetto della SS Lazio per lo Stadio Flaminio, l’opera dei Nervi realizzata per le Olimpiadi del 1960, di proprietà comunale (1). Una struttura di rilevantissimo valore architettonico e per questo vincolata, che sarebbe stravolta da una struttura “soprammessa allo stadio Flaminio preesistente” nascondendolo in buona parte alla vista, per portare a 50.000 il numero dei posti a sedere, quasi il doppio rispetto a quello attuale, per ospitare grandi eventi sportivi. Pubblichiamo la trascrizione del parere della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma rilasciato nell’ambito della Conferenza dei servizi preliminare sullo Studio di fattibilità relativo al progetto presentato dalla SS Lazio. Il parere è contenuto nel PDF con i pareri di tutti gli enti partecipanti alla CdS (2) pubblicato nella sezione dedicata del sito del Comune di Roma (3). Un parere che a nostro avviso, coerentemente con le premesse, e soprattutto con i vincoli che insistono sullo Stadio, avrebbe dovuto essere ben più perentorio. Il parere preliminare della Soprintendenza che si dichiara “di massima favorevole“, da un lato sembrerebbe porre alla Lazio di Lotito condizioni inattuabili senza un profonda revisione e un consistente ridimensionamento del progetto, dall’altro sembra lasciare aperta la porta a quello che resta uno stravolgimento dell’opera architettonica dei Nervi. Un’opera sottoposta dal 27 settembre 2018 a un vincolo stringente, a seguito della dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio da parte della stessa Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Paesaggio di Roma (4). A favore dell’interpretazione di un ostacolo insormontabile posto dall’istituzione statale che tutela i Beni e culturali e il Paesaggio, sono in particolare la necessità di salvaguardia in loco della pensilina e le osservazioni/limitazioni relative all’altezza dell’impianto (5). Per la prima, nella parte del parere che riguarda la tutela monumentale, la Soprintendenza “boccia” il progetto laddove prevede che “porzioni della pensilina aggettante sulla tribuna d’onore” siano trasformate in un “oggetto autonomo di memoria, conservandone il valore simbolico ma cambiandone funzione”, cioè sottraendola al contesto architettonico originario dello Stadio. In proposito la Soprintendenza richiama il vincolo culturale, “che indica come tale elemento sia stato riconosciuto dalla critica come un capolavoro geometrico-costruttivo: “la sagoma dello sbalzo si snellisce con continuità dall’incastro all’estremità libera e di grande effetto scenografico è l’elegante superficie rigata a sbalzo caratterizza anche dal punto di vista formale e architettonico l’intera struttura dello stadio“, richiamando “i contenuti del Piano di Conservazione interdisciplinare (6) che non sembrano prevedere in alcuna forma una sua decontestualizzazione” e concludendo che “Come indicato nel provvedimento di tutela stesso, l’intervento di restauro e riuso dovrà “rispettare la struttura e l’impianto originario dello Stadio, nonché le finiture e non modificare quei fattori definiti fortemente identitari e non modificabili anche in una strategia di valorizzazione“. E, a scanso di equivoci, la Soprintendenza fa presente che il provvedimento di tutela del 2018 non potrebbe essere autonomamente modificato dalla stessa Soprintendenza, ma richiederebbe un percorso istruttorio collegiale analogo all’imposizione del vincolo. Tuttavia nello stesso tempo l’ente, assicurando “uno spirito di massima collaborazione e operatività“, dichiara di restare “a disposizione per condividere, anche con sopralluoghi tecnici, sviluppi del progetto che possano contemplare diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina o della memoria della stessa“. “Diverse ipotesi” che ci si chiede quali possano essere compatibili con quanto precedentemente precisato. Anche per quanto riguarda la tutela paesaggistica, la Soprintendenza esprime un parere preliminare “di massima favorevole” ad alcune condizioni, a partire dall’altezza che raggiungerebbe la struttura in relazione al contesto: “Dalle sezioni architettonico/paesaggistiche presentate che evidenziano, come richiesto da questo Ufficio, le altimetrie del contesto naturale, delle emergenze e del nuovo volume e che sottolineano i rapporti dimensionali e di gerarchia tra la realtà ambientale caratterizzata dalla collina dei Parioli, dalle palazzine diViale Tiziano, dall’area degli insediamenti delle Olimpiadi degli anni Sessanta e dall’Auditorium, sia in relazione alle altezze attuali dello stadio Flaminio sia con le nuove altezze dello stadio di progetto, si evidenzia quanto l’impatto dovrà essere calibrato e ben rapportato alla realtà consolidata in cui si va ad inserire”, concludendo che “questa Soprintendenza ritiene che l’altezza massima che potrà raggiungere la nuova copertura dello stadio potrà essere l’altezza massima del vicino Auditorium Parco della musica firmato dall’arch. Renzo Piano“. In concreto, ricaviamo da un articolo del Corriere della sera (7) che l’altezza dell’impianto del progetto della SS lazio “si spinge a più di 50 metri e l’Auditorium si ferma a 40″ , “che vuol dire cancellare con un colpo di penna 15 mila spettatori“. Una decurtazione che potrebbe mettere in seria crisi la sostenibilità del progetto. Non sappiamo però quanto “La Soprintendenza ritiene” sia vincolante per gli sviluppi futuri del progetto. La ripetuta citazione dell’ “approfondito studio realizzato dall’Università degli Studi di Roma che ha portato alla redazione del documento “Piano di Conservazione interdisciplinare” per la struttura dello Stadio Flaminio (6), che la Soprintendenza ricorda che “è stato indicato come prioritario strumento metodologico ed operativo al fine di perseguire la tutela e la conservazione del manufatto storico oggetto di intervento“, ribadendo che “questa Soprintendenza condivide come il Piano di Conservazione interdisciplinare, insieme al Provvedimento di tutela apposto dal Ministero della Cultura nel 2018, possano essere per il presente progetto un costante riferimento di metodo per la compatibilità della proposta progettuale rispetto alle più opportune scelte architettoniche” induce a sperare che la Soprintendenza mantenga con fermezza il punto sulle limitazioni introdotte. Resta aperta la situazione del parere per la Tutela Archeologica, in un’area ricca di preesistenze – a partire da una necropoli romana individuata dal 2011 sotto lo Stadio (8)– che vede la Soprintendenza confermare la “valutazione del potenziale e del rischio archeologico come “alto” dichiarato dal proponente e prescrivere indagini archeologiche preliminari. Un altro aspetto che dovrebbe essere di impedimento a un progetto che prevede decine di perforazioni per inserire i pali di sostegno della nuova struttura. Anna Maria Bianchi Missaglia vedi anche Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali IL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA (PROT. QA/74077 DEL 10.08.2026) Oggetto: Roma, Municipio II -Viale Tiziano-Stadio Flaminio  (SIS 2-14)- proposta SS Lazio- indizione Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge 241/19 90 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 13 L.76/2020 e ss.mm.ii, da svolgersi in forma semplificata di modalità sincrona, secondo quanto previsto dall’articolo 14 bis, c. 7 e 14 ter della medesima Legge, per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14) “- Trasmissione integrazioni e riapertura termini di scadenza conferenza dei servizi -rif. QA/44515 del 25.05.2026 e s.s. (prot. QA/2026/006508 del 09.07.2026) e trasmissione integrazioni archeologiche (rif. QA/2026/07642 del 31/7/2026)- Parere di competenza Con riferimento alle trasmissioni in oggetto, acquisiti agli atti di questo ufficio rispettivamente con protocollo numero SS-ABB-RM 45838-Adele 13/7/200026 e 513 57-Adele 4/8/2026, esaminata la documentazione trasmessa, quest’ufficio comunica quanto segue  Tutela monumentale: Rispetto al regime vincolistico e di tutela, come riportato anche nel parere del MIBAC 35107 del 02.08.2021, citato nella convocazione alla Conferenza dei Servizi in oggetto, assunto agli atti del Comune di Roma con prot. EA/8823, lo Stadio Flaminio è stato decretato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, co.3, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 con Decreto del Segretario Regionale del Lazio del 27.09.2018 n.74. Lo Stadio Flaminio, inaugurato nel 1960 nel Villaggio Olimpico, nell’area del vecchio Ippodromo Parioli, in occasione della XVII Olimpiade presenta una pianta data da un rettangolo con angoli smussati, e l’anello gradonato che circonda il campo da gioco funge da copertura agli spazi sottostanti destinati ai servizi accessori. Le balconate del lato di Via Flaminia sono coperte da una grande pensilina che caratterizza l’intera struttura. Il processo edilizio per la costruzione dello stadio fu caratterizzato da importanti e riconosciute sperimentazioni nell’impiego del calcestruzzo