Tag - uncategorized

D.A.M.S. Rassegna cortometraggi e incontro con autori e autrici, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026
Al via la rassegna di cortometraggi realizzati da studenti ed ex studenti del Dams. L’appuntamento è alle ore 21 con la visione dell’opera in programma e confronto con gli autori. Questa settimana: venerdì 10 luglio Fronte comune (Enrico Rovati, Italia 2026) 11′ Adattamento del racconto “In fronte” scritto di Primo Levi. Opera realizzata dai ragazzi … Leggi tutto "D.A.M.S. Rassegna cortometraggi e incontro con autori e autrici, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026"
July 6, 2026
Casale Podere Rosa
BiblioSocialArena (quinta settimana) 10-11 luglio 2026
Quinta settimana di programmazione estiva per la 33esima estate re-esistente, cultura – socialità – ambiente. A luglio proponiamo la BiblioSocialArena (03 luglio – 01 agosto) nell’ambito del progetto “La biblioteca sociale …oltre il giardino !” con una rassegna di film e libri tematici. Questa settimana prevede la proiezione dello stesso film con un doppio appuntamento … Leggi tutto "BiblioSocialArena (quinta settimana) 10-11 luglio 2026"
July 6, 2026
Casale Podere Rosa
Porto crocieristico di Isola Sacra: il TAR annulla la VIA
Da anni Carteinregola segue l’iter del progetto della realizzazione di un porto turistico crocieristico per grandi navi a Fiumicino, lanciando allarmi per gli insostenibili impatti che la mega struttura avrebbe sull’ambiente, sul Paesaggio, sui beni culturali, sulla mobilità, sulla qualità della vita degli abitanti dell”Isola Sacra e su quella dei cittadini romani, per la moltiplicazione degli afflussi turistici nella Capitale(si parla di un “potenziale passaggio nell’area portuale di circa 1,3 milioni turisti”.”. E soprattutto per il pericoloso precedente di un porto per grandi navi privato, oltretutto in concorrenza con il porto crocieristico pubblico di Civitavecchia. Per questo Cartenregola, insieme ad altre associazioni aveva inviato ripetute osservazioni nell’ambito del procedimento VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) (1) La richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR nell’ambito della VIA (2) avevano tracciato un quadro della normativa vincolistica che insiste sull’area, in particolare del PTPR, volta alla tutela del paesaggio,  che ci era apparso difficilmente superabile. Invece, a sorpresa, nel parere del 3 ottobre 2025 la Soprintendenza Speciale aveva dichiarato che tutte le criticità denunciate  nel primo parere erano superate dalle integrazioni inserite nel progetto dal proponente, e aveva rilasciato un parere favorevole (3) precisando tuttavia che in quella sede non poteva essere rilasciato anche il parere ai fini dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio). L’Associazione Comitato Tavoli del Porto, della Rete di Carteinregola, con Unione Inquilini Fiumicino, Associazione SAIFO e Lipu-BirdLife Italia aveva quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a cui si erano aggiunti ad adiuvandum Italia Nostra, FILT CGIL e ANCIP. Ora abbiamo appreso che il TAR ha accolto il ricorso presentato dai comitati cittadini e dalle associazioni annullando il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Così il comunicato dei ricorrenti: “L’esito del giudizio rappresenta una conferma fondamentale delle ragioni tecniche, ambientali e legali sostenute in questi anni dalle associazioni e comitati.La decisione del tribunale blocca un’opera dall’impatto critico per l’ecosistema della foce del Tevere e per la salute dei cittadini del litorale. La sentenza restituisce centralità alla partecipazione dei cittadini e alla salvaguardia del territorio“. I comitati esprimono anche un “sincero ringraziamento ai legali che hanno curato e difeso le ragioni delle associazioni con professionalità e rigore: gli avvocati Di Matteo, Teofilatto, Terracciano e Pierantozzi“, che hanno svolto un “lavoro che è stato determinante per l’ottenimento di questo risultato” così come “Fondamentale è stato il contributo delle associazioni del mondo del lavoro portuale che intervenendo a tutela della L. 84/94 hanno vista accolta dal tribunale l’incompatibilità della vocazione turistica della concessione come rifugio per accessori crocieristici“. “Un pronunciamento che segna un punto fermo nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente di Isola Sacra in un contesto territoriale completamente inadatto a questo tipo di progettualità“. Concludono i comitati ricordando che si tratta “anche una vittoria di portata nazionale, con ripercussioni importanti sulla portualità e sulla gestione del territorio del nostro paese” e che “Il Comitato, le associazioni e i cittadini continueranno a vigilare sui successivi sviluppi della pianificazione costiera. Oggi Isola Sacra respira. Oggi Fiumicino festeggia la democrazia, la partecipazione e la salvaguardia del proprio patrimonio ambientale. La lotta per un futuro sostenibile non si ferma qui, ma da oggi siamo più forti“. Carteinregola si unisce alla soddisfazione di Associazione Comitato Tavoli del Porto, Unione Inquilini Fiumicino, Associazione SAIFO, Italia Nostra Litorale Romano, Lipu-BirdLife Italia, augurandosi che questa sentenza, che a breve pubblicheremo e commenteremo, sia confermata anche nell’eventuale grado successivo. Non ci stancheremo di ribadire la pericolosità di un precedente istituzionale che potrebbe determinare un danno grave nell’assetto della portualità nazionale. La realizzazione di porti privati fuori dal sistema di pianificazione nazionale può determinare un danno di competitività anche nella concorrenza internazionale. Oggi Civitavecchia è il secondo porto europeo per le crociere. Una competizione distruttiva su poche decine di chilometri di distanza può provocare danni irreversibili. Una prima vittoria di una battaglia fondamentale, per Fiumicino, per Roma, per tutta l’Italia. Per la difesa delle ragioni pubbliche e collettive, per la tutela di un patrimonio paesaggistico e naturalistico, per la tutela della qualità della vita delle persone, che non hanno prezzo. vedi Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali (AMBM) Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@admin-25 luglio 2026 vedi anche Porto crocieristico di Isola Sacra: il TAR annulla la VIA La soddisfazione di Italia Nostra (1) Vedi: 17 dicembre 2023 Carteinregola invia le sue osservazioni al MITE nell’ambito della procedura VIA (> Vai alle osservazioni) 26 giugno 2024 Porto Fiumicino: le nuove osservazioni inviate da Carteinegola alla VIA 1- 3 luglio 2024 Sul sito della procedura VIA sono pubblicate le osservazioni del pubblico e le osservazioni del pubblico inviate oltre ai termini 31 maggio 2025 Carteinregola invia le osservazioni sulle integrazioni (> vai a Porto Fiumicino, le ultime osservazioni di Carteinregola) (2) 8- 9 febbraio 2024 sul sito del Ministero dell’Ambiente, sezione della Valutazione di Impatto Ambientale sono pubblicate le Richieste di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC scarica Richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, scarica Richiesta di integrazioni del MIC > Vai alle pagina con la pubblicazione delle osservazioni pervenute nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (pag.1 – pag. 2) (vedi anche Shippingitaly 14 2 24 Mase e Mic fanno le pulci al nuovo terminal di Royal Caribbean a Fiumicino (3) 12 novembre 2025 Il 12 novembre 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto VIA che autorizza il progetto del porto turistico–crocieristico privato di Fiumicino. Il MASE ha pubblicato il decreto VIA che autorizza il porto privato a Fiumicino. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura Decreto del Ministero dell’Ambiente – Progetto per la realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino – Isola Sacra Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura 12/11/2025 Scarica il documento Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente – Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 10/10/2024Parere_n_431_Plenaria_del_10_10_24-ID_VIP_10397.pdfDecreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura         PRR 43112/11/2025 Scarica il documento Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente – Parere MIC del 03/10/2025MASE_2025-0182344.pdf Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura    PRR 26972 12/11/2025Scarica il documento
July 6, 2026
carteinregola
Carteinregola diventa un’ Organizzazione di Volontariato
