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La società dei reclusi e i rivoltosi
di Mauro Armanino Sette cancelli imprigionano la società contemporanea: ferocia, mercificazione, militarismo, svuotamento della politica, sfruttamento del lavoro, isolamento e rassegnazione. La rivolta come possibilità di riconquistare la libertà. Ne …
October 10, 2026
Osservatorio Repressione
Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione
Elaborazione grafica su foto campagna affissioni del Comune (foto amm) Nello scenario generale dei problemi della Capitale, quello che solleviamo può apparire un tema insignificante, ma noi riteniamo che invece debba essere oggetto di una riflessione, non solo per il suo contenuto, una modifica al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale che suscita numerose obiezioni tecniche esposte in calce da Paola Loche, ma per la visione che questo piccolo provvedimento tradisce, che riguarda, come al solito, il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Ma non solo. A sostegno di questa – piccola- modifica che riguarda il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, viene citata in più passaggi addirittura la Costituzione italiana e sentenze della Corte Costituzionale. E a noi sembra poco rispettoso tirare in ballo la Costituzione italiana e la Consulta per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E’ arrivata nei Municipi e andrà al voto dell’Assemblea Capitolina una Proposta di deliberazione dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta il 29 settembre 2026 : “Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021” (che riportiamo in calce). Mentre la citta è letteralmente tappezzata di manifesti luminosi che esaltano la – lodevole – iniziativa comunale del Piano del Verde che promette “Quasi 20mila nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027” e altre iniziative a favore della cura del verde [1], si chiede all’assemblea Capitolina di approvare una modifica del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano. Un regolamento costato anni di impegno e di fatica delle associazioni insieme alle istituzioni capitoline, arrivato all’approvazione nel 2021 [2], che ha dotato finalmente la Capitale di regole certe per la cura delle alberature e del verde, un patrimonio collettivo che incide sulla bellezza della città e sul Paesaggio ma anche sulla salute dei cittadini e sulla funzione di contrasto a un cambiamento climatico ormai sempre più incalzante. La modifica introduce una deroga a quanto stabilito dal Regolamento – lasciare uno spazio libero di 2,00 m a raggio- attorno alle alberature – riguardo il posizionamento degli arredi per le attività di somministrazione: ombrelloni, sedie, tavolini, stuoie eccetera. Anziché mantenere una regola perentoria, già troppo spesso non rispettata, si allenta la prescrizione, introducendo una valutazione arbitraria, caso per caso. Valutazione del Dipartimento Ambiente sulla base di una Relazione tecnica asseverata da un professionista incaricato dallo stesso privato proprietario dei tavolini e dell’attività di somministrazione. In una città in cui è molto difficile far rispettare le regole, con un’Amministrazione che non ha i mezzi e le risorse per controllare sistematicamente la loro applicazione, si decide addirittura di attenuare uno degli argini in grado di dissuadere chioschi, bar e ristoranti dall’espansione indiscriminata su ogni superficie naturale. Ma c’è dell’altro. Per perorare la validità della proposta, si arriva a citare – a nostro avviso del tutto impropriamente – la nostra Costituzione. Infatti se prima si evoca l’art. 41[3], che prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” subito dopo si aggiunge che tale tale norma costituzionale “non cancella però la libertà economica“, e più oltre, citando addirittura una sentenza della Corte, che “i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi” e infine che “occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa“. Ora, a parte che è tutto da dimostrare, nel bilanciamento degli interessi, se debbano prevalere quelli pubblici della stringente tutela delle alberature, o quelli commerciali delle attività di somministrazione, che già beneficiano di normative assai vantaggiose, sia dei provvedimenti nazionali – l’incredibile proroga delle misure emergenziali varate durante il COVID – sia del recente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prendesse piede questo principio verrebbe cancellata ogni certezza normativa, rendendo la stesura dei regolamenti un puro esercizio di stile, dato che ogni regola potrebbe essere oggetto di deroga e di valutazione “caso per caso”. Ma a questo punto c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere alla nostra povera città se tale interpretazione venisse estesa a campi e occasioni con impatti ben più ampi sull’ambiente e sul Paesaggio che, dobbiamo ricordarlo, sono tutelati dalla Costituzione italiana, art. 9, che fa parte dei principi fondamentali della Repubblica. Ci auguriamo quindi che questa proposta sia solo frutto di una disattenzione e che venga prontamente archiviata. Anche perchè è davvero poco rispettoso verso tutti quelli che si sono sacrificati perché il nostro Paese avesse questa Costituzione e verso tutti quelli che si battono ogni giorno perché questa Costituzione non sia mortificata, ma sia finalmente attuata, che si citi la Carta per permettere ai chioschi e ai bar di allargare uno spazio pubblico a ridosso degli alberi, di fatto per aumentare i profitti privati su servizi aa pagamento, a scapito di un bene pubblico di tutte le cittadine e i cittadini. (AMBM) PERCHÈ IL REGOLAMENTO DEL VERDE PRESCRIVE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALBERI di Paola Loche La proposta di deliberazione (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) e la relativa Relazione Tecnica allegata introducono una deroga al limite minimo dei 2,00 metri di rispetto attorno alle alberature cittadine per le Occupazioni di Suolo Pubblico (O.S.P.). Tale proposta presenta evidenti criticità sul piano ecologico, agronomico e giuridico-ambientale. In una metropoli come Roma, già colpita dall’effetto “isola di calore”, da un’elevata impermeabilizzazione del suolo e dalla proliferazione incontrollata di dehors e di arredi e elementi al servizio della somministrazione, il valore collettivo dei servizi ecosistemici offerti dagli alberi deve prevalere sulla tutela del profitto privato. La relazione tecnica sostiene che l’insediamento di “strutture elementari” (quali sedie, tavolini, fioriere, tappeti, zerbini e ombrelloni) avrebbe un impatto ambientale irrilevante o trascurabile. Dal punto di vista ecologico e agronomico, questa affermazione è infondata: * Compattamento del suolo e soffocamento radicale: Il calpestio continuo da parte di avventori e personale, unito al peso stazionario di tavoli, sedie e fioriere entro il raggio dei 2 metri, causa l’asfissia del terreno. Il compattamento riduce la porosità del suolo, impedendo la penetrazione di acqua e ossigeno verso l’apparato radicale affiorante ed esplorativo. * L’effetto nocivo di tappeti e pedane: L’uso di “tappeti e zerbini” direttamente alla base degli alberi crea un microclima umido e privo di luce che favorisce la proliferazione di fitopatologie radicali e fungine, oltre a impedire la naturale traspirazione del terreno. * Contraddizione intrinseca del testo: Lo stesso testo del Regolamento riconosce che il patrimonio arboreo capitolino è sottoposto a “stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.)”