armato, che fu utilizzato in diverse modalità, dai getti in opera agli elementi prefabbricati alle lastre ondulate realizzate a piè d’opera, grazie anche alla possibilità dei Nervi di operare in qualità sia di progettisti che di costruttori tramite l’impresa Nervi & Bartoli. Come più volte rappresentato, questa Soprintendenza auspica che venga avviata un’opera di conservazione, restauro e valorizzazione della struttura sportiva dello Stadio Flaminio, in considerazione anche dello stato di degrado e di abbandono in cui versa, come già evidenziato, e condivide pienamente, come indicato da Codesto Dipartimento, che l’impianto sportivo, inattivo da diversi anni, necessiti di opere di riqualificazione, ammodernamento e adeguamento al fine della rimessa in pristino e della riapertura al pubblico sia come luogo di aggregazione e inclusione sociale e giovanile che come luogo di interesse storico e culturale della città. Come citato anche nella convocazione alla CdS, la struttura dello Stadio Flaminio è stata oggetto di un approfondito studio realizzato dall’Università degli Studi di Roma che ha portato alla redazione del documento Piano di Conservazione interdisciplinare che codesta Amministrazione ha anche presentato nel corso di un convegno specifico che la Scrivente ha comunicato a codesto Comune con nota prot. 42784 del 27.01.2020. Nella documentazione presentata, tale Piano di Conservazione interdisciplinare, citato più volte, èstato indicato come prioritario strumento metodologico ed operativo al fine di perseguire la tutela e la conservazione del manufatto storico oggetto di intervento. In considerazione delle caratteristiche di opera paradigmatica dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico dello Stadio Flaminio e del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico e con la storia della città, questa Soprintendenza condivide come il Piano di Conservazione interdisciplinare, insieme al Provvedimento di tutela apposto dal Ministero della Cultura nel 2018, possano essere per il presente progetto un costante riferimento di metodo per la compatibilità della proposta progettuale rispetto alle più opportune scelte architettoniche. Dalla documentazione progettuale presentata si evince come la proposta del nuovo stadio risulti essere soprammessa allo stadio Flaminio preesistente, al quale si affiancherebbe riproducendo, a scala più grande, le strutture tipiche dei cavalletti progettati da Pier Lugi Nervi che ne caratterizzano l’intera architettura. A seguito dell’esame degli elaborati progettuali e a seguito di alcuni incontri illustrativi avuti con il gruppo di progettazione, in considerazione di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime parere preliminare di massima favorevole alle seguenti condizioni. Sul rapporto tra la struttura dello Stadio Flaminio e il nuovo progetto, in relazione alle strutture dello stadio, che verrebbero ed essere in parte nascoste dalla nuova realizzazione, in particolare in relazione alla percezione del suo particolare disegno sinuoso del profilo sommitale e della grande pensilina, elementi di pregio e caratterizzanti l’edificio oggetto di vincolo, si evidenzia quanto segue. La documentazione integrativa presentata con i prospetti e le sezioni proposte rendono chiaro ed evidenziano come sarebbe opportuno negli sviluppi del progetto valutare l’alleggerimento dell’elemento dell’anello-pensilina esterno per poter percepire maggiormente lo stadio preesistente che resta all’interno della nuova struttura. Questo Ufficio resta quindi a completa disposizione per valutare modifiche progettuali gli sviluppi del progetto in tal senso. In riferimento alla proposta presentata in cui porzioni della pensilina aggettante sulla tribuna d’onore sono oggetto di un riuso adattivo con la Trasformazione dell’elemento strutturale storico in un oggetto autonomo di memoria, conservandone il valore simbolico ma cambiandone funzione, si richiamano i contenuti del provvedimento di tutela prima citato, che indica come tale elemento sia stato riconosciuto dalla critica come un capolavoro geometrico-costruttivo: “la sagoma dello sbalzo si snellisce con continuità dall’incastro all’estremità libera e di grande effetto scenografico è l’elegante superficie rigata a sbalzo caratterizza anche dal punto di vista formale e architettonico l’intera struttura dello stadio” né con i contenuti del Piano di Conservazione interdisciplinare che non sembrano prevedere in alcuna forma una sua decontestualizzazione. Inoltre, un intervento di restauro e rifunzionalizzazione su un bene culturale quale è l’oggetto dell’intervento, ha come obbiettivo quello di “facilitarne la lettura”, come da art. 4 della carta del Restauro del 1972, in cui si definisce il restauro come “ogni azione per mantenere in vita l’opera, aiutarne la comprensione e trasmetterla al futuro“. Come indicato nel provvedimento di tutela stesso, l’intervento di restauro e riuso dovrà “rispettare la struttura e l’impianto originario dello Stadio, nonché le finiture e non modificare quei fattori definiti fortemente identitari e non modificabili anche in una strategia di valorizzazione“. Si evidenzia, al riguardo, che il vincolo posto con il citato provvedimento di tutela del 27.09.2018 n.74 non potrebbe essere autonomamente modificato dalla scrivente Soprintendenza ma richiederebbe la riedizione del potere amministrativo-istruttorio della stessa e il conseguente prescritto e obbligatorio parere deliberativo storico-architettonico della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio, organo decisionale a carattere collegiale, i cui componenti sono i Soprintendenti del Lazio delle diverse province e settori, la Direzione regionale musei del Lazio e la Direzione musei statali città di Roma. Alla luce di quanto sopra indicato questo Ufficio, in uno spirito di massima collaborazione e operatività, resta a disposizione per condividere, anche con sopralluoghi tecnici, sviluppi del progetto che possano contemplare diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina o della memoria della stessa. Si vuole qui ricordare come di estremo interesse risulta, in analogia con la proposta progettuale in argomento, il processo, attualmente in corso, per un manufatto del medesimo ing. Nervi sito nella città di Firenze. Per lo stadio Franchi di Firenze, infatti, è in corso un intervento di restauro che prevede la conservazione e il consolidamento della pensilina dello stesso. Risulta interessante rilevare come la pensilina dello stadio di Firenze sia un’opera pionieristica in quanto realizzata nella fase iniziale della carriera dell’ing. Nervi, presentando uno sbalzo anche maggiore sulle tribune rispetto alla pensilina dello Stadio Flaminio. Tra le destinazioni d’uso previste nella nuova distribuzione funzionale e i relativi spazi al piano terra si condivide quanto proposto nella relazione integrativa dove si indica come il progetto segua la vocazione polifunzionale dell’impianto di Nervi fin dagli anni Sessanta con il mantenimento dello schema funzionale edei percorsi presenti nel progetto originario; questo Ufficio resta a disposizione per valutare gli sviluppi delprogetto in tal senso. In relazione all’impatto che gli adeguamenti impiantistici comporteranno per la struttura originaria e per la percezione degli spazi sia negli ambienti interni che esternamente è stata presentata adeguata documentazione integrativa e si condivide quanto proposto che mantiene il criterio del minimo intervento e della reversibilità in ogni suo aspetto; in tal senso questo Ufficio resta a disposizione per valutare gli sviluppidel progetto che potranno approfondire anche gli aspetti tecnici e materici delle nuove inserzioni. In riferimento all’eventuale cancellata di perimetrazione e a specifici sistemi di accesso e protezione dei flussi che andrebbero ad avere impatto sull’intorno e sul contesto urbano, paesaggistico e ambientale, si condivide la soluzione presentata nella documentazione integrativa; in particolare si ritiene compatibile con il contesto la proposta dei preselettori di fila amovibili nei giorni no match day, che potranno con la loro rimozione mantenere libere le visuali e la percezione degli spazi adiacenti lo stadio. In coerenza con quanto proposto si vuole in questa sede ricordare come questo Ufficio, congiuntamente con codesto Spettabile Comune, stia lavorando a molteplici progetti urbani che vedono lo sviluppo delle aree limitrofe lo stadio e che si relazionano con il Palazzetto e l’Auditorium con una serie di aree verdi e di completamento che non prevedono grandi aree destinate a parcheggi, ma che seguono una vocazione di qualità ambientale e architettonica. Tutela Paesaggistica: L’area, all’interno dell’ansa del Tevere, delimitata dalla via Flaminia, che ospita dalla fine degli anni Cinquanta il nucleo principale delle attrezzature progettate per la XVII Olimpiade di Roma, è ricompresa in un’ampia area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. c), d) del