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Napoli. La Corte dei Conti demolisce la partecipata per la gestione del patrimonio immobiliare del comune
In questi giorni è stata pubblicata la deliberazione n. 175/2026 della Sezione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti sulla New Co. Napoli Patrimonio facente parte del piano attuativo del “Pacco” per Napoli (accordo del marzo 2022 tra l’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi e l’attuale Sindaco […] L'articolo Napoli. La Corte dei Conti demolisce la partecipata per la gestione del patrimonio immobiliare del comune su Contropiano.
July 5, 2026
Contropiano
Allarme della Corte dei Conti: nella sanità manca personale, a rischio i servizi
La crisi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non è solo una questione di fondi, ma anche un problema di personale. È, in altre parole, un problema di capacità di programmare l’impiego di quei fondi per strutturare adeguati servizi per la tutela della salute. È la Corte dei Conti a lanciare […] L'articolo Allarme della Corte dei Conti: nella sanità manca personale, a rischio i servizi su Contropiano.
June 29, 2026
Contropiano
Il PNRR e il Sud che non vediamo
L’ultimo referto della Corte dei conti mostra un Mezzogiorno che realizza i progetti più rapidamente, ma spesso perché dispone di interventi più piccoli e di minori risorse. Tra aree interne, spopolamento e capacità amministrativa, il divario territoriale resta aperto. C’è un paradosso al cuore dell’ultimo referto della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delibera n. 12/2026 delle Sezioni riunite in sede di controllo, approvata il 27 maggio 2026, che merita di essere nominato con chiarezza, senza eufemismi tecnocratici. I progetti del PNRR avanzano più velocemente al Sud. Lo dice la Corte stessa: «i progetti procedono più speditamente nel Mezzogiorno, con una durata media inferiore di oltre due mesi (64 giorni) rispetto al dato italiano». Al Nord le durate sono superiori di 40 giorni. Se ci si fermasse qui, si potrebbe leggere il dato come un successo, perfino come una smentita del pregiudizio che vuole il Mezzogiorno condannato al ritardo strutturale. Ma la Corte aggiunge una nota metodologica che ribalta tutto: questa velocità dipende probabilmente dalla «minore dimensione finanziaria dei progetti», non da una maggiore capacità realizzativa. Il Sud corre su cantieri più piccoli. Il Nord rallenta perché costruisce di più. È questa la trappola concettuale che attraversa il rapporto e che nessun comunicato istituzionale ha il coraggio di svelare fino in fondo. IL CLUSTER DELL’ECONOMIA FRAGILE: UN RITRATTO GEOGRAFICO La parte più densa e preziosa della delibera — la Sezione II, dedicata alle “aree interne” — introduce una tassonomia che rompe con la semplificazione del dualismo Nord-Sud e, al tempo stesso, lo conferma, in forma più granulare e spietata. Attraverso un’analisi cluster condotta su 3.834 comuni classificati come “Area Interna” secondo la tassonomia Istat 2021–2027, la Corte individua quattro profili territoriali. Il primo si chiama “Economia fragile”: comuni caratterizzati da condizioni economiche sfavorevoli, deprivazione socio-economica mediamente del 49,5% superiore alla media nazionale, basso tasso di occupazione (54%), copertura degli asili nido al 5%, scarsa presenza di servizi turistici. «I Comuni rientranti in tale gruppo sono localizzati quasi interamente nel Mezzogiorno», scrive la Corte. Su 1.368 comuni classificati in questo cluster, 1.279 sono nel Sud e nelle Isole. Non è un dato marginale: è la mappa della marginalizzazione strutturale del Paese. La Corte costruisce questo apparato analitico innovativo; la lettura per cluster supera il vecchio schema delle macro-ripartizioni e poi lo lascia sospeso, senza che le sue implicazioni politiche vengano tratte con la necessaria radicalità. Noi proviamo a farlo. LA CLAUSOLA DEL 40% E LA SUA ELUSIONE Il PNRR prevedeva, per alcune misure, una riserva del 40% delle risorse a favore del Mezzogiorno. Era un impegno politico significativo, un argine contro il meccanismo ordinario che tende a concentrare le risorse lì dove le