. Consentire la riduzione della fascia di tutela proprio per le alberature già sottoposte a questi stress significa aggravare direttamente la vulnerabilità e il rischio di caduta rami o schianti. La delibera richiama la giurisprudenza costituzionale e l’art. 41 della Costituzione per giustificare il “bilanciamento” tra la tutela dell’ambiente e la continuità produttiva delle attività commerciali. Tuttavia, questo argomento dimentica i recenti sviluppi normativi ed ecologici: * I limiti dell’iniziativa economica: L’art. 41 della Costituzione stabilisce esplicitamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. La tutela dell’ambiente costituisce un limite primario e invalicabile. * Asimmetria tra danno ecologico e danno commerciale: un danno commerciale è temporaneo e reversibile; il danno a un albero monumentale o a un filare alberato vetusto è irreversibile. La morte o il deperimento di una pianta priva il quartiere per decenni di ombra, filtraggio dei particolati sottili e riduzione delle temperature. Trattare l’ecosistema urbano e lo spazio per qualche tavolino supplementare come beni di pari valore configura un grave errore di prospettiva. La proposta prevede che la deroga possa essere concessa previa “asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura”. * Spostamento dell’onere della prova su tecnici di parte: affidare la valutazione di sicurezza ecologica a un professionista retribuito dallo stesso esercente commerciale che richiede lo spazio crea un evidente conflitto d’interessi. * Frammentazione della tutela: la norma dei 2,00 metri è nata come presidio generale, oggettivo e preventivo. Sostituirla con deroghe ad hoc asseverate dai privati trasforma una regola di salvaguardia ambientale in una trattativa individuale, svuotando di efficacia la funzione di tutela del Dipartimento Tutela Ambientale. La proroga eccezionale delle occupazioni di suolo pubblico nate durante l’emergenza COVID-19 (trasformatesi da misura temporanea a privilegio permanente) ha già sottratto ampie porzioni di spazio pubblico, marciapiedi e aree verdi alla fruizione libera dei cittadini. L’ulteriore erosione della distanza di sicurezza dagli alberi rappresenta una scelta di sviluppo urbano miope. In un contesto di crisi climatica con perenni adibizioni di spazi verdi a usi commerciali, il verde pubblico non può essere considerato una semplice “cornice” per i dehors dei bar o una risorsa residuale da sacrificare. Gli alberi sono infrastrutture ecologiche vitali per la sopravvivenza climatica della città. La proposta di modifica dell’Allegato n. 15 va respinta. La fascia di rispetto di 2 metri attorno alle alberature non è un cavillo burocratico, ma una misura tecnica minima per la protezione delle radici, la stabilità delle piante e l’incolumità pubblica. Subordinare la salute del patrimonio arboreo di Roma alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. Paola Loche LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150°Proposta (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Premesso che il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande nel territorio di Roma Capitale (di seguito, anche, O.S.P); l’art. 10 della detta disciplina regolamentare (Prescrizioni per l’occupazione) , al comma 7, statuisce che le occupazioni di suolo pubblico in argomento, realizzate all’interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 ; nello specifico, l’Allegato n. 15 a detto ultimo Regolamento, rubricato come Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi[i], richiama, nella suddetta fattispecie, laddove si tratti di verde pubblico, il rilascio del parere preventivo obbligatorio per O.S.P della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, subordinato al rispetto dei criteri minimi successivamente esplicitati; in particolare, il paragrafo del detto Allegato n. 15 denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive[ii] riporta la necessità di maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami: ciò, a causa del mutamento degli eventi climatici e dello stato di maturità di parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.). La disposizione regolamentare prosegue, al secondo e terzo periodo del paragrafo citato, prescrivendo che: “Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature”. Considerato che a norma dell’art. 21 , commi 1, 2 e 3 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii[iii]. sopra citato, lo stesso apparato disciplinare, oltre che disporre per le concessioni di occupazione di suolo pubblico da emettere successivamente alla data della propria entrata in vigore, trova applicazione a quelle già esistenti, stabilendo, per le stesse, un termine al 30/03/2026 per l’adeguamento ai nuovi parametri stabiliti. Quanto sopra, fatte salve le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COV/D-19- avviata con il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – le quali potranno essere rimosse entro novanta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa, fissata, allo stato, al 30/06/2027 dalla L. n. 182/2025 (Legge semplificazione); la citata normativa COVID-19, come è noto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, necessari alla prevenzione della diffusione della pandemia, ha previsto, tra le sue disposizioni, l’ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi nelle O.S.P di cui si tratta e la concessione di aree prima vietate, agevolando, di fatto, le attività fortemente colpite dalle conseguenze del COVID-19; come rilevato dalla sentenza del T.A.R. Lazio- Sezione Seconda Ter n. 18344/2025, la protrazione della detta normativa emergenziale, a tutt’oggi in vigore e la numerosità delle cosiddette O.S.P- COVID, determinata dal relativo regime semplificato, ha ridisegnato il territorio capitolino attraverso la trasformazione delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in apprezzati luoghi di aggregazione all’aperto, situati in spazi, prima, inesistenti; appare, quindi, necessario riequilibrare la relazione tra gli interessi coinvolti, ovvero, quelli pubblici della tutela del decoro del territorio, della pubblica incolumità e della sicurezza – ivi inclusa quella delle alberature – con l’interesse economico privato degli esercizi pubblici di somministrazione, nella loro rinnovata valenza di presidi di socialità nel contesto urbano Atteso che la disposizione di cui all’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano  pag. 2 di Roma Capitale sopra citata, la quale prescrive alle O.S.P di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio – attorno alle alberature, costituisce diretta emanazione dell’art. 41, comma 2 della nostra Costituzione[iv], il quale prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la detta norma costituzionale pone la tutela ambientale -così come quella della salute e della sicurezza- quale limite esterno invalicabile all’agire imprenditoriale, non cancellando, però, la libertà economica ; in merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2013[v], ha da tempo affermato che nessun diritto costituzionale ha una prevalenza assoluta ed automatica sugli altri: infatti, se l’ambiente potesse annullare l’impresa o viceversa, si verificherebbe l’espansione illimitata di un “diritto tiranno”; piuttosto, i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi; nel rapporto tra gli interessi che ci