La protezione speciale post-decreto Cutro: la perdurante centralità dell’art. 8 CEDU nel bilanciamento con la pericolosità sociale

Progetto Melting Pot Europa - Monday, January 26, 2026

AVV. MARIO PIO CONTESSA E AVV. EMIDIO TAMBURRINO

1. Il caso

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulla domanda di protezione speciale presentata da un cittadino albanese, la cui istanza era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale, anche in ragione di alcuni precedenti penali ostativi al rilascio di un titolo di soggiorno. Il ricorrente, giunto in Italia da circa un decennio, risultava stabilmente inserito nel contesto sociale e lavorativo, coniugato con una cittadina albanese da tempo residente in Italia e con una solida rete familiare sul territorio nazionale. Rinunciando alle domande di protezione internazionale maggiore, la difesa ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 T.U.I. .

2. La questione giuridica

La questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale è di stringente attualità: quale ambito applicativo residua per la protezione speciale fondata sul rispetto della vita privata e familiare dopo l’intervento del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito con L. 5 maggio 2023, n. 50? La novella ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I., che esplicitavano il divieto di respingimento qualora esso comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare, elencando i criteri valutativi (natura dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d’origine). Il quesito, pertanto, è se tale abrogazione abbia comportato la soppressione di questa forma di protezione o se essa sopravviva attraverso altri canali normativi.

3. La soluzione del Tribunale di Bologna

Il Collegio bolognese ha offerto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della normativa, concludendo per la perdurante vigenza della tutela. Il ragionamento del Tribunale si fonda su un’interpretazione che valorizza i rinvii interni al Testo Unico Immigrazione. Sebbene siano stati abrogati gli indici legali specifici, l’art. 19, co. 1.1, T.U.I. conserva intatto il richiamo agli “obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo testo normativo. Quest’ultima disposizione, a sua volta, impone il rispetto degli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano“.

Tra questi obblighi internazionali, un ruolo primario è ricoperto dall’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Cass. n. 28162/2023), ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare “è rimasto in vita” e trova fondamento in fonti sovraordinate alla legislazione ordinaria.

“Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell’esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l’art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Una volta riaffermata l’applicabilità dell’art. 8 CEDU, il Tribunale ha proceduto al necessario bilanciamento tra l’interesse del singolo e l’interesse pubblico alla sicurezza, quest’ultimo rappresentato dai precedenti penali del ricorrente. In tale ponderazione, il Collegio ha escluso qualsiasi automatismo, concentrandosi sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale. I reati, essendo risalenti e non seguiti da ulteriori condotte pregiudizievoli, non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare un giudizio di pericolosità attuale, a fronte di un comprovato e proficuo percorso di integrazione lavorativa, familiare e sociale.

“In sintesi per valutare l’attualità della pericolosità sociale, è necessario andare oltre i reati passati e considerare il comportamento complessivo del soggetto, specialmente quello tenuto dopo i periodi di detenzione. Vanno valorizzati determinati comportamenti quali un adeguato inserimento nel mondo del lavoro che possano essere considerati indicatori forti e legittimi di una revisione critica del proprio passato e, di conseguenza, dell’assenza di un concreto rischio di recidiva“.

4. Commento

La decisione del Tribunale di Bologna si inserisce in un filone giurisprudenziale che, anche dopo la stretta normativa del Decreto Cutro, continua a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona attraverso un’interpretazione sistematica delle fonti. Due sono i profili di maggiore interesse.

In primo luogo, il decreto consolida la “via ermeneutica” per la sopravvivenza della protezione speciale basata sulla vita privata: il combinato disposto degli artt. 19, co. 1.1, e 5, co. 6, T.U.I. funge da ponte normativo per l’applicazione diretta dell’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Ciò significa che, anche in assenza di criteri legali espliciti, il giudice nazionale deve continuare a svolgere quel bilanciamento di interessi (c.d. fair balance) che costituisce il cuore della giurisprudenza convenzionale.

In secondo luogo, la pronuncia ribadisce con forza il superamento di ogni automatismo espulsivo legato alla presenza di precedenti penali. La valutazione della pericolosità sociale non può essere una presunzione iuris et de iure basata su condanne passate, ma deve essere un giudizio prognostico, concreto e, soprattutto, ancorato all’attualità. Il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, l’assenza di recidiva e la stabilità dei legami familiari diventano elementi fattuali decisivi per escludere una minaccia presente per l’ordine pubblico, rendendo l’allontanamento una misura sproporzionata e, dunque, illegittima ai sensi dell’art. 8 CEDU.

In conclusione, il decreto del Tribunale di Bologna rappresenta un’importante bussola per gli operatori del diritto, indicando che la tutela della vita privata e familiare, quale diritto fondamentale, non è stata scalfita dall’intento restrittivo del legislatore del 2023 e continua a operare come limite invalicabile all’esercizio della potestà espulsiva dello Stato.

Tribunale di Bologna, decreto del 14 novembre 2025

Si ringraziano gli Avv.ti Mario Pio Contessa e Emidio Tamburrino per la segnalazione e il commento.