strutture di spesa sono già più rodate. La delibera n. 12/2026 registra, quasi di passaggio, che per la misura di efficienza energetica di cinema, teatri e musei (M1C3) i bandi prevedevano una quota del 40% a favore del Mezzogiorno, ma il tetto è stato rispettato solo per il 32,8%, per carenza di candidature idonee dalle Regioni interessate. Qui bisogna soffermarsi. La “carenza di candidature” non è un fatto neutro, non è una libera scelta del territorio. È il riflesso di una capacità amministrativa e progettuale strutturalmente più debole, che a sua volta è l’esito di decenni di sottoinvestimento nei sistemi locali. La clausola del 40% nasce esattamente per compensare questo squilibrio, ma finisce per essere aggirata proprio perché le condizioni di partenza non sono state adeguatamente presidiate. Il risultato è che le risorse destinate a colmare il divario si concentrano dove il divario è minore. LO SPOPOLAMENTO COME TRAPPOLA AUTO-RINFORZANTE Tra i dati più perturbanti della relazione vi è la descrizione del circolo vizioso che governa le aree periferiche: l’assenza dell’asilo nido scoraggia le giovani coppie dal trasferirsi o dal restare, la popolazione fertile si riduce ulteriormente, la domanda potenziale scende ancora, rendendo il servizio ancora meno sostenibile. La Corte chiama questo meccanismo «trappola demografica auto-rinforzante». Non è una metafora: è la dinamica reale di centinaia di comuni del Meridione, dove la copertura degli asili nido è al 5% contro il 19% dei poli urbani. Il PNRR ha stanziato complessivamente circa 21,9 miliardi di fondi PNRR per progetti localizzati nelle aree interne. Ma la distribuzione per Missione rivela una debolezza strutturale: la Missione 3, quella dedicata alle infrastrutture di trasporto, è la più sottodimensionata, con soli 19 progetti per 335 milioni di euro. La ferrovia Salerno-Reggio Calabria ad alta velocità è il solo intervento classificato come “in ritardo” con un grado di criticità di livello alto. COSA CHIEDE QUESTO REFERTO La delibera n. 12/2026 non è un documento di denuncia: è un atto di controllo. Ha il tono pacato e l’architettura argomentativa della magistratura contabile. Ma tra le righe di quella pacatezza si legge un messaggio inequivocabile: il PNRR, nella sua configurazione attuale e nei meccanismi con cui viene attuato, non sta producendo convergenza territoriale. Sta producendo avanzamento, e questo va riconosciuto, ma non riduzione del divario. Il Sud corre su cantieri più piccoli, partecipa meno ai bandi, riceve meno risorse di quelle che gli spetterebbero, abita comuni che la stessa Corte definisce a “economia fragile” e che sono quasi tutti meridionali. Finché queste evidenze non diventano il centro del dibattito politico, non il margine tecnico di una relazione semestrale, il PNRR resterà un’occasione parzialmente mancata. Non è questione di volontà dei singoli comuni o delle singole regioni. È questione di come si costruisce una politica di sviluppo che parta dalle condizioni reali e non presupponga una uniformità che non esiste. FONTI Corte dei conti – Delibera n. 12/SSRRCO/REF/2026, Relazione sullo stato di attuazione del PNRR Art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 – Gazzetta Ufficiale Istat – Classificazione dei comuni nelle aree interne 2021–2027 Cerqua, Giannantoni, Zampollo, Mazziotta – The Municipal Administration Quality Index: The Italian case CENSIS – Supporto operativo alla strategia delle aree interne Sistema ReGiS – monitoraggio, rendicontazione e controllo PNRR Struttura di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Russo
June 15, 2026
Pressenza
Indagini per corruzione sul Ponte sullo Stretto, prima ancora che inizino i lavori
La Procura di Roma ha avviato un’indagine per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, intorno all’approvazione del progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al centro dell’inchiesta ci sono tre figure chiave: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti (in pensione da febbraio scorso), un avvocato […] L'articolo Indagini per corruzione sul Ponte sullo Stretto, prima ancora che inizino i lavori su Contropiano.