occupano, occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa. Quanto sopra, può solo avvenire sulla base di una specifica valutazione della fattispecie e del contesto di applicazione, condotta alla stregua dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria, ferma restando l’obbligatoria rimozione dei pericoli immediati per la salute e l’ambiente, quale condizione minima e indispensabile affinché l’attività produttiva possa legittimamente continuare: esiste, cioè, un nucleo essenziale della salute e dell’ambiente che non può essere mai sacrificato sull’altare del profitto o della continuità produttiva (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018[vi]). Alla luce di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la Relazione Tecnica di cui al prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo la modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; poste le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, a tale variazione regolamentare si provvede con il presente provvedimento deliberativo. Preso atto che in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to:… in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione , approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sull funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: … il Ragioniere Generale .. sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari~ Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm. ii., per i motivi espressi in narrativa, l’Assemblea Capitolina delibera: di modificare, sulla base della Relazione Tecnica prot. n. QU97172 del 2910912026 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -l’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 1712021 , approvando l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; di riformulare il paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive dell’Allegato n. 15 come di seguito: “Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature. La misura fissa dei 2, 00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di. asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessl’. l’immediata eseguibilità di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.. pag. 4 Dipartimento Tutela Ambientale La Direzione Prot. QL/2026/0097172 del 29/09/2026 All’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Oggetto: Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Con riferimento all’oggetto, si rende la presente Relazione Tecnica. La disposizione di prescrizione alle O.S.P. di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature, ex Allegato n. 15 del vigente Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, deve intendersi elaborata e finalizzata alla rimozione di rischi che sono incombenti sull’incolumità pubblica e la tutela delle alberature: è questo il caso dell’impatto delle occupazioni sul tessuto urbano provocato dall’insediamento di strutture fortemente condizionanti il consumo di suolo pubblico, il decoro urbano, la tutela ambientale, la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale livello di pericolosità non appare, invece, automaticamente riferibile al caso in cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande si realizzi attraverso strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, le quali hanno un impatto minimo sul contesto urbano-territoriale di riferimento, anche dal punto di vista ambientale. Si tratta, anzi, di strutture che possono porre l’occupazione in una soluzione di dialogo con il contesto, rispettandone e, spesso, migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. In questi termini, l’occupazione porta attenzione alla qualità urbana e può diventare una opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, rappresentando un presidio e, quindi, valorizzando la percezione della sicurezza, oltre che moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico. In dette fattispecie, pertanto, la suddetta misura di 2,00 m – a raggio – attorno alle alberature potrà essere derogata in riduzione, sempre previa verifica tecnico- agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa da parte di un tecnico abilitato, incaricato dall’istante la concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Ne conseguirà una valutazione dell’Amministrazione osservante dei canoni della proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria nel merito dell’azione amministrativa, al fine del migliore contemperamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, sub specie della salvaguardia delle essenze arboree e arbustive. Posta tale disamina, si propone di procedere alla conseguente modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa”. Il Direttore del Dipartimento … 29.09.2026 Roma Capitale Piazza di Porta Metronia 2 NOTE ALLA PREMESSA [1] VEDI il comunicato sul sito istituzionale del 29 9 26 Verde urbano, presentato il nuovo Piano [2] Il 12 marzo 2021 è stata approvata la Proposta di Delibera n. 10/2019 Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano” vai alla pagina [3] ‘art. 41, comma 2 della Costituzione Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. [4] vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) 25 marzo 2025 NOTE ALLA PROPOSA DI DELIBERA (di carteinregola) -------------------------------------------------------------------------------- [i] l’Allegato n. 15 del  Regolamento el verde  Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi . scarica [ii] Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive [iii] Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii. scarica [IV] Vedi nota 3 [v] Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2013 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/85 [vi] Corte Costituzionale sentenza  n. 58/2018 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/58
October 3, 2026
carteinregola
La proposta di legge 1004: un ddl criminale che sfrutta l’antisemitismo per tutelare uno Stato genocida
La proposta di legge 1004: un ddl criminale che sfrutta l’antisemitismo per tutelare uno Stato genocida Il ddl 1004 porta come sottotitolo “Antisemitismo”: una scelta strumentale. Il razzismo contro gli ebrei in Europa è uno dei mali radicali e radicati, da prevenire e combattere. Ma, come dice Pisanty, la parola “antisemitismo” «è stata sequestrata dal lessico, è stata prelevata su sollecitazione delle destre israeliane, che negli ultimi decenni con la collaborazione di istituzioni americane ed europee ne hanno cambiato significato in un senso conveniente all’agenda perseguita dai recenti governi israeliani»[i]. La propaganda nella proposta di legge 1004 Così viene descritto il contesto che richiede, secondo il governo, la messa a punto di un nuovo dispositivo: «Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 […] i focolai di antisemitismo […] si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato ebraico e del suo diritto a esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata […] sul negazionismo delle violenze, […] perpetrate il 7 ottobre, e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti». Indicando le scelte di Israele come un diritto a difendersi [sic], il genocidio del popolo palestinese e libanese, acclarato dalla Corte Penale Internazionale, non viene neppure nominato: dopo aver citato il negazionismo del 7 ottobre e della Shoa, questa legge ne mette in campo uno nuovo, madornale, stupefacente. Esclusi i palestinesi, i libanesi e i crimini su di loro commessi, il problema ha due soli termini: chi critica Israele e Israele, ritenendo reo chi denuncia i reati e non chi li compie.  