D.lgs. 42/2004con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 1989 “Dichiarazione di notevole interesse pubbliconel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti, interessato dalla località «Valle del Tevere»”. Il vincolo èstato applicato in considerazione della “non comune bellezza di rilevante e particolare pregio per gli intrinsechivalori ambientali e paesistici”. Nel caso in esame, considerata la presenza del vincolo paesaggistico “dichiarativo”, si applica, ai sensi dell’art. 8 delle Norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, la disciplina di tutela e uso del Paesaggio in cui ricade il bene, ovvero il “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. Tale Paesaggio è costituito da “ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano”, la cui tutela è volta a promuovere “la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti integrati, il controllo delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi”, nonché alla “conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui” (art. 28 delle Norme del P.T.P.R.). Tra gli interventi consentiti rientrano in particolare il recupero e l’ampliamento di impianti sportivi esistenti, pur nel rispetto della conservazione dei beni culturali e dei paesaggi di pregio come sopra indicato. Questa Soprintendenza, in considerazione di quanto trasmesso come integrazioni documentali, che si ritengono esaustive in riferimento alla compatibilità paesaggistica e all’impatto che l’intervento proposto potrà avere nel contesto in oggetto ed in particolare al rapporto dimensionale tra il nuovo stadio e l’intorno esprime parere preliminare di massima favorevole alle seguenti condizioni. Lo stadio risulta inserito in un contesto consolidato e di pregio. Intervento urbano che vide il coinvolgimento di importanti professionisti quali Cafiero, Libera, Monaco, Luccichenti, Vitellozzi, Carbonara e gli stessi Nervi, oggetto oggi di vincoli monumentale e paesaggistico, dove emergono architetture d’autore di interesse. Nell’area infatti si trovano il Palazzetto dello Sport, del medesimo architetto Pier Luigi Nervi e il Villaggio Olimpico sempre a firma di insigni architetti e il vicino Auditorium a firma dell’architetto Renzo Piano, che vanno a creare un contesto consolidato e di grande interesse e molto ben calibrato tra importanti spazi di aggregazione socio-culturale e aree verdi nonché una viabilità calibrata e studiata che crea uno degli ambiti maggiormente riusciti nel contesto della più recente trasformazione della città di Roma con l’inserimento dell’Auditorium che ben si è inserito in un tessuto tanto di pregio quanto fragile, con la vicinanza del quartiere Parioli e Flaminio e con gli sviluppi futuri della limitrofa area di via Guido Reni di fronte al Museo Maxxi fino al ponte della Musica. Dalle sezioni architettonico/paesaggistiche presentate che evidenziano, come richiesto da questo Ufficio, le altimetrie del contesto naturale, delle emergenze e del nuovo volume e che sottolineano i rapporti dimensionali e di gerarchia tra la realtà ambientale caratterizzata dalla collina dei Parioli, dalle palazzine diViale Tiziano, dall’area degli insediamenti delle Olimpiadi degli anni Sessanta e dall’Auditorium, sia inrelazione alle altezze attuali dello stadio Flaminio sia con le nuove altezze dello stadio di progetto, si evidenziaquanto l’impatto dovrà essere calibrato e ben rapportato alla realtà consolidata in cui si va ad inserire. In considerazione degli studi presentati e della documentazione integrativa inviata in considerazione della conformazione della copertura dello stadio che prevede una particolare percezione dell’involucro della copertura dall’esterno e dalle diverse visuali urbane, in considerazione dell’impatto con l’intorno e con le maggiori emergenze adiacenti, questa Soprintendenza ritiene che l’altezza massima che potrà raggiungere la nuova copertura dello stadio potrà essere l’altezza massima del vicino Auditorium Parco della musicafirmato dall’arch. Renzo Piano. Dai profili presentati infatti risulta evidente come tale rapporto sia prioritario per poter garantire una corretta compatibilità paesaggistica e un corretto rapporto tra le volumetrie in un distretto del contemporaneo, come detto, che presenta importanti architetture autorali. Si rimane perciò a piena diposizione per valutare proposte che prevedano un’altezza massima della nuova struttura come sopra indicato; tale proposta potrà anche valutare la conservazione della pensilina con un coerente involucro architettonico che possa contemplare sia gli aspetti architettonici, che strutturali, che paesaggistici e di fruizione e che non comporti né un inquinamento acustico, né luminoso delle aree limitrofe, che costituiscono un contesto urbano di pregio della città consolidata. Tutela Archeologica: Esaminate le integrazioni archeologiche pervenute in data 31.07.2026 a completamento della consegna del 09.07.2026, questa Soprintendenza ritiene la documentazione presentata esaustiva per quanto riguarda la conoscenza delle preesistenze archeologiche dell’area e ne condivide la valutazione del potenziale e del rischio archeologico come “alto”. Si ritiene necessario, pertanto, che l’intervento venga sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico mediante l’attivazione della prima fase con l’esecuzione di indagini archeologiche dirette (saggi archeologici, sondaggi, scavi), come stabilito dal D.Lgs. 36/2023, Allegato I.8, commi 7 e seguenti. In ottemperanza alla normativa vigente si rimane in attesa di un piano di indagini a carico della Committenza, anticipando sin da ora che le eventuali attività di bonifica ordigni esplosivi dovranno essere condotte in assistenza archeologica in corso d’opera secondo le modalità stabilite nel punto 12 dell’Annesso IV alla Direttiva GEN-BST 001. Il funzionario architetto responsabile XXX Il funzionario archeologo responsabile XXX DIREZIONE AMMINISTRATIVA IL DIRETTORE XXX IL SOPRINTENDENTE SPECIALE Dott.ssa Daniela Porro _________________________________________________________________________________ 22 AGOSTO 2026 Per osservazioni e precisaizoni: laboratoriocarteinregoal@gmail.com NOTE (1) vedi Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Vedi il video di Carteinregola del 27 aprile 2025 (durata 10′ 40″) STADIO FLAMINIO: le associazioni chiedono progetti sostenibili e rispettosi dell’opera vedi la lettera della   Pier Luigi Nervi Foundation, del 23 aprile 2026 sottoscritta anche da Cartenregola inviata a Roma Capitale e alla Soprintendenza di Stato che chiede il rispetto del vincolo apposto all’opera proprio dalla Soprintendenza e di mettere agli atti un circostanziato documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio a firma di Ugo Carughi e Francesco Romeo, il primo, architetto, Ex Presidente di Docomomo Italia (gruppo nazionale di Do.co.mo.mo International che si occupa della documentazione, conservazione e valorizzazione degli edifici e dei complessi urbani del Novecento) e Membro del Consiglio di Direzione e Coordinamento Tecnico dei Comitati Scientifici ICOMOS Italia (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei siti), il secondo Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni Sapienza Università di Roma. Il prof. Romeo è anche stato Project Leader del team di specialisti e studiosi della Sapienza Università di Roma, della Pier Luigi Nervi Project Association e di Do.Co.Mo.Mo. Italia, che ha promosso e curato Il Pier Luigi Nervi Project (Vai alla pagina con l’articolo del 24 aprile 2026 Fondazione Nervi al Ministero: rispettare il vincolo sullo Stadio Flaminio con il documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio ) (2) scarica il docuemento con i pareri della Conferenza dei servizi preliminare ((il parere della Soprintendenza è a pag. 144) (3) Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale (4) Il 27 settembre 2018 Lo Stadio è sottoposto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Paesaggio di Roma a dichiarazione d’interesse con decreto del 27.09.2018, n. rep. 74. Nella relazione allegata al provvedimento, la Soprintendenza ha precisato che “gli interventi dovranno rispettarne la struttura, l’impianto originario, nonché le finiture […] fattori […] fortemente identitari e non modificabili in una strategia di valorizzazione dell’impianto e […] (che) vada, al tempo stesso, rispettata la vocazione e l’originaria destinazione d’uso sia per quanto riguarda la funzione dello stadio, sia gli spazi accessori SCARICA il Decreto di interesse culturale dell’opera di P.L. Nervi dal MiC (art. 10 lett. d del D.Lgs. 42/04), con provvedimento del 27.09.2018 n. 74. con la Relaizone Storico critica (5) Si veda il Tempo del 12 agosto Flaminio, capienza ridotta e tempi allungati. Il progetto della Lazio va rifatto (6) Il Pier Luigi Nervi Project è stato promosso e curato da un team di specialisti e studiosi della Sapienza Università di Roma, della Pier Luigi Nervi Project Association e di Do.Co.Mo.Mo. Italia, (Vai alla pagina con l’articolo del 24 aprile 2026 Fondazione Nervi al Ministero: rispettare il vincolo sullo Stadio Flaminio con il documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio  (7) Il Corriere della Sera di Roma del 12 agosto: Lotito esulta, Flaminio il primo sì. Ma i progetto deve essere rivisto di Andrea Arzilli e Elmar Bergonzini (8) vedi tra gli altri Archeomedia ROMA. Sotto lo stadio Flaminio c’è una necropoli romana. 17 marzo 2011