June 10, 2026
Contropiano
Il mondo che Meloni inventò
di Mario Sommella (*).   La fabbrica della realtà: istruzioni per abitare il Paese più bello del mondo (quello immaginario)   Cari concittadini, una buona notizia: viviamo nel migliore dei Paesi possibili. Lo sappiamo per certo perché ce l’ha appena comunicato la premier dal banco del governo, con la compostezza di chi legge un bollettino meteorologico nel quale c’è sempre il
Controriforma della Corte dei conti, un altro provvedimento da rivedere
Dopo l’esito del referendum, con l’ampia bocciatura degli elettori della riforma della magistratura voluta dalla maggioranza di centro destra, l’Associazione magistrati della Corte dei conti ha chiesto al Governo di rimettere mano alla parallela riforma della magistratura contabile* che presenta numerose criticità. Pubblichiamo l’intervento di Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti, tratto dal libro di Carteinregola “Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli” (in calce la registrazione video) LA CONTRORIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, UN ULTERIORE TASSELLO DEL PROGRESSIVO E SISTEMATICO INDEBOLIMENTO DELLE ISTITUZIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti inetrvistata da Giancarlo Storto, vice presidente di Carteinregola Giancarlo Storto Nel dibattito sulla giustizia acquista interesse anche la recente riforma della Corte dei conti , vuole spiegarci brevemente  quali sono le funzioni di questa magistratura e quali le linee della riforma? Maria Teresa Pòlito La Corte dei conti è una magistratura speciale che garantisce con le sue funzioni del controllo e della giurisdizione la legalità della spesa pubblica secondo i dettati degli artt 100 e 103 cost. E’un organo di garanzia affinché il denaro pubblico, cioè quello che tutti i cittadini versano pagando le tasse, sia gestito seguendo le regole ed i procedimenti previsti dalle leggi e per le finalità specificamente individuate per realizzare interessi meritevoli di tutela. Vigila per impedire i danni e gli sprechi derivanti dalla cattiva gestione di quel denaro pubblico che tutti noi pagando le tasse affidiamo agli amministratori pubblici per fornire servizi essenziali ai cittadini. La riforma Foti che il Parlamento ha approvato in gran fretta, il 27 dicembre 2025, è una riforma radicale con un unico obiettivo, quello di deresponsabilizzare gli amministratori ed i politici, per questi ultimi è prevista addirittura una presunzione di buona fede fino a prova contraria. Prima della “riforma Foti”, Legge n. 1/2026[1], per gli sprechi, le opere incompiute o fatte male, o per danni causati per finalità distorte o indirizzate ad interessi personali, l’amministratore pubblico rispondeva nei casi di colpa grave per l’intero ammontare del danno, seppure con dei correttivi individuati dalla giurisprudenza. La riforma arriva dopo un quinquennio in cui è rimasto in vigore il c.d. scudo erariale, disposizione che ha escluso la responsabilità per colpa grave, prevista dal governo Conte-2 nel 2020, durante la pandemia (art. 21 d.l. n. 76/2020), e poi prorogata ogni anno, ritenendo tale misura indispensabile per la gestione dei progetti del PNRR. Così i cattivi amministratori hanno potuto essere perseguiti per le sole azioni dolose. Lo scudo ha avuto termine il 31 dicembre 2025. Con la legge FotiXXXIII , approvata  il 27 dicembre  2025, nei rari casi in cui si potrà intervenire con l’azione di responsabilità, (la difficoltà è connessa ad altre norme impeditive, compreso un regime più favorevole agli amministratori in materia di prescrizione) il politico ed il funzionario saranno chiamati a rispondere per una minima parte: il 30 % del danno o in alternativa 2 annualità di stipendio. E’ evidente che si tratta di una parte irrisoria rispetto alla entità dei danni arrecati, mentre la restante parte sarà a carico della collettività. I cittadini, quindi, non solo subiranno i disservizi, ma dovranno accollarsi la maggior parte dei danni causati da politici o funzionari negligenti, non accorti e inidonei. Se nessuno vigila sulla spesa pubblica è evidente il rischio di un incremento degli sprechi e, quindi, il conseguente danno per i cittadini in termini di minori servizi, su sanità, scuola, trasporti, e di minore tutela di diritti fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Giancarlo