Il vero obiettivo della norma La reale intenzione del ddl non è la battaglia al razzismo, ma l’adozione della definizione operativa dell’IHRA, che elenca le critiche a Israele tra gli atti di antisemitismo. Il ddl vuole quindi inoculare nel proprio corredo normativo un frammento di codice esterno, relativo a un altro specifico Stato, ledendo così la sovranità e indipendenza dell’Italia, cercando di aggirare la Costituzione, il sistema immunitario che protegge i valori del nostro Paese. Mira inoltre a far sì che le istruzioni contenute nel codice si replichino in modo “virale”, attraverso nuovi enti e commissioni che lo diffondano tra le forze dell’ordine, nelle scuole, nelle università. La definizione dell’IHRA si basa sul testo formulato nel 2005 dall’EUMC,  nato dal Report 2002-2004, dove si precisa che l’antisionismo non può essere considerato antisemitismo[ii]. Questa distinzione scompare nella definizione del 2005, adottata dall’IHRA nel maggio 2016, quando in Cisgiordania avveniva lo sfollamento di oltre 1.500 palestinesi, mentre la Striscia di Gaza si trovava nel pieno del blocco terrestre, aereo e marittimo. Si stavano cioè svolgendo le prove generali per il progetto che vediamo ora in attuazione. Un ddl razzista Come sappiamo, il ddl è proposto, tra gli altri, dal partito sanzionato per dichiarazioni razziste[iii] e da quello noto per la sua attuale e storica attitudine “antisemita”[iv] che in questo testo offrono uno scudo alle critiche dirette a uno Stato genocida e a i suoi complici, impuniti rispetto al sacrificio di civili inermi alle logiche degli interessi politici, economici, finanziari e tecnologici legati a Israele come infrastruttura di potere sovranazionale, non certo come focolare del popolo ebraico. È una legge che corre in aiuto del vincitore, come avrebbe detto Franco Fortini[v]. Il momento in cui viene discussa infittisce le tenebre che avvolgono questa norma: la finalità genocidaria delle politiche israeliane è ora più evidente che mai[vi], con una forma mentis che riecheggia i discorsi di Posen[vii]. Ottobre è un mese critico rispetto alla complicità in genocidio perché si avvicina la sentenza per l’azione legale contro Leonardo e il governo italiano[viii]. È noto che l’Italia non dispone di un sistema efficace ed indipendente per prevenire, registrare e perseguire i crimini d’odio razzisti[ix]. Invece di colmare questa lacuna, il governo propone una legge che si limita a una sola categoria, così privilegiata, “distinta” dalle altre,  “discriminata”[x], forzando inoltre il legame tra Israele e gli ebrei, che permette di accusare di antisemitismo gli ebrei che si oppongono alle politiche israeliane[xi]. Una norma contro la Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio Questa legge va in direzione opposta e contraria alla Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio che, stilata dopo l’Olocausto, offre lo strumento per riconoscere un genocidio. Per quanto specificarlo sembri lapalissiano, dato il contesto attuale va detto che tale Convenzione non fa distinzione tra popoli che non possono essere “toccati” e altri che possono invece essere sacrificati, né tra Stati che possono essere denunciati e altri ai quali sia garantita l’impunità. Il popolo sovrano contro il divide et impera Questa proposta di legge soffoca la naturale solidarietà con le vittime di sfollamenti forzati, razzismo, torture, pulizia etnica, genocidio, quindi implicitamente appoggia tali crimini. Un Parlamento che l’approvi è criminale. Questo ddl connota le azioni e i movimenti in difesa della Palestina come contrari a Israele in sé, capovolgendo la realtà per cui sono le politiche israeliane che sollevano l’ondata di indignazione nei suoi confronti. Lo spirito che avrebbe dovuto agire per contrastare l’Olocausto è lo stesso che difende oggi il popolo palestinese. Cercare di contrapporre le due cose nasce dalla precisa volontà di guerra che sta permeando le istituzioni: invece di risolvere i conflitti con strumenti nonviolenti, diplomazia e sanzioni, le istituzioni spingono verso discriminazione, riarmo e militarizzazione. Presidiando i valori della Costituzione, il popolo sovrano continuerà a sorvegliare i suoi rappresentanti grazie alla libertà di pensiero, rivendicando la pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge e la libertà di insegnamento, riconoscendo infine i diritti inviolabili dell’uomo di cui la Repubblica deve farsi garante. Un augurio sincero: che su questa proposta di legge chi siede nella Camera dei Deputati abbia l’umanità e il coraggio di votare contro. Rosalba Canale, Libere cittadine per la Palestina – Presidio Montecitorio [i] Valentina Pisanty, Antisemita, una parola in ostaggio, Firenze-Milano 2025; https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2025/01/pisanty-antisemita-semiologa-c448ed27-610f-43b5-8d5f-0db395705084.html [ii] 3EUMC – Report on anti-Semitism in Europe 2002-2003, March 2004, pp. 238-241. [iii] Cfr. https://comunicazioneitaliana.it/news/4a0be5ca866ddacab8ff4798f81571da [iv] Cfr. https://www.fanpage.it/politica/i-messaggi-antisemiti-di-fdi-in-trentino-non-so-cosa-ci-sia-peggio-degli-ebrei-giudei-leccac/; https://www.fanpage.it/backstair/story/gioventu-meloniana-inchiesta-su-giovani-di-fdi/ [v] Franco Fortini, I cani del Sinai (1967); Macerata 2002, p. 9, cfr. anche ibid., Lettera agli ebrei italiani, pp. 93 ss. [vi] https://media.un.org/unifeed/en/asset/d359/d3595013 [vii] « Dal discorso del 6 ottobre 1943 di Heinrich Himmler «che fare delle donne e dei bambini? […]. Io non mi sono sentito autorizzato a sterminare gli uomini […]- per poi far crescere, nelle persone dei loro figli, i vendicatori contro i nostri figli e nipoti. Bisognava prendere la grave decisione di far sparire questo popolo dalla faccia della terra». [viii] https://www.pressenza.com/it/2025/11/campagna-giu-le-armi/. [ix] https://www.coe.int/en/web/portal/-/italy-should-set-up-an-independent-and-effective-equality-body-and-do-more-to-counter-hate-speech [x] Cfr. https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/05/appello-di-scrittori-e-studiosi-ddl-su-antisemitismo-pericolosi_82d00d6b-f0ba-4d83-9d17-ef44c66dbee5.html. [xi] In ambito europeo, emblematico il caso di Iris Hefets attivista israeliana https://ilmanifesto.it/da-israele-a-berlino-la-voce-di-iris-hefets . Redazione Italia
September 29, 2026
Pressenza
Note in tema di lavoro subordinato nel tempo presente – di Gianni Giovannelli
Poiché il lavoro vivo - mediante lo scambio tra capitale e operai - è incorporato al capitale e appare come un’attività che gli appartiene, tutte le forze produttive del lavoro sociale, non appena ha inizio il processo lavorativo, si presentano come forze produttive del capitale, esattamente nello stesso modo in cui la forma generalmente [...]
September 18, 2026
Effimera
Ha ancora senso parlare di lavoro? – di Andrea Fumagalli
Questo intervento è una elaborazione della postfazione al volume Salario o reddito? Il conflitto nella società del lavoro senza fine a cura di Toni Casano, Antonio Minaldi e Sergio Riggio, Multimage, Associazione Editoriale, Firenze, luglio 2026. I contributi di Antonio Casano (“I processi di trasformazione del lavoro. Dal modello fordista alla società postindustriale”), di [...]
September 9, 2026
Effimera
Il comunicato congiunto ANPI Nazionale – UCEI, un cedimento inconsapevole al sionismo?