August 22, 2026
carteinregola
Tornano le bancarelle di souvenirs al Colosseo e in luoghi storici in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che fa discutere
Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM Una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026 riconsegna agli urtisti (storici venditori romani di souvenirs) postazioni a ridosso dei luoghi più iconici della Capitale, postazioni  che i regolamenti comunali e municipali avevano ricollocato in zone adiacenti. Facciamo chiarezza sulle motivazioni, più di metodo che di merito, dei giudici amministrativi, e dei rischi per  il paesaggio archeologico e storico della Capitale. Gli urtisti sono gli storici venditori di souvenir turistici e oggetti religiosi che dall’antica cassetta di legno portaoggetti messa a tracolla sono passati nel tempo a gestire carrettini pieni di minutaglie e ricordini di Roma dislocati nelle zone più turistiche della città. La categoria nacque intorno all’800, quando venivano chiamati peromanti o perromanti  ma si organizzò ufficialmente in seguito a una serie di concessioni papali . Lo scopo era quello di permettere alle famiglie ebraiche confinate nel Ghetto, escluse da altri lavori, di vendere oggetti devozionali ai pellegrini. Il nome “urtista” deriva dal dialetto giudaico-romanesco e si riferisce al lieve urto che gli ambulanti davano ai passanti con la loro cassetta di legno appesa al collo per attirare la loro attenzione. Grazie a questa antica tradizione, oramai decaduta nella forma e nella sostanza e affidata solo alla memoria storica, i gestori degli odierni carrettini di statuine, rosari, medagliette, piccoli plastici del Colosseo, di San Pietro o di Fontana di Trevi, madonnine, foulard con immagini sacre, hanno sempre richiesto regole speciali, al di fuori da ogni regolamento comunale o municipale del commercio su strada. E così è stato fino al 2014, quando è stato sottoscritto  un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e il MIBACT per istituire il “Tavolo tecnico per il decoro” (1). In seguito a tale accordo, la Giunta capitolina aveva approvato nel luglio di quell’anno una delibera che avviava il processo di delocalizzazione dei posteggi.  La delibera di G.C. 233 del 30 luglio 2014 (2) vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante  in tutte le strade di pregio elencate nell’allegato: Colosseo, Fori, Trevi, Piazza Navona, Tridente, ecc. L’idea era spostare urtisti, souvenir e bancarelle dalle aree archeologiche e monumentali a vie laterali o aree dedicate. Ma mentre Comune e I  Municipio cercavano soluzioni che permettessero di conciliare le esigenze degli operatori con il paesaggio dei luoghi più iconici di Roma, la Regione Lazio – a guida centrosinistra –  ha individuato e tutelato  la loro  “storicità” con la legge regionale  n. 17/2016 e altre seguenti (3), che  riconoscendo l’attività da essi svolta quale attività “storica” l’ha equiparata alle botteghe storiche da tutelare,  non a caso uno degli elementi normativi  citati  dalla sentenza del CdS (4). In ogni caso le  indicazioni del Tavolo tecnico per il decoro e la delibera capitolina del 2014 hanno dovuto aspettare il 2019 per vedere i primi spostamenti delle bancarelle di souvenirs. Provvedimenti che erano stati contestati dagli operatori che giudicavano decentrate e insufficienti le nuove destinazioni. Il Tar del Lazio, il 16 ottobre del 2023, aveva accolto il ricorso degli ambulanti ed annullato le delocalizzazioni definitive deliberate dal Comune nel 2019,  per assenza di confronto con gli operatori,  ordinando  al Comune di rifare il procedimento con una maggiore partecipazione degli attori economici interessati (5). A gennaio 2024 il primo Municipio aveva poi  approvato una determinazione che confermava le postazioni contestate,  inserendole nel nuovo Piano del Commercio su strada in via di definizione, comprendente anche la riorganizzazione di tutti gli ambulanti della città. (6) Gli urtisti avevano contestato  fortemente la determinazione. Secondo la categoria, consolidare quelle postazioni stradali alternative e più periferiche significava rendere definitive quelle  collocazioni che ritenevano penalizzanti sotto il profilo commerciale, inadeguate e prive del necessario confronto diretto con gli operatori. Ad ottobre dello stesso anno era  arrivata una sentenza del Tar del Lazio che respingeva il ricorso degli ambulanti che accusavano il Comune di non aver rispettato il precedente pronunciamento dei giudici che, a loro parere, imponeva la riassegnazione delle loro postazioni originarie. Con tale sentenza il TAR aveva però stabilito (7)  che la precedente sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari. Successivamente il I Municipio, con delibera n.34 del 18 dicembre 2025 (8), ha varato  il Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma Centro, che ha acquistato una preminente rilevanza in quanto, così come disposto nella legge 214/2023 (9), tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni. Con questa importante delibera il Municipio I ha messo in essere una sua specifica prerogativa. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del “Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 (10), è previsto che l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione, siano rilasciate contestualmente dal Municipio di appartenenza,  ad eccezione di quanto previsto per le attività delle c.d. “rotazioni”: il medesimo comma prescrive, inoltre, che a tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani municipali del Commercio su area pubblica che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica. Ma la recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 luglio 2026 (11), ha rimesso la palla al centro di questa interminabile partita. I giudici, dopo aver valutato la documentazione prodotta, hanno deciso di riformare la precedente sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso degli operatori sostenendo che la sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari (12). Contemporaneamente la sentenza del Consiglio di Stato annulla tutte le delocalizzazioni, con la principale motivazione che Roma Capitale non ha dimostrato di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990 per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti (11). Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato a Roma Capitale “di procedere alla individuazione, in contraddittorio fra le parti, degli stalli definitivi disponibili per ciascuno degli “urtisti” avente titolo, da individuarsi nell’ambito delle aree d’interesse del territorio comunale, secondo l’attività svolta, nel rispetto della riconosciuta valenza storica della categoria di operatori interessata”. “Nelle more, in accoglimento del medesimo ricorso deve essere dichiarata la nullità, per elusione del giudicato, della delibera n. 4 del 2024 [la delibera del I Municipio NDR] e di ogni altro atto di assegnazione, temporanea e definitiva, impugnato, tornando a rivivere, per l’effetto, le originarie postazioni poi delocalizzate”. In altre parole, la sentenza del CdS ordina il reinsediamento temporaneo immediato degli urtisti nelle loro postazioni storiche originarie, Colosseo compreso. Inoltre, viene imposto al Comune di avviare un nuovo procedimento, confrontandosi con gli ambulanti, per individuare nuove postazioni, idonee e definitive. Quindi tutto da rifare. Piani, regolamenti, leggi, valgono per tutto il commercio su strada e un po’ meno per gli urtisti discendenti dagli ottocenteschi peromanti della bolla pontificia, categoria storica e patrimonio culturale immateriale della città di Roma.  Nel frattempo l’area archeologica centrale, dal Colosseo ai Fori, già sotto pressione per la presenza di ogni forma di commercio e di occupazione suolo pubblico, ne subirà le pesantissime conseguenze. Ma al di là delle questioni giuridico-burocratiche che motivano la sentenza del CdS, e delle eventuali carenze procedurali del Comune, sembra incredibile che un Comune o un Municipio non possano  pianificare liberamente le destinazioni dello spazio pubblico e la tutela dei monumenti, ma siano obbligati  a concordare con i  privati le destinazioni di luoghi  che sono nella zona UNESCO, un  patrimonio non solo dei romani e del Comune, ma di tutta l’umanità. Ma appare vieppiù sorprendente che tra le motivazioni della sentenza si legga che “appare evidente il fraintendimento fra la tutela dei singoli beni storico-culturali da parte della competente Soprintendenza e il necessario rispetto delle prescrizioni eurounitarie sulla libera prestazione dei servizi commerciali e di somministrazione da parte di tutti gli operatori, anche nuovi entranti, sull’intero territorio comunale, mentre le attività culturali, commerciali e di somministrazione di acclarato valore storico-rientrano nella gestione del patrimonio storico del Comune, che certamente include, per espressa previsione di legge, la tutela dell’attività svolta dagli “urtisti”. Sorprendente soprattutto se si legge il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che tutela il Paesaggio, bene di rango costituzionale, sovraordinato a qualsiasi tutela del commercio privato, compreso quello insignito di riconoscimenti “storici”: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”.  E ancora: “In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’ articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate…” (12) Anna Maria Bianchi e Paolo Gelsomini (nella foto: Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM) Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 20 agosto 2026 Vedi anche I VENDITORI AMBULANTI AL COLOSSEO E LE REGOLE UGUALI PER TUTTI 21 AGOSTO 2015 BANDO POSTAZIONI PER I LIBRAI: BASTA CON LE BANCARELLE IN CENTRO ( E RISCHIO “PIAZZA NAVONA BIS”) 11 GENNAIO 2016  VENDITORI DI SOUVENIRS AL COLOSSEO: IL VOLTAFACCIA DELLA REGIONE LAZIO 28 SETTEMBRE 2018 REGOLE PER IL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO E NELLA CITTÀ STORICA: CAPITOLO 4 – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: MERCATI, BANCARELLE, CAMION BAR ED ALTRO…. 24 NOVEMBRE 2019 NOTE (1) Il Tavolo Tecnico per il Decoro è stato istituito inizialmente con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 che costituisce il provvedimento con cui il Comune di Roma ha approvato lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Scarica Accordo di collaborazione interistituzionale, tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990 s.m.i., per l’istituzione di un Tavolo Tecnico per il Decoro relativo all’esercizio di attività commerciali in aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, nonché alla definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma. https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-96-del-09.04.2014-Istituzione-Tavolo-Tecnico-per-il-Decoro-relativo-ad-attivita-commerciali-in-aree-pubbliche-.pdf  L’Accordo di Collaborazione era volto  sia ad  individuare le aree pubbliche di i particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma. Il  1°luglio 2014 si concluse la prima fase dei lavori  del Tavolo con l’adozione delle determinazioni conclusive per i posteggi commerciali ascrivibili allnetipologie di Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione),Urtisti, Posteggi Isolati Fissi, e altri. (2) Deliberazione della Giunta Capitolina n. 233 del 30 luglio 2014 . Questo provvedimento ha stabilito l’avvio formale e le linee di indirizzo per il processo di delocalizzazione dei posteggi di commercio su strada (i cosiddetti banchi degli ambulanti e le “rotazioni”) a Roma. L’obiettivo principale dell’atto era contemperare le esigenze delle attività commerciali su aree pubbliche con la tutela del decoro urbano, della viabilità e della sicurezza stradale, specialmente nelle aree di pregio storico e monumentale del centro della Capitale. Scarica Deliberazione n. 233 Presa d’atto delle determinazioni del Tavolo Tecnico del Decoro, istituito ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 ed approvazione del relativo schema di accordo inter- istituzionale tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-233-del-30.07.2014-approvazione-schema-di-accordo-tra-Roma-Capitale-ed-il-Ministero-dei-Beni-e-delle-Attivita-Culturali-in-seguito-a-determinazioni-tavolo-decoro.pdf (3)  La Legge di stabilità regionale 2017 del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016 , legge di bilancio, ha inserito un emendamento (modificando il quadro delle disposizioni precedenti) che introduce  una norma  per le attività storiche di commercio su area pubblica svolte dagli  urtisti Legge Regionale del Lazio n. 17/2016 https://www.regione.lazio.it/documenti/56502 Art. 3 (Disposizioni varie) comma 58 All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12*, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “artigianato o miste” sono inserite le seguenti: “anche esercitate su suolo pubblico”; b) all’inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione,” L’articolo è stato poi  abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche;  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9431&sv=vigente Art. 6 (Attività storiche di commercio su aree pubbliche) 1.  La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti,istituite, da almeno settanta anni o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. (6) 2.  Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni o trenta anni nel caso delle città di fondazione e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all’articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell’eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell’ammodernamento dell’esercizio dell’attività svolta. (7) Con la  deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12. Approvazione dei “Criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attivita’ storiche ammissibili ai benefici della sezione speciale del fondo rotativo per il piccolo credito   è stato  definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche: “(…) In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 12/2016, rientrano tra le attività storiche di cui alla lettera c) le attività dei cosiddetti urtisti istituite con deliberazione della Giunta del Comune di Roma n.3576 del 6 ottobre 1946, come modificata con deliberazione del Consiglio del medesimo Comune n. 2036 del 15 dicembre 1965, svolte su area pubblica dai soggetti ricompresi negli elenchi nominativi di cui alle medesime deliberazioni o loro eredi, discendenti o aventi causa. Il requisito della continuità dell’attività di urtista è dimostrato attraverso la produzione degli atti e/o provvedimenti amministrativi che istituiscono le c.d. rotazioni determinando l’avvio dell’attività, il numero e gli elenchi nominativi originali.19/07/2018. Sono, in ogni caso, esclusi dalle misure di sostegno i locali, le botteghe e le attività storiche che operano attraverso forme di affiliazione commerciale (franchising). (…)”da 9/07/2018 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 59 – Supplemento n. 1 (4)  Nelle premesse la sentenza del CDS fa presente che “gli urtisti” sono “ una particolare categoria di venditori ambulanti esistente dall’Ottocento e caratterizzata dalla specializzazione nella vendita di oggetti devozionali della religione cattolica, individuati e tutelati nella loro “storicità” dalla legge Regionale del Lazio n. 17/2016, che al comma 58 dell’art. 3 ha  previsto il riconoscimento dell’attività da essi svolta quale attività “storica”. Con successiva deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale ha quindi definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche”. (5) Sentenza del TAR del Lazio 16 ottobre 2023 scarica https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201902309&nomeFile=202315279_01.xml&subDir=Provvedimenti (5) La Delibera  del I Municipio del gennaio 2024 aveva ad oggetto la ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica esistenti sul territorio del Municipio I in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 scarica Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il ‘Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017 e funzionali all’adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all’Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale del testo.  (Protocollo N. 14605 del 11/05/2022) https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-101-2023-modifiche-Regolamento-delle-attivita-commerciali-sulle-aree-pubbliche.pdf , che definiva i criteri generali per la predisposizione del nuovo Piano del Commercio; ha mappato e riorganizzato circa 1.850 concessioni su suolo pubblico (comprese edicole, rotazioni e banchi fissi). Per quanto riguarda gli urtisti, l’atto ha di fatto confermato e cristallizzato le postazioni esterne o “delocalizzate” stabilite negli anni precedenti (in particolare a seguito dei piani di allontanamento dai siti monumentali avviati a partire dal 2014-2019). (6) Con la sentenza del 1° ottobre 2024 (n. 17020) il TAR del Lazio (Sezione Seconda-ter) aveva stabilito la piena legittimità delle restrizioni transitorie imposte dal Comune di Roma (tramite il Regolamento del Commercio D.A.C. n. 109/2023) che vietavano l’apertura o il trasferimento di attività di vendita di prodotti alimentari nel sito UNESCO del centro storico. > vai alla sentenza https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202316955&nomeFile=202417020_01.html&subDir=Provvedimenti (7)  Delibera n.34 del 18 dicembre 2025 del Consiglio del primo Municipio: Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma 1 Centro. scarica la delibera (8) La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 è la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Entrata in vigore il 31 dicembre 2023, introduce norme per stimolare la concorrenza, semplificare le procedure commerciali, tutelare i consumatori e aggiornare la regolamentazione in settori chiave come energia, trasporti e commercio In particolare per il Commercio su aree pubbliche fissa le regole per le concessioni di posteggio nei mercati e su aree pubbliche, stabilendo una durata decennale e l’obbligo di procedure selettive trasparenti e imparziali in linea con le direttive europee.In base all’ Art. 11, comma 6, tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni. LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214   Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (23G00220) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/SG Art. 11 Modalita’ di assegnazione delle concessioni per il commercio su  aree pubbliche comma 6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. (9) "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 - Articolo 3 Pianificazione, Prescrizioni generali e Titoli abilitativi per l’esercizio del commercio su posteggio comma 5 Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell’art.45 della L.R. Lazio n. 22/2019, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle “rotazioni”. A tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani Municipali del Commercio su Area Pubblica, che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica. (10) Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026, N. 06133 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08744/2024 REG.RIC. N. 07746/2025 REG.RIC. > scaricala dal sito della Giustizia amministrativa (11) La legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è il testo normativo fondamentale in Italia che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti. Ha rivoluzionato il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, basandolo su trasparenza, partecipazione e certezza dei tempi. In particolare nel caso specifico riguarda: * Partecipazione (Art. 7 e 8): L’amministrazione ha l’obbligo di avviare un contraddittorio procedimentale formale comunicando l’avvio del procedimento ai titolari delle licenze storiche prima di disporre la rimozione o lo spostamento dei banchi. * Preavviso di diniego (Art. 10-bis): Nei procedimenti a istanza di parte o di riesame, prima di emettere un provvedimento negativo, la PA deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento, dando diritto agli operatori di presentare memorie scritte e documenti. * Tavoli tecnici e tutele: La giurisprudenza amministrativa ha spesso ribadito come la peculiarità identitaria e storica della categoria imponga un corretto iter partecipativo e una motivazione rigorosa nei provvedimenti che incidono sulle loro storiche postazioni. Vedi anche  Dispositivo dell’art. 10 bis Legge sul procedimento amministrativo su Brocardi.it  https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iii/art10bis.html (11) In particolare nella sentenza si legge che il Consiglio di Stato nel gennaio 2026  aveva   richiesto a Roma Capitale  di depositare una relazione con relativa documentazione contenente: il numero delle concessioni in possesso degli “urtisti” prima delle ricollocazioni,  il numero e l’ubicazione dei relativi posteggi nel I Municipio, con l’indicazione della loro distanza media dall’entrata delle chiese cattoliche o dei complessi monumentali oggetto di culto e di visita dei pellegrini, il numero e l’ubicazione dei posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti nel Municipio I  e la loro distanza media dai centri d’attrazione turistica sopra indicati, e soprattutto il dettaglio delle riunioni dedicate al tema che si sono svolte nel periodo di interesse,  con l’indicazione  l’elenco degli Uffici invitati e dei  partecipanti, per dare seguito a quanto stabilito dalla precedente sentenza per garantire la partecipazione degli interessati, oltre a fornire il  numero e l’ubicazione dei posteggi proposti agli urtisti che avevano presentato ricorso, specificando la distanza   delle proposte dai luoghi  di attrazione turistica e religiosa  che non erano state accolte  dai ricorrenti  e che tale richiesta sarebbe stata “ solo in minima parte ottemperata da Roma Capitale” in particolare non avrebbe dimostrato “di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990, per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti; (12) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.  NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO: 01-05-2004. (GU N.45 DEL 24-02-2004 – SUPPL. ORDINARIO N. 28) Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione. 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con  la regione e  i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero  , la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’ articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’ articolo 28, commi 12 , 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevista dall’ articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
August 20, 2026
carteinregola
4 Settembre – Dai monti ai piani partigian*: Memoria resistente, racconti partigiani
Memoria resistente, racconti partigiani dalle 19.00 – intervento: la liberazione di Firenze Nord – racconto: “Ribelli – la resistenza, l’eccidio e la liberazione di Prato” con Lorenzo Tempestini – intervento: microstorie di partigiani stranieri nella lotta di liberazione – letture: lo sciopero delle sigaraie della Manifattura tabacchi del 4 marzo 1944 con Gruppo teatrale la gramigna rossa >> storie cantate con “I suonatori della leggera” h 20.30 cena benefit -------------------------------------------------------------------------------- Il racconto “Ribelli – la resistenza, l’eccidio e la liberazione di Prato” riprende, condensandolo in circa 50 minuti, l’omonimo podcast in sei puntate realizzato da Lorenzo Tempestini per ricostruire la memoria collettiva della Liberazione della città Qui un articolo e l’intervista all’autore https://www.novaradio.info/2025/04/15/ribelli-la-resistenza-leccidio-la-liberazione-di-prato-un-podcast-per-ricostruire-la-memoria-collettiva-a-80-anni-dalla-liberazione-ascolta/ Le letture de “lo sciopero delle sigaraie della Manifattura tabacchi del 4 marzo 1944” sono tratte dal lavoro teatrale del gruppo La Gramigna Rossa Qui https://archivio.ereditadelledonne.eu/edizione-2024/2024/programma-off/le-sigaraie-di-firenze/index.html un articolo su lo spettacolo teatrale
August 19, 2026
NextEmerson
Carlo Odorisio, il ricordo di Vezio De Lucia
E’ mancato Carlo Odorisio,  imprenditore e  figura di riferimento per i costruttori e il mondo dell’edilizia. Lo ricorda Vezio De Lucia, urbanista e socio di Carteinregola. Carlo Odorisio è stato un autorevole esponente dell’associazione dei costruttori che ha contribuito, con la competenza di uno studioso, al dibattito sulla riforma urbanistica. Ma non solo per questo va ricordato: decisivo è stato il suo contributo a Roma, sul finire degli anni Ottanta, per rendere disponibili i costruttori a operare, accanto alle cooperative, nei piani per l’edilizia economica e popolare nel sistema dell’edilizia convenzionata. Una adesione verso una modalità di intervento, allora innovativa, non scontata: significava accettare che il profitto d’impresa derivava dal prodotto edilizio annullando la componente dovuta alla rendita di posizione relativa all’area di sedime, una commistione che innalzava i prezzi delle abitazioni a livelli tali da renderle inaccessibili a larghi strati della popolazione. Anche a Odorisio si deve la stipula di un Protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale (sindaco Luigi Petroselli), le organizzazioni degli imprenditori e i sindacati di categoria in cui si convenne di costruire 80mila vani all’anno per il periodo 1978-1982 attribuendo la considerevole quota del 60 per cento alle aree preventivamente espropriate e quindi con il diretto controllo del pubblico. Condizioni allo stato attuale non più rinvenibili: il peso della rendita sembra non avere più limiti e i possessori di  immobili, profittando di una legislazione irragionevolmente favorevole all’iniziativa dei privati, diventano interlocutori privilegiati delle amministrazioni pubbliche.Per questi fatti, ormai perduti nella memoria, è giusto ricordare Carlo Odorisio. Vezio De Lucia  Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 18 agosto 2026
August 18, 2026
carteinregola
Interview YJS