Storto Quali ulteriori profili della riforma della Corte dei conti destano preoccupazione ? Maria Teresa Pòlito La riforma prevede un aumento dei controlli preventivi di  legittimità sulle gare di appalto, ma il risultato non è quello di rendere l’amministrazione migliore, più efficiente, quanto piuttosto quello di creare forme di deresponsabilizzazione ulteriore per gli amministratori, considerato che se la Corte non riesce ad esaminare, entro 30 giorni , atti complessi, accompagnati da voluminosa documentazione, opera il silenzio assenso con l’esonero da responsabilità degli amministratori come se gli stessi  fossero stati controllati positivamente. Ugualmente si prevede un’attività consultiva generalizzata per questioni il cui valore supera il milione di euro, (art. 2 della legge in esame) e come per l’esito del controllo preventivo, anche in questo caso il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta : «in caso di mancata espressione del parere nel termine » di 30 giorni, – «lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa ………ovvero in senso negativo, qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione. In tal modo è prevedibile che gli atti che saranno sottoposti a controllo preventivo saranno decine e decine di migliaia, e la prospettiva di ottenere una sorta di salvacondotto preventivo suggerirà ad amministratori e dirigenti pubblici di inondare le sezioni territoriali della Corte dei conti di migliaia e migliaia di richieste di pareri,  non più su questioni generiche e astratte, ma concrete o di atti di controllo, al fine di ottenere l’esimente da responsabilità. Si tratta di un sistema che rischia di ingolfare le Sezioni di controllo e di paralizzare la Corte dei conti i cui magistrati sono un numero limitato, circa 500, distribuiti su tutte le Regioni,  per svolgere le 3 funzioni (Procura, controllo, giurisdizione), non consentendo di effettuare altri controlli , fra cui quelli importantissimi sui bilanci di Comuni, Regioni, Aziende sanitarie per prevenire i disavanzi. In tal modo l’irresponsabilità diffusa oltre ad essere antitetica alla deterrenza, non valorizza e stimola i funzionari onesti e coscienziosi che in osservanza degli artt 54 e 97 della Costituzione cercano di svolgere al meglio le loro funzioni. Preoccupa ancora nella riforma la previsione di una delega, che, ad esempio, fra gli altri interventi demolitori, accresce le competenze del procuratore generale, il quale non solo esercita “poteri di indirizzo e di coordinamento” ma può “accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale”. Questo passaggio, contenuto nell’art 3, comma 1 punto 1 della legge di riforma (Legge n 1/2026), significa che il procuratore generale della Corte dei Corti potrà entrare nei fascicoli delle istruttorie dei singoli magistrati e visionare il loro lavoro. E se le istruttorie trovate vedono il PG dissenziente, quali saranno le conseguenze? Sarà consentito al procuratore generale di far partire o di fermare qualsiasi giudizio nell’ intero territorio nazionale ? E ancora, in caso di “inerzia nell’ istruttoria in sede territoriale” o di “violazione delle disposizioni di indirizzo” lo stesso PG ha il potere (recita il punto 2), di ” avocazione delle istruttorie”. Inoltre ” in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza” o “per particolare complessità o novità delle questioni” (termini assolutamente generici ed ampi) il PG è tenuto a “sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizioni di misure cautelari” ed ha anche il potere di “affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale”, in tal modo ponendoli sotto la propria diretta tutela. Quindi al procuratore generale viene dato un potere immenso: entrare nei fascicoli dei pubblici ministeri contabili, avocare a sé o sottrarre i fascicoli se non ritiene che il lavoro in corso sia coerente con le indicazioni date; addirittura, in casi di “particolare complessità” lo stesso PG ha il potere di firma sui provvedimenti come gli inviti a dedurre. Si crea quindi uno stretto rapporto gerarchico fra Procuratore generale e procuratori Regionali, imponendo, a pena di nullità, la sottoscrizione delle citazioni dei procuratori regionali da parte del PG; in contrasto con l’indipendenza di cui essi, ai sensi dell’art 108 Cost, dovrebbero