Ho aspettato un po’ di tempo prima di scrivere questo articolo, ma vedendo i vari comunicati stampa dei circoli locali ANPI di tutta Italia, ho deciso che forse era giusto riportare ed esprimere il mio dissenso verso questa presa di posizione. Il 28 luglio 2026 l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) pubblica sul suo sito un comunicato stampa congiunto con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) in cui si afferma che “UCEI e ANPI hanno registrato significativi punti di convergenza” tra cui: “- il valore attuale dell’antifascismo come fondamento della Costituzione italiana – la condanna di qualsiasi atto di violenza, ovunque abbia origine, e di qualsiasi forma di razzismo e discriminazione senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.) – il ribadito riconoscimento del ruolo dei combattenti ebrei nella Resistenza e della Brigata Ebraica nella lotta italiana al nazifascismo – la riconferma del diritto della componente ebraica alla partecipazione in sicurezza alle celebrazioni del 25 aprile contrastando scelte e comportamenti divisivi di qualsiasi natura e da qualsiasi parte – l’impegno in generale ad abbassare i toni del confronto pubblico e la volontà di affrontare tramite il confronto diretto anche le questioni su cui divergono – l’interesse ad avviare un percorso congiunto in vista dell’organizzazione del prossimo 25 aprile 2027 e di ogni altra scadenza memoriale.” L’antifascismo nell’attualità ha un significato preciso: opporsi al genocidio e alle guerre imperialiste che mettono a rischio i popoli del mondo. Rifiutare nei cortei del 25 aprile la presenza delle bandiere di uno Stato che ha le mani lorde di sangue non è “alzare i toni”, è parte del “restare umani” e dei principi della Resistenza. Il richiamo all’articolo 3 della nostra Costituzione è sicuramente importante e basilare ed è sempre stato uno dei più importanti per l’ANPI, insieme all’art. 11 che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Questo cozza con il palese sostegno incondizionato espresso dall’UCEI verso Israele. L’UCEI riconosce la centralità dello Stato d’Israele per l’identità ebraica contemporanea e promuove attivamente i rapporti e la conoscenza della realtà israeliana in Italia. Nelle sue linee istituzionali e nei comunicati ufficiali, l’ente tutela il diritto di Israele a esistere e a difendersi, pur svolgendo primariamente un ruolo di coordinamento culturale, religioso e sociale per gli ebrei italiani; riconosce il legame imprescindibile tra l’ebraismo contemporaneo e lo Stato d’Israele; sostiene pubblicamente il diritto alla sicurezza e all’esistenza di Israele, specialmente nei momenti di crisi e conflitto; e mai in questi anni si è espressa in condanna al genocidio del popolo gazawi da parte d’Israele, non condividendo l’uso del termine “genocidio”  e minimizzando ciò che sta accadendo. Questo, di per sè sarebbe una violazione a priori di uno dei punti del comunicato stampa congiunto che riconosce come base l’art. 3 della Costituzione e “la condanna di qualsiasi atto di violenza, ovunque abbia origine”, anche se sarebbe bene che, in un contesto così difficile, si contestualizzassero le dinamiche di oppresso-oppressore e le condizioni di violenza istituzionalizzata e sistematica che portano inevitabilmente ad atti di resistenza. Infatti non dobbiamo dimenticare che più volte membri dell’UCEI hanno espresso posizioni belliciste sulla difesa a tutti i costi di Israele, postulando – cosa che invece non hanno fatto altri membri appartenenti a comunità ebraiche – che Israele sia il “popolo oppresso”, continuando a negare che sia Israele a occupare terre non sue e che stia agendo un sistema d’apartheid razzista e coloniale nei confronti del popolo palestinese. Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni – membro della Consulta Rabbinica, l’organo composto dai Rabbini Capo che si interfaccia con il Consiglio dell’UCEI per questioni di carattere generale, spirituale e culturale – ha più volte ribadito posizioni belliciste dichiarando apertamente come Israele stia combattendo una “guerra giusta” contro il male, giustificandola persino con principi talmudici della tradizione ebraica. In una lettera a La Repubblica del 27 ottobre 2023 Di Segni ha scritto: “le guerre sono sempre un’offesa alla dignità umana, comportano morte e distruzione, e certamente vanno evitate, ma quando è in gioco la propria esistenza davanti a un nemico irriducibile l’alternativa pacifista è discutibile anche moralmente. (…) Qualche volta qualcuno deve essere sconfitto, solo lui e per sempre”. Questa è la visione rabbinica dominante all’interno dell’ebraismo sul “male”: è “male” colui che è contro di me ed io, che sono il “buono”, per difendermi posso usare il male contro di lui. Un’interpretazione che si sposa perfettamente con il sionismo d’estrema destra di Netanyahu, giustificato su basi religiose: per i sionisti è una guerra della “Luce” (loro) contro “l’Oscurità” (i palestinesi), postulata dalla convinzione di essere quella “Luce”. Per quanto – a differenza di altre visioni strettamente pacifiste e nonviolente – la normativa ebraica (Halakhà) ammetta il ricorso alle armi quando la sopravvivenza di una vita umana (Pikuach nefesh) o di un intero popolo è sotto attacco, in realtà il Talmud è chiaro a riguardo: “Se qualcuno viene per ucciderti, prova a ucciderlo tu prima che lui uccida te” (Talmud babilonese, trattato Sanhedrin 72a), ovvero se una persona arriva con l’intento certo di toglierti la vita, tu hai il pieno diritto di difenderti e neutralizzare la minaccia per salvare te stesso, riconoscendo la necessità e la giustizia della difesa attiva di fronte a un’aggressione mortale. La strumentalizzazione sionista di questo famoso principio del Talmud, che esprime la legge naturale e morale della legittima difesa, ha fatto sì questo principio non si possa però applicare a chi oppresso (popolo palestinese), ma a chi opprime, come in questo caso Israele. Inoltre, il comunicato si promette di promuovere “riconoscimento del ruolo dei combattenti ebrei nella Resistenza e della Brigata Ebraica nella lotta italiana al nazifascismo” senza evidentemente conoscere la storia. La presenza della Brigata Ebraica alle manifestazioni del 25 aprile non è solo contestata per il suo appoggio all’Entità sionista di Israele negando la resistenza del popolo palestinese, ma anche perchè è controversa la storia del suo ruolo nella resistenza antifascista partigiana. La Brigata Ebraica non è (è bene ricordarlo) una vera brigata partigiana, ma un corpo che faceva parte dell’esercito inglese e che come tale rispondeva all’autorità britannica e non al CLN. La Brigata Ebraica infatti non nasce all’interno del movimento della Resistenza italiana, ma bensì nacque nel 1944 su impulso dell’Agenzia Ebraica per Israele (chiamata anche Sochnut (agenzia) o JAFI, dall’acronimo inglese