My name is Dinya Ronahi. I was born in Shengal and am 27 years old. In 2016, I joined the YJŞ. The main reason for this was my desire to do something for my people, and especially for Yazidi women and girls. I wanted to take revenge for the Yazidi women. I grew up as a Yazidi woman in Shengal and witnessed the pain and consequences of the 2014 genocide with my own eyes. Many women were killed, abducted, and sold. To this day, the whereabouts of thousands of women remain unknown. These experiences sparked great anger within me and a strong desire to resist. I lived with a deep hatred for the enemy. I didn’t want to live just for myself, but to take responsibility for my people and for the women. At the same time, the women of the YPJ and YJA-Star made a deep impression on me. When I saw them with weapons and ammunition belts and witnessed how they came to defend and liberate Yazidi women, it gave me hope, morale, and strength. For us, they were an example: We, as Yazidi women, can defend ourselves against the enemy. These experiences influenced my decision to join this cause and later become part of the YJŞ. The Importance of the YPJ for YJŞ The YPJ plays a crucial role in defending Yazidi women and in building YJŞ. The YPJ has given us strength, confidence, morale, enthusiasm, and hope. The foundation for building YJŞ was also laid by the efforts and sacrifices of the women who fell in battle. The genocide against the Yazidis took place before the eyes of the world. Aside from the YPJ, YJA-Star, and some other comrades, no one raised their voice or responded to it. The women of the YPJ made great sacrifices and gave themselves to protect and save the Yazidi people, and women in particular. They also played a vital role and made great efforts in the establishment of YJŞ. That is why the foundation of YJŞ is the YPJ, and the YPJ has become a driving force for YJŞ. They have helped Yazidi women develop confidence in their own abilities and cultivate their own sense of agency. We have grown under the influence of their ideas and philosophy. Because as women, we feel a bond with one another; we give each other strength and courage. That is why we cannot separate the history of YJŞ from the history and contributions of the YPJ. Without the experiences and support provided by the YPJ, the development of YJŞ would not have been the same. At the same time, both complement each other as forces of resistance and as structures that take responsibility for women and their society. We, as YJŞ—as Yazidi women—recognize that if the YPJ did not exist, neither would we. That is why we always stand by the YPJ, and they are always in our hearts. Whatever may come, no one can wipe out the YPJ. The YPJ has built itself up through its resistance, its own construction, its martyrs, and the sacrifices that have been made. That is why, in Sinjar today, the things that are happening—the will, the existence, and the standing that the women of Sinjar possess—have become known throughout the world. And all the women who were liberated and freed from the enemy’s clutches—the YPJ is the reason for that as well. That is why we say that we will always stand by the YPJ’s side. And our existence is linked to that of the YPJ. And we always say that the role and mission of the YPJ can never be forgotten or denied. Because wherever it was necessary, the YPJ has taken on responsibility. Just as they took on responsibility in 2014, they are there for all women. The Current Situation in Shengal Today, Yazidi women in Shengal continue to face major challenges. Attacks against women and a special warfare are taking place. We are in the midst of a major struggle—both against military forces and against TAJE (Freedom’s Movement of Êzidî Women). Pressure on women persists, as do attempts to undermine their will, their existence, and their self-determination. If we do not defend ourselves, educate ourselves, and secure our existence in Shengal—and, above all, if our existence is not recognized in Iraq—we will always be face to face with ferman (genocide). There will always be a way for genocide against women to occur. This is the situation facing Yazidi women. Every day—even when we look at the situation worldwide—women are being killed, and women are committing suicide. For this reason, the YJŞ also faces the task of securing women’s existence and bringing it to light, continuing to educate itself, and taking responsibility for the women in Shengal. If women have no way to defend themselves and determine their own existence, the danger remains that crimes such as the 2014 genocide will be repeated. That is why it is important to us that Yazidi women develop their own will and be able to determine their own existence. YJŞ has made great efforts in this regard. The organization was built through the work, dedication, and sacrifices of many women. It has taken on responsibility for the women in Shengal and helped build trust and self-confidence. Today, we see that women in Shengal are playing a stronger role. We therefore continue to see a close connection between the YPJ and the YJŞ. The experiences the YPJ has gained and shared have shaped us. Its role in the liberation of women and in building an independent women’s movement must not be forgotten. The Importance of Self-Defense For us, self-defense is of fundamental importance. Every living being has the right to defend itself. For a long time, however, women were denied this right. As women, we had no rights. Women were left without adequate protection and without the ability to determine their own lives and futures. That is why, for us, self-defense is more important and necessary than bread and water. And just as much, we as women have the right to defend ourselves. Our people have the right to defend themselves. For Yazidi women, this reality became particularly clear through the events of 2014. If we had been able to defend ourselves back then—if we had been a military force and possessed the knowledge and means of existence that we have today—we would not have faced such a mass murder. So many women would not have fallen into the hands of the enemy, and the genocide could not have taken place in this form. That is why self-defense is very important to us as Yazidi women. We must defend ourselves against any form of domination that suppresses our will and our existence—regardless of whether it originates from the state, patriarchal structures, or men. The defense of women and the defense of society are interconnected and go hand in hand. If women have no way to protect themselves and take on responsibility, society as a whole remains defenseless. A society cannot fully exist without the active participation and will of women. For us, self-defense is a paramount duty, so that we can defend ourselves and defend our society. These are our efforts. That is why we view self-defense as a fundamental task. It stems from will, knowledge, awareness, and mutual trust. In Shengal, we have seen tremendous progress in this regard. The women of today are no longer the same as they were in 2014. The women of Shengal now play a very strong role because they have understood that without defense—without legitimate self-defense—they cannot live, because otherwise women’s very existence would be destroyed. And those in authority fear women’s defense and their ideas, which is why they constantly attack women. That is why defense is the most important thing for us and our society. The experiences of the YPJ have shown us the way forward. That is why, as Yazidi women, we continue to feel connected to the women of the YPJ. Whatever happens in the future, the experiences, sacrifices, and resistance of these women will remain part of our history and have had a lasting impact on the development of women in Shengal.
August 16, 2026
YPJ Information
Come funziona la corruzione nell’Italia di oggi
In Italia, la corruzione negli appalti pubblici non si presenta oggi come un fenomeno monocorde, né si manifesta sempre con le stesse modalità, ma è il frutto di relazioni tra amministratori, funzionari operativi e imprenditori che nascono e si consolidano nel tempo a seconda delle opportunità. È questa, nella sua visione più ampia, la trama che emerge dal rapporto dell’Autorità nazionale anticorruzione “Corruzione e appalti in Italia”, dedicato al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 15 maggio 2026. Il documento, basato sulle note informative redatte dal Nucleo della Guardia di Finanz... Questo è un articolo di approfondimento riservato ai nostri abbonati. Scegli l'abbonamento che preferisci (al costo di un caffè la settimana) e prosegui con la lettura dell'articolo. Se sei già abbonato effettua l'accesso qui sotto o utilizza il pulsante "accedi" in alto a destra. ABBONATI / SOSTIENI L'Indipendente non ha alcuna pubblicità né riceve alcun contributo pubblico. E nemmeno alcun contatto con partiti politici. Esiste solo grazie ai suoi abbonati. Solo così possiamo garantire ai nostri lettori un'informazione veramente libera, imparziale ma soprattutto senza padroni. Grazie se vorrai aiutarci in questo progetto ambizioso. The post Come funziona la corruzione nell’Italia di oggi appeared first on L'INDIPENDENTE.
