Ricongiungimento e requisito economico: considerate anche le risorse del coniuge nel Paese d’origine e della famiglia ospitante

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, September 30, 2026

L’ordinanza ex art. 700 c.p.c. arriva al termine di un lungo percorso per ottenere il visto per motivi umanitari in favore dei tre figli minori della ricorrente, una studentessa palestinese.

La donna era stata ammessa a un corso di laurea magistrale all’Università di Padova e, dopo una lunga procedura seguita dalla difesa legale dell’Avv. Roberta Aria, che aveva richiesto anche un ordine del TAR di riesame dell’iniziale diniego opposto dall’Ambasciata, aveva ottenuto un visto d’ingresso per motivi di studio. Giunta in Italia a gennaio 2026, ospite di una famiglia italiana a Verona, ha completato l’immatricolazione e richiesto il permesso di soggiorno per motivi di studio, mentre i figli e il marito restavano a Gaza.

Nel corso del giudizio, il Tribunale ha dato rilievo anche alla domanda di ricongiungimento familiare, nel frattempo presentata e pendente presso la Prefettura di Verona. Il provvedimento supera le contestazioni della P.A. che riteneva non sufficienti i redditi personali della ricorrente e – ricostruita la ratio anche attraverso sentenze della CGUE – sottolinea che “sebbene la norma parli espressamente di “reddito” (cfr. art. 29, comma 3, lett. b) del d.lgs. 286/1998 già sopra citato), si ritiene che, al fine di ritenere il requisito integrato, possa considerarsi il complesso delle risorse economiche che si trovano nella disponibilità della ricorrente – comprese dunque quelle che il marito trae dal suo lavoro a Gaza e quelle garantite dalla coppia di cittadini italiani che la ospita a Verona – , ferma restando la necessaria derivazione “da fonti lecite”, come altresì richiesto dalla normativa. La ratio della norma appare in effetti accertare che il richiedente il ricongiungimento disponga di risorse sufficienti a garantire il mantenimento dei familiari da ricongiungere, evitando che questi debbano ricorrere all’assistenza sociale una volta giunti sul territorio nazionale, senza che nessuna rilevanza decisiva possa acquisire la provenienza di tali risorse da lavoro ovvero da altre fonti, purché – ovviamente – lecite.

Ciò si ricava dalla lettura dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il quale prescrive che, nel dare attuazione alla disciplina europea, gli Stati membri si occupino di garantire la stabilità, la regolarità e la sufficienza delle risorse a disposizione del nucleo interessato dal ricongiungimento, senza inserire alcun riferimento alla relativa fonte: “Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: […] c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari”. Il diritto dell’Unione Europea tutela in special modo, in effetti, l’unità e la vita familiari e favorisce il più possibile il ricongiungimento, riconoscendone il valore e l’importanza, come chiarito dai considerando della medesima Direttiva: “(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […] (4) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato”.

Proprio in considerazione di ciò, nella nota sentenza del 4 marzo 2010 resa nel procedimento C-578/08 (Rhimou Chakroun contro Minister van Buitenlandse Zaken), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il ricongiungimento debba essere generalmente consentito e che le disposizioni che lo disciplinano non possano di conseguenza essere interpretate in modo da ostacolare tale obiettivo: “Essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva dev’essere interpretata restrittivamente. Peraltro, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non dev’essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile […] le disposizioni della direttiva, e, in particolare, il suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, più particolarmente, del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU sia dalla Carta” (paragrafi 43-44).

La Corte ha anche in seguito ribadito che l’applicazione del requisito economico introdotto dall’art. 7 della Direttiva non possa entrare in contrasto con il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione, quali in particolare la tutela della vita privata e familiare e il superiore interesse dei minori: “L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può essere interpretato e applicato in modo che tale applicazione violi i diritti fondamentali enunciati nelle succitate disposizioni della Carta. Infatti, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione […] nello stabilire, segnatamente, se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell’interesse dei minori di cui trattasi e nell’ottica di favorire la vita familiare. Spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati” (sentenza della Corte di Giustizia UE, seconda sezione, del 6 dicembre 2012, resa nelle cause riunite C-356/11 e C-357/11 O. e S. contro Maahanmuuttovirasto (C-356/11) e Maahanmuuttovirasto contro L. (C-357/11), paragrafi 77-81).“

Tribunale di Roma, ordinanza dell’11 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.

Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.