Jewish Agency for Israel), che era il prodromo dello Stato d’Israele. La Brigata Ebraica rappresenta il contributo militare degli ebrei coloni e Yishuv di Palestina nella Seconda Guerra Mondiale i quali rimasero inattivi fino a praticamente la fine del conflitto, lasciando che si consumasse l’orrore della guerra e della Shoah, senza intervenire. Dopo decine di milioni di morti, si mobilitarono solo quando vi fu concretamente la possibilità di costituire lo stato d’Israele e per farlo serviva partecipare alla guerra. Per questo venne mandato un numero simbolico di uomini ad arruolarsi nelle fila dell’esercito inglese. Non è un caso che la bandiera della Brigata Ebraica sia quella dello Stato d’Israele. Costoro arrivarono al fronte quando la guerra stava finendo, dopo la liberazione del campo di Auschwitz. Pur non facendo quasi nulla per contribuire alla fine del nazismo, si intestarono la vittoria e la memoria limitandosi ad inseguire i tedeschi in ritirata, combattendo per un mese. L’obiettivo della Brigata ebraica non era lottare per la libertà e salvare le vite (nemmeno degli ebrei), ma favorire la nascita dello Stato d’Israele. Nel libro La Brigata ebraica. Una storia controversa, dal 1944 a oggi di Alberto Fazolo, con prefazione di Moni Ovadia (editore 4Punte), viene spiegato molto bene ogni singolo passaggio storico. Altro punto del comunicato, che sta facendo discutere i circoli ANPI in tutta Italia, è la tutela del “diritto della componente ebraica alla partecipazione in sicurezza alle celebrazioni del 25 aprile” contrastando “comportamenti divisivi di qualsiasi natura”. Una posizione che sarebbe condivisibile, se non si ignorassero i fatti del 25 aprile 2026, dove la Brigata Ebraica si è presentata, violando ogni accordo preso in sede preventiva all’effettuazione del corteo, con bandiere israeliane e immagini inneggianti a Trump, Netanyahu e con le bandiere di Forza Italia che si era unita al gruppo inneggiante  – o, forse peggio, negante – il genocidio del popolo palestinese, oltretutto con la pretesa di essere capofila del corteo. Un comportamento chiaramente provocatorio che non è sfociato in incidenti soltanto grazie al buon senso messo in campo dai militanti dell’ANPI. Il comportamento avuto dalla Brigata Ebraica è stato antitetico ai principi del 25 aprile: il 25 aprile è contrario alle guerre, alle aggressioni nei confronti dei popoli, al razzismo e al nazionalismo. Molti circoli ANPI hanno preso posizione, contestando apertamente il comunicato congiunto tra Anpi e Ucei sulle manifestazioni passate e future del 25 aprile. In particolare molti circoli Anpi si sono indignati – giustamente – quando già successivamente alla firma del comunicato di “pacificazione”, gli ambienti sionisti milanesi aggregatisi intorno alla Brigata Ebraica sono andati subito all’attacco presentando una denuncia pesantissima contro ignoti, riferendosi ai manifestanti che il 25 aprile scorso a Milano avevano sbarrato la strada allo spezzone con le bandiere di Israele. Insomma un segnale tutt’altro che in sintonia con lo spirito pacificatore del comunicato congiunto e una conferma in più che nessuna mediazione è possibile con i circoli sionisti che sostengono apertamente l’occupazione dei Territori Palestinesi e il genocidio del popolo palestinese. A fronte di tutto questo, il contenuto del comunicato congiunto ANPI-UCEI è insufficiente a garantire un dialogo chiaro con le Associazioni Ebraiche apertamente sostenitrici del sionismo e dell’entità sionista di Israele. Come ci insegna la storia e l’operato politico di Nelson Mandela, prima si pone fine all’apartheid e poi si avviano i processi di riconciliazione per riscrivere una nuova storia insieme. Penso, inoltre, che si sarebbe dovuto aspettare un periodo più adatto a favorire un confronto con le sezioni, essendo nel bel mezzo do un genocidio raccontato in streaming commesso proprio dall’entità che queste associazioni intendono sostenere. Pur riconoscendo la volontà di dialogo espressa dalla nostra Associazione (come del resto nella nostra tradizione e nei nostri principi), l’importanza dell’antifascismo come base comune da cui partire, e non dimenticando i fatti che hanno portato alla necessità di un dialogo atto a garantire in futuro uno svolgimento pacifico e condiviso con le Comunità Ebraiche della festa del 25 aprile, credo che tutto il resto sia alquanto discutibile, non nell’intento del comunicato ma per le tempistiche con cui è stato concepito (senza un coinvolgimento dei circoli e delle basi) e nei contenuti stessi. Se da un lato si vuole puntare sui punti di convergenza, dall’altro non si possono sottolineare delle falle evidenti. Questo comunicato non sembra quindi espressione chiara di un dialogo, ma un cedimento inconsapevole verso qualcuno che un dialogo pacifico e democratico non lo vuole avere, ma che ha l’intento di esercitare ed ampliare la propria influenza con l’arte della persuasione allargando la cerchia di consenso. Non dimentichiamoci delle radici tossiche, razziste, nazionaliste e colonialiste del sionismo; non dimentichiamoci che l’ebraismo è cosa ben diversa dal sionismo; non dimentichiamoci che ci sono infinite comunità di ebrei anti-sionisti, critici del genocidio a Gaza, dell’occupazione belligerante israeliana delle terre palestinesi e dell’apartheid bianca, razzista e coloniale israeliana verso i palestinesi e le minoranza arabe. Verso queste comunità ebraiche anti-sioniste, perseguitate da Israele, dobbiamo avere solidarietà e sostegno, non dimenticando che non siamo obbligati a mostrare solidarietà laddove non c’è condivisione di valori comuni appigliandoci ad astrazioni. Il comunicato congiunto ANPI-UCEI resta un documento ambiguo che ha lasciato allibita la base militante e chi vive il 25 aprile in prima fila, sfilando nei cortei e lavorando per costruire ogni anno la Festa della Liberazione, che in questi anni ha visto protagonista la causa palestinese, in sostegno all’autodeterminazione dei popoli, al diritto di resistenza di fronte ad una esasperante e disperata oppressione ed alla liberazione di tutti i popoli oppressi.   Ulteriori info: https://contropiano.org/news/politica-news/2026/08/03/nessun-cedimento-e-possibile-con-i-sionisti-rivolta-dei-circoli-dellanpi-sul-comunicato-congiunto-con-lucei-0197567 > Respingiamo come inaccettabile Il comunicato congiunto Anpi-Ucei https://contropiano.org/news/politica-news/2026/08/13/i-non-detti-del-comunicato-anpi-ucei-0197774 https://contropiano.org/news/politica-news/2026/07/30/la-capitolazione-dellanpi-verso-il-sionismo-a-milano-la-brigata-ebraica-ne-approfitta-subito-0197448 https://contropiano.org/news/politica-news/2026/08/10/disappunto-e-contrarieta-dellanpi-roma-per-laccordo-con-i-sionisti-0197689 Lorenzo Poli
August 16, 2026
Pressenza
Da Oppenheimer a Ulisse: il diritto internazionale che non ha retto al peso della bomba