August 15, 2026
L'INDIPENDENTE
Il KNK invita le potenze internazionali a contribuire al processo di pace in Turchia
Per garantire il successo del processo in Turchia, il KNK invita la comunità internazionale, l’UE e i governi di Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti a contribuire alla pace attuando un cambio di rotta nelle loro politiche. Il KNK (Partito del Kurdistan) ha rilasciato una dichiarazione in merito alla legge quadro intitolata “Rafforzamento della solidarietà nazionale e della coesione sociale”, approvata lunedì dal Parlamento turco. Il Congresso Nazionale del Kurdistan che considera questo passo una “pietra miliare nel secolare conflitto curdo-turco”, ha dichiarato quanto segue: Il capo negoziatore per la parte curda, Abdullah Öcalan, ha compiuto passi storici in questa direzione sin dal suo appello per “Pace e una società democratica” del 27 febbraio 2025. Per garantire una risoluzione politica del conflitto, lui e il suo movimento hanno dichiarato congiuntamente la fine della strategia della lotta armata. Attraverso il dialogo con il suo movimento, Öcalan ha ottenuto lo scioglimento del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che fin dalla sua fondazione nel 1978, ha promosso la consapevolezza nazionale curda e ha reso possibile l’organizzazione nazionale, politica e sociale di fronte all’assimilazione e all’oppressione da parte dello Stato turco. E’ uno sviluppo positivo che il governo turco abbia finalmente preso atto delle iniziative del signor Öcalan e del movimento curdo e abbia risposto con questa legge; ora si spera che ciò possa aprire la strada alla pace e a una soluzione democratica della questione curda. Sebbene la legge quadro sia importante come primo passo verso una risoluzione pacifica del conflitto, non è sufficiente, perché la questione curda non può essere risolta unicamente con lo scioglimento del PKK, che è il fulcro della legge. La resistenza del PKK rappresenta la ventinovesima insurrezione curda dalla prima guerra mondiale, dopo la quale venne fondata la Repubblica di Turchia e i curdi furono privati dei loro diritti fondamentali dallo Stato turco con l’attivo sostegno internazionale. Il PKK non è stato la causa del conflitto, bensì una conseguenza della negazione e dell’oppressione dei curdi da parte dei successivi regimi in Turchia nel corso dell’ultimo secolo. L’UE e le potenze internazionali compiranno lo stesso passo verso la pace? Risolvere la questione curda non è solo una questione che riguarda la Turchia. Il conflitto dura da un secolo perché le potenze globali hanno alimentato le tensioni, in parte per promuovere i propri interessi. I paesi occidentali si sono schierati in questo conflitto e hanno stigmatizzato la diaspora curda nei propri paesi, mettendo al bando il PKK e definendolo un'”organizzazione terroristica”. Qualsiasi cambiamento in Turchia riguardo alla risoluzione della questione curda richiede anche un cambiamento di atteggiamento a livello internazionale nei confronti dei curdi. Ciò include la cessazione delle pressioni sul PKK, la revoca formale della sua designazione come organizzazione terroristica a livello mondiale e la fine della criminalizzazione dell’attivismo filo-curdo, in particolare in Europa. Circa 2,5 milioni di curdi vivono nella diaspora e le loro vite e il loro lavoro sono influenzati da queste politiche. Per garantire il successo di questo processo, invitiamo la comunità internazionale, e in particolare l’Unione europea e i governi di Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, a contribuire alla pace attuando un cambio di rotta nelle loro politiche. La libertà del signor Öcalan è essenziale per il successo del processo Il signor Abdullah Öcalan svolge un ruolo centrale in questo processo. Affinché possa avere qualche speranza di successo, il suo contributo, in quanto interlocutore chiave per la parte curda, deve essere agevolato e tutelato da condizioni che consentano effettivamente la comunicazione, garanzie legali ed efficacia politica. Di particolare importanza a questo proposito è l’attuazione delle sentenze del 2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo sul cosiddetto “diritto alla speranza”, che stabiliscono che l’ergastolo senza possibilità di rilascio costituisce una violazione del divieto di tortura e maltrattamenti. Gli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa possono fornire il loro sostegno in tal senso, poiché la legge quadro non ha affrontato né la questione dello status né la durata della condanna del signor Öcalan. Poiché la questione curda rappresenta un problema anche in Siria e in Iran, una soluzione al conflitto in Turchia potrebbe avere un impatto positivo anche su questi due Paesi, dove il popolo curdo si trova ad affrontare sfide e un futuro incerto. “Il processo in Turchia, se coronato da successo, rappresenterebbe un passo significativo verso la de-escalation e la stabilità in tutto il Medio Oriente”.  
August 11, 2026
UIKI ONLUS
MercatoBIO sabato 5 e 19 settembre 2026
Il MercatoBIO, agricoltura biologica a km Zero si svolge nel giardino del Casale Podere Rosa il primo e terzo sabato di ogni mese. Prossime date sono: SETTEMBRE: sabato 5 e sabato 19 L’ingresso è riservato ai soci con tessera anno in corso. info Orario: dalle 9,00 alle 13,00 (anche in caso di pioggia) Contatti: info@casalepodererosa.org … Leggi tutto "MercatoBIO sabato 5 e 19 settembre 2026"
August 11, 2026
Casale Podere Rosa
EMERGENZA CLIMATICA .
METTIAMO IN RETE  UNA LETTERA DI RICHIESTE DA INVIARE ALLE AZIENDE  CHE POSSONO UTILIZZARE TUTTI I LAVORATORI E GLI RLS. COME SI COBAS VERIFICHIAMO CHE LE AZIENDE GUARDANO SOLO AL PROFITTO E NON ALLA SALUTE DI CHI LAVORA. PUR ESSENDOCI NORME DI LEGGE, APPENA VARATE DALLE REGIONI E PARLAMENTO ,CHE DOVREBBERO ESSE APPLICATE, LE AZIENDE SE NE FREGANO E NON LE RISPETTANO SE I LAVORATORI NON FANNO UN’AZIONE DI FORZA COLLETTIVA PER PRENDERSI CON LA LOTTA LE RICHIESTE SOTTO RIPORTATE. LA QUESTIONE CLIMATICA DEVE ENTRARE A PIENO TITOLO DENTRO LE NS RIVENDICAZIONI NAZIONALI  E COSTRINEGERE LE AZIENDE A FIRMARE ACCORDI PER METTERE IN ATTO LE RICHIESTE MINIME  E NON ASPETTARE LA PROSSIMA ESTATE. S.I. COBAS NAZIONALE.   RETE NAZIONALE LAVORO SICURO Oggetto: emergenza climatica Con la presente il S.I.COBAS comunica quanto segue: Vista la situazione climatica in atto, caratterizzata da temperature elevate e condizioni di lavoro che comportano un serio rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si comunica che, a tutela del­l’incolumità del personale, l’orario di lavoro giornaliero dei driver sarà ridotto di un’ora, con effet­to immedia­to e fino al cessare dell’emergenza caldo onde prevenire casi di svenimento e malessere già palesate­si. Si precisa che tale riduzione non deve comportare alcuna decurtazione della retribuzione: i lavorato­ri do­vranno essere retribuiti per intero, come se la prestazione lavorativa fosse stata svolta per l’in­tero orario contrattuale. Per i facchini devono essere previste pause di 10 minuti per ogni ora di lavoro e tutte le altre misura generali di sicurezza. Questa organizzazione sindacale ritiene non più tollerabile che i lavoratori siano esposti a condizio­ni climatiche insostenibili, che mettono a repentaglio la loro salute e la loro vita. Il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sanciti dall’art. 2087 del Codice Civile e dal D.Lgs. 81/2008, non è ne­goziabile e prevale su ogni altra considerazione produttiva o organizzativa. Si invitano pertanto le aziende in indirizzo a dare immediata attuazione a quanto sopra comunicato, riservandoci, in mancanza di riscontro o di adeguamento, di procedere con le opportune iniziative sindacali e legali a tutela dei lavoratori. Distinti saluti. S.I. COBAS L'articolo EMERGENZA CLIMATICA . proviene da S.I. Cobas - Sindacato intercategoriale.