essere dotati. Si deve, inoltre, segnalare con allarme, che, a poco più di un mese dall’approvazione della Riforma (legge Foti) nell’iter di conversione del decreto mille proroghe alla Camera dei Deputati, in Commissione Affari costituzionali e Bilancio, è stato scrutinato positivamente un emendamento (1226) per reintrodurre fino al 31 dicembre 2026 lo scudo erariale, cioè l’esenzione generalizzata dalla responsabilità per colpa grave. Si persegue l’idea che per gli sprechi nella gestione delle pubbliche risorse si possa perpetuare una licenza illimitata di produrre danni senza mai risponderne. Ci sono quindi fondate ragioni per essere preoccupati, non nell’interesse dei magistrati, ma per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, azione che richiede anche la garanzia di una corretta gestione delle finanze raccolte con la tassazione a cui ognuno faticosamente contribuisce. E’ grave che per la gestione del denaro pubblico non valga più il principio basilare di responsabilità. Giancarlo Storto Nel recente dibattito la politica ha attaccato la Corte dei conti  per i provvedimenti  relativi al Ponte sullo stretto di  Messina, ci vuole spiegare meglio  la questione ? Maria Teresa Pòlito L’esercizio dell’attività di controllo di legittimità sul “Ponte sullo Stretto” è costata alla Corte dei conti l’accusa di “intollerabile ingerenza “. Ma alla Corte dei conti non competono valutazioni nel merito dell’opera, solo sul procedimento e sulla sua legittimità. E’ necessario fare un po’ di chiarezza sullo stato della procedura. L’iter del controllo della Corte dei conti si è chiuso con le due deliberazioni, che hanno dichiarato la non legittimità della deliberazione del CIPES e del III atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta il 30/12/2003, quindi tali atti, in assenza di visto di legittimità, non producono effetti. Una delle illegittimità più consistenti rimarcata nell’atto di controllo è stata l’assegnazione dei lavori in assenza di gara, in violazione anche di norme eurounitarie (Direttiva appalti 2014/24 UE art 72), considerato l’incremento superiore al 50%, ciò in ragione delle rilevanti variazioni sia dei costi (3,5 miliardi originari rispetto agli attuali 13,5 miliardi, per altro costo dell’opera ancora non definitivo) che delle modalità di realizzazione (all’inizio l’opera era a carico prevalentemente dei privati attraverso il projet financing ora è completamente finanziata dal pubblico). L’amministrazione qualora consideri l’opera di primaria importanza ha uno strumento previsto dall’ordinamento, che è quello di richiedere la registrazione con riserva; infatti, trattandosi di atto politico, la Corte sarebbe tenuta a dare esecuzione. L’atto così registrato comunque diventerebbe efficace ma sarebbe sempre illegittimo. In tale caso, però, oltre alla responsabilità politica, rimarrebbe in capo al Governo anche la responsabilità erariale per tutti i danni che potrebbero eventualmente derivare. Ma il Governo non sembra volersi assumere tale responsabilità. Ecco perché solo per un deciso intervento del Presidente della Repubblica si è evitata una ulteriore  lesione delle funzioni di un organo di garanzia a cui avevano fatto cenno le informazioni giornalistiche, richiamando per il Ponte uno schema di decreto legge in cui si prevedeva di intervenire su una procedura di controllo già chiusa, riproponendo per una specifica fattispecie, con una legge provvedimento, lo scudo erariale (cioè una responsabilità solo per dolo) e riducendo i poteri di controllo della Corte dei conti ad interventi solo formali. Giancarlo Storto  Quali sono gli elementi comuni fra riforma Foti sulla Corte dei conti  e la riforma Nordio sulla giustizia , oggetto di referendum? Maria Teresa Pòlito  Le due riforme operano su ambiti decisamente diversi anche perché la Corte dei conti è una magistratura speciale (art 108 Cost.) e non ha un Consiglio superiore della magistratura. Ha però un organo di autogoverno sul quale già da tempo il legislatore ha operato un radicale intervento riformatore riducendo il numero dei componenti togati eletti dal corpo dei magistrati, dai due terzi, ad un numero pari a quello dei rappresentanti eletti dal Parlamento (4 e 4). Questo ha già fortemente sbilanciato le decisioni, creando in diversi casi, quanto meno nelle questioni più complesse, una decisione compatta dei componenti laici, con riflessi rilevanti sulle decisioni assunte. Ma si può senz’altro affermare che le due riforme sono accomunate dall’obiettivo di una limitazione degli spazi di autonomia dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni e, nel caso delle funzioni di garanzia come quelle della Corte dei conti, ne consegue una riduzione della tutela dei diritti realizzata attraverso i controlli sulla legalità finanziaria. Soprattutto perché i diritti hanno un costo e se aumentano gli sprechi, riducendosi gli ambiti della responsabilità, sono le fasce più deboli della popolazione a pagarne le conseguenze . “Non disturbare il manovratore“ vuol dire dare a chi governa la possibilità di non essere soggetto ai limiti imposti dalle leggi. Ma la nostra Costituzione non ammette zone d’ombra, siamo tutti uguali davanti alla legge ed i governanti devono rispondere ai cittadini del proprio operato, dimostrando come le risorse, acquisite con le tasse, siano state spese per quello che era stato programmato, assicurando il miglior rapporto fra risorse impiegate e risultati raggiunti, accettando quel bilanciamento dei poteri che è la positiva e irrinunciabile innovazione dello Stato di diritto. Ho un grande rispetto della nostra Costituzione ed ho giurato di difenderla svolgendo il mio lavoro con disciplina ed onore, come ritengo faccia anche la stragrande maggioranza dei magistrati. In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza della revisione del quesito referendario ammesso dalla Corte di Cassazione, in tal modo i cittadini avranno la consapevolezza di quanto la riforma incida profondamente sull’impianto costituzionale, con la modifica di ben 7 articoli della Costituzione (art 87 decimo comma art,102, primo comma, artt 104,105.106. terzo comma, art 107, primo comma e art 110) e quindi quanto la riforma proposta possa influire sul mantenimento dello stato di diritto. (intervista registrata l’11 febbraio  2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (*)VEDI La REPUBBLICA del 2 aprile 2026 La Corte dei conti attacca: “Il No del referendum boccia la riforma” di Giuseppe Colombo La magistratura contabile chiede al governo di modificare le norme dopo l’esito del voto. Avs e M5s: “Facciamo un altro referendum [1] LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)   Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. (25G00211) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2026)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/SG ”
April 11, 2026
carteinregola
No Ponte a Messina tra investimenti militari e bocciatura della Corte dei Conti
Pioveva sui 15mila manifestanti che il 29 novembre hanno sfilato in corteo, a Messina, contro la costruzione del Ponte sullo Stretto, rievocata da Matteo Salvini e dal governo attuale italiano. Un mese fa la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al progetto presentato dal governo, ma Pietro Ciucci, AD Società Stretto di Messina, e il ministro Salvini hanno dichiarato che correggeranno la documentazione come richiesto per aprire i cantieri nel 2026. Il Ponte sullo Stretto per la popolazione siciliana e italiana, accorsa da tutto il Paese per sostenere la protesta, rimane un’opera tanto dispendiosa quanto inutile, dimostrazione di mania di grandezza, espressione di un modello politico e economico di speculazione.  Come attiviste e attivisti siciliani dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università siamo felici per la riuscita della manifestazione. Al corteo erano presenti anche le bandiere palestinesi, vicinanza effettiva anche nei piani di ricostruzione. Sia Gaza che il progetto del Ponte sullo Stretto hanno tra le aziende appaltatrici la Webuild Group. Non stiamo generalizzando se diciamo che il meccanismo finanziario di espropriazione e devastazione dei territori è lo stesso. Vista la presenza di basi militari NATO nel sud Italia, la commissione europea ha inserito il Ponte sullo Stretto nel piano di investimenti della Trans-European Transport Network (TEN-T) come infrastruttura utile alla mobilità militare europea e all’applicazione di tecnologie dual-use. Siamo contrariə all’economia di guerra e a tutte le frottole raccontate per giustificare il Ponte. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Sicilia