OTTANTUNO ANNI DOPO HIROSHIMA, TRA ARMI NUCLEARI, GAZA E CRISI DELLE NAZIONI UNITE, IL CINEMA DI CHRISTOPHER NOLAN INTERROGA LA CAPACITÀ DEL DIRITTO DI CONTENERE LA FORZA. Ottantuno anni dopo Hiroshima, il modo più utile di guardare ai due ultimi film di Christopher Nolan non è chiedersi se L’Odissea sia un buon prequel o un buon sequel di Oppenheimer. È chiedersi perché, messi uno accanto all’altro, restituiscano la stessa domanda irrisolta: cosa succede quando l’ingegno umano supera la capacità del diritto di contenerlo, e a chi tocca oggi quella domanda. Oppenheimer guarda il fungo atomico nel deserto del New Mexico e riconosce di essere diventato, con le parole della Bhagavad Gita, morte e distruttore di mondi. L’Ulisse di Nolan, tornato da una guerra vinta con l’inganno del cavallo, si scopre distruttore non di un nemico ma di una civiltà intera. Ma qui il film smette di essere una metafora universale sulla tecnica e diventa, come ha notato lo studioso di letteratura Riccardo Capoferro, qualcosa di molto più preciso. Non è un caso, ha scritto Capoferro, che i greci di questa Odissea parlino un inglese americano colloquiale, che restino tali anche quando interpretati da attori inglesi, che a dare corpo a un Ulisse malinconico e tormentato sia un divo diventato icona proprio interpretando un soldato americano. Sono soldati americani travestiti da greci, e la loro Troia bruciata è la messa in scena del tramonto violento di una potenza bellicista ed espansionista che, rompendo le regole fragili pensate per contenerla, scatena il caos che poi attribuisce a un nemico immaginario: «i popoli del mare siamo noi», per usare le parole con cui Capoferro riassume il cortocircuito del film. HIROSHIMA E IL RITARDO DEL DIRITTO Quando la bomba vera, non quella del film, esplode a Los Alamos nel luglio del 1945, non esiste ancora nessuna architettura di diritto internazionale pensata per un’arma capace di cancellare una città in un lampo. La Carta delle Nazioni Unite, firmata poche settimane prima a San Francisco, parla ancora il linguaggio della guerra convenzionale che l’umanità aveva appena finito di combattere, ed entrerà in vigore solo in autunno. È lo schema che si ripete ogni volta che una tecnica nuova supera la capacità delle istituzioni di anticiparla: lo vediamo oggi con l’intelligenza artificiale, dove la corsa del legislatore europeo a inseguire sistemi che cambiano più in fretta di qualunque regolamento resta, non a caso, la cifra dell’intero dibattito sull’AI Act. Con la bomba atomica, però, quello scarto ha avuto un peso diverso, perché la posta in gioco non era la regolazione di un mercato ma la sopravvivenza della specie, e perché quel ritardo, una volta colmato sulla carta con l’articolo 11 della Costituzione italiana e con la Carta delle Nazioni Unite, avrebbe dovuto chiudersi per sempre. Il punto di questo articolo è che non si è mai davvero chiuso. DALL’IRAQ A GAZA C’è, nella lettura di Capoferro, un secondo livello che merita di essere sviluppato. L’Odisseo di Nolan, osserva ancora Capoferro, è un soldato stanco che non sa più leggere i contesti in cui si muove, incapace di distinguere tra il nemico reale e quello che la propria disgregazione interna gli fa vedere ovunque. È la stessa cecità, sostiene Capoferro, degli Stati Uniti in Iraq, dove sciogliere l’esercito di Saddam Hussein ha contribuito a far nascere l’Isis: la potenza che, credendo di eliminare una minaccia, ne genera una nuova, e attribuisce a un nemico esterno il caos che ha prodotto da sé. Non è un dettaglio da critica cinematografica. È la struttura stessa attraverso cui una potenza egemone racconta le conseguenze delle proprie scelte come se fossero fatalità esterne, sottraendole così a qualunque valutazione, anche giuridica. IL DIRITTO DEL PIÙ FORTE Letta così, la domanda che il film pone non riguarda l’umanità in astratto. Riguarda un soggetto storico riconoscibile, e riguarda il diritto internazionale che quel soggetto ha contribuito a scrivere e che oggi, con la stessa mano, sta smontando. È il tema al centro di un libro uscito proprio in queste settimane, Il diritto del più forte, del giurista Luigi Daniele (Laterza, 2026), che ricostruisce come Stati Uniti e Israele abbiano condotto negli ultimi due anni quello che Daniele chiama, senza mezzi termini, «un nuovo paradigma di violenza destituente, sia armata sia politica» contro l’ordine giuridico internazionale e le Nazioni Unite. Non un’infrazione isolata alle regole, ma un attacco alla loro stessa esistenza come vincolo per chi ha la forza di ignorarle. Se un simile paradigma si è affermato tra il 2023 e il 2025, come sostiene Daniele, l’Occidente non è rimasto spettatore ma ha scelto un campo, ed è la stessa scelta di campo che rende oggi minacciate le strutture giuridiche fondamentali delle democrazie. QUANDO LE SENTENZE NON BASTANO Non è una tesi che nasce nel vuoto istituzionale. Nel 2024 il Sudafrica ha portato Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia accusandolo di violare la Convenzione sul genocidio a Gaza, e la Corte ha adottato più volte misure cautelari, riconoscendo il rischio plausibile di violazioni irreparabili dei diritti tutelati dalla Convenzione, senza che questo abbia inciso sulla condotta delle parti coinvolte né sull’appoggio militare e diplomatico che gli Stati Uniti hanno continuato a garantire. Un provvedimento della più alta giurisdizione delle Nazioni Unite reso, di fatto, ininfluente da chi quella giurisdizione dovrebbe considerare vincolante. È precisamente lo scenario che rende concreta, e non solo teorica, la tesi di un diritto internazionale sistematicamente esautorato dalla propria funzione. Ed è lo stesso disallineamento, su scala diversa, che riguarda l’arma nucleare: già nel 1996 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari, aveva riconosciuto che un simile uso sarebbe generalmente contrario ai principi del diritto internazionale umanitario, senza poter escludere in modo assoluto casi estremi di legittima difesa; un’ambiguità che i nove Stati dotati di arsenali nucleari continuano a sfruttare, ventinove anni dopo, per considerarsi al di fuori di qualunque vincolo effettivo. L’ARTICOLO 11 E IL FUTURO DEL DIRITTO Questo cambia il senso da dare al ripudio della guerra scritto nell’articolo 11 della nostra Costituzione. Nato dieci mesi dopo Hiroshima e Nagasaki, in un’architettura internazionale che si stava ancora formando attorno alla neonata Carta delle Nazioni Unite, quel principio non è mai stato accompagnato dalla sottoscrizione italiana del Trattato ONU per la proibizione delle armi nucleari, aperto alla firma nel 2017 ed entrato in vigore nel 2021. Per decenni si è potuto leggere quell’assenza come inerzia, come un ritardo nel tradurre in adesione concreta un principio già scritto, in attesa che gli Stati dotati di arsenali nucleari trovassero la via per un disarmo negoziato. Oggi, alla luce di quello che Daniele documenta e che la vicenda della Corte dell’Aia conferma, l’assenza pesa diversamente: non manca solo la firma dell’Italia su un trattato, manca un fronte occidentale disposto a difendere l’architettura giuridica che quel trattato presuppone, nel momento stesso in cui i suoi alleati più stretti la stanno smantellando pezzo per pezzo, a partire da Gaza, dove il genocidio commesso con armi americane apre, come ha ricordato lo storico Omer Bartov, la strada a nuove violenze. IL SEQUEL CHE NON VORREMMO VEDERE Ulisse, nel film di Nolan, riconosce di aver spezzato i legami fragili che tengono insieme gli uomini, e che bruciare le mura di Troia significava bruciare il mondo intero. È la stessa ammissione, spostata di ottant’anni, che il diritto internazionale sembra oggi incapace di pronunciare con altrettanta chiarezza, perché a doverla pronunciare sarebbero proprio i soggetti che quel diritto lo stanno svuotando dall’interno. Se davvero, come scriveva Pasquale Pugliese commentando lo stesso film, dobbiamo temere un sequel che non sarà cinematografico, la domanda non è più soltanto se il diritto arriverà in tempo, come non arrivò in tempo per Hiroshima. È se qualcuno, tra chi ha oggi il potere di applicarlo, abbia ancora una qualunque intenzione di lasciarlo arrivare, o se il compito di tenerlo in vita sia ormai affidato soltanto a chi lo invoca dal basso, senza il potere di farlo rispettare. Fonti * Luigi Daniele, Il diritto del più forte. La distruzione dell’ordine internazionale, Laterza, 2026 — pagina ufficiale dell’editore. Il diritto del più forte – Laterza * Corte Internazionale di Giustizia, South Africa v. Israel, misure cautelari del 26 gennaio 2024 — fonte ufficiale della Corte. South Africa v. Israel – ICJ, provisional measures * Corte Internazionale di Giustizia, ordinanza del 28 marzo 2024 — ulteriore provvedimento sulle misure cautelari. Order of 28 March 2024 – ICJ * Corte Internazionale di Giustizia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, parere consultivo dell’8 luglio 1996 — pagina ufficiale. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons – ICJ * Riccardo Capoferro, post pubblico, 6 agosto 2026. Francesco Russo
August 7, 2026
Pressenza
Terra, acqua e pace
A GESUALDO, NELLA STESSA NAVATA E A DUE GIORNI DI DISTANZA, UN FOTOREPORTER DI GAZA E LA COSTITUZIONE ITALIANA. TREDICESIMA EDIZIONE DI SAPERI & SAPORI In latino sapere significava avere sapore. Solo per estensione, poi, arrivò a significare avere discernimento: il sapiente era, in origine, colui che assaggia. Saperi e sapori sono la stessa parola separata dai secoli e una manifestazione di paese lo ricorda, nel proprio nome, da tredici anni. Quest’anno, a Gesualdo, a quelle due parole se n’è aggiunta una terza. Il simbolo dell’edizione non è una colomba e nemmeno una bandiera: è un piede scuro con, al centro, il cerchio arcobaleno della pace, accompagnato da due frasi che si completano: Ogni pace comincia da un passo e La pace comincia da noi. Il piede è la parte del corpo che tocca terra e porta il peso, ed è insieme l’organo dell’andare e quello del calpestare, dato che con lo stesso piede ci si avvicina a qualcuno e si schiaccia qualcos’altro. Non c’è nulla di angelico in un piede, ed è per questo che funziona: siamo abituati a un’iconografia della pace che vola, che è bianca e che non ha corpo. Si conosce con la lingua e si conosce con i piedi. In entrambi i casi bisogna avvicinarsi abbastanza da poter essere cambiati da ciò che si incontra. RIMUOVERE GLI OSTACOLI Domenica 2 agosto, alle sette di sera, la Chiesa di San Nicola ha ospitato l’ultimo appuntamento culturale del festival: la presentazione di Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere di Luigi de Magistris, con i saluti del sindaco Domenico Forgione e la moderazione di Antonio De Feo, in diretta su CRT Radio. Sulla locandina, sotto il titolo, una riga che vale come programma: la pace si costruisce anche attraverso i diritti. De Magistris ha richiamato il compito che il secondo comma dell’articolo 3 assegna alla Repubblica: quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Rimuovere è un verbo di fatica fisica e presuppone qualcuno che si avvicini abbastanza all’ostacolo da poterlo spostare. Anche questo è un passo. L’articolo 11, quello per cui l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, non è una dichiarazione di buone intenzioni ma un vincolo e, come tutti i vincoli scritti, vale quanto la nostra disponibilità a farlo valere. LA STESSA NAVATA, DUE SERE PRIMA Perché in quella navata, quarantotto ore prima, era successo qualcosa che dà alla parola diritti un peso diverso. Venerdì 31 luglio si era aperto il festival con il convegno Un passo verso la pace. Alhassan Selmi, giornalista e fotoreporter palestinese di Gaza, insignito del Premio Internazionale Colomba d’Oro per la Pace dell’Archivio Disarmo, era lì di persona, con la kefiah sulla spalla, davanti a una platea che ascoltava in silenzio, accanto alle illustrazioni di Marcella Biancaforte della mostra Be My Voice. Un diario per Gaza. Nell’ottobre del 2025 le Colombe d’Oro erano state consegnate in Campidoglio a tre giovani giornalisti gazawi: Aya Ashour, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi. Soltanto la prima poté essere presente. Agli altri due non fu concessa l’autorizzazione a lasciare Gaza e ricevettero un premio per la pace senza poter compiere il passo che li separava da chi glielo consegnava. Chi venerdì sera era in quella chiesa stava dunque guardando un passo che, per mesi, qualcuno aveva impedito. Non un’immagine della pace, ma un uomo arrivato fin lì con le scarpe consumate, che avrebbe potuto benissimo non arrivarci mai. Fuori, a poche decine di metri, c’erano i concerti, trenta stand enogastronomici e più di cento espositori. QUELLO CHE NON SI PUÒ RECINTARE Terra, acqua, aria. Sono i beni che non si comprano, non si recintano e non si bombardano senza che qualcuno perda la vita, e sono esattamente ciò che una guerra toglie per primo: la terra da coltivare, l’acqua da bere, l’aria da respirare. Un festival che mette insieme i sapori di un territorio e la testimonianza di chi quei tre beni li ha visti distruggere non sta accostando due cose lontane: ne sta nominando una sola. Ora le luci arcobaleno sui palazzi si sono spente e il borgo riprenderà il ritmo di un paese dell’Irpinia interna. Resta una chiesa che, in tre giorni, ha ospitato Gaza e la Costituzione, e la domanda che il piede lascia a chi lo ha guardato. Fonti * Associazione Kaos * Archivio Disarmo – Premio Colomba d’Oro per la Pace * PaperFIRST – “Attuare la Costituzione” di Luigi de Magistris * Comune di Gesualdo Saperi & Sapori, XIII edizione, “Peace”. Gesualdo (AV), 31 luglio – 2 agosto 2026. Associazione Kaos, con il patrocinio del Comune di Gesualdo. Stefania De Giovanni
August 3, 2026
Pressenza