Abbiamo avuto comunicazione ufficiale che il RUNTS ( Registro Nazionale del III settore) ha approvato l’iscrizione dell’ente Carteinregola-ODV nella sezione organizzazioni di volontariato. Un cambiamento che avevamo avviato dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci dello scorso 31 marzo, con l’obiettivo di rendere la nostra associazione più formale e trasparente, anche se la maggior parte degli adempimenti richiesti a un ODV li avevamo adottati da tempo. E’ quindi formalmente riconosciuto il nostro impegno al servizio delle cittadine e dei cittadini, attraverso il lavoro che svolgiamo fin dal 2012 per approfondire le varie tematiche della città e non solo, all’insegna dell’interesse collettivo mutuato dai valori della nostra Costituzione. Vai allo Statuto approvato il 3 3 2026 (con piccole modifiche rispetto al precedente). Sarà anche possibile devolvere il 5 × 1000 alla nostra associazione, un aspetto importante per sostenere le nostre attività e le nostre iniziative, da sempre basate solo sull’autofinanziamento. Il codice fiscale dell’associazione è 97897560583 Grazie a tutti quelli che vorranno destinarci il loro contributo 4 luglio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
July 4, 2026
carteinregola
Proiezione – Inside El Cimarrón
In un momento in cui il popolo cubano continua a resistere alle difficoltà imposte dal criminale Bloqueo e dalle continue minacce di aggressione militare da parte degli Stati Uniti, conoscere la realtà di Cuba socialista è un atto necessario per costruire solidarietà internazionalista Per questo venerdì 3 Luglio al Centro Sociale I Po’ di Marino proietteremo il film “Inside El Cimarrón” di Francesco Leprino, una storia di fuga e di lotta per la libertà di Cuba e del suo popolo; prima dall’impero spagnolo, poi dal controllo statunitense. La serata inizierà alle 19:30 con una cena popolare e proseguirà alle 21:30 con la proiezione del film, seguita da un dibattito. Centro Sociale IPÒ – Via Capo d’Acqua, 2 – Marino
July 2, 2026
CSOA Ipo'
Modifiche NTA del PRG: le novità 2026 dell’Art. 16 Carta per la Qualità
Il 12 giugno 2026 la Giunta Gualtieri ha approvato Proposta di delibera con le controdeduzioni relativa alla variante delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008 adottata dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2026 (Vedi Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina) La Delibera approvata dalla Giunta è stata ora trasmessa ai Municipi ed alla Commissione Urbanistica, per l’espressione del parere di competenza” in vista della prossima approvazione in Aula Giulio Cesare che chiuderà l’iter amministrativo. NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio Le NTA sono state in parte modificate in seguito alla valutazione da parte degli Uffici delle 1.075 osservazioni pervenute, e soprattutto al confronto tecnico con tutti gli enti e le istituzioni competenti, in particolare con la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina. Pubblichiamo il confronto aggiornato con quest’ultima proposta di Deliberazione tra i testi delle NTA del 2008, le prime modifiche della proposta della Giunta del 13 giugno 2023, il testo adottato dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 e il testo dell’attuale Proposta di deliberazione 2026 (85a Proposta). In grassetto il testo aggiunto, in barrato il testo cancellato. In rosso le modifiche generate (anche o esclusivamente) dal Tavolo tecnico Soprintendenza (siglate OU.tavSopr) (le modifiche 2026 sono ricavate dal documento VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio scaricato dal sito del Comune di Roma sezione ATTI – ODG e proposte dell’Assemblea Capitolina) 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Deliberazione di A.C. n.169/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e dell’art.9 comma 61- 62 della L.R. n.19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 * scaricaVARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI RC.2026.18126 * 1. RELAZIONE ALLE CONTRODEDUZIONI – ALLEGATI RC.2026.18126.A1 * 1.1 Quadro riepilogativo osservazioni * 1.2 Schede sintetiche delle osservazioni e delle controdeduzioni scarica * VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI 2. RELAZIONE OSSERVAZIONI D’UFFICIO RC.2026.18126.A2scarica * VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio RC.2026.18126.A3scarica Delibera Adozione 11 dicembre 2024: Art. 16 Carta per la qualità 22   sono abrogati i commi 2-4-7, modificati i commi 3, 5,6,8,9,10,11,12, è aggiunto il comma 3 bis (nella delibera di Giunta 2023: comma 2 -4 – 5-6 abrogati  – modificati commi 3 -7 -9 -10-11-12) vai alle Osservazioni di Carteinregola del 7 4 25 sull’articolo TESTO NTA PRG 2008TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA del 13.06.2023TESTO ADOTTATO AC 11 12 24TESTO 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano  bArt.16. Carta per la qualità  Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano  Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualitàCapo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano  Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo nei connessi sistemi informativi messi a disposizione da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004. Il comma è abrogato in quanto è nella natura intrinseca dei beni la classificazione in Carta per la Qualità. 2. AbrogatoRIPRISTINATO (DA PRG 2008 ) 2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004. 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”. 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono, tenendo conto di quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”. L’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi” ha l’obiettivo di definire un percorso conoscitivo e progettuale capace di produrre un livello di qualità degli interventi – diretti e indiretti- adeguato alle caratteristiche dei contesti entro cui si inseriscono.3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella prevista delle componenti del PRG nelle quali tali elementi essi ricadono. Le modalità di intervento su tali interventi devono rispettare le indicazioni e i criteri contenuti nell’elaborato G2 Guida alla qualità degli interventi e sono valutate, ai fini dell’espressione d parere di cui al successivo comma 10 sulla base di un’analisi volta a tutelare e valorizzare i La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione i caratteri peculiari e strutturanti dei singoli elementi, così come individuati e descritti contenute nella Parte Seconda e Terza del suddetto elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e Le categorie d’intervento e/o le destinazioni d’uso sono quelle previste dalle riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.3bis. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d) gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle seguenti indicazioni: a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno essere installati su spazi diversi dalle coperture degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di stoccaggio e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; c. in caso di coperture inclinate: – i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; – i pannelli devono essere installati in modalità parzialmente integrata, ovvero con la stessa inclinazione della falda, o in modalità totalmente integrata ovvero con il piano dei pannelli al di sotto del piano tegole; – i serbatoi di stoccaggio non possono essere posizionati sulle coperture; – i pannelli non possono essere posizionati in maniera da compromettere il normale deflusso e raccolta delle acque meteoriche dal tetto; – il manto di copertura deve essere lasciato libero per almeno 1 metro in corrispondenza del colmo, della gronda e dei bordi laterali della falda del tetto; d. la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei già menzionati edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete interni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici o dovranno essere opportunamente schermati.idem4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al comma 1, dovranno essere osservate le seguenti categorie d’intervento: – elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti, per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d); – elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10; – elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di interesse storico-architettonico, salvo interventi di carattere più trasformativo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; – elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui al paragrafo “Edifici e Complessi edilizi moderni” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interven ti”; – elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali; – elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed espositivi, se richiesta dalla competente Soprintendenza statale; – elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso e nel rispetto di prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali.Il comma è abrogato in quanto superato dalla riscrittura del co.3. 4. Abrogatoidem5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei; b) nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi dagli elementi di cui al comma 1, sono esclusivamente consentiti interventi di categoria MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previsti dalle norme di componente; c) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative; d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria NC, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in già in origine sotterranei; b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria Nuova costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in già in origine sotterranei; b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria Nuova costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in già in origine sotterranei; (ripristinato da NTA 2008) b) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative; c) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria Nuova costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono preclusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza comunale ai Beni culturali”, in base alle rispettive competenze, e di apposita Relazione scientifica che individua l’estensione più idonea dell’ambito di intervento. 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1, finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza capitolina. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte integrantedello strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter di approvazione. In caso di intervento diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle indagini preliminari e dalla Relazione scientifica, deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni concordati con la Soprintendenza archeologica e dalla Sovrintendenza Capitolina.6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) ed f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1, finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza capitolina. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter di approvazione. In caso di intervento diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle indagini preliminari e dalla Relazione scientifica, deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni concordati con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) ed f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1, finalizzato alla conservazione valorizzazione e fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza capitolina in base alle rispettive competenze. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter di approvazione. In caso di intervento diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle indagini preliminari e dalla Relazione scientifica, deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni concordati con la dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma7. Se i beni di cui al comma 1, lett. c), d), e), f), ricadono in ambiti ad intervento indiretto, lo strumento urbanistico esecutivo, o il Progetto urbano o il Programma integrato o il PAMA, devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono nella superficie fondiaria di interventi diretti di categoria RE e NC, effettuati su altri immobili, o in aree della stessa proprietà ricadenti nelle zone di rispetto di cui al comma 5, lett. a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo abilitativo devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono all’esterno delle aree oggetto di intervento indire tto o diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono contenere un’accurata ricognizione e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c). Il comma è abrogato in quanto assorbito nei contenuti al comma 6. 7. Abrogatoidem8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale.8. La definizione progettuale di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive indirette, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. Indagini di tipo diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei risultati delle indagini indirette. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale.8. La definizione progettuale di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive indirette, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. Indagini di tipo diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei risultati delle indagini indirette. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale.9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata all’autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato delle Soprintendenze statali competenti o della Regione secondo le rispettive competenze. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata alla sola autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato, fatti salvi casi di esclusione dall’autorizzazione, delle Soprintendenze statali competenti o della Regione ovvero dell’Ente subdelegato secondo le rispettive competenze. In detti casi non è necessario acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina. Nel caso in cui il bene risulti censito in Carta per la qualità e tutelato per legge è necessario acquisire i pareri nell’ambito delle rispettive competenze.9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata alla sola autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato, fatti salvi casi di esclusione dall’autorizzazione, delle Soprintendenze statali competenti o della Regione ovvero dell’Ente subdelegato secondo le rispettive competenze. In detti casi non è necessario acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina. Nel caso in cui il bene risulti censito in Carta per la qualità e tutelato per legge è necessario acquisire i pareri nell’ambito delle rispettive competenze. Se uno stesso elemento è solo parzialmente tutelato per legge e censito in Carta per la qualità è necessario acquisire i pareri della Soprintendenza di Stato e della Sovrintendenza capitolina nell’ambito delle rispettive competenze. 10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati. 10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata al parere finalizzato al miglioramento/riconoscimento della qualità formale compositiva ed architettonica degli interventi – urbanistici ed edilizi- ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedura edilizia semplificata che non presuppone il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso. 10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime con riferimento alle sole modalità degli interventi e nei limiti di cui al comma 3. Il parere è espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso.10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti ricadono all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione delle modalità di realizzazione dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che ne può anche circoscrivere l’ambito si esprime con riferimento alle sole modalità degli interventi e nei limiti di cui al comma 3. Il Detto parere congruamente motivato, è espresso in termini di assenso o dissenso e indica le eventuali prescrizioni e/o misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, in ossequio ai principi di proporzionalità, efficacia sostenibilità finanziaria ed è reso il parere è espresso entro il termine di 60 giorni dalla richiesta formulata. Decorso inutilmente tale termine si intende formato infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. Gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione, purché consentiti dalle norme di componente di riferimento, sono subordinati al parere di approvazione dei relativi progetti espresso da una commissione appositamente istituita tra la U.O. Piano Regolatore la Sovrintendenza capitolina. Detto parere è acquisito dall’Ufficio procedente entro il termine di 90 giorni dalla richiesta. Nell’ambito di procedimenti edilizi c h e presuppongono rilascio di un titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal responsabile del procedimento dell’Ufficio capitolino competente. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; Qualora, invece, si tratti di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito preventivamente direttamente dal soggetto attuatore, anche mediante dimostrazione preventivamente, ovvero dimostrando dell’avvenuta richiesta e del decorso del suddetto termine il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione della formazione del silenzio assenso.11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi urbanistici, l’acquisizione dei predetti pareri avviene preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990.11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano o Programma urbanistico o de Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza capitolina, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge.11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza capitolina, con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano o Programma urbanistico o del Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza capitolina, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge.idem 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, di norma biennali, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6.12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6.idem vedi anche Titolo Il – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Art.24. Tessuti della Città storica (IN COSTRUZIONE) Art.38. Capisaldi architettonici e urbani (C1) (IN COSTRUZIONE) 30 giugno 2026 per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
June 30, 2026
carteinregola
Newsletter del 30.06.26 – E…State al Casale con mini-mercatobio, cineforum, biblioArena, Biblioteca, BioOsteria.
Casale Podere Rosa Biblioteca sociale Passepartout Newsletter del 30.giugno.2026 Ci rifiutiamo! Pubblicata su Mosaico di pace (26.06.2026)) “L’ultimo giorno dell’anno scolastico in Israele, il 19 giugno, una lettera dal titolo “Ci rifiutiamo!” redatta da alcuni adolescenti in cui annunciavano la decisione di non arruolarsi nell’esercito israeliano è stata distribuita in migliaia di copie in diverse … Leggi tutto "Newsletter del 30.06.26 – E…State al Casale con mini-mercatobio, cineforum, biblioArena, Biblioteca, BioOsteria."
June 30, 2026
Casale Podere Rosa
mini-MercatoBIO – venerdì 3, 10, 17, 24, 31 luglio 2026
A luglio alcune aziende parteciperanno al mini-MercatoBIO il venerdì con orario 17.30 -19,30. In particolare: venerdì 3 luglio potete trovare: Bernabei Giovanni e Assunta San Giovanni Incarico – FR BIOAGRICERT – IT BIO 007 B97F cert Azienda ortofrutticola con vendita diretta in azienda e nei piccoli mercati locali. Le varietà di ortaggi coltivati sono scelti … Leggi tutto "mini-MercatoBIO – venerdì 3, 10, 17, 24, 31 luglio 2026"
June 30, 2026
Casale Podere Rosa
BiblioSocialArena (quarta settimana) 3-4 luglio 2026
Quarta settimana di programmazione estiva per la 33esima estate re-esistente, cultura – socialità – ambiente. A luglio proponiamo la BiblioSocialArena (03-31 luglio) nell’ambito del progetto “La biblioteca sociale …oltre il giardino !” con una rassegna di film e libri tematici. Questa settimana per permettere un approfondimento dei temi trattati, alle ore 18,30 in saletta (ventilata) … Leggi tutto "BiblioSocialArena (quarta settimana) 3-4 luglio 2026"
June 30, 2026
Casale Podere Rosa
Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia
L’intervista a Enrico Grosso,  Professore ordinario di Diritto Costituzionale  – Università di Torino sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni. Anna Maria Bianchi Oggi parliamo della proposta di legge elettorale con Enrico Grosso, Professore ordinario di Diritto costituzionale  – dell’ Università di Torino, e  iniziamo dai principali punti critici  che sono stati evidenziati dalla maggior parte dei costituzionalisti, tra i quali c’è anche il Professor Grosso, che sono stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel mese di maggio. Enrico Grosso I punti qualificanti della legge, su cui interviene la riforma sono sostanzialmente tre. Il primo è l’introduzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che abbia raggiunto almeno il 42% dei voti validi. A questa lista o coalizione di liste è riconosciuto come premio un numero fisso di parlamentari, pari a 70 deputati in più e a 35 senatori in più, rispetto a quelli che spetterebbero alla lista o alla coalizione di liste sulla base di un riparto proporzionale dei voti effettivamente conseguiti in ciascuna camera. La prima caratteristica, dunque, è un premio di maggioranza consistente in una cifra fissa, un numero fisso di deputati o di senatori che vengono regalati a quella coalizione se ha superato la soglia del 42% dei voti. La seconda caratteristica è che per la scelta in concreto dei parlamentari – le persone fisiche che saranno elette deputati o senatori sulla base di questo premio di maggioranza – non si ricorrerà né a collegi uninominali[1], cioè collegi nei quali il singolo elettore possa scegliere il solo candidato di ciascuna delle liste che si presentano, né con il sistema delle preferenze che consentono all’elettore di scrivere sulla scheda il nome del candidato preferito e dunque di sceglierlo direttamente. I parlamentari saranno invece individuati sulla base di liste bloccate. Saranno bloccate sia le liste circoscrizionali, ossia quelle all’interno delle quali saranno individuati i parlamentari eletti nella quota proporzionale, sia il listone nazionale dei 70 deputati e 35 senatori che andranno a comporre il premio di maggioranza. In sintesi, il territorio nazionale viene diviso in circoscrizioni[2], in ciascuna circoscrizione si presentano una serie di candidati predeterminati dai partiti; a seconda del numero di voti ricevuti da una lista in quella circoscrizione verranno eletti il primo, il primo e il secondo oppure il primo il secondo e il terzo, e così via, senza che all’elettore sia data alcuna possibilità di scelta rispetto all’ordine predeterminato dai singoli partiti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza (i 70 deputati e i 35 senatori assegnati alla coalizione di liste che avrà ottenuto la maggioranza almeno del 42% in entrambe le camere) si prevede che quei 70 deputati e quei 35 senatori siano interamente predeterminati in una lista nazionale, scelta di nuovo dai partiti di riferimento (in questo caso – verosimilmente – da un accordo all’interno della coalizione formata dai partiti che si alleano). Se nessuna delle liste o coalizioni di liste che si presentano raggiunge il 42% dei voti, ovvero se si raggiunge soltanto alla Camera e non al Senato o soltanto al Senato e non alla Camera, il premio non scatterà. In questo caso i deputati e i senatori verranno distribuiti secondo un criterio proporzionale, ma sempre sulla base di liste bloccate, rispetto alle quali gli elettori non avranno alcun tipo di voce in capitolo. La terza caratteristica della nuova legge elettorale è che ogni coalizione, per potersi presentare alle elezioni, e quindi per poter presentare liste di candidati, deve anche indicare il nome di colui che verrà proposto, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato presidente del Consiglio dei Ministri. L’intento è trasparente: vi è la volontà di realizzare di fatto, attraverso la legge elettorale, ciò che l’attuale maggioranza di governo avrebbe voluto introdurre con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, in modo che a posteriori si possa dire che “è stato il popolo a scegliere il Premier”. Il che è un’assurdità costituzionale, perché la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. Su ciascuna di queste caratteristiche della proposta di legge elettorale ho forti perplessità, che meritano approfondimenti. Anna Maria Bianchi Approfondiamo allora la parte che riguarda la rappresentanza, che è quella che viene più compressa in nome di una presunta maggiore governabilità. Lei nella sua audizione ha ricordato la sentenza della Corte costituzionale, che ha definito incostituzionale ogni meccanismo che privi l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Ha già parlato delle liste bloccate, che tuttavia sono già una realtà nel sistema elettorale vigente. C’è poi l’aspetto dei riferimenti territoriali per gli elettori e per i candidati, dei collegi plurinominali, dei candidati eletti nel listone nazionale: non pensa che questo sistema per gli elettori si traduca in una ulteriore compressione della conoscibilità dei propri potenziali rappresentanti? Enrico Grosso Facciamo un passo indietro. Il nostro è l’unico paese al mondo in cui in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, si sono susseguite già quattro riforme incisive del sistema elettorale. Questa è la quinta che si appresta ad essere approvata. Il nostro è di sicuro l’unico paese al mondo in cui due delle quattro riforme entrate in vigore in tale ristretto periodo di tempo sono state dichiarate costituzionalmente illegittime: la Corte costituzionale è intervenuta due volte, nel 2014 e poi nel 2017, e ha dichiarato incostituzionali le leggi elettorali in quel momento in vigore. Questa è un’anomalia assoluta. Affinché non venga dichiarata incostituzionale la terza legge elettorale in trent’anni, dobbiamo allora tenere conto delle indicazioni molto precise che ci ha dato la Corte costituzionale. Non dobbiamo fare finta che la Corte abbia parlato al vento nelle due sentenze del 2014 e del 2017, nelle quali sono stati affermati principi molto precisi, che riguardano sia il premio di maggioranza sia le modalità di scelta dei singoli candidati che andranno poi a comporre il Parlamento.  Sotto il profilo del principio rappresentativo e del rapporto tra il valore costituzionale della corrispondenza tra voti e seggi che va sempre tendenzialmente assicurato in nome dell’uguaglianza del voto e la c.d. “garanzia della governabilità”, la Corte costituzionale nel 2014 ha testualmente affermato che l’alterazione del criterio del riparto proporzionale dei seggi, che avviene con il premio di maggioranza, non può essere tale da creare una eccessiva sovra-rappresentazione della lista (o coalizione) di maggioranza relativa, tale da generare in concreto una distorsione tra i voti espressi e l’attribuzione dei seggi, che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, possa assumere una misura tale da compromettere l’uguaglianza del voto. L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro. Tutti i voti valgono in modo tendenzialmente uguale, dice la Costituzione, e quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro. Quindi non sarebbe solo incostituzionale introdurre un premio di maggioranza sganciato dal raggiungimento di una soglia percentuale minima di voti, come avveniva per esempio per la legge Calderoli (il c.d. “Porcellum”), dichiarata incostituzionale nel 2014. Sarebbe comunque incostituzionale un premio troppo distorsivo, che alterasse eccessivamente la distribuzione dei seggi rispetto al normale criterio proporzionale, quale che fosse la percentuale di partenza. Ora, riconoscere per esempio un numero fisso di deputati, che può arrivare a 70, a chi ha ottenuto già il 45%-46% dei voti, significa dare a quella lista un numero di seggi in più che può arrivare al 60% o più (nonostante l’esistenza di una sorta di “criterio moderatore” che limiterebbe il numero massimo di deputati assegnabili alla coalizione vincente a 220, e il numero massimo di senatori a 113, il quale però non tiene conto dei parlamentari aggiuntivi che potrebbero essere assegnati a tale coalizione in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta, ove è mantenuto il collegio uninominale, oltre che nella pattuglia di parlamentari eletti all’estero). Ciò costituisce un’alterazione a mio giudizio eccessivamente distorsiva. Prendiamo ad esempio la Camera, in cui sono eletti 400 deputati. Se io assegno dei deputati in più alla lista che vince, quei deputati sempre 400 alla fine dovranno essere; di conseguenza, quei 70 deputati che do in più al vincitore sono deputati sottratti alle liste degli sconfitti. Ottengo in tal modo un doppio effetto, di aumento dei deputati assegnarti alla lista che vince e di corrispondente diminuzione dei deputati assegnati alle liste che non accedono al premio. Inoltre la distorsione potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le c.d. “soglie di garanzia”. Che cosa sono le soglie di garanzia? Sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui si ritiene (cioè i Costituenti ritennero) che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. La conseguenza è che una lista/coalizione, che per esempio abbia avuto il 42% dei voti (il che significa che il 58% di chi è andato a votare, ossia una maggioranza assoluta di elettori, ha votato in senso contrario) vede per incanto il suo consenso artificialmente gonfiato fino a oltre il 60% dei seggi. Con quel 60% dei seggi, la coalizione che ha vinto con il 42% può cambiare da sola la Costituzione, eleggere da sola il Presidente della Repubblica al primo scrutinio, i giudici costituzionali e così via. Ciò, secondo la Corte costituzionale, è un pericolo, una minaccia per l’equilibrio democratico, oltre che per il principio di uguaglianza del voto. Questa è la prima e una delle principali ragioni di incostituzionalità di questa legge. Ce ne è poi un’altra. Indipendentemente dal premio di maggioranza, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale “qualsiasi meccanismo di distribuzione dei seggi ai singoli candidati, che privi l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Le attività dirette alle selezioni dei candidati devono essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini e alla realizzazione di linee programmatiche, che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”. Ho letto un passo significativo della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014. Che cosa significa che sono vietate le liste bloccate di dimensioni abnormi, come quelle a suo tempo previste dalla legge Calderoli, che fu infatti dichiarata incostituzionale? Perché le liste bloccate di dimensioni abnormi impediscono di fatto all’elettore un’effettiva conoscenza dei candidati che, con il suo voto, egli concorrerà ad eleggere. Secondo me tutto ciò è particolarmente offensivo nei confronti degli elettori. Facciamo un esempio. Io sono iscritto nelle liste elettorali del Comune di Torino. Voterò pertanto nella circoscrizione elettorale di Torino e provincia. Sulla mia scheda elettorale saranno presenti, per ciascuna lista o coalizione di liste, cinque o sei nomi corrispondenti ai candidati da eleggere nella quota proporzionale, più altri quattro o cinque corrispondenti ai candidati al premio di maggioranza che dovrei contribuire a eleggere nella mia provincia. Prescindiamo un momento dal fatto che, con riferimento ai candidati della quota proporzionale, io mi limiterò a dare un voto “generico” che contribuirà a determinare il numero dei candidati di quella lista che saranno effettivamente eletti, ma non avrò alcuna voce in capitolo sulla selezione delle singole persone fisiche che occuperanno il seggio (che dipenderà solo ed esclusivamente dall’ordine con cui il loro partito di riferimento le avrà collocate all’interno della lista). Soffermiamoci invece sulla seconda lista, quella contenente i nomi dei candidati assegnati con il premio di maggioranza.  In realtà questa seconda indicazione è un inganno, perché il premio di maggioranza, che io contribuisco a formare attraverso il mio voto nella provincia di Torino, in realtà sarà composto non da quei candidati che io trovo sulla mia scheda, ma da tutti i 70 candidati che verranno eletti automaticamente in blocco, se scatterà il premio a livello nazionale. Cioè io col mio voto nella provincia di Torino non contribuisco soltanto a eleggere i quattro o cinque candidati indicati sulla mia scheda a Torino, ma contribuisco ad eleggere anche i candidati del premio di maggioranza che stanno a Messina, a Bolzano, a Roma e in tutto il resto d’Italia. Ma io non li conosco, perché sono collocati in un listone di 70 persone, “spezzettate” circoscrizione per circoscrizione ma destinate ad essere elette (o ad essere bocciate) in blocco. Io vengo indotto a credere di votare per i quattro candidati di cui trovo indicazione sulla scheda, ma in realtà sto votando per settanta persone insieme, in larghissima parte a me ignote, disseminate su tutto il territorio nazionale. Ora questo è un meccanismo palesemente incostituzionale perché il mio voto viene utilizzato per eleggere anche una serie persone di cui io nulla so, in quanto sono “apparentemente” candidate in una circoscrizione diversa. C’è un elemento ancora più grave, che provo a descrivere con un altro esempio. Io voto a Torino e contribuisco, nella mia circoscrizione, a far vincere la coalizione “blu” (che magari trionfa nella mia circoscrizione proprio in quanto sono particolarmente apprezzati i candidati che tale coalizione ha inserito nella lista destinata al premio di maggioranza). Poiché però la coalizione “blu” non vince a livello nazionale, in quanto sopravvanzata dalla coalizione “gialla”, il mio voto a Torino non serve a eleggere i candidati blu del premio di maggioranza, anche se nella mia circoscrizione la coalizione “blu” ha effettivamente vinto, e magari con distacco, perché il premio di maggioranza scatterà a livello nazionale. Quindi il mio voto non sarà servito a niente, ma in compenso anche i voti di Torino che sono andati alla coalizione “gialla” (perdente a Torino) saranno serviti a eleggere i candidati del premio di maggioranza nazionale di quella coalizione. Questa è di nuovo una distorsione, perché all’elettore non resta nessun margine di scelta. Non è neanche in grado di capire fino in fondo quali sono i candidati che, con il suo voto, egli contribuirà ad eleggere. Ciò mi sembra macroscopicamente incostituzionale, oltre ad essere profondamente lesivo della fiducia che i cittadini devono continuare ad avere nei confronti dei meccanismi di formazione della rappresentanza politica. Se io non ho più alcuna voce in capitolo su coloro che verranno eletti, ma perché devo continuare ad andare a votare? Ci lamentiamo da anni del drammatico crollo della partecipazione al voto e dell’aumento abnorme dell’astensionismo, ma che cosa ci aspettiamo, se continuiamo a fabbricare sistemi elettorali che espellono letteralmente i cittadini dal circuito della rappresentanza e della decisione politica? Se ai cittadini non è più data alcuna concreta possibilità di scegliere i loro rappresentanti, o almeno di controllare in qualche modo chi verrà effettivamente eletto, allora perché dovrebbero continuare ad andare a votare? Anna Maria Bianchi Come giudica il sistema elettorale attuale e quale sarebbe a suo avviso il sistema migliore per garantire una partecipazione democratica dei cittadini elettori? Enrico Grosso Su questo ho una posizione precisa, che ovviamente non pretendo sia condivisa da tutti. Parto da una constatazione: abbiamo parlato poc’anzi della crescente disaffezione al voto, una disaffezione che caratterizza ormai endemicamente ogni appuntamento elettorale e che mi preoccupa particolarmente perché alla fine mette in discussione lo stesso principio democratico in quanto tale. Noi ci troviamo di fronte a cittadini sempre più insoddisfatti, sempre meno capaci di essere integrati politicamente, proprio per l’incapacità del sistema politico di intercettarne adeguatamente i bisogni e le esigenze, che disertano sempre di più le urne perché non credono più in un meccanismo di selezione che è sempre più artificiale, sempre più etero-diretto, in cui la loro capacità di scegliere i loro rappresentanti è sempre meno valorizzata. Ho l’impressione che la crisi del rapporto tra cittadini e rappresentanti, quindi tra cittadini e Parlamento, non sia stata adeguatamente contrastata dalle modifiche sempre più insistenti e parossistiche delle leggi elettorali che si sono susseguite ad ogni livello a partire dal 1993. Riforme, già quelle della grande stagione referendaria di Mario Segni che tanta retorica ha sviluppato, che erano state tutte accomunate da un’unica cifra stilistica, forse da un unico obiettivo strategico: l’esaltazione del principio maggioritario, cioè l’idea che ai cittadini non spettasse scegliere i parlamenti, bensì i governi, e che a tal fine fosse auspicabile che il voto generasse la formazione di due sole forze politiche (o quantomeno due sole coalizioni politiche) che si fronteggiassero per “la conquista del governo”. L’obiettivo era dunque quello della semplificazione, della “binarizzazione”, della polarizzazione del quadro politico, infine della verticalizzazione del potere e di una sempre più spiccata personalizzazione. Si costringeva l’elettore a votare Berlusconi o Prodi, adesso si pretende che voti Meloni o Schlein. Come se non ci fosse nulla in mezzo, o di lato. L’idea è che al cittadino non spetti eleggere un Parlamento costruito in base a un’articolazione plurale di soggetti, ma che gli tocchi di scegliere lo schieramento bianco o quello nero, quello rosso o quello blu, senza alternative. Una delle ragioni di questo vero e proprio disfacimento dell’idea di rappresentanza è proprio da ascriversi alla fastidiosa retorica della semplificazione che ha cominciato ad essere agitata fin dagli anni ‘90 da parte dei fautori delle riforme elettorali maggioritarie. All’idea della democrazia che serve a integrare il pluralismo attraverso il confronto e il compromesso – le nostre società sono società pluralistiche, nelle quali per fortuna non la pensiamo solo in due modi, per cui non si capisce perché dovremmo essere costretti a dividerci in due soli schieramenti – si è sostituita l’idea della democrazia come contrapposizione continua, anzi come guerra tra due opposti eserciti, di cui ogni elezione andrebbe vissuta come la battaglia risolutiva. Alla concezione delle elezioni come momento di confronto democratico tra forze politiche che sanno di dover poi trovare, in Parlamento, gli opportuni compromessi politici quotidiani che lo Stato costituzionale esige, si è sostituita quella delle elezioni come ordalia, una sorta di rito tribale tra due – e possibilmente non più di due – schieramenti che si scontrano all’ultimo sangue per ottenere dal “popolo sovrano” il mandato a “decidere” in suo nome. Bene, tutto ciò, alla fine ha logorato il sistema, perché è una concezione di un artificialismo e di un semplicismo sconfortante. Non esisteranno mai, in natura, due soli modi di vedere il mondo. Possono tutt’al più esistere compromessi tra forze diverse che, in Parlamento (ossia essenzialmente “parlandosi”) si sforzino di raggiungere i necessari accordi politici. E difatti cos’è avvenuto negli ultimi trent’anni? Che le coalizioni formatesi per vincere le elezioni spesso si sono dimostrate delle accozzaglie artificiali, eterogenee, intrinsecamente deboli e incapaci di assumere responsabilmente le decisioni che toccano a chi deve governare. Magari hanno saputo dimostrare grande “stabilità di governo” (ossia grande motivazione a continuare a stare insieme al governo), ma quasi mai una decente stabilità dell’”azione” di governo, che è cosa assai diversa. Insomma, l’ossessione semplificatrice dell’ultimo trentennio, retoricamente esaltata come il rimedio ai presunti mali della democrazia italiana, ha finito per produrre una rappresentazione distorta della funzione delle elezioni. Che non servono a scegliere il Governo, ma a eleggere il Parlamento. Esse hanno sicuramente – anche – il compito di provare a “costruire” maggioranze politiche, e dunque – in una forma di governo parlamentare – di consentire auspicabilmente la formazione di governi stabili. Ma ciò non può avvenire al prezzo di sacrificare fino al punto di annichilire il fondamentale compito assegnato alla legge elettorale: quello di consentire una effettiva rappresentanza del pluralismo politico e sociale, e di rendere immediatamente percepibile nei cittadini – elezione dopo elezione – tale corrispondenza tra le articolazioni del pluralismo presenti nella società, le loro proiezioni parlamentari e gli indirizzi politici che da tale concorso dovrebbero scaturire. Nel Parlamento italiano si è persa la capacità di parlarsi. Parlarsi stando in Parlamento significa abituarsi a parlare con le persone che non la pensano come te. Questa attitudine, che era propria degli statisti del passato, sembra ormai completamente scomparsa. In Parlamento non ci si parla più. Spesso raccolgo l’invito a recarmi in audizione presso le commissioni parlamentari, per offrire il mio punto di vista su progetti di legge concernenti questioni che attengono alle mie competenze giuridiche. Tutte le volte che mi reco in tali consessi ho l’impressione che, tra di loro, i parlamentari della maggioranza e quelli dell’opposizione non si parlino più, forse abbiano perduto la capacità, e sicuramente in ogni caso l’interesse, a farlo. Le audizioni si trascinano come un rito stanco e sostanzialmente inutile, in attesa che arrivi il momento del voto, il momento della conta, quello in cui “non ci si perde più in chiacchiere”. Tutto ciò è davvero deprimente, se pensiamo a cosa sono serviti, e per cosa sono nati, i parlamenti. Per uscire da questa vera e propria malattia della democrazia, occorre ricostruire quel tessuto lacerato e provare a ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni, offrendo un rimedio che spezzi la retorica di una pretesa “democrazia decidente” rozza e semplificata, fatta di “vincitori” e “vinti”, i primi destinati a “governare” e i secondi – nella migliore delle ipotesi – ad attendere in silenzio il proprio turno. Sebbene oggi, nella retorica dominante della soi disante “democrazia decidente”, ciò possa apparire paradossale, sono convinto che il difetto solitamente ascritto ai sistemi elettorali proporzionali, ossia il fatto di non essere, tendenzialmente, “majority- assuring”, costituisca in realtà il suo maggior pregio. I sistemi funzionali a “costruire” artificialmente maggioranze politiche attraverso ancor più artificiali “premi”, e poi ad alimentare retoricamente la “vittoria” elettorale conquistata, per trasformarla in legittimazione a “governare” in splendida autonomia, consegnano in realtà il potere nelle mani di una minoranza che ormai non si sente neppure obbligata a “parlare” con la maggioranza degli “sconfitti”, e sempre meno si avvede – tanto meno riesce a venire a capo – della complessità dei problemi che investono una società sempre più divisa, impaurita e fragile. Non è affatto una cosa di per sé desiderabile che “la sera delle elezioni” si conosca il Presidente del consiglio; anche se lo conosciamo un mese dopo, non succede proprio niente. Anzi, magari un governo uscito all’esito di una approfondita e complessa trattativa tra forze politiche forti e autonomamente legittimate sarà più autorevole e meglio capace di sostenere e portare avanti un programma condiviso e dunque un’azione di governo davvero stabile. In breve, secondo me per invertire la rotta e superare la drammatica crisi della rappresentanza politica che ha portato ultimamente a percentuali di disaffezione al voto davvero preoccupanti l’unica strada è un ritorno a un sistema a base proporzionale. Non esiste un sistema elettorale perfetto, valido sempre in ogni momento storico. In questo momento storico, caratterizzato da crescenti problemi di legittimazione parlamentare, di difficoltà di funzionamento della rappresentanza politica e anche di carenza della continuità dell’azione di governo, occorre una legge che reintroduca un sistema elettorale tendenzialmente proporzionale. Un sistema proporzionale senza particolari correttivi o aggettivi, se non quelli, già ampiamente sperimentati in paesi caratterizzati da solide tradizioni parlamentari, idonei a limitare l’eccesso di frammentazione politica, quali potrebbero essere la previsione di soglie di sbarramento implicite (attraverso il sapiente governo della dimensione territoriale delle circoscrizioni o del recupero dei resti) ovvero esplicite. Anna Maria Bianchi Un’ultima domanda: cosa possiamo fare? Non sarà possibile per le opposizioni impedire l’approvazione di questa proposta di legge e molti dicono che anche la Corte costituzionale non avrà il tempo materiale per intervenire prima delle prossime elezioni. Che cosa si può fare a livello politico e cosa può fare la società civile? Enrico Grosso Innanzi tutto bisogna parlarne. Sono reduce da un’entusiasmante campagna referendaria e una cosa quella campagna mi ha insegnato: che se si spiega agli elettori – magari incontrandoli personalmente e non soltanto parlando loro attraverso il video o i social networks – qual è la vera posta in palio nei momenti in cui i grandi nodi politici in discussione vengono al pettine, la gente alla fine capisce. Quindi innanzitutto sarà necessario spiegare alle persone di che cosa questa legge le stia scippando: le sta scippando sostanzialmente del valore del loro voto e del valore della loro partecipazione democratica.   Dopodiché, dal punto di vista strettamente giuridico, il giorno in cui la legge entrasse in vigore, in tutti i tribunali d’Italia si può presentare un ricorso per accertamento della lesione individuale del diritto di voto, che potrebbe portare qualunque giudice a sollevare la questione di costituzionalità della legge appena approvata. E vedremo cosa ne penserà la Corte costituzionale, alla luce dei suoi precedenti. Mi aspetto tuttavia che, appena la legge sia stata approvata, il Governo chiederà al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle camere, e quindi sono scettico sul fatto che la Corte costituzionale arriverà in tempo a pronunciarsi su questa legge elettorale prima delle prossime elezioni, anche se non lo escludo. Può anche darsi che i tempi tecnici lo consentano; in tal caso, sono abbastanza fiducioso sul fatto che questa legge non possa restare così com’è e che quindi la Corte costituzionale non possa che dichiararla incostituzionale, almeno parzialmente. Se ciò non avvenisse, sarebbe molto grave, perché significherebbe che noi saremmo nuovamente chiamati a votare (come già è successo nel 2006, nel 2008 e nel 2013) con una legge elettorale incostituzionale. Credo infine che questa battaglia per la correttezza della rappresentanza, che alla fine è una battaglia per la Costituzione, possa e debba diventare un pezzo della campagna elettorale delle opposizioni. Come avvenne nel 1953. Nel 1953 fu approvata una legge che prevedeva un premio di maggioranza, passata poi alla storia con il nome di “Legge truffa” Si trattava di un premio infinitamente meno invasivo rispetto a quello che ci viene proposto oggi, che assicurava circa il 64% dei seggi alla coalizione che avesse comunque raggiunto almeno il 50% +1 dei voti, una maggioranza già di per sé autonomamente “assoluta” e autosufficiente. Orbene, le forze politiche di opposizione – che avevano contrastato duramente l’approvazione della legge in Parlamento, ma non avevano potuto alla fine impedire che entrasse in vigore stante l’atteggiamento della maggioranza tetragono a qualsiasi cambiamento o compromesso – trasformarono quella battaglia parlamentare in una successiva battaglia politico-elettorale. In campagna elettorale denunciarono sistematicamente i pericoli che, se fosse scattato il premio, avrebbero potuto minacciare la tenuta dell’equilibrio costituzionale. Alla fine molti elettori, anche di tendenze politiche moderate, si rifiutarono di votare per la coalizione centrista, che si fermò al 49,8% dei voti. Il premio non scattò, e nella legislatura successiva la legge fu abrogata. Credo che, sulla scorta di quell’insegnamento, le forze di opposizione dovrebbero caricarsi sulle spalle una battaglia politico-elettorale di denuncia dell’ennesima forzatura costituzionale che la maggioranza politica attualmente al governo ha voluto fare con l’approvazione di questa legge elettorale, impegnandosi solennemente ad abrogarla come primo atto del nuovo Parlamento, qualora vincessero le elezioni. Può darsi che, se sapranno spendere bene i propri argomenti, almeno una parte di quel corpo elettorale che tre mesi fa ha dato ascolto all’allarme per l’attentato alla Costituzione che veniva perpetrato con la modifica costituzionale della magistratura, torni a far sentire la sua voce. Anche la società civile organizzata dovrà fare la sua parte, contribuendo alla mobilitazione popolare come già avvenuto in occasione del recente referendum. E forse, questa volta, tanti cittadini che ormai avevano deciso di non votare più, usciranno di casa come hanno fatto il 22 e il 23 marzo, e torneranno a gustare il piacere della partecipazione. Anna Maria Bianchi Con l’occasione la ringraziamo anche per il suo contributo alla campagna referendaria con  il Comitato “Giusto dire  No” di cui è stato Presidente. Segnaliamo  che martedì 30 giugno dalle 15 alle 18 al teatro dei Servi a Roma in via del Mortaro  22, ci sarà “1000 voci per un voto uguale – Legge elettorale: torniamo alla Costituzione” organizzato da Demo, La Fondazione e Costituzione e democrazia. È naturalmente importante che sia un incontro molto partecipato, perché più le persone, i cittadini, le cittadine partecipano a queste battaglie, come abbiamo visto per il referendum per la riforma costituzionale della magistratura, e più l’eco suscitata può contribuire a un cambiamento anche sul piano politico. Intervista registrata il 23 giugno 2026 vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 29 giugno 2026 NOTE [1] Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. [2] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (le regioni) e 26 collegi plurinominali.
June 29, 2026
carteinregola