Riconosciuta la protezione speciale per povertà inemendabile in Bangladesh

Progetto Melting Pot Europa - Friday, July 25, 2025

Il Tribunale di Roma riconosce la protezione speciale a un cittadino del Bangladesh che aveva rinunciato in corso di giudizio alle protezioni superiori. La parte più interessante della pronuncia riguarda il riconoscimento della protezione a causa della povertà inemendabile cui il ricorrente e la famiglia andrebbero incontro in caso di rimpatrio.

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Il Tribunale afferma infatti che: “Nel caso di specie è, dunque, evidente come il ricorrente stia compiendo numerosi sforzi per potersi integrare compiutamente nel nostro territorio, dove egli sta ricostruendo la sua intera esistenza ed un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata, trasferendolo in una realtà notoriamente connotata da forti criticità, specie sotto il profilo socio-economico, dove correrebbe inoltre il rischio di rivittimizzazione. Sotto quest’ultimo profilo, va ricordato che, infatti, che anche se il Bangladesh nell’ultimo decennio è stato protagonista di una costante crescita economica che ha aiutato a contrastare la forte povertà presente, le fonti consultate dal Collegio descrivono chiaramente una diffusa situazione di povertà (…) Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali; ciò anche in considerazione dello stato di povertà inemendabile in cui versa la sua famiglia in Bangladesh, nonché dei numerosi debiti contratti dal ricorrente.

In conclusione, è chiaro che il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe una violazione certa del suo diritto alla vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Considerate le sue circostanze personali, egli andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista professionale, e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro, né mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia. La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita e di quelle della sua famiglia in Bangladesh, da lui dipendente“.

Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025

Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Giulia Crescini.

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