
Procedura di frontiera illegittima se fondata sul solo tasso di riconoscimento: il dato Eurostat è “meramente indiziario”
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, September 29, 2026Il Tribunale di Lecce ha accolto l’istanza proposta da un cittadino pakistano sottoposto alla procedura accelerata di frontiera, dichiarando applicabile al giudizio la disciplina ordinaria di cui all’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e, conseguentemente, sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Il ricorrente è stato inoltre autorizzato a permanere sul territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio.
Il Giudice affronta direttamente il nuovo meccanismo previsto dall’art. 42, par. 1, lett. j), del Regolamento (UE) 2024/1348, in forza del quale la procedura accelerata può trovare applicazione nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi per i quali il tasso medio europeo di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale circostanza “non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura derogatoria”, essendo necessario un ulteriore apprezzamento, necessariamente individualizzato, della posizione del richiedente.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il dato statistico assume valore “meramente indiziario” e non può trasformarsi nel presupposto automatico della procedura accelerata. L’Amministrazione deve invece spiegare concretamente perché la situazione personale del singolo richiedente sia effettivamente rappresentata da quella percentuale e perché non ricorrano condizioni soggettive tali da renderla non significativa.
Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che né la determina presidenziale né il provvedimento della Commissione avevano compiuto tale verifica, essendosi limitati ad una “motivazione stereotipata ed astratta fondata esclusivamente sul tasso di riconoscimento riferito al Paese di origine”.
L’omissione, precisa il decreto, non costituisce una semplice irregolarità formale, perché incide direttamente sul presupposto che consente l’accesso alla procedura speciale. E ciò assume particolare rilievo proprio perché dall’applicazione della procedura accelerata derivano una compressione dei termini processuali e una limitazione delle garanzie riconosciute al richiedente, compresa la disciplina dell’effetto sospensivo del ricorso.
Il Tribunale richiama, infine, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399/2024: la compressione delle garanzie processuali è legittima soltanto quando la procedura accelerata sia correttamente instaurata e correttamente svolta. In difetto, devono riespandersi le garanzie proprie del rito ordinario.
Nel caso concreto, pertanto, il procedimento dovrà proseguire ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, con sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego e diritto del richiedente a permanere regolarmente in Italia sino alla decisione definitiva del giudizio.
Tribunale di Lecce, decreto del 25 settembre 2026Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento.