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CAMBIA LA DIRETTRICE MA LA TORTURA È SEMPRE LA STESSA
Ci chiamano dal lager di Macomer. La violenza strutturale e lenta continua con le torture quotidiane.Nessuna visita medica anche in caso di gravi problemi fisici e un’infermeria che non dispone neanche del minimo necessario. Per tenere le garze delle medicazioni viene usato il nastro adesivo, per sedare i dolori vengono somministrate fino a 3/4 punture … Leggi tutto "CAMBIA LA DIRETTRICE MA LA TORTURA È SEMPRE LA STESSA"
March 7, 2026
Rifiuti
TAI, monitoraggio in Albania: 90 persone a Gjader, mai così tante dall’apertura
Il 23 e 24 febbraio una delegazione del Tavolo Asilo e Immigrazione, insieme all’On. Rachele Scarpa, ha effettuato un nuovo accesso al centro di Gjader. Quanto emerso accerta uno scenario grave e per molti versi paradossale: nonostante i due rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea – il secondo dei quali sulla firma del protocollo stesso – il governo non solo non sospende i trattenimenti, ma aumenta in modo significativo i trasferimenti forzati dai CPR italiani verso l’Albania. Nelle ultime due settimane si sono registrati due trasferimenti di circa 35 persone ciascuno. Oggi sono circa 90 le persone trattenute a Gjader: il numero più alto dall’apertura del centro, nell’ottobre 2024. Per dieci mesi i trasferimenti sono avvenuti con numeri molto più contenuti, in media circa dieci persone per volta, con una presenza complessiva intorno alle venti persone. Oggi si arriva a circa 90 presenze. I numeri segnalano un’accelerazione evidente e indicano la volontà del governo di normalizzare il funzionamento del centro, consolidandolo come parte strutturale del sistema di detenzione amministrativa, nonostante i rinvii pendenti alla CGUE. L’esercizio del diritto alla difesa è limitato dalla distanza geografica e il diritto alla salute compromesso, come emerge dal registro degli eventi critici e dal numero di persone che soffrono vulnerabilità psicofisiche e che nonostante ciò, vengono trasferite nel CPR. Dalle testimonianze raccolte emerge che i trasferimenti verso l’Albania avvengono, anche nell’ultimo periodo, con un uso generalizzato dei dispositivi di coercizione per l’intera durata del viaggio, senza una valutazione individuale sulla necessità e proporzionalità della misura. Le persone riferiscono di non aver ricevuto ordini formali di trasferimento ed è tanto più grave in considerazione del fatto che l’autorità giudiziaria ha già ritenuto illegittima la mancanza di un ordine formale di trasferimento. Ancora non sono noti i criteri in base ai quali vengono selezionate le persone. I profili sono estremamente eterogenei per storia personale, anzianità di presenza in Italia e nazionalità, elemento che rafforza l’opacità delle procedure adottate. L’arrivo massivo delle ultime settimane ha generato forte confusione e disorientamento tra le persone trattenute. Il dato è riscontrabile anche nell’aumento delle annotazioni riportate nel registro degli eventi critici, segnale di una tensione crescente all’interno della struttura. Finora, la maggior parte delle persone trasferite in Albania è stata poi riportata in Italia a seguito della presentazione di una domanda di asilo. Moltissime sono rientrate anche per la rivalutazione dell’idoneità al trattenimento per ragioni sanitarie. I rimpatri effettivamente eseguiti sono stati pochi e, in ogni caso, sempre successivi al ritorno delle persone in Italia, escluso il caso dei cinque cittadini egiziani rimpatriati direttamente via Tirana a maggio 2025. Dagli accessi agli atti risulta inoltre che, in tutti i casi in cui l’ente gestore ha convocato la Commissione per la valutazione delle vulnerabilità, le persone sono state trasferite in Italia in quanto riconosciute vulnerabili e inadatte al trattenimento. Segnale che, per moltissime persone, il trasferimento in Albania non doveva avere luogo proprio alla luce delle loro condizioni psicofisiche. Tra le persone trattenute vi è una persona che si trovava nel CPR di Bari e che è stato il primo soccorritore del 25enne Simo Said, deceduto il 12 febbraio all’interno del CPR pugliese. Questo ragazzo, che dovrebbe essere sentito dalle autorità nell’ambito dell’incidente probatorio sulla morte di Simo Said, è stato inspiegabilmente portato a Gjader, e, anche alla luce di quell’evento traumatico, presenta un grave stato di sofferenza psicologica e numerosi episodi di autolesionismo che non sembrano essere stati oggetto di una rivalutazione dell’idoneità alla permanenza in CPR. È trattenuta anche una persona proveniente dall’Iran, nonostante l’attuale clima politico del Paese renda di fatto impossibile il rimpatrio. Colpisce inoltre la presenza di moltissime persone che avevano un lavoro regolare in Italia, lo hanno perso e, a seguito di ciò, hanno perso anche il permesso di soggiorno: persone inserite nel tessuto sociale e lavorativo, poi trasferite coattivamente in Albania. Emerge poi un elemento che rende il meccanismo ancora più grave: almeno due delle persone incontrate erano già state trattenute a Gjader, poi riportate in Italia e ora nuovamente trasferite in Albania. Un rimbalzo forzato che evidenzia la natura profondamente lesiva e propagandistica di questo sistema. Per la prima volta è stato utilizzato il carcere presente nella struttura di Gjader, per la detenzione di una persona accusata di aver commesso un reato mentre si trovava nel CPR. Il giorno successivo la persona è stata trasferita in Italia. L’incremento dei trasferimenti e l’ampliamento delle presenze segnano un passaggio di estrema gravità: il cosiddetto “modello Albania” si colloca fuori dal perimetro giuridico europeo di riferimento e il protocollo non è compatibile neanche con le disposizioni contenute nei regolamenti connessi al Patto europeo su migrazione e asilo. I costi umani ed economici dell’esperimento albanese continuano a salire davanti all’ostinazione del governo. Quando saranno i tribunali a prendere atto dell’incompatibilità, i giudici saranno di nuovo incolpati del mancato funzionamento del centro? Il Tavolo Asilo e Immigrazione e l’On. Rachele Scarpa chiedono al governo la sospensione immediata di tutti i trasferimenti verso il CPR di Gjader e la chiusura del centro, struttura che continua a operare fuori dal perimetro del diritto, in un quadro di radicale contrasto con i principi fondamentali. Redazione Italia
February 25, 2026
Pressenza
Lotte al CPR di Macomer
I prigionieri del CPR di Macomer ci raccontano di un tentativo di suicidio, effettuato come gesto estremo di lotta, avvenuto, mediante ingestione di sostanze tossiche, nella notte tra venerdì e sabato; il prigioniero ha passato una notte nell’ospedale di Nuoro e, come sempre è stato rimandato al CPR. I prigionieri ci raccontano anche di continui … Leggi tutto "Lotte al CPR di Macomer"
February 23, 2026
Rifiuti
Dietro gli attacchi ai medici il fallimento dei centri per i rimpatri
1. A ridosso dell’ennesimo disegno di legge immigrazione, approvato in bozza dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, mentre si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sicurezza varato lo scorso 5 febbraio, che prevede disposizioni ancora più restrittive in materia di trattenimento nei centri per i rimpatri (CPR), è partita una pesante campagna, coordinata a livello politico, giudiziario e mediatico, contro i medici che accertano le condizioni di salute delle persone migranti destinatarie di misure detentive nei centri di detenzione amministrativa, in vista dell’esecuzione dell’espulsione con l’accompagnamento forzato nel paese di origine. Sei medici dell’ospedale di Ravenna risultano indagati per aver certificato la” non idoneità al trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr)” di persone straniere che avevano ricevuto un decreto di espulsione. Tutto questo avviene mentre a Torino viene condannata la direttrice di un CPR per il suicidio di Moussa Baide, ed a Bari nel CPR di Palese muore un ragazzo di 25 anni per “arresto cardiaco”. Secondo il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, i reati di falso ideologico continuato in concorso, contestati agli operatori sanitari, se confermati, sarebbero “da licenziamento, da radiazione e da arresto”. Immediata la risposta dei cittadini solidali: è stata lanciata una petizione online su Change.org dal titolo «Appello urgente: la cura non è un reato», indirizzata ai Presidenti degli Ordini dei Medici, alla Fnomceo, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, alle società scientifiche e all’opinione pubblica. Nel testo si denuncia un “punto di rottura inaccettabile tra l’esercizio della medicina e le logiche di pubblica sicurezza“. Gli Ordini professionali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena ricordano che “l’art. 24 del Codice di deontologia medica impone al medico l’obbligo di rilasciare certificazioni sanitarie veritiere, precise e diligenti, basate su rilievi clinici diretti o documentati” e che, nel caso delle certificazioni per l’idoneità al trattenimento nei Cpr, “la visita è svolta secondo criteri rigorosamente clinici“, includendo anamnesi, valutazione delle condizioni fisiche e psichiche, eventuali patologie, disturbi psichiatrici e condizioni di vulnerabilità. Si ribadisce che “Il medico non “autorizza” il trattenimento: attesta esclusivamente se, in base alle condizioni cliniche rilevate al momento della visita, sussistano o meno elementi di incompatibilità sanitaria”. La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), ha evidenziato che “la patogenicità dei Cpr è un dato scientifico, non un’opinione”, e per questa ragione è finita nel mirino di una fitta campagna della stampa collegata al governo Meloni che ha individuato ulteriori bersagli per la comunicazione seriale di odio rivolto contro le persone migranti e quanti prestano loro assistenza. Ormai il Giornale, Libero, La Verità, il Tempo, per citare soltanto quelli più noti, fanno parte di un gruppo di fuoco mediatico che diffonde quotidianamente propaganda al limite della diffamazione contro chiunque venga individuato come ostacolo all’azione di governo, come vengono considerate le “toghe rosse”, i magistrati che non convalidano i trattenimenti ed impongono risarcimenti nei casi di indebita detenzione, gli avvocati e i giuristi che ottengono l’annullamento dei provvedimenti di espulsioni, o il riconoscimento del diritto di asilo, i medici che impediscono il trattenimento amministrativo di persone migranti che, abbandonati in una situazione di irregolarità, subiscono un deperimento spesso irreversibile delle condizioni psico-fisiche. Basta un singolo fatto di cronaca nel quale rimangono coinvolti immigrati “clandestini”, e subito l’opinione pubblica viene bombardata da cronache che, al di là della responsabilità penale personale, ascrivono alla loro presenza tutto il malessere sociale che colpisce i cittadini, stritolati da una enorme diffusione delle povertà, malgrado i dati economici trionfalistici diffusi dal governo. Adesso, a fronte del fallimento dei rimpatri attraverso il sistema dei CPR, si cerca di individuare tra i medici l’ennesimo capro espiatorio per nascondere le respnsabilità di chi gestisce le politiche migratorie puntando sulla moltiplicazione dei reati, sull’aumento delle pene, sulla carcerazione, e sugli accordi con paesi terzi ritenuti sicuri, per rendere più efficaci le espulsioni ed i respingimenti. 2. Il ministro della giustizia Nordio diffonde dati chiaramente falsi sulle espulsioni con trattenimento ed accompagnamento forzato eseguite lo scorso anno e la presidente del Consiglio Meloni parla addirittura di un aumento dei rimpatri del 55 per cento. Ma la realtà è più forte della propaganda, anche se i dati sui CPR vengono sistematicamente occultati e si impediscono le visite che in passato hanno fatto emergere situazioni sconvolgenti. Mentre il governo attacca i medici, i rimpatri proseguono a rilento, si occultano i dati reali, e nei CPR si continua a morire, talvolta anche per cause che vengono nascoste sotto la generica dizione di “arresto cardiaco”, oppure di “cause naturali”. Il numero reale delle persone effettivamente rimpatriate dopo essere state trattenute in un centro di detenzione rimane costante con lievi modifiche nel corso degli anni, e l’utilizzo del centro di Gjader in Albania, per i pochissimi casi di trattenimento che non sono stati annullati dalla magistratura, continua a configurare soltanto un enorme spreco di denaro, ma non incide praticamente sulle statistiche dei rimpatri. Si è passati dai 4751 migranti irregolari rimpatriati nel 2023 a 5414 nel 2024, mentre dai CPR nel 2024 sono stati effettivamente rimpatriate 2526 persone, addirittura in calo rispetto al 2023, quando erano state rimpatriate 3134 persone (dati tratti dal Dossier statistico immigrazione 2025 – IDOS). Anche considerando un modesto aumento nel 2025, anno nel quale potrebbero essere state rimpatriate circa 5000 persone, in base ai dati censiti a metà dell’anno, si tratta di un numero irrilevante per corrispondere ai propositi del governo rispetto ad una presenza di oltre 500.000 persone in condizioni di irregolarità nel nostro paese. A fronte dell’innalzamento del periodo massimo di trattenimento a 18 mesi, avvenuto nel settembre del 2023, e dei 700 posti circa effettivamente disponibili nei 10 CPR oggi in funzione in Italia, non si vede davvero come si possa attribuire ai medici, o ai giudici, il fallimento di un sistema espulsivo che non funziona proprio per effetto delle scelte del governo, che ha bisogno di propagandare espulsioni di massa che poi non si riescono a realizzare. Anche perché con poche eccezioni i paesi di origine sono assai riluttanti a riammettere sul loro territorio i propri emigranti. Intanto peggiora la condizione psico-fisica delle persone trattenute nei centri di detenzione, l’agibilità delle strutture destinate a CPR, e cresce ovunque la disperazione, fino ai casi sempre più frequenti di un disagio mentale conclamato, per la impossibilità di regolarizzare la propria posizione e di conseguire un livello sia pur minimo di inclusione sociale. La marginalizzazione ed il confinamento delle persone migranti, al di là di singoli episodi di cronaca, produce danni che si diffondono nell’intero corpo sociale. […] 4. Una direttiva adottata dall’ex ministro dell’interno Lamorgese fissava nel 2022 criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, prevedendo che “lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della Azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette“. A ottobre dello scorso anno il Consiglio di Stato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 96/2025, si era espresso sulle carenze rispetto all’assistenza sanitaria prevista dal capitolato d’appalto dei Centri per il rimpatrio (CPR) utilizzato dal Ministero dell’interno. Il Consiglio di Stato evidenziava, in particolare, le gravi criticità nella tutela della salute e nella prevenzione del rischio suicidario all’interno dei CPR, richiamando l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla Direttiva Lamorgese del 2022 e di garantire valutazioni mediche adeguate e continue. Materie sulle quali si attende un impegno più costante del Garante nazionale per le persone private della libertà personale.[…] 6. Mentre appare ancora incerta la portata effettiva delle previsioni riguardanti la detenzione amministrativa che saranno contenute nel nuovo pacchetto sicurezza, da concretizzare in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una circolare (direttiva) per sollecitare “con la massima determinazione” le espulsioni per i migranti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Con la stessa circolare i Prefetti vengono invitati “a stipulare convenzioni con l’ASL per applicare pienamente l’art. 3. comma 2. della direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell’interno “ in modo da garantire il trattenimento nei Centri di detenzione anche in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso. Per evitare che “l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero” si sollecitano i Prefetti a “stipulare apposite convenzioni con i locali SerD”. Previsioni che aumenteranno in modo esponenziale le condizioni di disagio psicofisico che già caratterizza gli “ospiti” dei centri di detenzione in Italia, con un diffuso ricorso a psicofarmaci, ai quali corrisponde un insostenibile clima di tensione che la circolare Piantedosi andrà ad esasperare. 7. Questa circolare/direttiva ministeriale a firma di Piantedosi costituisce l’antecedente politico delle iniziative giudiziarie contro i medici che accertano l’idoneità del cittadino straniero irregolare alla vita di comunità all’interno di un centro per i rimpatri e della campagna di stampa che ne è seguita. L’obiettivo è chiaro. Piuttosto di evitare che gli accertamenti medici impediscano il trattenimento amministrativo nei CPR si passa ad un modello di carcerazione immediata, riducendo la portata delle valutazioni sanitarie sulla idoneità delle persone a vivere nei centri di detenzione, e rinviando le eventuali cure, solitamente limitate a psicofarmaci, al periodo di internamento, anche nei casi di tossicodipendenze o gravi disturbi psichiatrici. Il diritto alla salute nei CPR si può ancora definire un diritto trattenuto. Malgrado le recenti iniziative giudiziarie e lo schieramento politico e mediatico che si è già schierato a favore della colpevolezza dei medici indagati, in base all’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la Direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, recante “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’art. 14 del d.lgs. n.286/1998 e successive modificazioni”, i medici rimangono tenuti (art.3) a certificare “l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative – rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile – che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette“. Inoltre, “Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro tenuto conto delle caratteristiche strutturali dello stesso, o dell’eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda redatta dalla struttura sanitaria dell’istituto di pena di provenienza. Nel contesto della visita medica, particolare attenzione deve essere posta alla ricerca attiva di segni o sintomi di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture, secondo la Linea guida “I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli” sviluppata dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM, ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018. Durante la permanenza nel Centro, quando le condizioni dello straniero lo richiedono ovvero quando ritenuto necessario, lo straniero è sottoposto a visita medica”. Secondo l’art.3 della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’idoneità deve essere accertata da un medico di una struttura sanitaria pubblica, sia ASL o azienda ospedaliera e non come avviene in molti casi da personale medico dell’ente gestore convenzionato con la Prefettura. Secondo la stessa Direttiva Lamorgese del 2022, “In presenza di elementi che possano determinare l’incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, il medico responsabile del Centro chiede che venga disposta nuova valutazione da parte della ASL o dell’azienda ospedaliera. Nelle more, ove ritenuto opportuno, il medico può disporre che lo straniero venga alloggiato in una stanza di osservazione, posta nei pressi del presidio sanitario di cui al successivo comma 5, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività, tenendone traccia in apposito registro cronologico. Le visite mediche all’interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della riservatezza e la tutela della dignità personale. In presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico, potrà essere ammessa la presenza delle forze di Polizia.” Non si può ritenere che il recente decreto legge sicurezza, o il disegno di legge immigrazione, ancora non pubblicati in versione definitiva, abbiano abrogato queste disposizioni, perché se così fosse, la norma abrogatrice risulterebbe in contrasto con l’art.32 della Costituzione che costituisce garanzia del diritto alla salute per tutte le persone indipendentemente dal loro status giuridico. Né si può ritenere, alla luce della sentenza n.96 della Corte Costituzionale sulla riserva di legge in materia di trattenimento amministrativo nei CPR, che un ulteriore provvedimento del ministro dell’interno, sotto forma di circolare o direttiva, possa restringere l’accesso effettivo al diritto alla salute, con disposizioni che consentano di inibire un pieno accertamento preventivo sulle condizioni di salute delle persone migranti da parte di personale medico operante all’interno di strutture pubbliche prima del loro ingresso nel CPR. […] Fulvio Vassallo Paleologo
February 19, 2026
Pressenza
A Gradisca la presentazione del rapporto “Cpr d’Italia: istituzioni totali”
Dopo la presentazione al Senato della Repubblica, il rapporto “Cpr d’Italia: istituzioni totali” sarà presentato anche a Gradisca d’Isonzo martedì 24 febbraio 2026 alle ore 18, nella sede municipale di Palazzo Torriani (via Ciotti 49, II piano). Il rapporto è il risultato di un monitoraggio condotto tra settembre e dicembre 2025 da delegazioni di parlamentari italiane ed europee, insieme a esperte ed esperti indicati dal Tavolo Asilo e Immigrazione. Le visite hanno riguardato tutti i Centri di permanenza per il rimpatrio attivi in Italia: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo, Macomer, Milano, Palazzo San Gervasio, Roma, Torino e Trapani. Ne emerge un quadro documentato di gravi criticità: condizioni materiali inadeguate, compressione dei diritti fondamentali, carenze nell’assistenza sanitaria e legale, oltre a un impiego di risorse pubbliche giudicato inefficiente. Il rapporto definisce i CPR come “istituzioni totali”, strutture che per caratteristiche organizzative e regime interno producono isolamento, marginalizzazione e sofferenza, e che – secondo le autrici e gli autori – non risultano riformabili ma da superare, anche nell’interesse della sicurezza collettiva. ICS – Ufficio Rifugiati, Onlus Redazione Friuli Venezia Giulia
February 18, 2026
Pressenza
CPR e trasferimenti in Albania, spot elettorale per il referendum sulla giustizia
1. Cresce l’agitazione nelle stanze del governo. Non hanno più argomenti per contrastare l’avanzata dei No in vista del referendum sulla giustizia ed usano l’arma totale contro i giudici: la detenzione amministrativa dei migranti destinatari di provvedimenti di espulsione. Ogni decisione che non convalida un decreto di trattenimento adottato dal questore viene considerata come un favore fatto ai “clandestini” dalle “toghe politicizzate”, secondo Giorgia Meloni. L’attività dei giudici dunque sarebbe causa della crescente insicurezza fatta percepire ai cittadini anche attraverso un uso strumentale di fatti di cronaca gravi, che andrebbero considerati però nell’ambito della responsabilità penale personale e nella prospettiva della certezza della pena, piuttosto che come occasione di propaganda. L’ultimo caso strumentalizzato da Giorgia Meloni in vista del referendum sulla giustizia riguarda un cittadino algerino residente da molti anni in Italia con la famiglia, con una sfilza di precedenti penali, e dunque irregolare, trattenuto nel CPR di Gradisca d’Isonzo, in Friuli, e poi trasferito verso il centro albanese di Gjader, con i polsi legati da fascette di velcro “con la facoltà di toglierle solamente per andare in bagno, in due sole occasioni”, in assenza di un provvedimento scritto e motivato. Con violazione dunque, secondo quanto accertato dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 febbraio scorso, dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 13 e 97 Cost., dalla legge 241/1990 e dall’art. 8 CEDU. Un caso che sarebbe bene conoscere nei dettagli per comprendere quanto sia pericoloso ed invasivo il potere di disinformazione utilizzato dal governo a reti unificate per orientare il consenso dell’opinione pubblica. 2. Le garanzie costituzionali non valgono “fino a un certo punto” a seconda degli interessi politici prevalenti. E per tutti, cittadini e stranieri, vale l’art.3 della Costituzione. Come è scritto nelle aule di giustizia, la legge è uguale per tutti e non può essere applicata dai giudici a seconda delle contingenze elettorali del momento. Questo stabilisce l’art.101 della Costituzione secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo, ma i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Come impone l’articolo 13, pilastro democratico della stessa Costituzione, la libertà personale può essere limitata dalle forze di polizia in assenza di una convalida del giudice in casi particolari previsti dalla legge e per una durata limitata (48 ore), sulla base di un provvedimento scritto da sottoporre al controllo del magistrato (entro ulteriori 48 ore). Questo principio vale a garanzia di tutti, cittadini e stranieri. Un decreto questorile di trattenimento, o un trasferimento forzato con accompagnamento di polizia da un CPR ad un altro, soprattutto se in territorio straniero, come in Albania, al di fuori dell’Unione europea, rimangono illegittimi, anche se riguardano un pregiudicato, quando si violano le garanzie stabilite dalla legge (art.13 Cost), i diritti di difesa (art.24 Cost.), il diritto alla salute (art.32 cost.), l’art.8 della Cedu (diritto all’unità familiare) e le regole procedurali, che comprendono il diritto all’informazione sulla propria condizione giuridica ed il diritto di comunicare con l’esterno. Altrimenti, se questi diritti fossero negati, ci troveremmo in uno Stato di polizia ed i cittadini non sarebbero certo in una situazione di maggiore sicurezza. Almeno quelli che ancora credono nei valori della democrazia e della separazione dei poteri. I trasferimenti in Albania da centri di detenzione ubicati in Italia sono ancora privi di basi legali certe, come ha stabilito una consolidata giurisprudenza di merito, che la Cassazione penale non è riuscita a scalfire, e non trovano copertura neppure nei nuovi Regolamenti europei che entreranno in vigore a giugno in attuazione del Piano UE sulla migrazione e l’asilo del 2024. Sulla detenzione amministrativa nel CPR di Gjader in Albania, e poi sul successivo trasferimento in un CPR in territorio italiano, la Corte di Cassazione ha sollevato dubbi con una questione di costituzionalità adottando l’ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025. Oggetto del dubbio di legittimità costituzionale è la previsione legislativa che, in caso di mancata convalida del trattenimento, stabilisce che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro 48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2. La Corte ravvisa anche violazioni degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla CEDU, al Patto ONU sui diritti civili e politici e alla Carta dei diritti fondamentali UE, quando si mantiene una forma di limitazione della libertà personale “solo per volontà diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”. L’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025, che prevede la prosecuzione del trattenimento amministrativo dopo il trasferimento da un CPR ad un altro, anche in assenza di una ulteriore convalida giurisdizionale, appare dunque irragionevole e discriminatorio in quanto “Consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”. Come adesso il governo riprova a consentire nella disciplina del trattenimento amministrativo con una norma, prevista dal nuovo Decreto legge sicurezza, che appare confezionata proprio per salvare l’operatività del centro per i rimpatri (CPR) di Gjader in Albania. Le forze di governo vogliono vincere il referendum sulla giustizia con le menzogne, ma i fatti sono più forti della loro strumentalizzazione: il “modello Albania” fissato dal Decreto Legge 37/2025, attuativo del Protocollo d’intesa Meloni-Rama, poi convertito nella Legge 75/2025 è fallito, come è certificato dal numero irrisorio di persone effettivamente espulse dopo un transito nei centri di detenzione albanesi, e dalle critiche severe sollevate da diversi organi della giurisdizione che non hanno convalidato i decreti di trattenimento adottati dal questore di Roma. 3. Per rilanciare i trasferimenti verso il CPR di Gjader, ed attuare una mobilità sottratta a qualsiasi controllo di legittimità tra i 10 CPR operativi in Italia, all’evidente scopo di scoraggiare i diritti di difesa e tranciare tutti i rapporti che la persona trattenuta aveva in precedenza con il nucleo familiare, con associazioni umanitarie e con i suoi difensori, il governo cerca adesso di introdurre nuove norme che sottraggano ai magistrati la giurisdizione sulla limitazione della libertà personale dei detenuti all’interno dei centri per i rimpatri, materia sulla quale è intervenuta lo scorso anno la Corte costituzionale con la sentenza 96/2025. In quella occasione la Consulta imponeva al legislatore una precisa individuazione delle modalità del trattenimento amministrativo, e dei diritti di difesa, impegno che non è stato ancora rispettato con il Disegno di legge immigrazione, che dovrebbe essere presentato quanto prima all’esame delle Camere. Con il nuovo Decreto legge sicurezza approvato come schema di articolato in Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il governo ha previsto espressamente il potenziamento della rete dei centri di detenzione e trasferimenti da un CPR ad un altro in assenza di un provvedimento di convalida del magistrato. Si è pure prevista la possibilità di non procedere all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con la possibilità immediata di trattenimento amministrativo in un CPR, e di accompagnamento forzato in frontiera, senza la necessità di una ulteriore convalida del giudice dopo la violazione del primo ordine di allontanamento adottato dal questore. Questa modifica all’art.14 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98 appare di dubbia costituzionalità, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ma comunque non è ancora entrata in vigore. Si tratta di un complesso normativo frammentato e ancora in fieri che costituisce un ennesimo sotterfugio per nascondere la scarsa operatività dei CPR ubicati in territorio italiano, ridurre l’area del controllo dei giudici sulla libertà personale e per eseguire altre deportazioni in Albania. Dove però i centri di detenzione rimangono quasi vuoti, con costi sempre più elevati, privi di qualsiasi giustificazione politica e contabile. E sarebbe davvero tempo che la Corte dei conti accerti il danno erariale nella gestione dei CPR e dei rimpatri, e tutte le responsabilità che ne derivano. Gli accordi con i paesi di origine non funzionano, si sta verificando anche in Francia, soprattutto con paesi come l’Algeria, dal quale proveniva l’immigrato sul quale la Meloni ha sollevato il caso mediatico del risarcimento disposto a seguito di una ingiusta detenzione, e dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 1 agosto 2025 il ricorso alla categoria di paese di origine sicuro, ed ai centri in Albania, paese terzo ritenuto “sicuro”, non appare più funzionale a facilitare rimpatri che diano esecuzione ai provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. 4. Di fronte al caso mediatico creato da Giorgia Meloni sulla decisione di un giudice di risarcire un migrante illegittimamente detenuto in un CPR, occorre ricordare quanto afferma la Corte costituzionale (sentenza n.105/2001) secondo cui nel caso del trattenimento amministrativo, “anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale. “Né potrebbe dirsi – aggiunge la Consulta- che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell’istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.“ Il controllo giurisdizionale sulla libertà personale dei migranti trattenuti nei CPR, e nei luoghi assimilati, anche in occasione di trasferimenti che nel caso dell’Albania assumono i caratteri di deportazioni, rimane dunque un passaggio ineliminabile, come impongono l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e in Italia, gli articoli 3,13 e 24 della Costituzione italiana. Sarebbe tempo che il governo smetta di utilizzare, a scopo propagandistico, le sentenze dei giudici che non convalidano misure di trattenimento evidentemente illegittime, e in un solo caso ancora isolato hanno stabilito un esiguo risarcimento del danno da ingiusta detenzione, per creare ulteriore allarme sociale e sfruttare a fini elettorali un clima di paura nel paese, di fronte ad un immigrazione che si asserisce “incontrollata”. Una “invasione di massa” o un attacco alla sicurezza collettiva che non si materializzano certo per effetto di singoli provvedimenti del tutto legittimi dell’autorità giudiziaria che in materia di trattenimento amministrativo applica le leggi vigenti tenendo conto della Costituzione, delle Convenzioni internazionali e delle normative dell’Unione europea. Fulvio Vassallo Paleologo
February 18, 2026
Pressenza